Articolo 249 del Codice civile
Articolo 248Articolo 251
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
7 febbraio 2014
Art. 249.

((Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.
Imprescrittibilita')) ((L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L'azione e' imprescrittibile.

Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente