Sentenza breve 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 18/04/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2026, proposto da JO NG, rappresentato e difeso dall’avv. Erica Scalco, presso il cui studio è domiciliato in Nettuno (RM), via Frascati 17 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. ericascalco@legalmail.it;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Frosinone del 21 dicembre 2025, con il quale è stata archiviata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato prot. n. FR5610569385 – P-FR/L/Q/2025/102780, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluso il decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. 3495 del 16 gennaio 2026, recante rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela proposta da parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Frosinone;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il cons. VA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentiti gli stessi difensori ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con decreto del 21 dicembre 2025 la Prefettura di Frosinone ha archiviato l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato prot. n. FR5610569385 – P-FR/L/Q/2025/102780, perché il contratto di soggiorno firmato digitalmente non è stato trasmesso entro il termine di legge, ai sensi dell’art. 22, commi 5- ter e 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
Considerato che la Prefettura di Frosinone con nota prot. n. 3495 del 16 gennaio 2026 ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela di detto decreto proposta da parte ricorrente, la quale ha eccepito, tra l’altro, che il contratto di soggiorno è stato sottoscritto il 15 dicembre 2025 e che per meri motivi tecnici – e dunque per causa non imputabile al lavoratore – non è stato caricato sul sistema informatico ministeriale deputato alla sua ricezione;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 19 febbraio 2026 e depositato il 16 marzo 2026, JO NG ha impugnato gli atti indicati in epigrafe denunciando, tra l’altro, violazione dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, per non avere l’amministrazione comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di cui è causa, oltre che dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, perché il lavoratore, dopo aver ottenuto il nulla osta all’ingresso il 12 ottobre 2025, è entrato sul territorio nazionale il 3 dicembre 2025, ha sottoscritto con firma olografa il contratto di soggiorno il successivo giorno 15 ma il datore di lavoro non è riuscito a caricarlo entro il termine di legge sul portale ministeriale per un malfunzionamento tecnico;
Considerato che parte ricorrente ha allegato all’atto introduttivo del giudizio una fotocopia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato tra le parti dalla quale si evince che, effettivamente, in data 15 dicembre 2025, alle ore 12:00, il datore di lavoro ha validamente sottoscritto in forma elettronica (mediante l’applicativo InfoCamere Qualified Electronic Signature , seriale certificato 5203521 valido dal 10 dicembre 2025 al 10 dicembre 2028) il contratto de quo , il quale quindi consta essere stato formato entro il termine di quindici giorni dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale, come prescritto dall’art. 22, commi 5- ter e 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo da ultimo modificato dal d.l. 3 ottobre 2025 n. 146, conv. nella l. 1° dicembre 2025 n. 179;
Ritenuto che pertanto sia illegittima e da annullare la repentina archiviazione dell’istanza di nulla osta in parola, peraltro neppure preceduta da comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento, il cui invio avrebbe verosimilmente consentito di assumere una differente decisione, in quanto la tempestiva sottoscrizione del contratto di soggiorno avvalora la tesi di parte ricorrente circa un impedimento non ascrivibile al lavoratore nella trasmissione del negozio ed insorto a ridosso della scadenza del citato termine di legge di quindici (e non di otto) giorni, dato che, contrariamente a quanto assunto dall’amministrazione nel gravato decreto 16 gennaio 2026 ed ancora sostenuto nelle difese spiegate in giudizio, il d.l. n. 146 del 2025, conv. nella l. n. 179 del 2025, ha sul punto introdotto una norma di diritto pubblico immediatamente applicabile ai procedimenti ancora pendenti, come del resto esige il principio generale tempus regit actum ;
Considerato che parte ricorrente è stata ammessa al beneficio giusto decreto della competente commissione 27 marzo 2026 n. 7;
Vista l’istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore per l’opera di patrocinio a spese dello Stato prestata, depositata il 10 aprile 2026, e ritenuto congruo, in relazione al livello di complessità della controversia, di liquidarne l’ammontare nella misura indicata in dispositivo;
Ritenuto, infine, che il regime delle spese di giudizio possa seguire la soccombenza, come da dispositivo, tenendo conto che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio e che, pertanto, trova applicazione l’art. 133, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), il quale prevede che “ 1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, con la precisazione che il pagamento deve essere effettuato a favore del bilancio della Giustizia amministrativa, dotata di autonomia finanziaria, quale soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Liquida in favore dell’avv. Erica Scalco la somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre a spese generali IVA e CAP, da cui vanno detratte le ritenute di legge, per onorari, diritti e spese relativi all’opera di patrocinio a spese dello Stato prestata nel presente giudizio.
Condanna l’amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da versare direttamente sul bilancio della Giustizia amministrativa, dotata di autonomia finanziaria, quale soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
VA NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NO | EL LA |
IL SEGRETARIO