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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8953 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 37728 dell'anno 2024
, vertente
TRA
, con l'Avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO per Parte_1
procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t, con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1 in atti
OGGETTO: opposizione ad ATP per riconoscimento art. 1 L. 222/84
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata, addetta ad operazione di stireria in lavanderia, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non le era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto.
L' si opponeva alla richiesta di nuova consulenza medico legale e sulla CP_1 documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel
1 contraddittorio delle parti la causa veniva decisa, all'esito del deposito di note scritte di trattazione.
Alla luce dell'espletata consulenza medico legale la domanda non risulta fondata e pertanto non merita di essere accolta. Ed invero, in relazione al fatto costitutivo della domanda e cioè al requisito sanitario, dalla espletata consulenza medico legale, le cui conclusioni possono condividersi perché svolta con accuratezza l'indagine ed immune da evidenti vizi logico giuridici la valutazione espressa, emerge che parte ricorrente è affetta da varie patologie e che tuttavia le stesse non determinano in modo permanente la riduzione della capacità di lavoro della ricorrente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, tenuto conto che come riportato nella relazione depositata dal consulente “ La periziata presenta una condizione di marcato ipovisus, insorto a causa delle patologie oculari da cui è affetta: in particolare, l'occhio sinistro presenta un visus corretto di 1/30, mentre l'occhio destro OD, secondo la più recente certificazione oculistica del 2025, è di 6/10. Proprio a causa di tali difficoltà visive, il medico competente prescriveva alla periziata di usufruire di maggiori pause (dieci minuti ogni ora). Tuttavia, detta condizione non comporta una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa della Sig.ra in occupazioni confecenti alle sue attitudini, Pt_1
trattandosi di un callcenter con utilizzo di video terminale.
Inoltre, nel caso di specie, sono presenti ulteriori patologie (ipertensione arteriosa;
tioroidite di Hashimoto;
spondiloartrosi) che tuttavia né singolarmente e né in concorrenza tra loro e con la patologia visiva danno luogo al requisito sanitari richiesto ai fini dell'ottenimento dell'assegno ordinario, poiché l'attività lavorativa della periziata non risulta gravosa sotto il profilo fisico, anzi al contrario è da considerarsi un'attività sedentaria”.
In applicazione dell'art ' art. 152 disp. Att. Cpc le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate per la presente fase come da separato decreto e per la CP_1
precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 18 ottobre
2024 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1 ) Respinge le domande;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate per la presente fase come da separato decreto e per la CP_1 precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 17 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 37728 dell'anno 2024
, vertente
TRA
, con l'Avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO per Parte_1
procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t, con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1 in atti
OGGETTO: opposizione ad ATP per riconoscimento art. 1 L. 222/84
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata, addetta ad operazione di stireria in lavanderia, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non le era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto.
L' si opponeva alla richiesta di nuova consulenza medico legale e sulla CP_1 documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel
1 contraddittorio delle parti la causa veniva decisa, all'esito del deposito di note scritte di trattazione.
Alla luce dell'espletata consulenza medico legale la domanda non risulta fondata e pertanto non merita di essere accolta. Ed invero, in relazione al fatto costitutivo della domanda e cioè al requisito sanitario, dalla espletata consulenza medico legale, le cui conclusioni possono condividersi perché svolta con accuratezza l'indagine ed immune da evidenti vizi logico giuridici la valutazione espressa, emerge che parte ricorrente è affetta da varie patologie e che tuttavia le stesse non determinano in modo permanente la riduzione della capacità di lavoro della ricorrente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, tenuto conto che come riportato nella relazione depositata dal consulente “ La periziata presenta una condizione di marcato ipovisus, insorto a causa delle patologie oculari da cui è affetta: in particolare, l'occhio sinistro presenta un visus corretto di 1/30, mentre l'occhio destro OD, secondo la più recente certificazione oculistica del 2025, è di 6/10. Proprio a causa di tali difficoltà visive, il medico competente prescriveva alla periziata di usufruire di maggiori pause (dieci minuti ogni ora). Tuttavia, detta condizione non comporta una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa della Sig.ra in occupazioni confecenti alle sue attitudini, Pt_1
trattandosi di un callcenter con utilizzo di video terminale.
Inoltre, nel caso di specie, sono presenti ulteriori patologie (ipertensione arteriosa;
tioroidite di Hashimoto;
spondiloartrosi) che tuttavia né singolarmente e né in concorrenza tra loro e con la patologia visiva danno luogo al requisito sanitari richiesto ai fini dell'ottenimento dell'assegno ordinario, poiché l'attività lavorativa della periziata non risulta gravosa sotto il profilo fisico, anzi al contrario è da considerarsi un'attività sedentaria”.
In applicazione dell'art ' art. 152 disp. Att. Cpc le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate per la presente fase come da separato decreto e per la CP_1
precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 18 ottobre
2024 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1 ) Respinge le domande;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate per la presente fase come da separato decreto e per la CP_1 precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 17 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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