TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2022
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1197/2022 tra
) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
C.F._2
ATTORE/I
e
), con l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
), con l'avv. PAOLO DE ANGELIS;
Controparte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
All'udienza del 21 gennaio 2025, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
Parte_1 Parte_2 per l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
Controparte_3
per l'avv. PAOLO DE ANGELIS. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
osservo soltanto, per non ripetermi, che l'affermazione per la quale un palo di 33 cm determini un'occupazione di 1 mq è del tutto errata”.
La difesa della terza chiamata precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.40, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 16.45, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
pagina 1 di 18 - dichiarare illegittima l'installazione del palo per il sostegno dei cavi telefonici a suo tempo operata dalla convenuta sul fondo di proprietà degli attori (individuato al Catasto dei CP_1
Terreni del Comune di Castelletto Sopra Ticino al Foglio 6, Part. 181), in quanto imposizione indebita di servitù per impianti di comunicazioni elettroniche;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, a Controparte_2 proprie cure e spese, alla rimozione del palo oggetto del presente giudizio attualmente in essere sul fondo anche di proprietà degli attori, con conseguente ripristino, per quanto occorrente, dello stato dei luoghi;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 21 gennaio 2025, ore 16.45.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1197/2022 promossa da:
) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
C.F._2
ATTORE/I
e
), con l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
), con l'avv. PAOLO DE ANGELIS;
Controparte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022 e premesso di essere Parte_1 Parte_2 comproprietari di un complesso immobiliare sito in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Sempione n. 84, acquistato con atto pubblico del 7 maggio 1987, con strada privata che permette l'accesso ai fondi Con adiacenti, altrimenti interclusi, contestavano che nel corso del 2011 provvedeva – senza preventivo accordo con i proprietari del fondo interessato, né autorizzazione comunale o pronuncia giudiziale alcuna – ad installare abusivamente, all'ingresso della predetta strada, un palo per il sostegno di cavi per la telefonia fissa ed il servizio dati, destinato a servire immobili di proprietà di terzi. Tale installazione, in tesi attorea, in quanto arbitraria e non concordata, oltre a rappresentare un'indebita occupazione del fondo privato, ha creato nel tempo diversi disagi agli attori, posto che la stradina in questione è utilizzata (quale unico ingresso) anche da chi deve accedere alla banchina limitrofa per il varo o l'alaggio delle imbarcazioni private, sicché il palo ivi installato rende più difficoltose le relative manovre, con conseguenti lamentele e rimostranze nei confronti dei pur incolpevoli proprietari del fondo. Con L'intimazione verso per la rimozione del palo eseguita con PEC del 18 marzo 2021, rimaneva priva di riscontro.
Una relazione tecnica degli attori che confermerebbe la natura abusiva dell'installazione, ha collocato temporalmente l'installazione di un primo manufatto “provvisorio” nel gennaio 2011, e ha offerto un pagina 3 di 18 calcolo del danno legato all'illegittima occupazione protrattasi in tutti questi anni quantificandolo in euro 44.000,00.
Sulla scorta di quanto precede gli attori assumevano le conclusioni rassegnate in atti.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata chiedeva, in via preliminare, CP_1 l'improcedibilità della domanda avversaria per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. 28/2010, nonché l'inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di legittimazione attiva degli attori e per carenza di legittimazione passiva di Nel merito CP_1 chiedeva, in via principale, il rigetto dell'azione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, la riduzione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ.
Con ordinanza 7 giugno 2022 il Giudice disponeva che l'udienza chiamata per il 6 ottobre 2022 avesse luogo “mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, assegnando alle parti “termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte”.
Nelle note scritte autorizzate del 29 settembre 2022 gli attori, alla luce dell'eccezione di difetto di Con legittimazione passiva formulata da e “avendo interesse all'integrazione del contraddittorio”, formulavano istanza ex art. 269, terzo comma. cod. proc. civ., per essere autorizzati alla chiamata in causa di Controparte_2
All'udienza cartolare del 6 ottobre 2022, il Giudice, ritenute infondate le eccezioni di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione e di “difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice”, e ritenuto, invece, “che in punto legittimazione passiva debba assumersi decisione anche al fine di evitare l'incremento delle parti eventualmente costituite in giudizio con conseguente incremento dei costi…”, fissava “udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa in punto legittimazione passiva di parte convenuta, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, al giorno 15 febbraio 2023, ore 9.25, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
Con sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. resa all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2023, il
Tribunale disponeva “la rimessione della presente causa sul ruolo onde consentire a parte convenuta di chiamare in causa la società terza indicata in atti, dandosi contestualmente atto che con separata ordinanza saranno assunti i provvedimenti opportuni in relazione a quanto deciso con la presente sentenza”.
Con ordinanza del 13 giugno 2023, il Giudice, viste le previsioni dell'art. 269 cod. proc. civ., autorizzava “parte convenuta alla chiamata in causa della terza fissando nuova udienza Controparte_2 per il giorno 13 novembre 2023”.
Notificato l'atto di chiamata in causa di terzo ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., si costituiva in giudizio Con dando atto di essere “subentrata nella titolarità della rete telefonica secondaria di Controparte_2 (per atto notaio di Milano del 29.3.2021)”, e chiedendo, in via principale, il rigetto Per_1 dell'azione avversaria per difetto di legittimazione attiva di parte attrice e, comunque, per “la infondatezza delle avverse pretese e la inesistenza di pregiudizi”. In via subordinata “nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale riconoscesse la legittimità – anche parziale delle avverse domande” la società terza chiamata chiedeva limitarsi “il riconoscimento dell'indennizzo alle sole annualità decorrenti dalla manifestazione della pretesa (2021) e nella misura ritenuta congrua da stimarsi in non più di € 100,00 ad anno, detratta la componente di corresponsabilità ex art. 1227 c.c. e limitata alle quote di titolarità di effettiva spettanza degli attori” con rigetto della “domanda ex art. 614 bis cpc”.
All'udienza cartolare del 13 novembre 2023, concessi i termini istruttori ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. “da intendersi decorrenti dall'1 dicembre 2023”, la causa veniva chiamata per l'udienza del 4 marzo 2024 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie.
pagina 4 di 18 Scambiate le memorie di rito e le successive note scritte autorizzate, all'udienza cartolare del 4 marzo
2024, il Tribunale ammetteva “parte attrice alla prova per testi richiesta con la memoria del 30.1.2024” e parte convenuta alla prova contraria, rinviando la causa all'udienza del 29 maggio 2024 per l'assunzione delle prove orali.
Escussi i testi, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2024, il Giudice fissava “udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc al giorno 21.1.2025, ore 9.25, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
La difesa di parte attrice nel corso del giudizio ha proposto le seguenti difese:
1) l'istruttoria espletata ha avvalorato la prospettazione dei fatti operata da parte attrice. In particolare, tutti i testimoni escussi (tanto la proprietaria del centro nautico citata dagli attori, Con quanto i due dipendenti della convenuta ) hanno confermato le seguenti circostanze (verbale d'udienza del 29/05/2024): ➢ che per accedere - via terra - al molo e al centro nautico Il Porticciolo, situati alla fine della Strada privata Sempione sita in Castelletto Sopra Ticino, è necessario transitare, con i carrelli di trasporto delle imbarcazioni, sulla strada privata di Con proprietà dei signori ➢ che ha apposto sulla predetta strada privata un palo Parte_3 per il sostegno di cavi per la telefonia (con relativa linea telefonica trasversale ad esso collegata), che ingombra la carreggiata e ostacola il passaggio, riducendo lo spazio utilizzabile per il transito e la movimentazione dei carrelli che trasportano le imbarcazioni dirette al molo e al centro nautico siti alla fine della stessa Strada privata Sempione. Di più: ➢ il sig. Tes_1 Con dipendente , ha precisato che il palo in questione è stato ricollocato all'interno della strada privata di cui si discute dopo l'interruzione delle linee telefoniche causata dall'attività di demolizione operata dal proprietario del fabbricato vicino, confermando così implicitamente che, prima di allora, il palo non era collocato in quella posizione, cioè non era posto all'interno della strada privata di proprietà degli attori;
➢ allo stesso modo, il sig. dipendente Per_2 Con
, confermava che “l'ingombro del palo è di 33 cm di diametro”, e alla domanda “Vero che la Strada privata Sempione, di proprietà dei signori è di larghezza ridotta e, in Parte_4 corrispondenza del palo per il sostegno di cavi per la telefonia ivi installato la larghezza risulta ulteriormente ridotta?” rispondeva “è vero”. Riassumendo, le circostanze su cui verte il presente Con contenzioso sono le seguenti: i. nell'anno 2011 ha installato – senza preventivo accordo con i proprietari del fondo, senza autorizzazione comunale e senza alcun titolo giudiziale, quindi abusivamente – un palo per il sostegno di cavi per la telefonia fissa e il servizio dati, all'interno della strada privata di proprietà degli odierni attori;
ii. il palo in questione è diretto a fornire il servizio di telefonia a soggetti terzi rispetto ai proprietari del fondo sul quale è stato installato;
iii. detto palo ingombra la strada privata, che già di per sé presenta ridotte dimensioni, rendendo più difficoltoso il transito e il passaggio anche per le imbarcazioni private dirette al centro nautico;
iv. nel corso degli anni, gli odierni attori hanno più volte sollecitato e Con Con richiesto chiarimenti a in merito all'installazione abusiva del palo, ma non ha mai dato riscontro a tali richieste (limitandosi a far confermare da propri tecnici/dipendenti di aver installato il palo presumibilmente nell'anno 2014), nemmeno a seguito dell'intervento dello scrivente legale con missiva in data 18/03/2021;
2) la disciplina applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 53 (ex art. 92) del Codice Comunicazioni (1), relativa appunto all'ipotesi in cui le installazioni di telefonia siano private e dirette a fornire il servizio a soggetti terzi rispetto al proprietario del fondo servente (circostanza che, nella fattispecie, risulta pacificamente ed immediatamente riscontrabile dal semplice esame dell'estratto di piantina prodotto sub doc. 13, nonché dalla perizia dell'Arch. sub doc. 4); Per_3 il gestore del servizio, per poter legittimamente installare sul fondo privato le apparecchiature di trasmissione destinate al servizio di terzi, deve necessariamente munirsi di un idoneo titolo, che pagina 5 di 18 può consistere in un accordo diretto con il proprietario, in un decreto espropriativo oppure in un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
i sig.ri risultano aver subito l'illegittima Parte_4 iniziativa della controparte, la quale, in assenza di accordo e/o di provvedimenti autorizzativi, ha imposto agli odierni attori un peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia, senza alcun correlativo beneficio in termini di servizi (i cavi installati sono diretti a servire altre Con proprietà della zona), né riconoscimento di indennizzo alcuno;
è irrilevante il fatto che e/o possano essere operatori che gestiscono il servizio telefonico universale in quanto, CP_2 affinché gli impianti di telecomunicazione elettronica di uso esclusivamente privato possano essere dichiarati di “pubblica utilità”, è necessario per il gestore individuare il motivo di pubblico interesse e ottenere apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico che confermi la circostanza (art. 51 D.Lgs. 6/2003); la disciplina dell'art. 52 (ex art. 91) Codice delle Comunicazioni, posta dalle controparti alla base delle proprie contestazioni nel merito, è assolutamente inconferente, poiché inerente a fattispecie diversa da quella per cui è causa: l'articolo riguarda infatti le installazioni di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art. 51 I co.) ovvero gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato ma dichiarati di pubblica utilità con decreto del
Ministro dello sviluppo economico (art. 51. II co.), nonché le limitazioni che debbano essere tollerate dallo stesso proprietario che usufruisce del servizio che tali cavi/impianti permettono di ricevere. L'articolo in commento chiarisce che “le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte in mancanza del consenso del proprietario […]. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano i presupposti, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta […]. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine”. Errato e inconferente, rispetto al caso di specie, è anche il richiamo al comma 7 dell'art. 92 D. Lgs. 259/2003, in relazione alla presunta necessità di subordinare la rimozione del palo ad una esigenza di “innovazione” del proprietario del fondo sul fondo stesso, poiché la norma in questione si riferisce alla diversa fattispecie secondo cui, successivamente rispetto ad una già esistente e legittima servitù di telefonia (accordata dal proprietario del fondo o imposta dall'autorità), il proprietario voglia appunto spostare o rimuovere impianti/fili/cavi insistenti sulla sua proprietà per ivi eseguire una innovazione (postulando che gli è sempre riservata tale facoltà e che, in quel caso, egli non debba corrispondere alcuna indennità). Detta fattispecie è certamente diversa, quindi, dal caso in cui il proprietario chieda la rimozione delle installazioni, lamentando una violazione del proprio diritto dominicale, in seguito all'imposizione di una illegittima servitù di telefonia;
e, ad ogni modo, il comma 7 del citato articolo non fa altro che confermare quanto già dedotto dagli attori, ossia che detta servitù necessita di un titolo idoneo, che può (e deve) consistere, alternativamente, in un accordo volontario con il proprietario, o in un decreto espropriativo, oppure in un provvedimento dell'autorità giudiziaria che stabilisca l'indennità da corrispondere al proprietario del fondo;
è inconferente altresì il richiamo all'art. 1032 c.c. in tema di servitù coattiva, la cui tipicità (numerus clausus) non ne permette l'estensione fuori dai casi espressamente considerati, di cui certo non fa parte quello in esame;
3) non v'è dubbio che spetti agli attori il ristoro dei danni subiti per effetto di tale illegittima condotta, poiché per l'installazione di un palo per il sostegno di fili di rete che debba servire anche altre abitazioni, oltre eventualmente quella del proprietario del fondo, il gestore è comunque tenuto ad acquisire un idoneo titolo (sia esso volontario o coattivo). Infatti, quando una linea telefonica passante attraverso un fondo è destinata al servizio, oltre che del proprietario del fondo medesimo, anche di utenti vicini, essa costituisce, per la parte di servizio pagina 6 di 18 resa a questi ultimi, oggetto di un diritto di servitù che deve essere costituita per contratto o per atto amministrativo autoritativo. E così, per orientamento giurisprudenziale consolidato, qualora la società concessionaria del servizio telefonico, installando sull'altrui proprietà cavi, appoggi o altre apparecchiature destinate (anche o esclusivamente) al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili, imponga, in via di fatto e in assenza dei due soli ricordati titoli legittimanti, un peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia, incorre in un'attività lesiva del diritto di proprietà, che legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l'indebita compressione del suo diritto dominicale e, ove non sia nemmeno assistito da piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità e non sia quindi ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ad agire altresì per la rimozione delle opere abusive (Cass. S.U. n. 23623/2007; Cass. S.U. n. 6962/1994). Anche la recente pronuncia Cass. n. 788/2022 conferma che “è necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi siano posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture, ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono.
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico, mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini ... Di conseguenza, la circostanza che - nel caso concreto - l'impianto servisse non solo l'immobile del ricorrente (peraltro già in passato collegato alla rete da altro cavo), ma anche immobili vicini, rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale. In definitiva, l'installazione, eseguita senza l'accordo del ricorrente e senza il ricorso alle procedure previste per legge, non poteva considerarsi affatto legittima”. Nel caso de quo non vi è nemmeno prova della presunta “predisposizione” della linea al servizio dell'immobile di proprietà degli attori (solo asserita dalle controparti) e che, anzi, è espressamente riconosciuto dalla stessa controparte come non vi sia ivi attiva alcuna utenza. In merito alla quantificazione del danno, gli attori hanno prodotto opportuna relazione tecnica di supporto mentre i convenuti nulla hanno prodotto e/o richiesto in via istruttoria. In particolare, si osserva che entrambe le controparti si siano limitate a contestare apoditticamente la perizia tecnica prodotta dagli attori, senza in alcun modo indicare quali dovrebbero essere gli eventuali più corretti parametri da applicare al caso di specie. Sostengono infatti le controparti che: (i) si stia parlando di un “palo di pochi centimetri di diametro (sic!)” ma la circostanza è palesemente falsa, l'ingombro di un palo di almeno “33 cm di diametro”(come afferma il teste chiamato da controparte, Sig.
– cfr. verbale del 02.01.2024) è più di un metro quadro (come afferma del Testimone_2 resto la perizia), oltre all'area che viene illegittimamente occupata dal cavo (e che impedisce il passaggio dei natanti al molo) è evidentemente di alcuni metri quadrati di ingombro – in particolare la relazione chiarisce che “l'indennità quindi deve tener conto non solo della occupazione derivante dall'installazione del palo e dal passaggio trasversale della linea telefonica ad esso collegata” (doc. 4); (ii) la relazione non sarebbe attendibile perché “prende come parametro di riferimento tipologie contrattuali locative di immobili aventi estensione di
50 mq circa che più o meno rappresenterebbero il corrispettivo di un appartamento nel centro del paese” tuttavia la relazione peritale chiarisce che si è provveduto a fare una media tra contratti di installazione di impianti della stessa natura e se ne è ricavato il valore al metro quadro;
(iii) tale valore è stato poi ulteriormente ridotto di 1/3 e che la stessa valutazione
“prende in considerazione anche delle difficoltà provocate nell'utilizzo della strada da parte dei proprietari e dagli utenti della strada” considerato che “trovandosi in una strada privata di pagina 7 di 18 larghezza piuttosto ridotta, di fronte ad un accesso carraio, (il palo) comporta un maggiore fastidio rispetto ad un manufatto posto in un terreno libero”. formula poi, solo nelle CP_2 proprie conclusioni, una richiesta subordinata di riconoscere un indennizzo di 100 euro all'anno
– ipotesi del tutto destituita di qualsiasi ragionamento razionale che viene quindi recisamente contestata. Invero l'importo oggetto di perizia può oggi essere aggiornato con una semplice operazione matematica in quanto, nel frattempo (siamo nel 2025), si sono aggiunti altri 3 anni di occupazione (per un totale di 14) cosicché l'importo indennizzabile è salito ad euro 29.162,00 (=2.083,00*14). Anche la richiesta di rigetto in merito al riconoscimento di una sanzione ex art. 614 c.p.c. per l'eventuale e successivo mancato ottemperamento dell'ordine di Con rimozione non pare sia stato argomentato con argomenti pertinenti. (e ) hanno CP_2 avuto anni per comprendere che tale intervento doveva essere svolto e se avessero agito in buona fede fornendo riscontri chiari e precisi agli attori e dando gli opportuni incarichi alle relative maestranze, non si troverebbe in difficoltà nell'ottemperare ad un simile impegno. Da ultimo, in punto di legittimazione passiva, continua a difettare la prova che il palo in questione Con sia stato (o meno) oggetto di cessione da a;
ed anche nella denegata ipotesi in cui CP_2 Con si ritenesse intervenuta detta cessione, rimarrebbe ugualmente legittimata passiva, unitamente alla cessionaria : gli attori hanno infatti spiegato due domande, una avente CP_2 Con contenuto risarcitorio/indennitario ed una a contenuto ripristinatorio, cosicché rimarrebbe comunque onerata di procedere alla rifusione dei danni subiti dai coniugi e per Pt_1 Pt_2
l'illegittima compressione del proprio diritto dominicale, quantomeno per il periodo ricompreso tra il 2011 e fino al 29.03.2021 (data del conferimento di ramo d'azienda). Tanto più che la richiesta risarcitoria attorea, di natura extracontrattuale, si fonda su di una condotta illegittima Con pacificamente posta in essere da e, semmai, proseguita dalla controllata;
CP_2
4) le eccezioni sollevate da risultano tardive e inammissibili, per quanto già CP_2 compiutamente argomentato in atti.
La difesa di parte convenuta, invece, ha proposto le difese che seguono:
1) plurimi elementi, documentali e testimoniali, dimostrano che è proprietaria del Controparte_2 palo telefonico e che, per conseguenza, è carente di legittimazione passiva. CP_1 Anzitutto, la titolarità di emerge per tabulas dall'“Atto di conferimento di Controparte_2
d'Azienda” del 29 marzo 2021 del Notaio di Milano, n. 16086 di Rep., n. 8643 Pt_5 Per_1 di Racc. (doc. 2; corredato dall'Allegato A e da “certificazione relativa a copia informatica di documento analogico” a firma dello stesso Notaio rogante), col quale ha trasferito a CP_1 il ramo d'azienda comprendente, inter alia, “L'infrastruttura Secondaria” come Controparte_2 meglio definita e descritta all'art.
4.3 dell'Allegato A: “L'infrastruttura Secondaria (come definite infra) in generale consiste nella infrastruttura di posa utilizzata per la Rete Secondaria in Rame e per la Rete Secondaria in Fibra, ovunque ubicate (nel sottosuolo, su palificata o altrove). In particolare, si compone di: (a) Infrastruttura aerea, che include tutti i pali (in legno
o in vetroresina) e l'insieme degli accessori per sostenere i pali e consentire la posa dei cavi in rame o in fibra (tiranti, collari, amarri, ganci, funi portanti, ecc.), incluse le infrastrutture esistenti di TIM DECT (la “Infrastruttura Aerea”)…Sulla scorta delle registrazioni nei sistemi Co informativi di , l'Infrastruttura Secondaria alla data del 30 settembre 2020 includeva:..4) Co 7.834.031 pali corrispondenti al 99,9% delle palificate di (ad esclusione dei pali Eurosud Co e MISE), a servizio sia della rete primaria di (non inclusa nel Ramo) sia della rete secondaria, compresi i manufatti, nonché i diritti di appoggio e passaggio comunque associati all'infrastruttura di posa aerea…”. In forza del suindicato “Atto di Conferimento di Ramo Con d'Azienda”, ha acquisito la piena titolarità dell'“Infrastruttura Aerea” di e, Controparte_2 quindi, anche quella del “palo per la telefonia” che insiste sulla “stradina privata” attorea. Come precisato all'udienza del 15 febbraio 2023, non è stato possibile produrre l'atto integrale “di pagina 8 di 18 Conferimento di Ramo d'Azienda” perché contenente dati sensibili relativi alla rete che, dopo lunga trattativa, è stata acquisita dal fondo americano Kkr. La titolarità del palo in capo a ha trovato ulteriore avallo nella dichiarazione del 5 luglio 2022 con cui Controparte_2 [...]
(doc. 3) attesta che il palo de quo non appartiene né al Mise né a Eurosud, e rientra CP_1 pertanto tra quelli oggetto dell'“Atto di Conferimento di Ramo d'Azienda” del 29 marzo 2021. La titolarità del palo è stata riconosciuta dalla stessa che, nella comparsa di CP_2 Con costituzione, afferma chiaramente che il palo “fa parte della rete telefonica ex ”. “Ex TIM” perché, per effetto dell'“Atto di conferimento di Ramo d'Azienda” in data 29 marzo 2021 tutta la rete secondaria - e quindi anche il palo che insiste sulla proprietà degli attori – è stata Con trasferita da a . Riconoscimento della titolarità in capo a , che ha trovato CP_2 CP_2 conferma anche nelle stesse conclusioni rassegnate da nella comparsa di costituzione, CP_2 incompatibili con una diversa titolarità del palo. Da ultimo, i testi escussi hanno smentito l'unico argomento addotto dagli attori a sostegno della mancata dimostrazione che il palo fosse tra quelli trasferiti a . La difesa avversaria aveva infatti obiettato che il “palo di cui si CP_2 discute è in cemento” e pertanto non poteva dirsi ricompreso con certezza nella infrastruttura secondaria oggetto di cessione che riguardava “tutti i pali in legno o in vetroresina”. I testi escussi all'udienza del 29 maggio 2024 hanno dichiarato quel che già si poteva intuire dall'immagine fotografica (doc. 7) e, cioè, che il “palo è in vetroresina” e non in cemento. Esso Con quindi è indubitabilmente ricompreso nell'”Infrastruttura Secondaria” ceduta da a
, che “si compone di: (a) Infrastruttura aerea, che nella definizione contrattuale CP_2 Co ricordata a pagina 6 della comparsa di risposta , include tutti i pali (in legno o in vetroresina) e l'insieme degli accessori per sostenere i pali e consentire la posa dei cavi in rame o in fibra…” (doc. 2);
2) l'art. 92, comma 7, del D.lgs. n. 259/2003 stabilisce che “Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”. Tale norma consente pertanto la rimozione degli impianti senza accollo dei relativi costi solo a fronte della necessità di eseguire un'innovazione. Diversamente, se il proprietario chiede la rimozione o lo spostamento per motivi “estetici” o senza che via sia una concreta necessità, ovvero per eseguire un intervento privo delle caratteristiche dell'innovazione, allora il costo dei lavori rimane a suo carico. Ebbene, negli scritti avversari non si fa alcun cenno a tale innovazione. Dall'esame della documentazione in atti (doc. avv. 5), emerge che la rimozione del palo è stata richiesta non dagli attori, ma dal cantiere nautico, cui si accede dalla “stradina privata” oggetto di causa, per risolvere una necessità contingente: il passaggio di uno yacht. Nessuna innovazione, quindi, ma un'esigenza contingente e superata, e per di più proveniente da un soggetto terzo. Di qui l'infondatezza della richiesta avversaria. Nel corso del giudizio è tuttavia emerso un altro motivo di infondatezza dell'azione avversaria. Come risulta dal prospetto prodotto (doc. 8, foglio 3, terza riga “predisposto ”), il CP_3 palo per cui è causa non è al solo servizio di altre utenze telefoniche attive – svolgendo pertanto un servizio di pubblica utilità – ma è anche al servizio dell'immobile di proprietà degli attori ancorché oggi non intestatari di utenza attiva. Tale circostanza – mai smentita da controparte, con le note conseguenze di cui all'art. 115 cod. proc. civ. – consente di richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel caso in cui la linea sia stata realizzata sul fondo della parte a seguito di richiesta di attivazione dell'utenza, è implicito il consenso e quindi non compete alcun indennizzo e a maggior ragione un eventuale risarcimento dei danni” (Trib. Benevento, 1° marzo 2019, n. 396; nello stesso senso, App. Torino, 17 ottobre 2016, n. 1788);
pagina 9 di 18 3) dalle dichiarazioni rese dai testi risulta comprovato che il palo, di dimensioni assolutamente trascurabili (precisazioni dei testi e all'udienza del 29/5/24) non Tes_3 Per_2 ingombra affatto la strada oggetto di causa, essendo posizionato nl punto in cui insiste una siepe: il teste ha infatti precisato che “il palo è in mezzo alla siepe, e ingombra non Tes_1 molto più della siepe”. Dichiarazione che trova conferma nelle immagini fotografiche del palo (doc. 7). Il trascurabile ingombro e posizionamento del palo sulla strada privata già esclude che esso possa cagionare un danno giuridicamente apprezzabile. Un mero “fastidio” e non un danno. Ed infatti – e si viene così al secondo spunto di riflessione sul danno – negli atti avversari non si fa mai riferimento ad un danno cagionato dal palo telefonico, ma piuttosto ad un disagio, ad un fastidio (atto di citazione, pag. 2). Di “fastidio” parla lo stesso perito degli attori nella sua relazione. Il palo dunque, per le sue ridottissime dimensioni e per il suo posizionamento a ridosso di una siepe, non crea alcun danno, ma, tutt'al più, un “fastidio”. Un mero “fastidio” causato non già agli attori, ma a terzi: più precisamente al centro nautico della signora Se si scorrono gli atti di controparte, emerge che gli attori non hanno mai Pt_6 dedotto un “fastidio” proprio, limitandosi invece a dolersi per il fatto che il palo telefonico renderebbe meno agevole “il transito e la movimentazione dei carrelli che trasportano le imbarcazioni dirette al molo e a centro nautico siti alla fine della stessa Strada privata Sempione”. In questi esatti termini è stato formulato il capitolo di prova n. 3 dedotto dagli attori sul quale è stato chiamato come teste proprio la Signora proprietaria del Testimone_4 centro nautico. Volendo sintetizzare quel che si è detto in precedenza, si tratterebbe di un
“fastidio” e non di un danno, subìto non da chi ha promosso l'azione, ma dal centro nautico privato confinante, che non è parte in causa. Appare dunque evidente la carenza di interesse ad agire degli attori in relazione alla domanda risarcitoria;
4) la perizia stragiudiziale di controparte è inattendibile. Errato è anzitutto il ricorso da parte del perito avversario ai canoni di affitto di cui alla “Tabella di raffronto e stima valori medi di mercato” come parametri per il calcolo del risarcimento del danno. E' appena il caso di rammentare che la perizia stragiudiziale “non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. 2 settembre 2022, n. 25930, De Jure). Il palo telefonico insiste infatti sulla stradina privata che certamente non è edificabile. A ciò si aggiunga che i valori indicati nella perizia avversaria si riferiscono a superfici di terreno (42, 48, 40 e 50 mq) molto più ampie di quella occupata dal palo telefonico in questione che, come hanno confermato i testi, ha un diametro di circa 20 cm. Pertanto, la riduzione di 1/3 dei valori applicata dal perito di controparte è assolutamente inadeguata. Priva di data certa e quindi inidonea a certificare l'età del palo è la schermata di ET view allegata alla perizia avversaria;
5) dalla documentazione avversaria emerge che gli attori non sono proprietari esclusivi del fondo su cui insiste il palo telefonico. Dall'esame dell'atto pubblico di compravendita redatto dal notaio di Gallarate si evince che gli attori hanno acquistato la “nuda Persona_4 proprietà della quota in ragione di 1/6 nonché l'usufrutto parziale in ragione di 1/18 dell'immobile sito in Castelletto di Ticino…” (doc. avv. 2). A fronte del titolo di proprietà non esclusiva, gli attori hanno dedotto un danno relativo all'intero fondo;
ciò emerge chiaramente dalla lettura della perizia di parte in cui viene ipotizzato un danno complessivo del fondo.
Ebbene, se non sussiste litisconsorzio necessario dal lato attivo, e ciascun comproprietario può agire a tutela del diritto di proprietà e chiedere il risarcimento del danno patito, trattandosi di obbligazione connotata da parziarietà dal lato attivo, l'eventuale risarcimento va circoscritto alla sola quota di comproprietà degli attori. Il perito avversario afferma che il palo risalirebbe al pagina 10 di 18 2011 e ciò sulla scorta dell'immagine tratta da ET , ma, come detto, essa è priva di data. Pt_7
In realtà, la posa del palo è successiva. Nel nostro caso quindi, ove mai dovesse essere riconosciuto un ristoro del danno (recte, del “fastidio”) per la presenza del palo, esso dovrà essere limitato alla sola quota di proprietà degli attori e non all'intera proprietà del fondo;
6) appare certa l'applicabilità dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. Circa l'estensione del periodo temporale del preteso risarcimento, che controparte indicherebbe -senza alcun valido riscontro- in undici anni, gli attori hanno saputo dell'esistenza del palo sin dalla sua posa, come dimostrano le fotografie allegate alla perizia avversaria (doc. avv. 4) ove il manufatto è visibile.
Ciò nonostante, gli attori hanno atteso anni prima di richiederne la rimozione e il risarcimento del danno per la (pretesa) illegittima occupazione del suolo altrui. Il lunghissimo lasso di tempo intercorso dalla conoscenza della presenza del palo al momento in cui gli attori, a mezzo del Con loro legale, hanno inviato la diffida a (18 marzo 2021 - doc. avv. 6), comprova anzitutto la natura di mero “fastidio” della presenza del palo;
diversamente gli attori non avrebbero lasciato passare così tanto tempo prima di richiedere formalmente la rimozione del palo. Il tempo trascorso finisce inevitabilmente per avere un riflesso anche sull'entità del danno. Gli attori avrebbero potuto – ed anzi dovuto – agire prima, senza attendere che il preteso danno lievitasse. Nel davvero non creduto caso di accoglimento dell'avversaria richiesta risarcitoria, troverebbe applicazione l'art. 1227, secondo comma, cod. civ., secondo cui nulla può essere dovuto “per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. E' principio consolidato che l'art. 1227, secondo comma, cod. civ., impone al creditore una condotta – espressione dell'obbligo generale di buona fede – diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso (Trib. Foggia, 18 febbraio 2022, n. 720, De Jure). La dottrina e la giurisprudenza, con interpretazione evolutiva della norma, hanno poi precisato che il criterio della diligenza ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., non impone al creditore solo un obbligo di carattere negativo consistente nell'astensione da parte del creditore di qualsiasi comportamento idoneo ad aggravare il danno, ma anche “obblighi positivi, come l'impugnazione dell'atto, al fine di evitare o ridurre il danno subito nel limite dell'apprezzabile sacrificio” (T.A.R. Veneto, 9 febbraio 2018, n. 143) A giustificazione della prolungata inerzia, controparte obietta che “l'avvio di un'azione giudiziale è comunque un'attività gravosa ed implicante rischi”. Invero, la giurisprudenza è solita affermare infatti che non sono comprese nell'ordinaria diligenza ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., le attività “gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici” (Trib. Foggia, cit.). E tale non può ritenersi l'azione promossa ex adverso. Ma anche a ritenere diversamente, gli attori, una volta avuto contezza della presenza del palo, avrebbero dovuto quantomeno contestare la Con circostanza a . Ed invece, essi hanno atteso anni prima di inviare la diffida del 18 marzo
2021, facendo così lievitare il preteso danno. Nessuno infatti potrebbe fondatamente sostenere che la diffida rappresenti un'attività gravosa comportante “notevoli rischi e sacrifici”. Alla luce del dovere di solidale cooperazione di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ., nulla è dovuto a titolo risarcitorio dal momento della conoscenza da parte degli attori della presenza del palo alla data di proposizione dell'azione (20 maggio 2022) o, quanto meno, alla data della Con diffida inviata a (18 marzo 2021).
La difesa della terza chiamata, da ultimo, ha proposto le seguenti difese:
1) l'esito delle prove testimoniali non ha offerto particolari argomenti a suffragio della domanda attorea in quanto la sig.ra si è limitata a riferire della mera “esistenza” del Testimone_4 palo sulla stradina di accesso senza offrire particolari specificazioni, mentre i signori Tes_2
e hanno precisato che: (i) Il palo è stato installato per una ragione
[...] Persona_5 legittima ed oggettiva e, cioè, per consentire alla utenza del posto di poter usufruire di linea telefonica in quanto il proprietario confinante aveva demolito il proprio fabbricato ove era pagina 11 di 18 installata la precedente infrastruttura;
(ii) l'ingombro del palo - posto ad altezza di legge - è minimo (20/30 cm) in quanto è posizionato a ridosso del muro dell'edificio e la propria estensione è pari a quella della siepe che corre lungo la strada;
2) ai sensi dell'art. 52 del Codice delle Comunicazioni elettroniche Decreto legislativo, n.259 del 1.8.2003 (già art. 91 dello stesso tenore), va precisato che gli impianti di TLC possono essere installati (anche in appoggio a proprietà pubbliche o private) in quanto opere di pubblica utilità ed urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4, legge n. 847/1964 e s.m.i. non soggette alla Con disciplina edilizia e urbanistica. Come si evince dalla documentazione allegata da (doc. 8, foglio 3), il palo per cui è causa non è al solo servizio di altre utenze telefoniche attive – svolgendo pertanto un servizio di pubblica utilità – ma è anche al servizio dell'immobile di proprietà degli attori ancorché oggi non intestatari di utenza attiva. Tale circostanza – mai smentita da controparte, con le note conseguenze di cui all'art. 115 cod. proc. civ. – consente di richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel caso in cui la linea sia stata realizzata sul fondo della parte a seguito di richiesta di attivazione dell'utenza, è implicito il consenso e quindi non compete alcun indennizzo e a maggior ragione un eventuale risarcimento dei danni” (Trib. Benevento, 1.3.2019, n. 396; nello stesso senso, App. Torino, 17.10.2016, n. 1788). Negare, come pretende parte attrice, che non vi sia un interesse pubblico è un convincimento quantomai irragionevole. D'altronde la stessa normativa civilistica di cui all'art.1056 del codice civile “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”. Trattasi, dunque, come recita la normativa richiamata, della fattispecie giuridica definita “limitazione legale alla proprietà”. Anche se, infatti, il diritto di proprietà consente di esplicare facoltà illimitate, tale illimitata signoria trova il confine nei limiti imposti dalla legge. Questi si incontrano sia nel codice civile che nelle leggi speciali, e spesso comprimono in maniera rilevante il diritto di proprietà. Come noto, infatti, i cavi telefonici servono a fornire un servizio di primaria e pubblica utilità quale quello di telefonia, che rientra tra i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 43 della nostra Carta
Costituzionale, essendo mirato proprio alla specifica soddisfazione di un bisogno fondamentale della collettività ovvero di comunicare per partecipare e concorrere allo sviluppo sociale, politico ed economico del paese (Corte di Appello di Genova sent.241/2021 “al caso di specie debba essere applicato quanto disposto dall'art. 91 del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle
Comunicazioni elettroniche). Per quanto in questa sede interessa (limitazioni legali della proprietà dovute all'installazione e diramazione di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero ad uso esclusivamente privato dichiarati di pubblica utilità), l'art. 91 al primo comma ed al terzo comma così dispone: “1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto;
Comma 3° I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione”. Ad avviso di questa Corte la disposizione dell'art. 91 deve intendersi come principio generale, in quanto stabilisce quei casi in cui è possibile fare passare i cavi o fili telefonici o ogni utile sostegno per la realizzazione dell'opera senza richiedere l'autorizzazione, ponendo l'unico limite con il comma 3 del medesimo articolo ovvero che: “I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione”. Nel caso di specie non vi è prova che l'installazione dei due tiranti impedisca il libero uso della cosa ovvero determini un danno. Né l'installazione dei tiranti, posti sulla parte esterna del muro di confine e del cordolo, non compromette la funzione primaria di divisorio della rete e del muro”. Per completezza argomentativa e pur fermo quanto già dedotto, si intende sottolineare un ulteriore aspetto che caratterizza la vicenda. E' pacifico, perché ammesso ex adverso, che l'installazione pagina 12 di 18 del palo risale al 2011. Impensabile, dunque, che i Proprietari – almeno per facta concludentia – non abbiano prestato il consenso. E' principio recepito nel nostro ordinamento che non possa attribuirsi responsabilità da fatto illecito (come oppongono gli attori) nel caso in cui “il fluire del tempo – di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi - non comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione” (Corte Cost. decisioni n. 234/2007, 400/2007, 77/2008). Trattasi del principio del legittimo affidamento per cui, anche a livello civilistico, se un soggetto tollera una situazione di svantaggio vuol dire che ha inteso consapevolmente rinunciare ad eccepirvi (e, si ricorda, gli attori sono titolari del bene dal 1987 e, pertanto, l'installazione del 2011 l'anno conosciuta e consentita). Fondare, oggi, una iniziativa giudiziale su affermazioni del tutto contrarie non è un atteggiamento che denota buona fede. Anche in sede civilistica la Corte di Cassazione è intervenuta rilevando l'importanza di tale principio, poiché sottende necessariamente, per la sua interpretazione ed applicazione, la specifica previsione così come contenuta nell'art.
1.8 dei principi UNIDROIT:
“dall'art. 1175, che assoggetta il creditore alla regole della correttezza, e dall'art. 1375 c.c., che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, nonché dalla comparazione con ordinamenti prossimi al nostro, la giurisprudenza di questa Corte da tempo valuta il comportamento del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, come idoneo a determinare la perdita della situazione soggettiva. La dottrina tedesca parla in questi casi di come di una sorta di decadenza derivante dal divieto, CP_4 più familiare agli ordinamenti latini, di venire contra factum proprium. Si ha così la preclusione di un'azione o eccezione, o più generalmente di una situazione soggettiva di vantaggio, non per illiceità o comunque per ragioni di stretto diritto, ma a causa del comportamento del titolare, prolungato, non conforme ad essa e perciò tale da portare a ritenere l'abbandono” (Cass. sentenza n. 9924/2009). Ora, gli stessi attori ammettono che l'impianto preesisteva all'azione da almeno 12 anni. Tale situazione non è mai stata contestata né gli attori (se non in tale circostanza) hanno mai dedotto problematica di alcun genere ma, al contrario, hanno consentito l'allocazione e il mantenimento del palo, senza manifestare pregiudizi, fastidi o danni. Gli attori
- dunque - hanno perso il diritto soggettivo a pretendere risarcimenti per il passato. Pur nella infondatezza, nel merito, della avversa pretesa si ritiene opportuno richiamare i recenti insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 16743/2021. Raggiunta una certa dimensione temporale nella protrazione del mancato esercizio del diritto (7 anni nella fattispecie di cui alla sentenza cit., e almeno 10 anni nel presente giudizio), tale da stabilizzare il relativo affidamento, infatti, “l'interesse della controparte che verrebbe così tutelato, non coincide con l'interesse a non adempiere nonostante il diritto non si sia estinto per prescrizione o non sia stato rinunciato, bensì l'interesse a vedersi salvaguardata in una situazione in cui l'esercizio del diritto urti contro sue legittime aspettative collegate al comportamento di inerzia sin lì assunto dal creditore, non risultando per quale ragione la locatrice, dopo aver trascurato per anni i propri crediti, di scadenza in scadenza, abbia agito chiedendo il pagamento dell'intero scaduto, maturato in sette anni, rendendo oltremodo gravoso l'adempimento del conduttore”. Esattamente, dunque, ciò che sta accadendo in cui gli attori – rimasti silenti per 10 anni – agiscono per ottenere un risarcimento “sul passato” di consapevole silenzio. E' d'altronde noto e pacifico che, l'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. sent.4057/2021, Cass. Ord. 24691/2020, Cass. sent. 12310/1999). Ecco il motivo per cui, in una situazione dai contorni, peraltro, assai più affievoliti della presente (ritardo di 7 anni nel pagina 13 di 18 pretendere il canone di locazione) la Suprema Corte si è spinta a riconoscere che il comportamento inerte del creditore (che, a detta della stessa parte attrice, è contitolare del bene dal 1987 e, dunque, si ribadisce, non solo non poteva non sapere ma ha ovviamente consentito l'installazione), pur se non ascrivibile a rinuncia ma prodromo di un esercizio abusivo del diritto, non può non assumere valore ai fini dell'estinzione/consumazione del diritto…in quanto indipendentemente dall'indagine della volontà di rinunciare al diritto o dal decorso del termine di prescrizione medesimo, il repentino esercizio del diritto, dopo una situazione di durevole inerzia non altrimenti giustificata, può costituire esso stesso una violazione del principio di affidamento circa la oggettiva abdicazione. Nel caso di specie sussistono dunque, in punto di diritto, i presupposti per ravvisare la lesione del principio di buona fede da parte degli attori e, per l'effetto, un esercizio abusivo del diritto che, come tale, è rilevabile d'ufficio in qualsiasi momento e che tanto si confida che il Giudicante Voglia dichiarare;
3) nessun danno è stato provato e, come detto, l'inerzia protrattasi per un decennio ne esclude la sussistenza. Semmai, poiché tutte le argomentazioni di parte attrice fanno riferimento su una difficoltà di accesso di imbarcazione da parte del cantiere nautico confinante (di proprietà della teste , eventuali pregiudizi non possono essere subiti da parte attrice ma, al Testimone_4 più, dalla proprietà confinante che, tuttavia, nulla ha dedotto in merito. Gli attori non deducono nessun danno ma si limitano, con narrativa acritica, a pretendere un ristoro per “fastidi” così come osservato dal proprio CTP Arch. nella Relazione del 18.5.2022. Il palo è posto a Per_6 confine ed in aderenza al divisorio (muretto e siepe) e oggettivamente non reca alcun incomodo;
non sussiste dunque alcun reale pregiudizio né compromissione di diritti ma una domanda che non appare finalizzata ad una reale tutela ma semplicemente a raggiungere un benefico economico insuscettibile di accoglimento atteso che, non sussistendo alcun abuso, alcun indennizzo può essere riconosciuto (Cass. civ. sent. 4517/2021 “la , in virtù di quanto CP_3 previsto dall'art.91, comma quarto cit., non era tenuta a richiedere alcun consenso o autorizzazione…e una volta riconosciuto in capo a il diritto ad attraversare il fondo CP_3 senza obbligo di indennizzo e senza la previa imposizione di una servitù, non era ammissibile alcun risarcimento”). Del tutto incoerente, poi, è la valorizzazione del presunto danno proposta dal Consulente degli attori. Lo stesso infatti, pur consapevole che trattasi di un palo di pochi centimetri di diametro, prende come parametro di riferimento tipologie contrattuali locative di immobili aventi estensione di 50 mq circa che più o meno rappresenterebbero il corrispettivo di un appartamento nel centro del paese. Non pertinenti sono infatti i rilievi riferiti alle locazioni di vaste aree da parte di Wind in quanto un semplice “palo” non può neppure minimamente associarsi ad una Stazione Radio base costituita da opere edili, antenne, impianti, ripetitori, ecc. ecc. installata su una estensione di 50 mq. Trattasi – dunque – di una relazione inaffidabile, incongrua e di pura speculazione. Un corollario mediato di quanto appena argomentato è contenuto anche nel nostro diritto positivo. In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12714 del 25.5.2010). Gli attori avendo atteso oltre 10 anni per manifestare il proprio fastidio avrebbero dovuto consapevolmente dedurlo e rappresentarlo, evitando di attendere sine die, perché tale pagina 14 di 18 comportamento omissivo è l'unica causa che ha determinato un fortissimo aggravamento del danno che, come palese, rappresenta la domanda giudiziale. Si è già dedotto circa la legittimità della installazione e dunque sulla assenza di pregiudizio che possa determinare lo spostamento del palo. Parte attrice, tuttavia, non si limita alla richiesta di un facere ma intende aggravare ancor di più la posizione del gestore. Ed invero. Per un verso ha atteso 10 anni prima di manifestare il pregiudizio e, per altro verso, pretende - oggi - una immediatezza da sanzionarsi con una penale di 300,00 al giorno: atteggiamenti – questi – del tutto contraddittori fra di loro e che appaiono finalizzati ad amplificare il danno al solo e percepibile fine di ottenere ulteriori benefici economici. Anche nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accogliesse la domanda di rimozione del palo, si evidenzia che lo stesso è volto ad un servizio di pubblica utilità e che non può essere repentinamente asportato dovendosi, per converso, (i) adottare preventive lavorazioni provvisorie per consentire l'installazione di reti parallele per evitare che le utenze allocate siano disservite e subiscano danni (questa volta reali); (ii) verificare, anche in concerto con privati o pubbliche Amministrazioni, il percorso alternativo, (iii) appaltare le opere edili ad una impresa edile e, all'esito, eseguire le installazioni infrastrutturali. Si confida, pertanto, che il Giudicante Voglia respingere integralmente la richiesta di condanna ex art.614 bis cps in quanto eseguirà qualsiasi provvedimento giudiziale nelle tempistiche necessarie a tal fine. CP_2
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, osserva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
pagina 15 di 18 Le regole sull'onere della prova, d'altronde, sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n.
5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n.
9863 del 13/04/2023).
Parte attrice ha provato: Co 1) la comproprietà della stradina sulla quale insiste il palo posato da e poi ceduto a . CP_2
In quest'ottica deve però rilevarsi che dall'atto di acquisto del 7.5.1987 emerge che gli attori hanno acquistato 1/6 di nuda proprietà e 1/18 dell'usufrutto dell'immobile di Castelletto Ticino, comprensivo della porzione di area (Foglio 6 Part. 181) indicata come strada in cui è posizionato il palo;
2) l'illegittima installazione del palo per il sostegno dei cavi telefonici a suo tempo operata dalla convenuta, in quanto imposizione di servitù per impianti di comunicazioni elettroniche costituita abusivamente, ovvero in assenza di titolo – pattizio o legale – abilitativo della posa qui contestata;
3) il fastidio che il palo reca alle persone – soggetti terzi rispetto alla parte attrice – che intendono raggiungere il centro nautico-molo di approdo/sbarco delle imbarcazioni, presente al termine della strada.
Parte attrice, invece, non ha provato:
1) il danno sofferto. Sotto questo profilo non può essere utilizzato l'elaborato peritale depositato per il seguente ordini di ragioni: a) prende come termine di paragone ai fini della quantificazione del dovuto uno spazio/area di 40-50 mq, assolutamente non accostabile all'ingombro reso dal palo oggetto di contestazione caratterizzato, per quanto pacificamente emerso in corso di causa, da un diametro di circa 33 cm;
b) considera l'ingombro reso dal palo come integralmente gravante parte attrice senza considerare che la stradina non è in proprietà esclusiva della stessa ma soltanto pro quota;
c) non considera e non spiega perché il danno sarebbe stato lamentato e sofferto soltanto a dieci anni di distanza dalla posa del palo, pur avendo contezza originaria dell'apposizione dello stesso;
d) non esplica quale sarebbe la ragione di danno atteso che il palo è stato collocato in aderenza a una siepe ivi presente, determinando un ingombro che seppur astrattamente possa essere assunto come “fastidioso”, non appare di consistenza tale da costituire di per sé una ragione di danno. Nell'ottica del lamentato danno deve altresì osservarsi che lo stesso, laddove sussistente, sarebbe da riferire non già a parte attrice ma al centro nautico privato confinante, che non è parte in causa. Parte attrice ha infatti esposto di dolersi per il fatto che il palo telefonico renderebbe meno agevole “il transito e la movimentazione dei carrelli che trasportano le imbarcazioni dirette al molo e a centro nautico siti alla fine della stessa Strada privata Sempione”. Deriva da ciò che parte attrice, in relazione al richiesto ristoro del danno, per quanto agli atti, appare priva di interesse ad agire in relazione, appunto, alla proposta domanda risarcitoria.
La difesa di parte convenuta ha provato:
1) di non essere più proprietaria del palo oggetto di giudizio, posto che la titolarità deve essere ricondotta in capo a Ciò emerge dall'“Atto di conferimento di Ramo Controparte_2 pagina 16 di 18 d'Azienda” del 29 marzo 2021 (notaio di Milano n. 16086 di Rep., n. 8643 di Racc., Per_1 corredato dall'Allegato A e da “certificazione relativa a copia informatica di documento analogico” a firma dello stesso notaio rogante;
doc. 2), col quale ha trasferito a CP_1 il ramo d'azienda comprendente “L'infrastruttura Secondaria” come meglio Controparte_2 definita e descritta all'art.
4.3 del predetto Allegato: “L'infrastruttura Secondaria (come definite infra) in generale consiste nella infrastruttura di posa utilizzata per la Rete Secondaria in
Rame e per la Rete Secondaria in Fibra, ovunque ubicate (nel sottosuolo, su palificata o altrove). In particolare, si compone di: (a) Infrastruttura aerea, che include tutti i pali (in legno
o in vetroresina) e l'insieme degli accessori per sostenere i pali e consentire la posa dei cavi in rame o in fibra (tiranti, collari, amarri, ganci, funi portanti, ecc.), incluse le infrastrutture esistenti di TIM DECT (la “Infrastruttura Aerea”)…Sulla scorta delle registrazioni nei sistemi Co informativi di , l'Infrastruttura Secondaria alla data del 30 settembre 2020 includeva:..4) Co 7.834.031 pali corrispondenti al 99,9% delle palificate di (ad esclusione dei pali Eurosud Co e MISE), a servizio sia della rete primaria di (non inclusa nel Ramo) sia della rete secondaria, compresi i manufatti, nonché i diritti di appoggio e passaggio comunque associati all'infrastruttura di posa aerea…”. Per quanto all'“Atto di Conferimento di Ramo d'Azienda”, Con ha acquisito la titolarità dell'“Infrastruttura Aerea” di e, quindi, anche Controparte_2 quella del “palo per la telefonia” che insiste sulla “stradina privata” attorea;
2) la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a quanto al punto che precede.
La difesa di parte terza chiamata ha provato: Con 1) ha riconosciuto il subingresso nella titolarità della rete telefonica secondaria di (per atto notaio di Milano del 29.3.2021) nonché della rete in fibra ottica sviluppata da Per_1
Flashfiber, fornendo agli operatori autorizzati servizi di accesso alla propria rete secondaria passiva, in rame e fibra ottica;
Co 2) l'affidamento della legittimità della condotta posta in essere in allora da – posa del palo – creato da controparte per non avere nulla reclamato per circa 10 anni, condotta che incide e sull'individuazione dell'eventuale e non dimostrato danno, e sulla quantificazione dello stesso laddove dovesse ritenersene la sussistenza;
3) che il palo per cui è causa è a servizio oltre che di altre utenze telefoniche attive – svolgendo pertanto un servizio indubbio di pubblica utilità – anche dell'immobile di proprietà degli attori ancorché oggi non intestatari di utenza attiva. Tale circostanza, non contestata, consente di richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel caso in cui la linea sia stata realizzata sul fondo della parte a seguito di richiesta di attivazione dell'utenza, è implicito il consenso e quindi non compete alcun indennizzo e a maggior ragione un eventuale risarcimento dei danni” (Trib. Benevento, 1.3.2019, n. 396; nello stesso senso, App. Torino, 17.10.2016, n. 1788);
4) ha specificato che nella fattispecie in esame il “palo” oggetto di contenzioso non attiene a fibra Con ottica (come tutti gli impianti in palificata), ma fa parte della rete telefonica in rame ex .
Per quanto sopra risulta una soccombenza reciproca delle parti in causa, fatta eccezione per la ritenuta carenza di legittimazione passiva di Tuttavia, atteso che il contenzioso è sorto in ragione della CP_1 indebita condotta originariamente posta in essere dalla medesima convenuta e considerato che non era certo agevole rinvenire e riscontrare l'attuale proprietà del palo che ha originato la contesa, si rinvengono giustificati motivi per compensare integralmente fra tutte le parti in causa le spese di lite del presente giudizio. Peraltro, non risulta allo stato fondata la richiesta attorea di condanna ex art. 614 bis cpc, anche in ragione della circostanza che in atti ha dichiarato che in caso di CP_2 condanna, nei tempi tecnici dettati dalle circostanze del caso concreto e attesa la necessità di non recare pagina 17 di 18 interruzioni di fornitura agli utenti che attualmente godono dei servizi di comunicazione elettronica grazie all'esistenza del palo “controverso”, provvederà alla rimozione dello stesso e all'utile riallocazione in altro luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- dichiarare illegittima l'installazione del palo per il sostegno dei cavi telefonici a suo tempo operata dalla convenuta sul fondo di proprietà degli attori (individuato al Catasto dei CP_1
Terreni del Comune di Castelletto Sopra Ticino al Foglio 6, Part. 181), in quanto imposizione indebita di servitù per impianti di comunicazioni elettroniche;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, a Controparte_2 proprie cure e spese, alla rimozione del palo oggetto del presente giudizio attualmente in essere sul fondo anche di proprietà degli attori, con conseguente ripristino, per quanto occorrente, dello stato dei luoghi;
- compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 21 gennaio 2025, ore 16.45.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 18 di 18
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1197/2022 tra
) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
C.F._2
ATTORE/I
e
), con l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
), con l'avv. PAOLO DE ANGELIS;
Controparte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
All'udienza del 21 gennaio 2025, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
Parte_1 Parte_2 per l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
Controparte_3
per l'avv. PAOLO DE ANGELIS. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
osservo soltanto, per non ripetermi, che l'affermazione per la quale un palo di 33 cm determini un'occupazione di 1 mq è del tutto errata”.
La difesa della terza chiamata precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.40, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 16.45, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
pagina 1 di 18 - dichiarare illegittima l'installazione del palo per il sostegno dei cavi telefonici a suo tempo operata dalla convenuta sul fondo di proprietà degli attori (individuato al Catasto dei CP_1
Terreni del Comune di Castelletto Sopra Ticino al Foglio 6, Part. 181), in quanto imposizione indebita di servitù per impianti di comunicazioni elettroniche;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, a Controparte_2 proprie cure e spese, alla rimozione del palo oggetto del presente giudizio attualmente in essere sul fondo anche di proprietà degli attori, con conseguente ripristino, per quanto occorrente, dello stato dei luoghi;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 21 gennaio 2025, ore 16.45.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1197/2022 promossa da:
) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
C.F._2
ATTORE/I
e
), con l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
), con l'avv. PAOLO DE ANGELIS;
Controparte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022 e premesso di essere Parte_1 Parte_2 comproprietari di un complesso immobiliare sito in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Sempione n. 84, acquistato con atto pubblico del 7 maggio 1987, con strada privata che permette l'accesso ai fondi Con adiacenti, altrimenti interclusi, contestavano che nel corso del 2011 provvedeva – senza preventivo accordo con i proprietari del fondo interessato, né autorizzazione comunale o pronuncia giudiziale alcuna – ad installare abusivamente, all'ingresso della predetta strada, un palo per il sostegno di cavi per la telefonia fissa ed il servizio dati, destinato a servire immobili di proprietà di terzi. Tale installazione, in tesi attorea, in quanto arbitraria e non concordata, oltre a rappresentare un'indebita occupazione del fondo privato, ha creato nel tempo diversi disagi agli attori, posto che la stradina in questione è utilizzata (quale unico ingresso) anche da chi deve accedere alla banchina limitrofa per il varo o l'alaggio delle imbarcazioni private, sicché il palo ivi installato rende più difficoltose le relative manovre, con conseguenti lamentele e rimostranze nei confronti dei pur incolpevoli proprietari del fondo. Con L'intimazione verso per la rimozione del palo eseguita con PEC del 18 marzo 2021, rimaneva priva di riscontro.
Una relazione tecnica degli attori che confermerebbe la natura abusiva dell'installazione, ha collocato temporalmente l'installazione di un primo manufatto “provvisorio” nel gennaio 2011, e ha offerto un pagina 3 di 18 calcolo del danno legato all'illegittima occupazione protrattasi in tutti questi anni quantificandolo in euro 44.000,00.
Sulla scorta di quanto precede gli attori assumevano le conclusioni rassegnate in atti.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata chiedeva, in via preliminare, CP_1 l'improcedibilità della domanda avversaria per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. 28/2010, nonché l'inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di legittimazione attiva degli attori e per carenza di legittimazione passiva di Nel merito CP_1 chiedeva, in via principale, il rigetto dell'azione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, la riduzione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ.
Con ordinanza 7 giugno 2022 il Giudice disponeva che l'udienza chiamata per il 6 ottobre 2022 avesse luogo “mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, assegnando alle parti “termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte”.
Nelle note scritte autorizzate del 29 settembre 2022 gli attori, alla luce dell'eccezione di difetto di Con legittimazione passiva formulata da e “avendo interesse all'integrazione del contraddittorio”, formulavano istanza ex art. 269, terzo comma. cod. proc. civ., per essere autorizzati alla chiamata in causa di Controparte_2
All'udienza cartolare del 6 ottobre 2022, il Giudice, ritenute infondate le eccezioni di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione e di “difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice”, e ritenuto, invece, “che in punto legittimazione passiva debba assumersi decisione anche al fine di evitare l'incremento delle parti eventualmente costituite in giudizio con conseguente incremento dei costi…”, fissava “udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa in punto legittimazione passiva di parte convenuta, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, al giorno 15 febbraio 2023, ore 9.25, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
Con sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. resa all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2023, il
Tribunale disponeva “la rimessione della presente causa sul ruolo onde consentire a parte convenuta di chiamare in causa la società terza indicata in atti, dandosi contestualmente atto che con separata ordinanza saranno assunti i provvedimenti opportuni in relazione a quanto deciso con la presente sentenza”.
Con ordinanza del 13 giugno 2023, il Giudice, viste le previsioni dell'art. 269 cod. proc. civ., autorizzava “parte convenuta alla chiamata in causa della terza fissando nuova udienza Controparte_2 per il giorno 13 novembre 2023”.
Notificato l'atto di chiamata in causa di terzo ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., si costituiva in giudizio Con dando atto di essere “subentrata nella titolarità della rete telefonica secondaria di Controparte_2 (per atto notaio di Milano del 29.3.2021)”, e chiedendo, in via principale, il rigetto Per_1 dell'azione avversaria per difetto di legittimazione attiva di parte attrice e, comunque, per “la infondatezza delle avverse pretese e la inesistenza di pregiudizi”. In via subordinata “nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale riconoscesse la legittimità – anche parziale delle avverse domande” la società terza chiamata chiedeva limitarsi “il riconoscimento dell'indennizzo alle sole annualità decorrenti dalla manifestazione della pretesa (2021) e nella misura ritenuta congrua da stimarsi in non più di € 100,00 ad anno, detratta la componente di corresponsabilità ex art. 1227 c.c. e limitata alle quote di titolarità di effettiva spettanza degli attori” con rigetto della “domanda ex art. 614 bis cpc”.
All'udienza cartolare del 13 novembre 2023, concessi i termini istruttori ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. “da intendersi decorrenti dall'1 dicembre 2023”, la causa veniva chiamata per l'udienza del 4 marzo 2024 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie.
pagina 4 di 18 Scambiate le memorie di rito e le successive note scritte autorizzate, all'udienza cartolare del 4 marzo
2024, il Tribunale ammetteva “parte attrice alla prova per testi richiesta con la memoria del 30.1.2024” e parte convenuta alla prova contraria, rinviando la causa all'udienza del 29 maggio 2024 per l'assunzione delle prove orali.
Escussi i testi, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2024, il Giudice fissava “udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc al giorno 21.1.2025, ore 9.25, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
La difesa di parte attrice nel corso del giudizio ha proposto le seguenti difese:
1) l'istruttoria espletata ha avvalorato la prospettazione dei fatti operata da parte attrice. In particolare, tutti i testimoni escussi (tanto la proprietaria del centro nautico citata dagli attori, Con quanto i due dipendenti della convenuta ) hanno confermato le seguenti circostanze (verbale d'udienza del 29/05/2024): ➢ che per accedere - via terra - al molo e al centro nautico Il Porticciolo, situati alla fine della Strada privata Sempione sita in Castelletto Sopra Ticino, è necessario transitare, con i carrelli di trasporto delle imbarcazioni, sulla strada privata di Con proprietà dei signori ➢ che ha apposto sulla predetta strada privata un palo Parte_3 per il sostegno di cavi per la telefonia (con relativa linea telefonica trasversale ad esso collegata), che ingombra la carreggiata e ostacola il passaggio, riducendo lo spazio utilizzabile per il transito e la movimentazione dei carrelli che trasportano le imbarcazioni dirette al molo e al centro nautico siti alla fine della stessa Strada privata Sempione. Di più: ➢ il sig. Tes_1 Con dipendente , ha precisato che il palo in questione è stato ricollocato all'interno della strada privata di cui si discute dopo l'interruzione delle linee telefoniche causata dall'attività di demolizione operata dal proprietario del fabbricato vicino, confermando così implicitamente che, prima di allora, il palo non era collocato in quella posizione, cioè non era posto all'interno della strada privata di proprietà degli attori;
➢ allo stesso modo, il sig. dipendente Per_2 Con
, confermava che “l'ingombro del palo è di 33 cm di diametro”, e alla domanda “Vero che la Strada privata Sempione, di proprietà dei signori è di larghezza ridotta e, in Parte_4 corrispondenza del palo per il sostegno di cavi per la telefonia ivi installato la larghezza risulta ulteriormente ridotta?” rispondeva “è vero”. Riassumendo, le circostanze su cui verte il presente Con contenzioso sono le seguenti: i. nell'anno 2011 ha installato – senza preventivo accordo con i proprietari del fondo, senza autorizzazione comunale e senza alcun titolo giudiziale, quindi abusivamente – un palo per il sostegno di cavi per la telefonia fissa e il servizio dati, all'interno della strada privata di proprietà degli odierni attori;
ii. il palo in questione è diretto a fornire il servizio di telefonia a soggetti terzi rispetto ai proprietari del fondo sul quale è stato installato;
iii. detto palo ingombra la strada privata, che già di per sé presenta ridotte dimensioni, rendendo più difficoltoso il transito e il passaggio anche per le imbarcazioni private dirette al centro nautico;
iv. nel corso degli anni, gli odierni attori hanno più volte sollecitato e Con Con richiesto chiarimenti a in merito all'installazione abusiva del palo, ma non ha mai dato riscontro a tali richieste (limitandosi a far confermare da propri tecnici/dipendenti di aver installato il palo presumibilmente nell'anno 2014), nemmeno a seguito dell'intervento dello scrivente legale con missiva in data 18/03/2021;
2) la disciplina applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 53 (ex art. 92) del Codice Comunicazioni (1), relativa appunto all'ipotesi in cui le installazioni di telefonia siano private e dirette a fornire il servizio a soggetti terzi rispetto al proprietario del fondo servente (circostanza che, nella fattispecie, risulta pacificamente ed immediatamente riscontrabile dal semplice esame dell'estratto di piantina prodotto sub doc. 13, nonché dalla perizia dell'Arch. sub doc. 4); Per_3 il gestore del servizio, per poter legittimamente installare sul fondo privato le apparecchiature di trasmissione destinate al servizio di terzi, deve necessariamente munirsi di un idoneo titolo, che pagina 5 di 18 può consistere in un accordo diretto con il proprietario, in un decreto espropriativo oppure in un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
i sig.ri risultano aver subito l'illegittima Parte_4 iniziativa della controparte, la quale, in assenza di accordo e/o di provvedimenti autorizzativi, ha imposto agli odierni attori un peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia, senza alcun correlativo beneficio in termini di servizi (i cavi installati sono diretti a servire altre Con proprietà della zona), né riconoscimento di indennizzo alcuno;
è irrilevante il fatto che e/o possano essere operatori che gestiscono il servizio telefonico universale in quanto, CP_2 affinché gli impianti di telecomunicazione elettronica di uso esclusivamente privato possano essere dichiarati di “pubblica utilità”, è necessario per il gestore individuare il motivo di pubblico interesse e ottenere apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico che confermi la circostanza (art. 51 D.Lgs. 6/2003); la disciplina dell'art. 52 (ex art. 91) Codice delle Comunicazioni, posta dalle controparti alla base delle proprie contestazioni nel merito, è assolutamente inconferente, poiché inerente a fattispecie diversa da quella per cui è causa: l'articolo riguarda infatti le installazioni di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art. 51 I co.) ovvero gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato ma dichiarati di pubblica utilità con decreto del
Ministro dello sviluppo economico (art. 51. II co.), nonché le limitazioni che debbano essere tollerate dallo stesso proprietario che usufruisce del servizio che tali cavi/impianti permettono di ricevere. L'articolo in commento chiarisce che “le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte in mancanza del consenso del proprietario […]. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano i presupposti, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta […]. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine”. Errato e inconferente, rispetto al caso di specie, è anche il richiamo al comma 7 dell'art. 92 D. Lgs. 259/2003, in relazione alla presunta necessità di subordinare la rimozione del palo ad una esigenza di “innovazione” del proprietario del fondo sul fondo stesso, poiché la norma in questione si riferisce alla diversa fattispecie secondo cui, successivamente rispetto ad una già esistente e legittima servitù di telefonia (accordata dal proprietario del fondo o imposta dall'autorità), il proprietario voglia appunto spostare o rimuovere impianti/fili/cavi insistenti sulla sua proprietà per ivi eseguire una innovazione (postulando che gli è sempre riservata tale facoltà e che, in quel caso, egli non debba corrispondere alcuna indennità). Detta fattispecie è certamente diversa, quindi, dal caso in cui il proprietario chieda la rimozione delle installazioni, lamentando una violazione del proprio diritto dominicale, in seguito all'imposizione di una illegittima servitù di telefonia;
e, ad ogni modo, il comma 7 del citato articolo non fa altro che confermare quanto già dedotto dagli attori, ossia che detta servitù necessita di un titolo idoneo, che può (e deve) consistere, alternativamente, in un accordo volontario con il proprietario, o in un decreto espropriativo, oppure in un provvedimento dell'autorità giudiziaria che stabilisca l'indennità da corrispondere al proprietario del fondo;
è inconferente altresì il richiamo all'art. 1032 c.c. in tema di servitù coattiva, la cui tipicità (numerus clausus) non ne permette l'estensione fuori dai casi espressamente considerati, di cui certo non fa parte quello in esame;
3) non v'è dubbio che spetti agli attori il ristoro dei danni subiti per effetto di tale illegittima condotta, poiché per l'installazione di un palo per il sostegno di fili di rete che debba servire anche altre abitazioni, oltre eventualmente quella del proprietario del fondo, il gestore è comunque tenuto ad acquisire un idoneo titolo (sia esso volontario o coattivo). Infatti, quando una linea telefonica passante attraverso un fondo è destinata al servizio, oltre che del proprietario del fondo medesimo, anche di utenti vicini, essa costituisce, per la parte di servizio pagina 6 di 18 resa a questi ultimi, oggetto di un diritto di servitù che deve essere costituita per contratto o per atto amministrativo autoritativo. E così, per orientamento giurisprudenziale consolidato, qualora la società concessionaria del servizio telefonico, installando sull'altrui proprietà cavi, appoggi o altre apparecchiature destinate (anche o esclusivamente) al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili, imponga, in via di fatto e in assenza dei due soli ricordati titoli legittimanti, un peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia, incorre in un'attività lesiva del diritto di proprietà, che legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l'indebita compressione del suo diritto dominicale e, ove non sia nemmeno assistito da piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità e non sia quindi ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ad agire altresì per la rimozione delle opere abusive (Cass. S.U. n. 23623/2007; Cass. S.U. n. 6962/1994). Anche la recente pronuncia Cass. n. 788/2022 conferma che “è necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi siano posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture, ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono.
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico, mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini ... Di conseguenza, la circostanza che - nel caso concreto - l'impianto servisse non solo l'immobile del ricorrente (peraltro già in passato collegato alla rete da altro cavo), ma anche immobili vicini, rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale. In definitiva, l'installazione, eseguita senza l'accordo del ricorrente e senza il ricorso alle procedure previste per legge, non poteva considerarsi affatto legittima”. Nel caso de quo non vi è nemmeno prova della presunta “predisposizione” della linea al servizio dell'immobile di proprietà degli attori (solo asserita dalle controparti) e che, anzi, è espressamente riconosciuto dalla stessa controparte come non vi sia ivi attiva alcuna utenza. In merito alla quantificazione del danno, gli attori hanno prodotto opportuna relazione tecnica di supporto mentre i convenuti nulla hanno prodotto e/o richiesto in via istruttoria. In particolare, si osserva che entrambe le controparti si siano limitate a contestare apoditticamente la perizia tecnica prodotta dagli attori, senza in alcun modo indicare quali dovrebbero essere gli eventuali più corretti parametri da applicare al caso di specie. Sostengono infatti le controparti che: (i) si stia parlando di un “palo di pochi centimetri di diametro (sic!)” ma la circostanza è palesemente falsa, l'ingombro di un palo di almeno “33 cm di diametro”(come afferma il teste chiamato da controparte, Sig.
– cfr. verbale del 02.01.2024) è più di un metro quadro (come afferma del Testimone_2 resto la perizia), oltre all'area che viene illegittimamente occupata dal cavo (e che impedisce il passaggio dei natanti al molo) è evidentemente di alcuni metri quadrati di ingombro – in particolare la relazione chiarisce che “l'indennità quindi deve tener conto non solo della occupazione derivante dall'installazione del palo e dal passaggio trasversale della linea telefonica ad esso collegata” (doc. 4); (ii) la relazione non sarebbe attendibile perché “prende come parametro di riferimento tipologie contrattuali locative di immobili aventi estensione di
50 mq circa che più o meno rappresenterebbero il corrispettivo di un appartamento nel centro del paese” tuttavia la relazione peritale chiarisce che si è provveduto a fare una media tra contratti di installazione di impianti della stessa natura e se ne è ricavato il valore al metro quadro;
(iii) tale valore è stato poi ulteriormente ridotto di 1/3 e che la stessa valutazione
“prende in considerazione anche delle difficoltà provocate nell'utilizzo della strada da parte dei proprietari e dagli utenti della strada” considerato che “trovandosi in una strada privata di pagina 7 di 18 larghezza piuttosto ridotta, di fronte ad un accesso carraio, (il palo) comporta un maggiore fastidio rispetto ad un manufatto posto in un terreno libero”. formula poi, solo nelle CP_2 proprie conclusioni, una richiesta subordinata di riconoscere un indennizzo di 100 euro all'anno
– ipotesi del tutto destituita di qualsiasi ragionamento razionale che viene quindi recisamente contestata. Invero l'importo oggetto di perizia può oggi essere aggiornato con una semplice operazione matematica in quanto, nel frattempo (siamo nel 2025), si sono aggiunti altri 3 anni di occupazione (per un totale di 14) cosicché l'importo indennizzabile è salito ad euro 29.162,00 (=2.083,00*14). Anche la richiesta di rigetto in merito al riconoscimento di una sanzione ex art. 614 c.p.c. per l'eventuale e successivo mancato ottemperamento dell'ordine di Con rimozione non pare sia stato argomentato con argomenti pertinenti. (e ) hanno CP_2 avuto anni per comprendere che tale intervento doveva essere svolto e se avessero agito in buona fede fornendo riscontri chiari e precisi agli attori e dando gli opportuni incarichi alle relative maestranze, non si troverebbe in difficoltà nell'ottemperare ad un simile impegno. Da ultimo, in punto di legittimazione passiva, continua a difettare la prova che il palo in questione Con sia stato (o meno) oggetto di cessione da a;
ed anche nella denegata ipotesi in cui CP_2 Con si ritenesse intervenuta detta cessione, rimarrebbe ugualmente legittimata passiva, unitamente alla cessionaria : gli attori hanno infatti spiegato due domande, una avente CP_2 Con contenuto risarcitorio/indennitario ed una a contenuto ripristinatorio, cosicché rimarrebbe comunque onerata di procedere alla rifusione dei danni subiti dai coniugi e per Pt_1 Pt_2
l'illegittima compressione del proprio diritto dominicale, quantomeno per il periodo ricompreso tra il 2011 e fino al 29.03.2021 (data del conferimento di ramo d'azienda). Tanto più che la richiesta risarcitoria attorea, di natura extracontrattuale, si fonda su di una condotta illegittima Con pacificamente posta in essere da e, semmai, proseguita dalla controllata;
CP_2
4) le eccezioni sollevate da risultano tardive e inammissibili, per quanto già CP_2 compiutamente argomentato in atti.
La difesa di parte convenuta, invece, ha proposto le difese che seguono:
1) plurimi elementi, documentali e testimoniali, dimostrano che è proprietaria del Controparte_2 palo telefonico e che, per conseguenza, è carente di legittimazione passiva. CP_1 Anzitutto, la titolarità di emerge per tabulas dall'“Atto di conferimento di Controparte_2
d'Azienda” del 29 marzo 2021 del Notaio di Milano, n. 16086 di Rep., n. 8643 Pt_5 Per_1 di Racc. (doc. 2; corredato dall'Allegato A e da “certificazione relativa a copia informatica di documento analogico” a firma dello stesso Notaio rogante), col quale ha trasferito a CP_1 il ramo d'azienda comprendente, inter alia, “L'infrastruttura Secondaria” come Controparte_2 meglio definita e descritta all'art.
4.3 dell'Allegato A: “L'infrastruttura Secondaria (come definite infra) in generale consiste nella infrastruttura di posa utilizzata per la Rete Secondaria in Rame e per la Rete Secondaria in Fibra, ovunque ubicate (nel sottosuolo, su palificata o altrove). In particolare, si compone di: (a) Infrastruttura aerea, che include tutti i pali (in legno
o in vetroresina) e l'insieme degli accessori per sostenere i pali e consentire la posa dei cavi in rame o in fibra (tiranti, collari, amarri, ganci, funi portanti, ecc.), incluse le infrastrutture esistenti di TIM DECT (la “Infrastruttura Aerea”)…Sulla scorta delle registrazioni nei sistemi Co informativi di , l'Infrastruttura Secondaria alla data del 30 settembre 2020 includeva:..4) Co 7.834.031 pali corrispondenti al 99,9% delle palificate di (ad esclusione dei pali Eurosud Co e MISE), a servizio sia della rete primaria di (non inclusa nel Ramo) sia della rete secondaria, compresi i manufatti, nonché i diritti di appoggio e passaggio comunque associati all'infrastruttura di posa aerea…”. In forza del suindicato “Atto di Conferimento di Ramo Con d'Azienda”, ha acquisito la piena titolarità dell'“Infrastruttura Aerea” di e, Controparte_2 quindi, anche quella del “palo per la telefonia” che insiste sulla “stradina privata” attorea. Come precisato all'udienza del 15 febbraio 2023, non è stato possibile produrre l'atto integrale “di pagina 8 di 18 Conferimento di Ramo d'Azienda” perché contenente dati sensibili relativi alla rete che, dopo lunga trattativa, è stata acquisita dal fondo americano Kkr. La titolarità del palo in capo a ha trovato ulteriore avallo nella dichiarazione del 5 luglio 2022 con cui Controparte_2 [...]
(doc. 3) attesta che il palo de quo non appartiene né al Mise né a Eurosud, e rientra CP_1 pertanto tra quelli oggetto dell'“Atto di Conferimento di Ramo d'Azienda” del 29 marzo 2021. La titolarità del palo è stata riconosciuta dalla stessa che, nella comparsa di CP_2 Con costituzione, afferma chiaramente che il palo “fa parte della rete telefonica ex ”. “Ex TIM” perché, per effetto dell'“Atto di conferimento di Ramo d'Azienda” in data 29 marzo 2021 tutta la rete secondaria - e quindi anche il palo che insiste sulla proprietà degli attori – è stata Con trasferita da a . Riconoscimento della titolarità in capo a , che ha trovato CP_2 CP_2 conferma anche nelle stesse conclusioni rassegnate da nella comparsa di costituzione, CP_2 incompatibili con una diversa titolarità del palo. Da ultimo, i testi escussi hanno smentito l'unico argomento addotto dagli attori a sostegno della mancata dimostrazione che il palo fosse tra quelli trasferiti a . La difesa avversaria aveva infatti obiettato che il “palo di cui si CP_2 discute è in cemento” e pertanto non poteva dirsi ricompreso con certezza nella infrastruttura secondaria oggetto di cessione che riguardava “tutti i pali in legno o in vetroresina”. I testi escussi all'udienza del 29 maggio 2024 hanno dichiarato quel che già si poteva intuire dall'immagine fotografica (doc. 7) e, cioè, che il “palo è in vetroresina” e non in cemento. Esso Con quindi è indubitabilmente ricompreso nell'”Infrastruttura Secondaria” ceduta da a
, che “si compone di: (a) Infrastruttura aerea, che nella definizione contrattuale CP_2 Co ricordata a pagina 6 della comparsa di risposta , include tutti i pali (in legno o in vetroresina) e l'insieme degli accessori per sostenere i pali e consentire la posa dei cavi in rame o in fibra…” (doc. 2);
2) l'art. 92, comma 7, del D.lgs. n. 259/2003 stabilisce che “Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”. Tale norma consente pertanto la rimozione degli impianti senza accollo dei relativi costi solo a fronte della necessità di eseguire un'innovazione. Diversamente, se il proprietario chiede la rimozione o lo spostamento per motivi “estetici” o senza che via sia una concreta necessità, ovvero per eseguire un intervento privo delle caratteristiche dell'innovazione, allora il costo dei lavori rimane a suo carico. Ebbene, negli scritti avversari non si fa alcun cenno a tale innovazione. Dall'esame della documentazione in atti (doc. avv. 5), emerge che la rimozione del palo è stata richiesta non dagli attori, ma dal cantiere nautico, cui si accede dalla “stradina privata” oggetto di causa, per risolvere una necessità contingente: il passaggio di uno yacht. Nessuna innovazione, quindi, ma un'esigenza contingente e superata, e per di più proveniente da un soggetto terzo. Di qui l'infondatezza della richiesta avversaria. Nel corso del giudizio è tuttavia emerso un altro motivo di infondatezza dell'azione avversaria. Come risulta dal prospetto prodotto (doc. 8, foglio 3, terza riga “predisposto ”), il CP_3 palo per cui è causa non è al solo servizio di altre utenze telefoniche attive – svolgendo pertanto un servizio di pubblica utilità – ma è anche al servizio dell'immobile di proprietà degli attori ancorché oggi non intestatari di utenza attiva. Tale circostanza – mai smentita da controparte, con le note conseguenze di cui all'art. 115 cod. proc. civ. – consente di richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel caso in cui la linea sia stata realizzata sul fondo della parte a seguito di richiesta di attivazione dell'utenza, è implicito il consenso e quindi non compete alcun indennizzo e a maggior ragione un eventuale risarcimento dei danni” (Trib. Benevento, 1° marzo 2019, n. 396; nello stesso senso, App. Torino, 17 ottobre 2016, n. 1788);
pagina 9 di 18 3) dalle dichiarazioni rese dai testi risulta comprovato che il palo, di dimensioni assolutamente trascurabili (precisazioni dei testi e all'udienza del 29/5/24) non Tes_3 Per_2 ingombra affatto la strada oggetto di causa, essendo posizionato nl punto in cui insiste una siepe: il teste ha infatti precisato che “il palo è in mezzo alla siepe, e ingombra non Tes_1 molto più della siepe”. Dichiarazione che trova conferma nelle immagini fotografiche del palo (doc. 7). Il trascurabile ingombro e posizionamento del palo sulla strada privata già esclude che esso possa cagionare un danno giuridicamente apprezzabile. Un mero “fastidio” e non un danno. Ed infatti – e si viene così al secondo spunto di riflessione sul danno – negli atti avversari non si fa mai riferimento ad un danno cagionato dal palo telefonico, ma piuttosto ad un disagio, ad un fastidio (atto di citazione, pag. 2). Di “fastidio” parla lo stesso perito degli attori nella sua relazione. Il palo dunque, per le sue ridottissime dimensioni e per il suo posizionamento a ridosso di una siepe, non crea alcun danno, ma, tutt'al più, un “fastidio”. Un mero “fastidio” causato non già agli attori, ma a terzi: più precisamente al centro nautico della signora Se si scorrono gli atti di controparte, emerge che gli attori non hanno mai Pt_6 dedotto un “fastidio” proprio, limitandosi invece a dolersi per il fatto che il palo telefonico renderebbe meno agevole “il transito e la movimentazione dei carrelli che trasportano le imbarcazioni dirette al molo e a centro nautico siti alla fine della stessa Strada privata Sempione”. In questi esatti termini è stato formulato il capitolo di prova n. 3 dedotto dagli attori sul quale è stato chiamato come teste proprio la Signora proprietaria del Testimone_4 centro nautico. Volendo sintetizzare quel che si è detto in precedenza, si tratterebbe di un
“fastidio” e non di un danno, subìto non da chi ha promosso l'azione, ma dal centro nautico privato confinante, che non è parte in causa. Appare dunque evidente la carenza di interesse ad agire degli attori in relazione alla domanda risarcitoria;
4) la perizia stragiudiziale di controparte è inattendibile. Errato è anzitutto il ricorso da parte del perito avversario ai canoni di affitto di cui alla “Tabella di raffronto e stima valori medi di mercato” come parametri per il calcolo del risarcimento del danno. E' appena il caso di rammentare che la perizia stragiudiziale “non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. 2 settembre 2022, n. 25930, De Jure). Il palo telefonico insiste infatti sulla stradina privata che certamente non è edificabile. A ciò si aggiunga che i valori indicati nella perizia avversaria si riferiscono a superfici di terreno (42, 48, 40 e 50 mq) molto più ampie di quella occupata dal palo telefonico in questione che, come hanno confermato i testi, ha un diametro di circa 20 cm. Pertanto, la riduzione di 1/3 dei valori applicata dal perito di controparte è assolutamente inadeguata. Priva di data certa e quindi inidonea a certificare l'età del palo è la schermata di ET view allegata alla perizia avversaria;
5) dalla documentazione avversaria emerge che gli attori non sono proprietari esclusivi del fondo su cui insiste il palo telefonico. Dall'esame dell'atto pubblico di compravendita redatto dal notaio di Gallarate si evince che gli attori hanno acquistato la “nuda Persona_4 proprietà della quota in ragione di 1/6 nonché l'usufrutto parziale in ragione di 1/18 dell'immobile sito in Castelletto di Ticino…” (doc. avv. 2). A fronte del titolo di proprietà non esclusiva, gli attori hanno dedotto un danno relativo all'intero fondo;
ciò emerge chiaramente dalla lettura della perizia di parte in cui viene ipotizzato un danno complessivo del fondo.
Ebbene, se non sussiste litisconsorzio necessario dal lato attivo, e ciascun comproprietario può agire a tutela del diritto di proprietà e chiedere il risarcimento del danno patito, trattandosi di obbligazione connotata da parziarietà dal lato attivo, l'eventuale risarcimento va circoscritto alla sola quota di comproprietà degli attori. Il perito avversario afferma che il palo risalirebbe al pagina 10 di 18 2011 e ciò sulla scorta dell'immagine tratta da ET , ma, come detto, essa è priva di data. Pt_7
In realtà, la posa del palo è successiva. Nel nostro caso quindi, ove mai dovesse essere riconosciuto un ristoro del danno (recte, del “fastidio”) per la presenza del palo, esso dovrà essere limitato alla sola quota di proprietà degli attori e non all'intera proprietà del fondo;
6) appare certa l'applicabilità dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. Circa l'estensione del periodo temporale del preteso risarcimento, che controparte indicherebbe -senza alcun valido riscontro- in undici anni, gli attori hanno saputo dell'esistenza del palo sin dalla sua posa, come dimostrano le fotografie allegate alla perizia avversaria (doc. avv. 4) ove il manufatto è visibile.
Ciò nonostante, gli attori hanno atteso anni prima di richiederne la rimozione e il risarcimento del danno per la (pretesa) illegittima occupazione del suolo altrui. Il lunghissimo lasso di tempo intercorso dalla conoscenza della presenza del palo al momento in cui gli attori, a mezzo del Con loro legale, hanno inviato la diffida a (18 marzo 2021 - doc. avv. 6), comprova anzitutto la natura di mero “fastidio” della presenza del palo;
diversamente gli attori non avrebbero lasciato passare così tanto tempo prima di richiedere formalmente la rimozione del palo. Il tempo trascorso finisce inevitabilmente per avere un riflesso anche sull'entità del danno. Gli attori avrebbero potuto – ed anzi dovuto – agire prima, senza attendere che il preteso danno lievitasse. Nel davvero non creduto caso di accoglimento dell'avversaria richiesta risarcitoria, troverebbe applicazione l'art. 1227, secondo comma, cod. civ., secondo cui nulla può essere dovuto “per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. E' principio consolidato che l'art. 1227, secondo comma, cod. civ., impone al creditore una condotta – espressione dell'obbligo generale di buona fede – diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso (Trib. Foggia, 18 febbraio 2022, n. 720, De Jure). La dottrina e la giurisprudenza, con interpretazione evolutiva della norma, hanno poi precisato che il criterio della diligenza ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., non impone al creditore solo un obbligo di carattere negativo consistente nell'astensione da parte del creditore di qualsiasi comportamento idoneo ad aggravare il danno, ma anche “obblighi positivi, come l'impugnazione dell'atto, al fine di evitare o ridurre il danno subito nel limite dell'apprezzabile sacrificio” (T.A.R. Veneto, 9 febbraio 2018, n. 143) A giustificazione della prolungata inerzia, controparte obietta che “l'avvio di un'azione giudiziale è comunque un'attività gravosa ed implicante rischi”. Invero, la giurisprudenza è solita affermare infatti che non sono comprese nell'ordinaria diligenza ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., le attività “gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici” (Trib. Foggia, cit.). E tale non può ritenersi l'azione promossa ex adverso. Ma anche a ritenere diversamente, gli attori, una volta avuto contezza della presenza del palo, avrebbero dovuto quantomeno contestare la Con circostanza a . Ed invece, essi hanno atteso anni prima di inviare la diffida del 18 marzo
2021, facendo così lievitare il preteso danno. Nessuno infatti potrebbe fondatamente sostenere che la diffida rappresenti un'attività gravosa comportante “notevoli rischi e sacrifici”. Alla luce del dovere di solidale cooperazione di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ., nulla è dovuto a titolo risarcitorio dal momento della conoscenza da parte degli attori della presenza del palo alla data di proposizione dell'azione (20 maggio 2022) o, quanto meno, alla data della Con diffida inviata a (18 marzo 2021).
La difesa della terza chiamata, da ultimo, ha proposto le seguenti difese:
1) l'esito delle prove testimoniali non ha offerto particolari argomenti a suffragio della domanda attorea in quanto la sig.ra si è limitata a riferire della mera “esistenza” del Testimone_4 palo sulla stradina di accesso senza offrire particolari specificazioni, mentre i signori Tes_2
e hanno precisato che: (i) Il palo è stato installato per una ragione
[...] Persona_5 legittima ed oggettiva e, cioè, per consentire alla utenza del posto di poter usufruire di linea telefonica in quanto il proprietario confinante aveva demolito il proprio fabbricato ove era pagina 11 di 18 installata la precedente infrastruttura;
(ii) l'ingombro del palo - posto ad altezza di legge - è minimo (20/30 cm) in quanto è posizionato a ridosso del muro dell'edificio e la propria estensione è pari a quella della siepe che corre lungo la strada;
2) ai sensi dell'art. 52 del Codice delle Comunicazioni elettroniche Decreto legislativo, n.259 del 1.8.2003 (già art. 91 dello stesso tenore), va precisato che gli impianti di TLC possono essere installati (anche in appoggio a proprietà pubbliche o private) in quanto opere di pubblica utilità ed urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4, legge n. 847/1964 e s.m.i. non soggette alla Con disciplina edilizia e urbanistica. Come si evince dalla documentazione allegata da (doc. 8, foglio 3), il palo per cui è causa non è al solo servizio di altre utenze telefoniche attive – svolgendo pertanto un servizio di pubblica utilità – ma è anche al servizio dell'immobile di proprietà degli attori ancorché oggi non intestatari di utenza attiva. Tale circostanza – mai smentita da controparte, con le note conseguenze di cui all'art. 115 cod. proc. civ. – consente di richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel caso in cui la linea sia stata realizzata sul fondo della parte a seguito di richiesta di attivazione dell'utenza, è implicito il consenso e quindi non compete alcun indennizzo e a maggior ragione un eventuale risarcimento dei danni” (Trib. Benevento, 1.3.2019, n. 396; nello stesso senso, App. Torino, 17.10.2016, n. 1788). Negare, come pretende parte attrice, che non vi sia un interesse pubblico è un convincimento quantomai irragionevole. D'altronde la stessa normativa civilistica di cui all'art.1056 del codice civile “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”. Trattasi, dunque, come recita la normativa richiamata, della fattispecie giuridica definita “limitazione legale alla proprietà”. Anche se, infatti, il diritto di proprietà consente di esplicare facoltà illimitate, tale illimitata signoria trova il confine nei limiti imposti dalla legge. Questi si incontrano sia nel codice civile che nelle leggi speciali, e spesso comprimono in maniera rilevante il diritto di proprietà. Come noto, infatti, i cavi telefonici servono a fornire un servizio di primaria e pubblica utilità quale quello di telefonia, che rientra tra i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 43 della nostra Carta
Costituzionale, essendo mirato proprio alla specifica soddisfazione di un bisogno fondamentale della collettività ovvero di comunicare per partecipare e concorrere allo sviluppo sociale, politico ed economico del paese (Corte di Appello di Genova sent.241/2021 “al caso di specie debba essere applicato quanto disposto dall'art. 91 del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle
Comunicazioni elettroniche). Per quanto in questa sede interessa (limitazioni legali della proprietà dovute all'installazione e diramazione di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero ad uso esclusivamente privato dichiarati di pubblica utilità), l'art. 91 al primo comma ed al terzo comma così dispone: “1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto;
Comma 3° I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione”. Ad avviso di questa Corte la disposizione dell'art. 91 deve intendersi come principio generale, in quanto stabilisce quei casi in cui è possibile fare passare i cavi o fili telefonici o ogni utile sostegno per la realizzazione dell'opera senza richiedere l'autorizzazione, ponendo l'unico limite con il comma 3 del medesimo articolo ovvero che: “I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione”. Nel caso di specie non vi è prova che l'installazione dei due tiranti impedisca il libero uso della cosa ovvero determini un danno. Né l'installazione dei tiranti, posti sulla parte esterna del muro di confine e del cordolo, non compromette la funzione primaria di divisorio della rete e del muro”. Per completezza argomentativa e pur fermo quanto già dedotto, si intende sottolineare un ulteriore aspetto che caratterizza la vicenda. E' pacifico, perché ammesso ex adverso, che l'installazione pagina 12 di 18 del palo risale al 2011. Impensabile, dunque, che i Proprietari – almeno per facta concludentia – non abbiano prestato il consenso. E' principio recepito nel nostro ordinamento che non possa attribuirsi responsabilità da fatto illecito (come oppongono gli attori) nel caso in cui “il fluire del tempo – di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi - non comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione” (Corte Cost. decisioni n. 234/2007, 400/2007, 77/2008). Trattasi del principio del legittimo affidamento per cui, anche a livello civilistico, se un soggetto tollera una situazione di svantaggio vuol dire che ha inteso consapevolmente rinunciare ad eccepirvi (e, si ricorda, gli attori sono titolari del bene dal 1987 e, pertanto, l'installazione del 2011 l'anno conosciuta e consentita). Fondare, oggi, una iniziativa giudiziale su affermazioni del tutto contrarie non è un atteggiamento che denota buona fede. Anche in sede civilistica la Corte di Cassazione è intervenuta rilevando l'importanza di tale principio, poiché sottende necessariamente, per la sua interpretazione ed applicazione, la specifica previsione così come contenuta nell'art.
1.8 dei principi UNIDROIT:
“dall'art. 1175, che assoggetta il creditore alla regole della correttezza, e dall'art. 1375 c.c., che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, nonché dalla comparazione con ordinamenti prossimi al nostro, la giurisprudenza di questa Corte da tempo valuta il comportamento del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, come idoneo a determinare la perdita della situazione soggettiva. La dottrina tedesca parla in questi casi di come di una sorta di decadenza derivante dal divieto, CP_4 più familiare agli ordinamenti latini, di venire contra factum proprium. Si ha così la preclusione di un'azione o eccezione, o più generalmente di una situazione soggettiva di vantaggio, non per illiceità o comunque per ragioni di stretto diritto, ma a causa del comportamento del titolare, prolungato, non conforme ad essa e perciò tale da portare a ritenere l'abbandono” (Cass. sentenza n. 9924/2009). Ora, gli stessi attori ammettono che l'impianto preesisteva all'azione da almeno 12 anni. Tale situazione non è mai stata contestata né gli attori (se non in tale circostanza) hanno mai dedotto problematica di alcun genere ma, al contrario, hanno consentito l'allocazione e il mantenimento del palo, senza manifestare pregiudizi, fastidi o danni. Gli attori
- dunque - hanno perso il diritto soggettivo a pretendere risarcimenti per il passato. Pur nella infondatezza, nel merito, della avversa pretesa si ritiene opportuno richiamare i recenti insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 16743/2021. Raggiunta una certa dimensione temporale nella protrazione del mancato esercizio del diritto (7 anni nella fattispecie di cui alla sentenza cit., e almeno 10 anni nel presente giudizio), tale da stabilizzare il relativo affidamento, infatti, “l'interesse della controparte che verrebbe così tutelato, non coincide con l'interesse a non adempiere nonostante il diritto non si sia estinto per prescrizione o non sia stato rinunciato, bensì l'interesse a vedersi salvaguardata in una situazione in cui l'esercizio del diritto urti contro sue legittime aspettative collegate al comportamento di inerzia sin lì assunto dal creditore, non risultando per quale ragione la locatrice, dopo aver trascurato per anni i propri crediti, di scadenza in scadenza, abbia agito chiedendo il pagamento dell'intero scaduto, maturato in sette anni, rendendo oltremodo gravoso l'adempimento del conduttore”. Esattamente, dunque, ciò che sta accadendo in cui gli attori – rimasti silenti per 10 anni – agiscono per ottenere un risarcimento “sul passato” di consapevole silenzio. E' d'altronde noto e pacifico che, l'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. sent.4057/2021, Cass. Ord. 24691/2020, Cass. sent. 12310/1999). Ecco il motivo per cui, in una situazione dai contorni, peraltro, assai più affievoliti della presente (ritardo di 7 anni nel pagina 13 di 18 pretendere il canone di locazione) la Suprema Corte si è spinta a riconoscere che il comportamento inerte del creditore (che, a detta della stessa parte attrice, è contitolare del bene dal 1987 e, dunque, si ribadisce, non solo non poteva non sapere ma ha ovviamente consentito l'installazione), pur se non ascrivibile a rinuncia ma prodromo di un esercizio abusivo del diritto, non può non assumere valore ai fini dell'estinzione/consumazione del diritto…in quanto indipendentemente dall'indagine della volontà di rinunciare al diritto o dal decorso del termine di prescrizione medesimo, il repentino esercizio del diritto, dopo una situazione di durevole inerzia non altrimenti giustificata, può costituire esso stesso una violazione del principio di affidamento circa la oggettiva abdicazione. Nel caso di specie sussistono dunque, in punto di diritto, i presupposti per ravvisare la lesione del principio di buona fede da parte degli attori e, per l'effetto, un esercizio abusivo del diritto che, come tale, è rilevabile d'ufficio in qualsiasi momento e che tanto si confida che il Giudicante Voglia dichiarare;
3) nessun danno è stato provato e, come detto, l'inerzia protrattasi per un decennio ne esclude la sussistenza. Semmai, poiché tutte le argomentazioni di parte attrice fanno riferimento su una difficoltà di accesso di imbarcazione da parte del cantiere nautico confinante (di proprietà della teste , eventuali pregiudizi non possono essere subiti da parte attrice ma, al Testimone_4 più, dalla proprietà confinante che, tuttavia, nulla ha dedotto in merito. Gli attori non deducono nessun danno ma si limitano, con narrativa acritica, a pretendere un ristoro per “fastidi” così come osservato dal proprio CTP Arch. nella Relazione del 18.5.2022. Il palo è posto a Per_6 confine ed in aderenza al divisorio (muretto e siepe) e oggettivamente non reca alcun incomodo;
non sussiste dunque alcun reale pregiudizio né compromissione di diritti ma una domanda che non appare finalizzata ad una reale tutela ma semplicemente a raggiungere un benefico economico insuscettibile di accoglimento atteso che, non sussistendo alcun abuso, alcun indennizzo può essere riconosciuto (Cass. civ. sent. 4517/2021 “la , in virtù di quanto CP_3 previsto dall'art.91, comma quarto cit., non era tenuta a richiedere alcun consenso o autorizzazione…e una volta riconosciuto in capo a il diritto ad attraversare il fondo CP_3 senza obbligo di indennizzo e senza la previa imposizione di una servitù, non era ammissibile alcun risarcimento”). Del tutto incoerente, poi, è la valorizzazione del presunto danno proposta dal Consulente degli attori. Lo stesso infatti, pur consapevole che trattasi di un palo di pochi centimetri di diametro, prende come parametro di riferimento tipologie contrattuali locative di immobili aventi estensione di 50 mq circa che più o meno rappresenterebbero il corrispettivo di un appartamento nel centro del paese. Non pertinenti sono infatti i rilievi riferiti alle locazioni di vaste aree da parte di Wind in quanto un semplice “palo” non può neppure minimamente associarsi ad una Stazione Radio base costituita da opere edili, antenne, impianti, ripetitori, ecc. ecc. installata su una estensione di 50 mq. Trattasi – dunque – di una relazione inaffidabile, incongrua e di pura speculazione. Un corollario mediato di quanto appena argomentato è contenuto anche nel nostro diritto positivo. In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12714 del 25.5.2010). Gli attori avendo atteso oltre 10 anni per manifestare il proprio fastidio avrebbero dovuto consapevolmente dedurlo e rappresentarlo, evitando di attendere sine die, perché tale pagina 14 di 18 comportamento omissivo è l'unica causa che ha determinato un fortissimo aggravamento del danno che, come palese, rappresenta la domanda giudiziale. Si è già dedotto circa la legittimità della installazione e dunque sulla assenza di pregiudizio che possa determinare lo spostamento del palo. Parte attrice, tuttavia, non si limita alla richiesta di un facere ma intende aggravare ancor di più la posizione del gestore. Ed invero. Per un verso ha atteso 10 anni prima di manifestare il pregiudizio e, per altro verso, pretende - oggi - una immediatezza da sanzionarsi con una penale di 300,00 al giorno: atteggiamenti – questi – del tutto contraddittori fra di loro e che appaiono finalizzati ad amplificare il danno al solo e percepibile fine di ottenere ulteriori benefici economici. Anche nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accogliesse la domanda di rimozione del palo, si evidenzia che lo stesso è volto ad un servizio di pubblica utilità e che non può essere repentinamente asportato dovendosi, per converso, (i) adottare preventive lavorazioni provvisorie per consentire l'installazione di reti parallele per evitare che le utenze allocate siano disservite e subiscano danni (questa volta reali); (ii) verificare, anche in concerto con privati o pubbliche Amministrazioni, il percorso alternativo, (iii) appaltare le opere edili ad una impresa edile e, all'esito, eseguire le installazioni infrastrutturali. Si confida, pertanto, che il Giudicante Voglia respingere integralmente la richiesta di condanna ex art.614 bis cps in quanto eseguirà qualsiasi provvedimento giudiziale nelle tempistiche necessarie a tal fine. CP_2
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, osserva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
pagina 15 di 18 Le regole sull'onere della prova, d'altronde, sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n.
5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n.
9863 del 13/04/2023).
Parte attrice ha provato: Co 1) la comproprietà della stradina sulla quale insiste il palo posato da e poi ceduto a . CP_2
In quest'ottica deve però rilevarsi che dall'atto di acquisto del 7.5.1987 emerge che gli attori hanno acquistato 1/6 di nuda proprietà e 1/18 dell'usufrutto dell'immobile di Castelletto Ticino, comprensivo della porzione di area (Foglio 6 Part. 181) indicata come strada in cui è posizionato il palo;
2) l'illegittima installazione del palo per il sostegno dei cavi telefonici a suo tempo operata dalla convenuta, in quanto imposizione di servitù per impianti di comunicazioni elettroniche costituita abusivamente, ovvero in assenza di titolo – pattizio o legale – abilitativo della posa qui contestata;
3) il fastidio che il palo reca alle persone – soggetti terzi rispetto alla parte attrice – che intendono raggiungere il centro nautico-molo di approdo/sbarco delle imbarcazioni, presente al termine della strada.
Parte attrice, invece, non ha provato:
1) il danno sofferto. Sotto questo profilo non può essere utilizzato l'elaborato peritale depositato per il seguente ordini di ragioni: a) prende come termine di paragone ai fini della quantificazione del dovuto uno spazio/area di 40-50 mq, assolutamente non accostabile all'ingombro reso dal palo oggetto di contestazione caratterizzato, per quanto pacificamente emerso in corso di causa, da un diametro di circa 33 cm;
b) considera l'ingombro reso dal palo come integralmente gravante parte attrice senza considerare che la stradina non è in proprietà esclusiva della stessa ma soltanto pro quota;
c) non considera e non spiega perché il danno sarebbe stato lamentato e sofferto soltanto a dieci anni di distanza dalla posa del palo, pur avendo contezza originaria dell'apposizione dello stesso;
d) non esplica quale sarebbe la ragione di danno atteso che il palo è stato collocato in aderenza a una siepe ivi presente, determinando un ingombro che seppur astrattamente possa essere assunto come “fastidioso”, non appare di consistenza tale da costituire di per sé una ragione di danno. Nell'ottica del lamentato danno deve altresì osservarsi che lo stesso, laddove sussistente, sarebbe da riferire non già a parte attrice ma al centro nautico privato confinante, che non è parte in causa. Parte attrice ha infatti esposto di dolersi per il fatto che il palo telefonico renderebbe meno agevole “il transito e la movimentazione dei carrelli che trasportano le imbarcazioni dirette al molo e a centro nautico siti alla fine della stessa Strada privata Sempione”. Deriva da ciò che parte attrice, in relazione al richiesto ristoro del danno, per quanto agli atti, appare priva di interesse ad agire in relazione, appunto, alla proposta domanda risarcitoria.
La difesa di parte convenuta ha provato:
1) di non essere più proprietaria del palo oggetto di giudizio, posto che la titolarità deve essere ricondotta in capo a Ciò emerge dall'“Atto di conferimento di Ramo Controparte_2 pagina 16 di 18 d'Azienda” del 29 marzo 2021 (notaio di Milano n. 16086 di Rep., n. 8643 di Racc., Per_1 corredato dall'Allegato A e da “certificazione relativa a copia informatica di documento analogico” a firma dello stesso notaio rogante;
doc. 2), col quale ha trasferito a CP_1 il ramo d'azienda comprendente “L'infrastruttura Secondaria” come meglio Controparte_2 definita e descritta all'art.
4.3 del predetto Allegato: “L'infrastruttura Secondaria (come definite infra) in generale consiste nella infrastruttura di posa utilizzata per la Rete Secondaria in
Rame e per la Rete Secondaria in Fibra, ovunque ubicate (nel sottosuolo, su palificata o altrove). In particolare, si compone di: (a) Infrastruttura aerea, che include tutti i pali (in legno
o in vetroresina) e l'insieme degli accessori per sostenere i pali e consentire la posa dei cavi in rame o in fibra (tiranti, collari, amarri, ganci, funi portanti, ecc.), incluse le infrastrutture esistenti di TIM DECT (la “Infrastruttura Aerea”)…Sulla scorta delle registrazioni nei sistemi Co informativi di , l'Infrastruttura Secondaria alla data del 30 settembre 2020 includeva:..4) Co 7.834.031 pali corrispondenti al 99,9% delle palificate di (ad esclusione dei pali Eurosud Co e MISE), a servizio sia della rete primaria di (non inclusa nel Ramo) sia della rete secondaria, compresi i manufatti, nonché i diritti di appoggio e passaggio comunque associati all'infrastruttura di posa aerea…”. Per quanto all'“Atto di Conferimento di Ramo d'Azienda”, Con ha acquisito la titolarità dell'“Infrastruttura Aerea” di e, quindi, anche Controparte_2 quella del “palo per la telefonia” che insiste sulla “stradina privata” attorea;
2) la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a quanto al punto che precede.
La difesa di parte terza chiamata ha provato: Con 1) ha riconosciuto il subingresso nella titolarità della rete telefonica secondaria di (per atto notaio di Milano del 29.3.2021) nonché della rete in fibra ottica sviluppata da Per_1
Flashfiber, fornendo agli operatori autorizzati servizi di accesso alla propria rete secondaria passiva, in rame e fibra ottica;
Co 2) l'affidamento della legittimità della condotta posta in essere in allora da – posa del palo – creato da controparte per non avere nulla reclamato per circa 10 anni, condotta che incide e sull'individuazione dell'eventuale e non dimostrato danno, e sulla quantificazione dello stesso laddove dovesse ritenersene la sussistenza;
3) che il palo per cui è causa è a servizio oltre che di altre utenze telefoniche attive – svolgendo pertanto un servizio indubbio di pubblica utilità – anche dell'immobile di proprietà degli attori ancorché oggi non intestatari di utenza attiva. Tale circostanza, non contestata, consente di richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel caso in cui la linea sia stata realizzata sul fondo della parte a seguito di richiesta di attivazione dell'utenza, è implicito il consenso e quindi non compete alcun indennizzo e a maggior ragione un eventuale risarcimento dei danni” (Trib. Benevento, 1.3.2019, n. 396; nello stesso senso, App. Torino, 17.10.2016, n. 1788);
4) ha specificato che nella fattispecie in esame il “palo” oggetto di contenzioso non attiene a fibra Con ottica (come tutti gli impianti in palificata), ma fa parte della rete telefonica in rame ex .
Per quanto sopra risulta una soccombenza reciproca delle parti in causa, fatta eccezione per la ritenuta carenza di legittimazione passiva di Tuttavia, atteso che il contenzioso è sorto in ragione della CP_1 indebita condotta originariamente posta in essere dalla medesima convenuta e considerato che non era certo agevole rinvenire e riscontrare l'attuale proprietà del palo che ha originato la contesa, si rinvengono giustificati motivi per compensare integralmente fra tutte le parti in causa le spese di lite del presente giudizio. Peraltro, non risulta allo stato fondata la richiesta attorea di condanna ex art. 614 bis cpc, anche in ragione della circostanza che in atti ha dichiarato che in caso di CP_2 condanna, nei tempi tecnici dettati dalle circostanze del caso concreto e attesa la necessità di non recare pagina 17 di 18 interruzioni di fornitura agli utenti che attualmente godono dei servizi di comunicazione elettronica grazie all'esistenza del palo “controverso”, provvederà alla rimozione dello stesso e all'utile riallocazione in altro luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- dichiarare illegittima l'installazione del palo per il sostegno dei cavi telefonici a suo tempo operata dalla convenuta sul fondo di proprietà degli attori (individuato al Catasto dei CP_1
Terreni del Comune di Castelletto Sopra Ticino al Foglio 6, Part. 181), in quanto imposizione indebita di servitù per impianti di comunicazioni elettroniche;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, a Controparte_2 proprie cure e spese, alla rimozione del palo oggetto del presente giudizio attualmente in essere sul fondo anche di proprietà degli attori, con conseguente ripristino, per quanto occorrente, dello stato dei luoghi;
- compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 21 gennaio 2025, ore 16.45.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 18 di 18