CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4482 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 4169/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4169/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3066/2021 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria C.V., ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 16/9/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Eligia Santucci (C.F.
C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso, in Controparte_1 C.F._2
virtù di procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Barbato (C.F.
) e Laura De Pace (C.F. ) C.F._3 C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30/4/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 3066/2021, pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16/9/2021, il Tribunale di Santa Maria C.V., sulla domanda proposta da nei confronti della società volta ad Controparte_1 Parte_1 2 R.G. n. 4169/2021 ottenere il rimborso di un buono postale emesso in data 8/4/2008 “con addebito” sul libretto postale n. 29086337, di importo pari a € 8.000,00, recante clausola
PFR (con pari facoltà di rimborso), sottoscritto unitamente alla propria madre
[...]
deceduta il 31/7/2017, o in subordine il rimborso della Persona_1 propria quota pari al 50%, ha così deciso:
“accerta il diritto di a riscuotere l'intero importo del buono Controparte_1 fruttifero oggetto di causa e, per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , dell'importo di € 8.000,00 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite”.
§ 2. Le ragioni giuridiche della suindicata decisione possono riassumersi nei seguenti termini:
- è circostanza incontestata tra le parti che il buono oggetto di causa sia contraddistinto dalla clausola che prevede la pari facoltà di rimborso, con conseguente diritto di ciascun cointestatario di ottenerne autonomamente il rimborso;
- non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 187, comma 1, DPR n.
256/1989, secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due
o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”, nonostante l'art. 203 dello stesso DPR ne preveda l'operatività anche ai buoni postali fruttiferi, trattandosi di normativa regolamentare che non può derogare quella di rango primario;
- in particolare, come ritenuto dalle Corti di Appello di Torino e di Milano, “le disposizioni regolamentari dell'art.187 DPR cit., in quanto riferibili anche ai buoni postali fruttiferi, se interpretate nel senso di derogare tout court alle conseguenze della cointestazione in ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, vanificando, in tal caso, anche la clausola di pari facoltà di rimborso, sarebbero
… in conflitto con la normativa primaria che dovrebbero rendere esecutiva, perché sarebbero totalmente restrittive rispetto al dettato degli art.171 e 173 DPR
n.156/73: esse derogherebbero infatti al pagamento “a vista” ed escluderebbero espressamente anche l'operatività della clausola di “pari facoltà di rimborso”. 3 R.G. n. 4169/2021
§ 3. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello Parte_1 convenendo in giudizio il dinanzi a questa Corte e deducendo, quali CP_1 motivi di impugnazione:
- che il Giudice di primo grado aveva errato nell'affermare che la richiamata disciplina dell'art. 187, DPR, dettata in tema di libretti postali, non possa applicarsi ai buoni postali;
- che, infatti, essa esponente aveva sostenuto, nel giudizio dinanzi al Tribunale di
Santa Maria C.V., che fosse ostativa al rimborso preteso dal la CP_1 circostanza che il buono in oggetto era collegato ad un libretto postale con apposizione di clausola di firma congiunta;
- che, pertanto, venendo in rilievo un'ipotesi di buono postale “dematerializzato collegato ad un contratto di collocamento a firma congiunta”, il singolo cointestatario era legittimato a richiedere ed ottenere il rimborso del titolo soltanto mediante richiesta congiunta con l'altro;
- che, di conseguenza, essendo deceduta la cointestataria del libretto
[...]
il rimborso del buono doveva avvenire nei confronti di tutti gli Persona_1 aventi diritto, “una volta individuati a seguito dell'esito della pratica di successione”.
Pertanto, chiedeva riformarsi l'impugnata decisione, con conseguente rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
§ 4. Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in rito, l'inammissibilità del CP_1 gravame per il mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, va, in via preliminare, disattesa la prospettata inammissibilità dell'impugnazione
Sul punto, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte 4 R.G. n. 4169/2021 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello di è Parte_1 certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la stessa criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale di Santa Maria C.V. per pervenire alla decisione di accoglimento della domanda attorea.
§ 6. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Vanno, infatti, condivise le critiche mosse dall'appellante all'impugnata decisione con riguardo alla regolamentazione convenzionale del contratto relativo al libretto postale di risparmio, occorrendo al riguardo precisare quanto segue:
- nel costituirsi nel giudizio in primo grado, ha dedotto che il Parte_1 contratto istitutivo del libretto postale, emesso in data 8/4/2008 e sottoscritto dall'odierno appellato unitamente alla propria madre, successivamente deceduta, 5 R.G. n. 4169/2021 era stato pattuito con vincolo di “firma congiunta tra i due intestatari del rapporto”;
- va aggiunto che tale circostanza, allegata in modo preciso ed analitico da
[...]
, non risulta in alcun modo contestata dall'attore in prima udienza, né in Pt_1 sede di memoria emendativa, con la conseguenza che la stessa va senz'altro considerata come pacifica e non bisognevole di essere provata;
- posto, pertanto, che il libretto di risparmio collegato al buono postale era soggetto al vincolo della firma congiunta, è del tutto ininfluente, ai fini della decisione della controversia, la questione relativa alla clausola del buono cd. PFR
(con pari facoltà di rimborso);
- altrettanto irrilevante è la questione, ampiamente dibattuta fra le parti, se la norma dell'art. art. 203, DPR n. 256/1989 , secondo cui “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”, possa trovare applicazione analogica con riguardo ai buoni postali, in quanto trattasi di disposizione abrogata dal D. lgs. n. 283/1999 e dai successivi decreti ministeriali attuativi del 6/6/2002 (Ministero dell'Economia) e del
19/12/2002 (Ministero del Tesoro);
- l'art. 7, comma 2, DM 6/10/2004 (modificativo del DM 6/6/2002), che si applica nella specie ratione temporis, dispone che “i libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche a più soggetti in numero non superiore
a quattro. Le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a ove lo Parte_1 stesso non sia contenuto nel contratto di cui al precedente art. 2, comma 1 e ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti”;
- quindi, nella specie, a prescindere dalla clausola PFR del buono postale, è dirimente che lo stesso fosse collegato ad un libretto di risparmio concluso, come sopra esposto, con vincolo di firma congiunta;
- discende da ciò che il vincolo in oggetto è certamente di ostacolo al pagamento del controvalore del buono postale accreditato, alla scadenza, sul menzionato libretto di risparmio;
- quindi, ha correttamente rifiutato il rimborso dell'importo Parte_1 in oggetto, richiesto dall'istante quale cointestatario del libretto di risparmio con 6 R.G. n. 4169/2021 vincolo di firma congiunta, sul presupposto che il predetto avesse omesso di fornire ogni elemento utile circa l'apertura della successione della cointestataria e l'individuazione degli eredi della stessa;
Persona_1
- per l'esecuzione del rimborso, in particolare, sarebbe stata necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto, ovvero l'accertamento che l'istante fosse l'unico erede della cointestataria deceduta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del gravame, la pronuncia di primo grado deve essere totalmente riformata, con conseguente rigetto della domanda avanzata dall'odierno appellato.
§ 7. Le spese del doppio grado – il cui governo s'impone essendo stata riformata la decisione di prima istanza – vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in tema di rimborso di buoni postali cointestati, così come ampiamente evidenziato dalle molteplici pronunce di segno opposto citate e prodotte agli atti da entrambe le parti.
§ 8. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione avanzata dall'appellante, in quanto formulata in modo del tutto generico e contraddittorio.
In particolare, nella parte argomentativa dell'atto di appello Parte_1 ha richiesto la condanna del alla ripetizione “delle somme oggetto di CP_1 condanna delle spese di lite”, pur avendo il Giudice di primo grado disposto l'integrale compensazione di dette spese, mentre nel petitum ha formulato domanda di restituzione delle “quote di pertinenza degli eredi dei cointestatari deceduti”, senza fornire alcun utile elemento atto ad individuare il numero degli eredi e la consistenza di tali quote.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
11/10/2021, nei confronti di , avverso la sentenza n. 3066/2021 Controparte_1 pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Santa Maria C.V. all'udienza del 16/9/2021, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dal CP_1
b) compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
c) dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dall'appellante. 7 R.G. n. 4169/2021
Così deciso in Napoli il giorno 11/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4169/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3066/2021 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria C.V., ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 16/9/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Eligia Santucci (C.F.
C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso, in Controparte_1 C.F._2
virtù di procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Barbato (C.F.
) e Laura De Pace (C.F. ) C.F._3 C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30/4/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 3066/2021, pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16/9/2021, il Tribunale di Santa Maria C.V., sulla domanda proposta da nei confronti della società volta ad Controparte_1 Parte_1 2 R.G. n. 4169/2021 ottenere il rimborso di un buono postale emesso in data 8/4/2008 “con addebito” sul libretto postale n. 29086337, di importo pari a € 8.000,00, recante clausola
PFR (con pari facoltà di rimborso), sottoscritto unitamente alla propria madre
[...]
deceduta il 31/7/2017, o in subordine il rimborso della Persona_1 propria quota pari al 50%, ha così deciso:
“accerta il diritto di a riscuotere l'intero importo del buono Controparte_1 fruttifero oggetto di causa e, per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , dell'importo di € 8.000,00 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite”.
§ 2. Le ragioni giuridiche della suindicata decisione possono riassumersi nei seguenti termini:
- è circostanza incontestata tra le parti che il buono oggetto di causa sia contraddistinto dalla clausola che prevede la pari facoltà di rimborso, con conseguente diritto di ciascun cointestatario di ottenerne autonomamente il rimborso;
- non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 187, comma 1, DPR n.
256/1989, secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due
o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”, nonostante l'art. 203 dello stesso DPR ne preveda l'operatività anche ai buoni postali fruttiferi, trattandosi di normativa regolamentare che non può derogare quella di rango primario;
- in particolare, come ritenuto dalle Corti di Appello di Torino e di Milano, “le disposizioni regolamentari dell'art.187 DPR cit., in quanto riferibili anche ai buoni postali fruttiferi, se interpretate nel senso di derogare tout court alle conseguenze della cointestazione in ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, vanificando, in tal caso, anche la clausola di pari facoltà di rimborso, sarebbero
… in conflitto con la normativa primaria che dovrebbero rendere esecutiva, perché sarebbero totalmente restrittive rispetto al dettato degli art.171 e 173 DPR
n.156/73: esse derogherebbero infatti al pagamento “a vista” ed escluderebbero espressamente anche l'operatività della clausola di “pari facoltà di rimborso”. 3 R.G. n. 4169/2021
§ 3. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello Parte_1 convenendo in giudizio il dinanzi a questa Corte e deducendo, quali CP_1 motivi di impugnazione:
- che il Giudice di primo grado aveva errato nell'affermare che la richiamata disciplina dell'art. 187, DPR, dettata in tema di libretti postali, non possa applicarsi ai buoni postali;
- che, infatti, essa esponente aveva sostenuto, nel giudizio dinanzi al Tribunale di
Santa Maria C.V., che fosse ostativa al rimborso preteso dal la CP_1 circostanza che il buono in oggetto era collegato ad un libretto postale con apposizione di clausola di firma congiunta;
- che, pertanto, venendo in rilievo un'ipotesi di buono postale “dematerializzato collegato ad un contratto di collocamento a firma congiunta”, il singolo cointestatario era legittimato a richiedere ed ottenere il rimborso del titolo soltanto mediante richiesta congiunta con l'altro;
- che, di conseguenza, essendo deceduta la cointestataria del libretto
[...]
il rimborso del buono doveva avvenire nei confronti di tutti gli Persona_1 aventi diritto, “una volta individuati a seguito dell'esito della pratica di successione”.
Pertanto, chiedeva riformarsi l'impugnata decisione, con conseguente rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
§ 4. Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in rito, l'inammissibilità del CP_1 gravame per il mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, va, in via preliminare, disattesa la prospettata inammissibilità dell'impugnazione
Sul punto, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte 4 R.G. n. 4169/2021 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello di è Parte_1 certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la stessa criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale di Santa Maria C.V. per pervenire alla decisione di accoglimento della domanda attorea.
§ 6. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Vanno, infatti, condivise le critiche mosse dall'appellante all'impugnata decisione con riguardo alla regolamentazione convenzionale del contratto relativo al libretto postale di risparmio, occorrendo al riguardo precisare quanto segue:
- nel costituirsi nel giudizio in primo grado, ha dedotto che il Parte_1 contratto istitutivo del libretto postale, emesso in data 8/4/2008 e sottoscritto dall'odierno appellato unitamente alla propria madre, successivamente deceduta, 5 R.G. n. 4169/2021 era stato pattuito con vincolo di “firma congiunta tra i due intestatari del rapporto”;
- va aggiunto che tale circostanza, allegata in modo preciso ed analitico da
[...]
, non risulta in alcun modo contestata dall'attore in prima udienza, né in Pt_1 sede di memoria emendativa, con la conseguenza che la stessa va senz'altro considerata come pacifica e non bisognevole di essere provata;
- posto, pertanto, che il libretto di risparmio collegato al buono postale era soggetto al vincolo della firma congiunta, è del tutto ininfluente, ai fini della decisione della controversia, la questione relativa alla clausola del buono cd. PFR
(con pari facoltà di rimborso);
- altrettanto irrilevante è la questione, ampiamente dibattuta fra le parti, se la norma dell'art. art. 203, DPR n. 256/1989 , secondo cui “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”, possa trovare applicazione analogica con riguardo ai buoni postali, in quanto trattasi di disposizione abrogata dal D. lgs. n. 283/1999 e dai successivi decreti ministeriali attuativi del 6/6/2002 (Ministero dell'Economia) e del
19/12/2002 (Ministero del Tesoro);
- l'art. 7, comma 2, DM 6/10/2004 (modificativo del DM 6/6/2002), che si applica nella specie ratione temporis, dispone che “i libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche a più soggetti in numero non superiore
a quattro. Le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a ove lo Parte_1 stesso non sia contenuto nel contratto di cui al precedente art. 2, comma 1 e ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti”;
- quindi, nella specie, a prescindere dalla clausola PFR del buono postale, è dirimente che lo stesso fosse collegato ad un libretto di risparmio concluso, come sopra esposto, con vincolo di firma congiunta;
- discende da ciò che il vincolo in oggetto è certamente di ostacolo al pagamento del controvalore del buono postale accreditato, alla scadenza, sul menzionato libretto di risparmio;
- quindi, ha correttamente rifiutato il rimborso dell'importo Parte_1 in oggetto, richiesto dall'istante quale cointestatario del libretto di risparmio con 6 R.G. n. 4169/2021 vincolo di firma congiunta, sul presupposto che il predetto avesse omesso di fornire ogni elemento utile circa l'apertura della successione della cointestataria e l'individuazione degli eredi della stessa;
Persona_1
- per l'esecuzione del rimborso, in particolare, sarebbe stata necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto, ovvero l'accertamento che l'istante fosse l'unico erede della cointestataria deceduta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del gravame, la pronuncia di primo grado deve essere totalmente riformata, con conseguente rigetto della domanda avanzata dall'odierno appellato.
§ 7. Le spese del doppio grado – il cui governo s'impone essendo stata riformata la decisione di prima istanza – vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in tema di rimborso di buoni postali cointestati, così come ampiamente evidenziato dalle molteplici pronunce di segno opposto citate e prodotte agli atti da entrambe le parti.
§ 8. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione avanzata dall'appellante, in quanto formulata in modo del tutto generico e contraddittorio.
In particolare, nella parte argomentativa dell'atto di appello Parte_1 ha richiesto la condanna del alla ripetizione “delle somme oggetto di CP_1 condanna delle spese di lite”, pur avendo il Giudice di primo grado disposto l'integrale compensazione di dette spese, mentre nel petitum ha formulato domanda di restituzione delle “quote di pertinenza degli eredi dei cointestatari deceduti”, senza fornire alcun utile elemento atto ad individuare il numero degli eredi e la consistenza di tali quote.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
11/10/2021, nei confronti di , avverso la sentenza n. 3066/2021 Controparte_1 pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Santa Maria C.V. all'udienza del 16/9/2021, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dal CP_1
b) compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
c) dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dall'appellante. 7 R.G. n. 4169/2021
Così deciso in Napoli il giorno 11/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.