TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3400/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3400/2021 R.G.A.C. assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 3/10/2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Villaricca alla via G. B. Vico n.
57, presso lo studio dell'Avv. PELLEGRINO AGOSTINO (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._1
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18.3.2021 la
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Parte_1 [...]
CP_ al fine di ottenere la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 328.887,08, quale importo versato dalla società attrice a fronte della fornitura di
Pag. 1 di 6
merce da parte della poi restituita in quanto non conforme a quella ordinata, e CP_1
al risarcimento del maggior danno da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda, la società attrice deduceva che: la Società
[...]
operante nel campo delle costruzioni civili ed industriali e Parte_1
maggiormente nel settore degli appalti con gli enti pubblici, si avvaleva per lo svolgimento della propria attività di numerosi fornitori su tutto il territorio nazionale;
a seguito della fornitura di materiale idraulico e di condizionamento con annessi accessori da parte della avvenuta nell'anno 2018, e gran parte di questa pagata ma CP_1
restituita per non essere la merce conforme a quella ordinata, la società attrice risultava creditrice della somma di € 328.887,08 come da note di credito emesse dalla debitrice e dai libri contabili esibiti;
nonostante gli inviti verbali e per iscritto inoltrati alla
[...]
CP_
quest'ultima non aveva ottemperato a quanto richiesto ovvero alla restituzione della somma de quo.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertarsi e dichiararsi, in virtù della documentazione esibita, la tenuta CP_2 alla restituzione della somma di € 328.887.08 a favore della Soc. Parte_1
[...]
Condannarsi, per l'effetto, la in persona del suo legale rapp.te pro CP_2 tempore, al pagamento della somma di € 328.887.08 a favore della istante per le causali di cui innanzi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 13.11.2018 al soddisfo ed ancora al risarcimento del maggior danno da liquidarsi in via equitativa;
Condannarsi la convenuta debitrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata dalla parte attrice la memoria istruttoria I termine, ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della scadenza delle note ex art. 127 ter
c.p.c. fissata per il 3.10.2024, veniva assegnata in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Nonostante la ritualità della notifica non si è costituita in giudizio la motivo CP_1
per cui ne viene dichiarata la contumacia.
Preliminarmente va rilevato che l'azione proposta dalla società attrice va inquadrata nella fattispecie della risoluzione contrattuale per inadempimento, invero espressamente così qualificata dalla stessa attrice nella comparsa conclusionale, pur non avendo la stessa poi riportato nelle conclusioni rassegnate tale richiesta ed essendosi limitata alla
Pag. 2 di 6
domanda di restituzione delle somme versate dalla Parte_1
alla a fronte di beni non conformi a quelli commissionati e dunque restituiti CP_1
alla fornitrice.
Invero la domanda di risoluzione del contratto non deve necessariamente risultare da un'espressa petizione, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che la presupponga.
Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi" (Cassazione civile sez. II, 10/02/2010,
n.3012).
Nel caso di specie, stante la deduzione di inadempimento della convenuta, che ha fornito merce difforme da quella commissionata e pertanto restituita alla fornitrice, la domanda dell'attrice di restituzione del prezzo già corrisposto comporta anche tale implicita domanda di risoluzione per inadempimento di cui costituisce l'effetto restitutorio.
Ciò premesso, la domanda avanzata dalla parte attrice è fondata e va accolta.
In virtù dell'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto per la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte;
spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
Pertanto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a
Pag. 3 di 6
provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU
13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass.
7530/12).
L'inadempimento della convenuta è provato sia per tabulas che con i mezzi istruttori espletati. La parte attrice, nel libello introduttivo, ha rilevato di aver commissionato nel
2018 alla la fornitura di materiale idraulico e di condizionamento con annessi CP_1
accessori e di averne restituito gran parte, regolarmente pagata, in quanto non conforme a quella ordinata.
Invero, i fatti come ricostruiti dalla sono stati Parte_1
ampiamente documentati. In primo luogo, risulta provato il rapporto contrattuale intercorso con la controparte avendo la società attrice prodotto le fatture relative alla fornitura dei materiali e i relativi documenti di trasporto, firmati dal destinatario.
Risulta, altresì, accertato - come da corrispondenza intercorsa tra le parti - che la aveva provveduto a comunicare alla la Parte_1 CP_1 non conformità del materiale ricevuto, sollecitando quest'ultima ad indicare luogo e giorni in cui consegnare la predetta merce, richiedendo altresì l'emissione delle note di credito e che la in risposta, aveva invitato l'attrice a riconsegnare il materiale CP_1
difforme presso la sita in Melito di Napoli alla via Controparte_3
Papa Giovanni XXIII, riconoscendo in tal modo la dedotta non conformità dei materiali consegnati rispetto a quelli commissionati. Orbene, la società attrice ha dato prova di aver restituito la merce difforme all'indirizzo della società indicata dalla CP_1
mediante la produzione dei documenti di trasporto, debitamente sottoscritti dal destinatario, Risulta poi documentato che la stessa Controparte_3
aveva provveduto ad emettere le note di credito, recanti tutte la descrizione CP_1 storno fattura per merce non conforme all'ordine e riferimento DDT.
In punto di diritto, si sottolinea che le note di credito rientrano nel più ampio genus delle note di variazione, ovvero di quei documenti che soccorrono a correggere in diminuzione una fattura emessa con valori errati. Questo tipo di documento, disciplinato dall'articolo 26 del DPR 633/72, deve essere emesso quando, dopo l'emissione della fattura e/o la sua registrazione, si verificano delle circostanze tali da determinare una variazione in diminuzione di quanto indicato. In particolare, la nota di credito viene emessa quando, dopo l'emissione di regolare fattura a fronte di un'operazione, questa
Pag. 4 di 6
viene meno in parte o del tutto, ovvero ne diminuisce l'imponibile, e dunque il cedente del bene (merci o simili) o il prestatore del servizio può effettuare una variazione in diminuzione dell'imponibile con questo documento.
A sostegno di quanto asserito, l'attrice ha poi prodotto in giudizio anche il partitario contabile attestante la posizione debitoria della CP_1
La società creditrice ha, dunque, sufficientemente provato, anche attraverso l'istruttoria espletata, il credito vantato. Infatti, il teste , commercialista Testimone_1 dipendente dello studio che si occupava della contabilità della Testimone_2
escusso all'udienza del 14.3.2024, ha confermato Parte_1
integralmente le circostanze indicate dalla società creditrice, dichiarando: “(…)
Effettivamente la società attrice commissionò forniture di materiale idraulico e di condizionamento con annessi accessori alla nel corso del 2018 ed effettuò CP_1
anche il pagamento delle relative forniture. Gran parte della merce, tuttavia, fu restituita per non essere conforme a quella ordinata. Ciò posso riferire perché ci interfacciammo quotidianamente con la società attrice e in particolare con gli addetti alla contabilità interna della società ed io stesso ho avuto modo di riscontrare ciò dalla documentazione contabile e perciò posso confermare con precisione che furono emesse note di credito per l'importo di € 328.887,08. So che il reso fu necessario perché la merce non corrispondeva a quella ordinata, ma non so indicare nello specifico le ragioni e cioè se trattavasi di articoli diversi o di articoli viziati.” e “confermo che la CP_ non ha restituito gli importi oggetto delle note di credito. Posso confermare proprio per la documentazione contabile che ho avuto modo di visionare che effettivamente la merce indicata fu restituita e che la stessa era stata precedentemente pagata dalla società attrice che perciò aveva emesso le note di credito per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.”
Peraltro, la benché ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace e, CP_1
conseguentemente, non ha fornito alcuna giustificazione in relazione al dedotto inadempimento. Sebbene la contumacia del convenuto non equivalga ad ammissione dei fatti dedotti dall'attore, è pur vero che tale contumacia costituisce comunque un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della decisione.
Pertanto, anche in considerazione della mancata e specifica contestazione da parte della convenuta in ordine ai fatti addebitati, e dell'onere ricadente in capo al debitore della prova dell'adempimento, deve ritenersi provata la sussistenza dell'inadempimento
Pag. 5 di 6
lamentato dalla società attrice. La gravità dell'inadempimento è poi confermata dalla necessità di restituzione della merce consegnata e difforme da quella commissionata.
Ritenuta l'implicita domanda, va pertanto pronunciata la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti e, di conseguenza, va accolta la domanda della società attrice alla restituzione da parte della della somma versata pari ad € CP_1
328.887,08 oltre interessi dalla data della domanda, avanzata con la messa in mora documentata in data 19.2.2021 ( cf. Cass. S.U. n. 15895 del 21 maggio 2019 ) , fino al saldo.
Al riguardo va rilevato che ai sensi dell'art. 1458 c.c. la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, comportando effetti restitutori. La pronuncia di risoluzione punta proprio a ristabilire tra le parti, sul piano patrimoniale, lo status quo ante, come se il negozio non fosse stato concluso.
La domanda di risarcimento del danno va rigettata, non avendo la parte attrice nulla allegato e provato al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: CP_1
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto oggetto di giudizio per inadempimento della convenuta e condanna la a restituire alla CP_1
la somma di €. 328.887,08 oltre interessi dal Parte_1
19.2.2021 al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1241,00 per spese e in €. Parte_1
14.170,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Agostino Pellegrino, antistatario.
Così deciso in Aversa, 17.1.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
Pag. 6 di 6