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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
389/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 16.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi per
[...]
e , socio illimitatamente Parte_1 Parte_2 responsabile, l'Avv. Canzian Andrea e per l'avv. Michaela Ceraulo. CP_1
Nessuno compare per , già contumace. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Canzian Andrea si riporta alle conclusioni formulate in atto di citazione.
L'avv. Michaela Ceraulo si richiama alla memoria di costituzione e alla memoria integrativa dd.
10.01.25, riferendo che ad oggi nessun pagamento è stato fatto a favore di . CP_1
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 389/2024
Promossa da:
, (P. IVA con sede in Buttrio Parte_1 P.IVA_1
(UD) Via Marconi 30/A1 e (C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea CANZIAN e Michele TROìA
-ricorrenti opponenti- contro
(C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti Michaela CERAULO e Alessandra PASCOLO
-resistente opposto-
e contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
-resistente opposto, contumace-
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 49/2024
sulle seguenti conclusioni di parte
e : Parte_1 Parte_2
In via immediata preliminare: Sospendere l'opposto Decreto ingiuntivo n. 49/2024 del 17.4.2024 per tutti i motivi indicati in narrativa.
Nel Merito, in via principale: revocare ogni effetto giuridico del Decreto Ingiuntivo n. 49/2024, emesso dal Tribunale di Udine in danno della opponente, per i motivi di cui in narrativa. Nel Merito, in via subordinata: Disporre l'escussione preventiva nei confronti della società
C.f. e P. Iva n. ) Controparte_3 P.IVA_3
In ogni caso: Revocare interessi e spese legali in capo alla opponente, non essendo l'opponente mai stata oggetto di alcuna formale richiesta in merito.
: Email_1
In via preliminare di rito: accertato e dichiarato che la presente controversia verte in materia di rapporti disciplinati dall'art. 409 c.p.c., soggetti al rito del lavoro, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 426 cpc, fissare con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. e il termine perentorio entro cui le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Nel merito, in via principale: respingersi, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, l'opposizione avversaria e tutte le domande svolte perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 49/2024 del Giudice del Lavoro di Udine, con vittoria di spese anche della presente fase di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 17.05.24 di e Parte_1 Parte_2 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 49/2024 emesso da questo Tribunale,
[...]
con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Euro CP_1
34.975,79 a titolo di TFR, nei loro confronti, nonché della somma di Euro 38.552,40, sempre a titolo di TFR, nei confronti della società Hidro Power – Tecnopoint s.r.l.
Le parti opponenti chiarivano che aveva lavorato alle proprie dipendenze fino al CP_1
29.03.23, quando era stato concluso un contratto di cessione di ramo di azienda con la società Hidro
Power – Tecnopoint s.r.l., preceduto da un contratto di affitto di ramo di azienda con la stessa società.
La difesa attorea evidenziava che nel contratto di cessione era stato regolato anche l'aspetto relativo alla gestione del TFR dei lavoratori maturato al 20.09.22, decurtandone l'ammontare dal prezzo di acquisto, e che, pertanto, la società cessionaria avrebbe dovuto potenzialmente già disporre, mediante accantonamento in apposito Fondo, della somma corrispondente al TFR dei lavoratori ceduti, e che parte opposta avrebbe dovuto preventivamente escutere la società cessionaria.
In ogni caso, le opponenti lamentavano di non aver ricevuto alcuna diffida dal ricorrente prima della notifica del decreto ingiuntivo, e che, quindi, non si erano potute fare parte diligente per il recupero della somma, ritenendo di conseguenza che, per tale ragione, non erano dovuti né le spese né gli interessi dalla data del licenziamento.
Le parti opponenti, quindi, concludevano come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, insistito per il rigetto dell'opposizione, chiedendo CP_1
preliminarmente il mutamento del rito ex art 426 c.p.c..
Parte resistente evidenziava, inoltre, l'infondatezza della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (peraltro, non concessa con il decreto ingiuntivo), non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., né essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Quanto al merito, il resistente sottolineava che ai sensi dell'art. 2112 c.c. la società cedente era obbligata in solido con la società cessionaria, senza obbligo di preventiva escussione di quest'ultima, per tutti i crediti dallo stesso maturati al tempo del trasferimento, non avendo egli liberato il cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed evidenziava, altresì, che non erano a lui certamente opponibili le pattuizioni contenute nel contratto di cessione.
Nonostante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla società Hidro Power Tecnopoint s.r.l.
(rispetto alla quale, peraltro, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo per difetto di opposizione), la stessa non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa era istruita documentalmente, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con assegnazione di un termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 16/01/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che l'opposizione sia infondata per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Devono ritenersi pacifici - in quanto non contestati e documentalmente provati - la sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti, la sua durata, l'inquadramento professionale e l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni di parte resistente-opposta.
E', in particolare, provato che, con atto dd. 20.09.2022 la società Parte_1
ha affittato l'azienda alla società Giemme Tecnopoint srls e successivamente, con atto dd.
[...]
29.03.2023, ha ceduto l'azienda alla stessa Giemme Tecnopoint srls (ora
[...]
. Controparte_4
Risulta, altresì, pacifico l'ammontare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, non avendo le parti opponenti né contestato, in particolare, la busta paga di settembre 2022, allegata al fascicolo monitorio e dimessa anche nel presente giudizio dal resistente-opposto (v. doc. 1, pag. 9), né dimostrato di aver provveduto al pagamento della somma a titolo di TFR ivi indicata. Giova ricordare, infatti, che la busta paga ha valore di confessione stragiudiziale nei confronti del datore di lavoro ed ha, quindi, piena efficacia di prova legale in applicazione degli artt. 2734 e 2735
c.c., come evidenziato da Cass. n. 2239/2017, secondo cui “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa
(legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio
1989, 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986).”
Le parti opponenti si sono limitate ad eccepire che è stato stipulato in data 29.03.23 un contratto di cessione di ramo d'azienda con la società Hidro Power – Tecnopoint s.r.l., il quale prevedeva all'art. 4, relativo alla pattuizione del prezzo, che “il corrispettivo prezzo pari ad euro 259.593,36
(duecentocinquantanovemila cinquecentonovatatré virgola trantasei) è regolato come segue:
=l'importo di euro 69.593,36 (sessantanovemila cinquecentronovatatre/36) è pagato a mezzo assunzione, ai sensi dell'art. 1273 c.c. e quindi a mezzo accollo, da parte della cessionaria del debito di pari importo – calcolato alla data del 20 settembre 2022 – gravante sulla parte cedente per
Trattamento di fine rapporto maturato alla data del 20 settembre 2022 a favore dei lavoratori trasferiti e fino al corrispondente importo di euro 69.593,36 (sessantanovemila cinquecentronovatatré virgola trentasei), il tutto fatti salvi i limiti di legge e i diritti inderogabili dei lavoratori;
(…) La parte Cedente accusa ricevuta dell'intero prezzo e rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo, salvo il buon fine dell'accollo” (v. doc. 3, depositato da parte resistente-opposta), sottolineando, altresì, la necessità della preventiva escussione della società cessionaria.
Tuttavia, tali eccezioni non sono fondate.
Infatti, ai fini del pagamento della quota di TFR maturato fino a settembre 2022 (che si precisa essere l'unico richiesto alla società odierna opponente ed alla socia accomandataria con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, n. 49/24), essendo intervenuto un contratto di cessione di ramo d'azienda, la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 2112 c.c., secondo cui:
“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà (di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)”.
Sul punto è anche intervenuta a più riprese la giurisprudenza di legittimità, affermando che “…in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime stabilito dall'art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione (Cass. 22 settembre 2011,
n. 19291; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479; Cass. 8 gennaio 2016, n. 164)” (Cass. n. 39698/2021).
Si evidenzia, altresì, che la responsabilità solidale di cui all'art. 2112 c.c. - che non prevede alcun obbligo di preventiva escussione del cessionario - è operante ex lege e, pertanto, non derogabile, essendo prevista, dal comma 2 della disposizione appena citata, solamente la possibilità per il lavoratore di consentire la liberazione del datore di lavoro cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro per il tramite delle procedure protette di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c..
Ebbene, tale liberazione non è avvenuta nel caso di specie e a nulla può rilevare quanto indicato dall'art. 4 del contratto di cessione di ramo d'azienda, in quanto si tratta di una clausola stipulata tra le parti della cessione e non opponibile ai lavoratori ceduti, tra cui risulta il resistente-opposto (v. art. 7, pag. 5 del contratto dimesso da parte resistente sub doc. 3).
Infondata è, quindi, la richiesta di parti opponenti di preventiva escussione nei confronti della società
Controparte_3
Si prende, poi, atto che presso il Tribunale di Gorizia pende procedura esecutiva
contro
Hidro Power
- Tecnopoint Srl, in cui è intervenuto anche e che a quest'ultimo è stata assegnata CP_1
una somma a parziale soddisfazione del suo credito (cfr. provvedimento dd. 30.11.2024 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Gorizia).
Tuttavia e benchè sia già scaduto il termine assegnato al terzo pignorato dal provvedimento dd.
30.11.2024 sopra citato, non risulta che alcun pagamento, nemmeno parziale, vi sia stato a favore di
(cfr. verbale dell'udienza dd. 16.01.25). CP_1
Né vale - come pretenderebbero parti ricorrenti - lamentare di non aver ricevuto una formale diffida, antecedente al decreto ingiuntivo, per sottrarsi al pagamento delle spese di lite e degli interessi dalla data del licenziamento.
Infatti, il diritto del lavoratore alla corresponsione del TFR matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, estendendosi tale principio anche a interessi e rivalutazione (cfr. Cass. 2827/18, 11579/14, 3894/10, 600/00).
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite del corrente giudizio, liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria (che sostanzialmente non vi è stata), seguono la soccombenza come da generale norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 49/2024, emesso il 17/04/24;
2) condanna le parti opponenti al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1
corrente giudizio, che liquida in € 3.689,00 a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge.
Udine, 16/01/25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 16.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi per
[...]
e , socio illimitatamente Parte_1 Parte_2 responsabile, l'Avv. Canzian Andrea e per l'avv. Michaela Ceraulo. CP_1
Nessuno compare per , già contumace. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Canzian Andrea si riporta alle conclusioni formulate in atto di citazione.
L'avv. Michaela Ceraulo si richiama alla memoria di costituzione e alla memoria integrativa dd.
10.01.25, riferendo che ad oggi nessun pagamento è stato fatto a favore di . CP_1
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 389/2024
Promossa da:
, (P. IVA con sede in Buttrio Parte_1 P.IVA_1
(UD) Via Marconi 30/A1 e (C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea CANZIAN e Michele TROìA
-ricorrenti opponenti- contro
(C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti Michaela CERAULO e Alessandra PASCOLO
-resistente opposto-
e contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
-resistente opposto, contumace-
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 49/2024
sulle seguenti conclusioni di parte
e : Parte_1 Parte_2
In via immediata preliminare: Sospendere l'opposto Decreto ingiuntivo n. 49/2024 del 17.4.2024 per tutti i motivi indicati in narrativa.
Nel Merito, in via principale: revocare ogni effetto giuridico del Decreto Ingiuntivo n. 49/2024, emesso dal Tribunale di Udine in danno della opponente, per i motivi di cui in narrativa. Nel Merito, in via subordinata: Disporre l'escussione preventiva nei confronti della società
C.f. e P. Iva n. ) Controparte_3 P.IVA_3
In ogni caso: Revocare interessi e spese legali in capo alla opponente, non essendo l'opponente mai stata oggetto di alcuna formale richiesta in merito.
: Email_1
In via preliminare di rito: accertato e dichiarato che la presente controversia verte in materia di rapporti disciplinati dall'art. 409 c.p.c., soggetti al rito del lavoro, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 426 cpc, fissare con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. e il termine perentorio entro cui le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Nel merito, in via principale: respingersi, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, l'opposizione avversaria e tutte le domande svolte perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 49/2024 del Giudice del Lavoro di Udine, con vittoria di spese anche della presente fase di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 17.05.24 di e Parte_1 Parte_2 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 49/2024 emesso da questo Tribunale,
[...]
con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Euro CP_1
34.975,79 a titolo di TFR, nei loro confronti, nonché della somma di Euro 38.552,40, sempre a titolo di TFR, nei confronti della società Hidro Power – Tecnopoint s.r.l.
Le parti opponenti chiarivano che aveva lavorato alle proprie dipendenze fino al CP_1
29.03.23, quando era stato concluso un contratto di cessione di ramo di azienda con la società Hidro
Power – Tecnopoint s.r.l., preceduto da un contratto di affitto di ramo di azienda con la stessa società.
La difesa attorea evidenziava che nel contratto di cessione era stato regolato anche l'aspetto relativo alla gestione del TFR dei lavoratori maturato al 20.09.22, decurtandone l'ammontare dal prezzo di acquisto, e che, pertanto, la società cessionaria avrebbe dovuto potenzialmente già disporre, mediante accantonamento in apposito Fondo, della somma corrispondente al TFR dei lavoratori ceduti, e che parte opposta avrebbe dovuto preventivamente escutere la società cessionaria.
In ogni caso, le opponenti lamentavano di non aver ricevuto alcuna diffida dal ricorrente prima della notifica del decreto ingiuntivo, e che, quindi, non si erano potute fare parte diligente per il recupero della somma, ritenendo di conseguenza che, per tale ragione, non erano dovuti né le spese né gli interessi dalla data del licenziamento.
Le parti opponenti, quindi, concludevano come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, insistito per il rigetto dell'opposizione, chiedendo CP_1
preliminarmente il mutamento del rito ex art 426 c.p.c..
Parte resistente evidenziava, inoltre, l'infondatezza della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (peraltro, non concessa con il decreto ingiuntivo), non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., né essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Quanto al merito, il resistente sottolineava che ai sensi dell'art. 2112 c.c. la società cedente era obbligata in solido con la società cessionaria, senza obbligo di preventiva escussione di quest'ultima, per tutti i crediti dallo stesso maturati al tempo del trasferimento, non avendo egli liberato il cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed evidenziava, altresì, che non erano a lui certamente opponibili le pattuizioni contenute nel contratto di cessione.
Nonostante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla società Hidro Power Tecnopoint s.r.l.
(rispetto alla quale, peraltro, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo per difetto di opposizione), la stessa non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa era istruita documentalmente, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con assegnazione di un termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 16/01/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che l'opposizione sia infondata per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Devono ritenersi pacifici - in quanto non contestati e documentalmente provati - la sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti, la sua durata, l'inquadramento professionale e l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni di parte resistente-opposta.
E', in particolare, provato che, con atto dd. 20.09.2022 la società Parte_1
ha affittato l'azienda alla società Giemme Tecnopoint srls e successivamente, con atto dd.
[...]
29.03.2023, ha ceduto l'azienda alla stessa Giemme Tecnopoint srls (ora
[...]
. Controparte_4
Risulta, altresì, pacifico l'ammontare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, non avendo le parti opponenti né contestato, in particolare, la busta paga di settembre 2022, allegata al fascicolo monitorio e dimessa anche nel presente giudizio dal resistente-opposto (v. doc. 1, pag. 9), né dimostrato di aver provveduto al pagamento della somma a titolo di TFR ivi indicata. Giova ricordare, infatti, che la busta paga ha valore di confessione stragiudiziale nei confronti del datore di lavoro ed ha, quindi, piena efficacia di prova legale in applicazione degli artt. 2734 e 2735
c.c., come evidenziato da Cass. n. 2239/2017, secondo cui “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa
(legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio
1989, 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986).”
Le parti opponenti si sono limitate ad eccepire che è stato stipulato in data 29.03.23 un contratto di cessione di ramo d'azienda con la società Hidro Power – Tecnopoint s.r.l., il quale prevedeva all'art. 4, relativo alla pattuizione del prezzo, che “il corrispettivo prezzo pari ad euro 259.593,36
(duecentocinquantanovemila cinquecentonovatatré virgola trantasei) è regolato come segue:
=l'importo di euro 69.593,36 (sessantanovemila cinquecentronovatatre/36) è pagato a mezzo assunzione, ai sensi dell'art. 1273 c.c. e quindi a mezzo accollo, da parte della cessionaria del debito di pari importo – calcolato alla data del 20 settembre 2022 – gravante sulla parte cedente per
Trattamento di fine rapporto maturato alla data del 20 settembre 2022 a favore dei lavoratori trasferiti e fino al corrispondente importo di euro 69.593,36 (sessantanovemila cinquecentronovatatré virgola trentasei), il tutto fatti salvi i limiti di legge e i diritti inderogabili dei lavoratori;
(…) La parte Cedente accusa ricevuta dell'intero prezzo e rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo, salvo il buon fine dell'accollo” (v. doc. 3, depositato da parte resistente-opposta), sottolineando, altresì, la necessità della preventiva escussione della società cessionaria.
Tuttavia, tali eccezioni non sono fondate.
Infatti, ai fini del pagamento della quota di TFR maturato fino a settembre 2022 (che si precisa essere l'unico richiesto alla società odierna opponente ed alla socia accomandataria con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, n. 49/24), essendo intervenuto un contratto di cessione di ramo d'azienda, la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 2112 c.c., secondo cui:
“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà (di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)”.
Sul punto è anche intervenuta a più riprese la giurisprudenza di legittimità, affermando che “…in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime stabilito dall'art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione (Cass. 22 settembre 2011,
n. 19291; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479; Cass. 8 gennaio 2016, n. 164)” (Cass. n. 39698/2021).
Si evidenzia, altresì, che la responsabilità solidale di cui all'art. 2112 c.c. - che non prevede alcun obbligo di preventiva escussione del cessionario - è operante ex lege e, pertanto, non derogabile, essendo prevista, dal comma 2 della disposizione appena citata, solamente la possibilità per il lavoratore di consentire la liberazione del datore di lavoro cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro per il tramite delle procedure protette di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c..
Ebbene, tale liberazione non è avvenuta nel caso di specie e a nulla può rilevare quanto indicato dall'art. 4 del contratto di cessione di ramo d'azienda, in quanto si tratta di una clausola stipulata tra le parti della cessione e non opponibile ai lavoratori ceduti, tra cui risulta il resistente-opposto (v. art. 7, pag. 5 del contratto dimesso da parte resistente sub doc. 3).
Infondata è, quindi, la richiesta di parti opponenti di preventiva escussione nei confronti della società
Controparte_3
Si prende, poi, atto che presso il Tribunale di Gorizia pende procedura esecutiva
contro
Hidro Power
- Tecnopoint Srl, in cui è intervenuto anche e che a quest'ultimo è stata assegnata CP_1
una somma a parziale soddisfazione del suo credito (cfr. provvedimento dd. 30.11.2024 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Gorizia).
Tuttavia e benchè sia già scaduto il termine assegnato al terzo pignorato dal provvedimento dd.
30.11.2024 sopra citato, non risulta che alcun pagamento, nemmeno parziale, vi sia stato a favore di
(cfr. verbale dell'udienza dd. 16.01.25). CP_1
Né vale - come pretenderebbero parti ricorrenti - lamentare di non aver ricevuto una formale diffida, antecedente al decreto ingiuntivo, per sottrarsi al pagamento delle spese di lite e degli interessi dalla data del licenziamento.
Infatti, il diritto del lavoratore alla corresponsione del TFR matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, estendendosi tale principio anche a interessi e rivalutazione (cfr. Cass. 2827/18, 11579/14, 3894/10, 600/00).
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite del corrente giudizio, liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria (che sostanzialmente non vi è stata), seguono la soccombenza come da generale norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 49/2024, emesso il 17/04/24;
2) condanna le parti opponenti al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1
corrente giudizio, che liquida in € 3.689,00 a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge.
Udine, 16/01/25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia