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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 2476/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Parte_1
Ricorrente
Contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to DIANA GIUSEPPINA
Resistente
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to DARIO RAFFONE.
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2022
01733087 73 000 notificata il 18/01/2023, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per gli anni 2015-2016-2017-2018. CP_1 La ricorrente ha dedotto innanzi tutto che la cartella di pagamento non è stata preceduta dalla contestazione dell'addebito all'interessata, così come previsto dalla L. 689/1981 e dal Regolamento unico della previdenza forense, nonché la prescrizione dei crediti.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta cartella di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si sono costituite e l' , contestando il CP_1 Controparte_2
ricorso e chiedendone il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In ordine all'individuazione del contraddittore, si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia,
laddove l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo, la è legittimato processuale CP_1
passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Il ricorso viene deciso in applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
Pag. 2 di 5 interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di
sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e
di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa
può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in
tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
Quanto alla domanda della ricorrente, la stessa è infondata.
La legge n. 689/1981 stabilisce che l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito.
Si è ormai chiarito, come conferma da ultimo Cassazione (sent. n. 9310/2022), che,
anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della deve essere preceduta dalla contestazione CP_1
dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 l. n. 689/1981, «in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal d.l. n. 79/1997, art. 4, comma 6-bis, (conv. con l. n. 140/1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. l. n. 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito» (Cass. n. 17702/2020).
Pag. 3 di 5 Al riguardo, ha prodotto la contestazione dell'addebito e relative ricevute CP_1
di consegna, prodromica della cartella di pagamento opposta.
Inoltre, quanto alla prescrizione va ricordato che il 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n.
247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Parte_2
Pertanto, il termine di prescrizione più ampio di 10 anni vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non si era ancora maturato (v. Cass. civ., sez. lav., 18/03/2013, n. 6729).
Deve, invero, ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa del 2012, laddove,
nel negare a tale disposizione di legge natura interpretativa, ha aggiunto “... Sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonchè alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente ” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6729 del
2013 in parte motiva. In tal senso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 18953 del 2014,
nonché C.d.A. Roma n. 5523/2017 del 25/9/2018, n. 4443/2021 del 03/01/2022, n.
47/2022 del 21/01/2022, n. 1561/2022 del 01/06/2022, n. 3091/2022 del 08/08/2022).
Pertanto, i crediti riportati nella cartella di pagamento n. n. 071 2022 01733087 73 000
notificata il 18/01/2023, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per gli anni 2015-2016-2017-2018, non sono prescritti. CP_1
Pag. 4 di 5 In conclusione, la domanda va rigettata. In ragione del rigetto del ricorso, la domanda riconvenzionale non viene esaminata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 2476/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti che liquida in complessivi euro 800,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali al
15 %, IVA E CPA;
- compensa le spese tra la e l' . CP_1 Controparte_2
Aversa, 16.01.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 5 di 5
LAVORO
N.R.G. 2476/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Parte_1
Ricorrente
Contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to DIANA GIUSEPPINA
Resistente
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to DARIO RAFFONE.
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2022
01733087 73 000 notificata il 18/01/2023, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per gli anni 2015-2016-2017-2018. CP_1 La ricorrente ha dedotto innanzi tutto che la cartella di pagamento non è stata preceduta dalla contestazione dell'addebito all'interessata, così come previsto dalla L. 689/1981 e dal Regolamento unico della previdenza forense, nonché la prescrizione dei crediti.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta cartella di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si sono costituite e l' , contestando il CP_1 Controparte_2
ricorso e chiedendone il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In ordine all'individuazione del contraddittore, si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia,
laddove l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo, la è legittimato processuale CP_1
passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Il ricorso viene deciso in applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
Pag. 2 di 5 interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di
sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e
di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa
può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in
tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
Quanto alla domanda della ricorrente, la stessa è infondata.
La legge n. 689/1981 stabilisce che l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito.
Si è ormai chiarito, come conferma da ultimo Cassazione (sent. n. 9310/2022), che,
anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della deve essere preceduta dalla contestazione CP_1
dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 l. n. 689/1981, «in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal d.l. n. 79/1997, art. 4, comma 6-bis, (conv. con l. n. 140/1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. l. n. 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito» (Cass. n. 17702/2020).
Pag. 3 di 5 Al riguardo, ha prodotto la contestazione dell'addebito e relative ricevute CP_1
di consegna, prodromica della cartella di pagamento opposta.
Inoltre, quanto alla prescrizione va ricordato che il 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n.
247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Parte_2
Pertanto, il termine di prescrizione più ampio di 10 anni vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non si era ancora maturato (v. Cass. civ., sez. lav., 18/03/2013, n. 6729).
Deve, invero, ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa del 2012, laddove,
nel negare a tale disposizione di legge natura interpretativa, ha aggiunto “... Sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonchè alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente ” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6729 del
2013 in parte motiva. In tal senso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 18953 del 2014,
nonché C.d.A. Roma n. 5523/2017 del 25/9/2018, n. 4443/2021 del 03/01/2022, n.
47/2022 del 21/01/2022, n. 1561/2022 del 01/06/2022, n. 3091/2022 del 08/08/2022).
Pertanto, i crediti riportati nella cartella di pagamento n. n. 071 2022 01733087 73 000
notificata il 18/01/2023, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per gli anni 2015-2016-2017-2018, non sono prescritti. CP_1
Pag. 4 di 5 In conclusione, la domanda va rigettata. In ragione del rigetto del ricorso, la domanda riconvenzionale non viene esaminata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 2476/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti che liquida in complessivi euro 800,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali al
15 %, IVA E CPA;
- compensa le spese tra la e l' . CP_1 Controparte_2
Aversa, 16.01.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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