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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 10/06/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 380/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. D'Angelo Maria Assunta, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 15/05/2025, hanno esposto che: il giorno 2.9.2000, in Pratola Peligna, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di
Matrimonio Parte II, n. 23, Serie A, Anno 2000; dall' unione matrimoniale il 23.12.2002 e nato il figlio . Per_1
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente e ciascuno sarà libero di fissare la propria dimora nel luogo che riterrà più opportuno per sé e per le esigenze del figlio, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Il figlio , maggiorenne, lavoratore economicamente Persona_2
autosufficiente, vivrà con la Sig.ra nell'abitazione di sua proprietà, Parte_2
sita a Corfinio in Via I Maggio n. 8, di cui quest'ultima si è riservata il diritto di usufrutto, ma potrà far visita al padre e pernottare presso l'abitazione di quest'ultimo ogniqualvolta lo vorrà.
I coniugi, essendo entrambi titolari di redditi da lavoro, rinunciano reciprocamente a qualsiasi somma a titolo di mantenimento.
Entrambi i coniugi continueranno ad utilizzare le vetture di cui sono esclusivi proprietari senza vantare alcun diritto su di esse.
I ricorrenti convengono che nulla verrà versato a titolo di mantenimento dal padre considerata l'indipendenza economica raggiunta dal figlio Parte_1
. Persona_2
Gli istanti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale.
Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per il figlio , relative all'istruzione, alla educazione ed alla Per_1 salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 9.6.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 380/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. D'Angelo Maria Assunta, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 15/05/2025, hanno esposto che: il giorno 2.9.2000, in Pratola Peligna, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di
Matrimonio Parte II, n. 23, Serie A, Anno 2000; dall' unione matrimoniale il 23.12.2002 e nato il figlio . Per_1
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente e ciascuno sarà libero di fissare la propria dimora nel luogo che riterrà più opportuno per sé e per le esigenze del figlio, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Il figlio , maggiorenne, lavoratore economicamente Persona_2
autosufficiente, vivrà con la Sig.ra nell'abitazione di sua proprietà, Parte_2
sita a Corfinio in Via I Maggio n. 8, di cui quest'ultima si è riservata il diritto di usufrutto, ma potrà far visita al padre e pernottare presso l'abitazione di quest'ultimo ogniqualvolta lo vorrà.
I coniugi, essendo entrambi titolari di redditi da lavoro, rinunciano reciprocamente a qualsiasi somma a titolo di mantenimento.
Entrambi i coniugi continueranno ad utilizzare le vetture di cui sono esclusivi proprietari senza vantare alcun diritto su di esse.
I ricorrenti convengono che nulla verrà versato a titolo di mantenimento dal padre considerata l'indipendenza economica raggiunta dal figlio Parte_1
. Persona_2
Gli istanti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale.
Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per il figlio , relative all'istruzione, alla educazione ed alla Per_1 salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 9.6.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco