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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1362/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Negli appelli riuniti iscritti al n. r.g. 1362/2021 e 1378/2021 promossa da:
(GIÀ (C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. ZEROLI ANDREA presso il cui studio è elettivamente P.IVA_1 domiciliata in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO parte appellante (RG 1362/2021) contro
(C.F. ), nonché Controparte_1 P.IVA_2 quest'ultimo personalmente e in proprio, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_2
VENTURA KATIA e VENTURA MIRKO ( ), presso il cui studio sono C.F._1 elettivamente domiciliati in VIA GIOVANNI DA CERMENATE, 97 22063 CANTU' parte appellata e appellante (RG 1378/2021)
OGGETTO: rapporti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante RG 1362/2021:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e domanda di controparte: Nel merito, disattendere le risultanze del supplemento di CTU per i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, confermare il saldo del conto corrente al 31.3.2016 in € 21.128,19.- a credito della
pagina 1 di 16 Banca. Per scrupolo e completezza, fermo quanto stabilito dalla sentenza non definitiva e richiamate le riserve di impugnazione formulate all'udienza dell'11 giugno 2024, riportiamo le conclusioni precisate prima dell'emissione della sentenza non definitiva: Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione (portante R.G.N. 1378/2021) proposta da in quanto infondata e/o inammissibile per i motivi di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 cui in atti. Ancora in via definitiva e nel merito, in accoglimento dell'impugnazione principale portante R.G.N. 1362/2021 proposta da in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 283/2020 del Tribunale di Parte_3
Alessandria, disporre la modifica: - del capo b) e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente in ragione della natura presupposta di tale domanda rispetto alla domanda di restituzione dell'indebito; - del capo f) e, per l'effetto, rigettare la domanda di liberazione della garante mancando la prova Controparte_2 del fatto che la Banca era a conoscenza dell'asserito peggioramento delle condizioni economiche della Controparte_1
a decorrere dal 2.12.2016. Sempre nel merito, in accoglimento dell'impugnazione principale portante R.G.N.
[...]
1362/2021 proposta da in parziale riforma della sentenza definitiva n. 295/2021 del Parte_3
Tribunale di Alessandria, disporre la modifica: - del capo c) e, per l'effetto, ordinare il ripristino a favore della degli CP_3 interessi relativi al periodo 14.05.1998 - 23.04.2000, quantificati in € 153,17.-; del capo f) e, per l'effetto, ordinare il ripristino a favore della della “commissione disponibilità fondi” nel periodo tra il 3° trimestre 2009 e il 30.05.2012, CP_3 per € 779,24; - del capo h) e, per l'effetto, ordinare il ripristino a favore della delle “spese fisse di chiusura periodica” CP_3 relative al periodo tra il 4° trimestre 2003 e il 2° trimestre 2008, per € 529,56.-; - del capo i) e, per l'effetto, autorizzare la
a rettificare le informazioni alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia relative al c/c n. 40210307 e alla CP_3 [...]
alla luce della riforma dei capi c), f), h). Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello” Controparte_1
Per parte appellata e appellante nel procedimento ad RG 1378/2021:
“IN VIA PREGIUDIZIALE - accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dall'odierna appellante, per tutti i motivi ex ante rappresentati, ossia per aver impugnato in via principale la sentenza non definitiva n.
283/2020, pubblicata il 11.5.2020 e la sentenza definitiva n. 295/2021, pubblicata il 9.4.2021, nell'ambito nel procedimento n. 1635/2017 R.G del Tribunale di Alessandria pur avendo già ricevuto la notifica dell'impugnazione principale degli odierni appellati NEL MERITO - rigettare il gravame proposto dalla banca in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 283/2020, pubblicata il 11.5.2020
e della sentenza definitiva n. 295/2021, pubblicata il 9.4.2021, nell'ambito nel procedimento n. 1635/2017 R.G del
Tribunale di Alessandria e, pertanto, si chiede la fissazione dell'udienza ex art. 351, secondo comma, c.p.c. per la decisione sulla sospensione prima dell'udienza di comparizione. - previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 283/2020, pubblicata l'11.5.2020 e della sentenza n. 295/2021, pubblicata il 9.4.2021, nell'ambito nel procedimento n. 1635/2017 R.G del Tribunale di Alessandria, Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in riforma di detta sentenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: - L'ILLEGITTIMITÀ della applicata prassi di pagina 2 di 16 capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione dal 14.5.1998 al 10.2.2009 come da C.T.U. del 23.9.2024; - L'ILLEGITTIMITÀ dell'addebito di somme per e per interessi calcolati sulle Commissioni di Massimo Scoperto e sulle Commissioni Disponibilità fondi dal 4° trimestre 1998 al 1° trimestre 2016 e, per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la banca: - alla ripetizione per l'ammontare di euro 32.979,86 per somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra e/o della rettifica del saldo
(a credito) del conto corrente in questione n. 40210307 pari alla somma di euro 11.851,66 come da C.T.U. del Dott.
[...] datata 23.9.2024, oltre al riconoscimento, essendo il conto divenuto creditore, a seguito della epurazione degli Per_1 addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 T.U.B.; oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. - previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 283/2020, pubblicata l'11.5.2020 e della sentenza n. 295/2021, pubblicata il 9.4.2021, nell'ambito nel procedimento n. 1635/2017 R.G del Tribunale di Alessandria, Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in riforma di detta sentenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: - L'ILLEGITTIMITÀ dell'addebito di interessi a saggio usurario, ossia superiore alla soglia di cui alla L. 108/96 (come da C.T.U. del 23.9.2024, pag. 6) (tasso pattuito
8,5% a fronte di un tasso soglia del 8,475%) e, per l'effetto di tutto quanto sopra, eliminare, come da quesito, tutti gli interessi passivi applicati dalla banca. Oltre al risarcimento in favore dell'attrice dei danni non patrimoniali ai sensi della
Legge 108/96dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p. per l'ammontare di euro 10.000,00 o nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice;
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO, Voglia, l'Ill.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: - L'ILLEGITTIMITÀ della segnalazione alla Centrale
Rischi di Banca d'Italia ed a qualsiasi altra Banca dati provenienti da fonti pubbliche e, per l'effetto, di tutto quanto sopra, condannare la convenuta: - alla CANCELLAZIONE, con efficacia retroattiva, della segnalazione presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia e/o correzione della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia ed a qualsiasi altra Banca dati provenienti da fonti pubbliche mediante annotazione del credito quale credito contestato qualora la banca abbia omesso di informare il sistema bancario e creditizio che ha accesso alle banche dati di conoscere della contestazione del credito per cui è causa. Oltre al risarcimento in favore dell'attrice del danno alla reputazione commerciale e non patrimoniale per l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia ed a qualsiasi altra Banca dati provenienti da fonti pubbliche o nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice;
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO, Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: - la
NULLITA' dei contratti di fideiussione sottoscritti dal Signori e descritti Controparte_1 Controparte_2 in narrativa per le ragioni rassegnate nel presente atto, e, per l'effetto di tutto quanto sopra, liberare i medesimi fideiussori dalle garanzie prestate. Oltre al risarcimento in favore degli attori del danno alla reputazione commerciale e non patrimoniale per pagina 3 di 16 invalidità delle fideiussioni o nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice;
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO, con vittoria delle spese (primo e secondo grado di giudizio), diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarata anticipazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La presente controversia ha origine dai rapporti bancari intercorsi tra la e Controparte_1 [...]
già instauratisi nell'arco di quasi due Controparte_4 Controparte_5 decenni mediante una progressiva stratificazione di contratti e accordi.
Il rapporto contrattuale principale ebbe inizio il 14 maggio 1998 con l'apertura del conto corrente n. 40210307 presso la filiale di Valenza Po dell'istituto di credito. Il contratto, sottoscritto da CP_1 in qualità di socio accomandatario della società in nome collettivo e
[...] Controparte_2 CP_1
, prevedeva una capitalizzazione degli interessi con periodicità annuale per quelli creditori e
[...] trimestrale per quelli debitori, in difformità rispetto ai principi di reciprocità che sarebbero stati successivamente introdotti dalla normativa di settore. Il tasso debitore per scoperture non autorizzate era stabilito al 16,5%, con commissione di massimo scoperto pari allo 0,375%.
Nel tempo il rapporto fu oggetto di integrazioni e modifiche contrattuali. Di rilievo è il documento di sintesi del 16 febbraio 2009, con cui venne per la prima volta prevista la pari periodicità di capitalizzazione tra interessi creditori e debitori, in un'ottica di adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Ulteriori contratti accessori di affidamento vennero stipulati tra il 2009 e il 2015. Tra essi: il contratto di apertura di credito in conto corrente del 20 aprile 2009; il contratto di concessione di linea di credito per anticipi salvo buon fine dello stesso giorno;
il contratto per anticipi fatture e credito IVA, anch'esso del 20 aprile 2009, caratterizzato da un tasso dell'8,5%, ritenuto superiore alla soglia di usura vigente nel periodo di riferimento.
Nel corso dell'evoluzione societaria, il 29 febbraio 2008 la società in nome collettivo si trasformò in accomandita semplice, con uscita di dalla compagine. Tale circostanza ha assunto rilievo in Controparte_2 relazione alle garanzie fideiussorie prestate nel tempo.
Le fideiussioni costituivano un elemento centrale della vicenda, essendo state rilasciate da entrambi i soci:
prestò garanzie in tre occasioni (22 ottobre 1998 per € 51.646,00; 19 aprile 2000 per € Controparte_2
77.469,00; 27 agosto 2008 per € 100.000,00); a sua volta rilasciò analoghe fideiussioni. Controparte_1
Un ulteriore profilo concerneva le segnalazioni effettuate da alla Centrale Controparte_4
Rischi di Banca d'Italia. In particolare, quella del dicembre 2016 riportava un accordato operativo complessivo di € 235.000,00 a fronte di un utilizzato di € 104.749,00, e pur non configurando una classificazione a sofferenza, fu oggetto di contestazione per asserita illegittimità.
Dai documenti di causa emerge una gestione contrattuale contrassegnata da ricorrenti scoperture, applicazione di commissioni e spese, e addebito di interessi passivi secondo modalità oggetto di contestazione. L'analisi degli estratti conto scalari ha evidenziato la presenza di interessi anatocistici, pagina 4 di 16 commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi, nonché spese fisse di chiusura periodica, in modalità ritenute non conformi alla disciplina normativa e contrattuale vigente.
2. Lo svolgimento del giudizio di primo grado e le sentenze gravate
Il giudizio ha avuto inizio con atto di citazione notificato nel 2017 da Controparte_1 CP_1
e nei confronti di avanti il Tribunale di Alessandria.
[...] Controparte_2 Controparte_4
Le domande attoree si articolavano su molteplici profili: veniva anzitutto disconosciuta la sottoscrizione di sul contratto del 14 maggio 1998, con conseguente richiesta di accertamento della Controparte_1 nullità del rapporto di conto e di tutti i rapporti ad esso collegati.
Collegata a tale contestazione era la domanda di nullità dei contratti di affidamento stipulati dal 2009 al 2015, per asserito difetto di sottoscrizione della banca. Si contestava altresì l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per l'intera durata del rapporto, con domanda di restituzione pari a € 53.798,03. Ulteriori domande riguardavano: l'addebito di interessi ultralegali (€ 54.413,21), le commissioni di massimo scoperto (€ 5.554,35), le commissioni di disponibilità fondi e istruttoria veloce, le spese fisse di chiusura (€ 1.539,74), nonché un importo di € 36,74 per usura.
Veniva inoltre dedotta la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c. e della normativa antitrust, con riferimento al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Si chiedeva infine l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi e la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Il giudizio si articolò in due fasi. Con sentenza non definitiva n. 283/2020, il Tribunale rigettò le domande di disconoscimento della sottoscrizione e la connessa domanda di nullità dei contratti di affidamento, accertando la genuinità della firma di Fu altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità Controparte_1 della domanda di rideterminazione del saldo, ritenendosi sussistente un interesse giuridicamente apprezzabile anche in pendenza di rapporto.
Quanto alle fideiussioni, venne rigettata la domanda di nullità per conformità al modello ABI, in difetto di produzione del relativo schema, e fu respinta la domanda di liberazione ex art. 1956 c.c. in capo a CP_1
stante la sua qualità di socio amministratore. Diversamente, fu accolta la domanda relativa a
[...]
, ma limitatamente al periodo successivo al 2 dicembre 2016. Controparte_2
Con sentenza definitiva n. 295/2021, il Tribunale escluse l'usura per la generalità dei rapporti, fatta eccezione per il contratto del 20 aprile 2009, ritenuto usurario per tasso originario superiore alla soglia vigente, sebbene non applicato in concreto. In tema di anatocismo, fu dichiarata l'illegittimità della capitalizzazione solo per il periodo anteriore al 23 aprile 2000, con rideterminazione del saldo per € 153,17.
Le commissioni di massimo scoperto furono ritenute legittime per l'intero periodo, mentre le commissioni di disponibilità fondi furono escluse tra il 3° trimestre 2009 e il 30 maggio 2012 (€ 779,24). Le spese fisse furono ritenute indebite tra il 4° trimestre 2003 e il 2° trimestre 2008 (€ 529,56). Fu respinta la domanda di risarcimento per la segnalazione in Centrale Rischi, pur essendo stato ordinato alla banca di rettificare le informazioni.
Gli attori furono condannati alle spese del giudizio, liquidate in € 13.430,00 oltre accessori.
pagina 5 di 16
3. Le difese delle parti in appello
con l'atto di appello introduttivo del giudizio ad RG 1362/2021, ha reiterato Controparte_4
l'eccezione di inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo in pendenza di rapporto, sostenendo che tale domanda sarebbe strumentale rispetto a quella di ripetizione dell'indebito e inammissibile fino alla chiusura del conto. Secondo la banca, l'annotazione di poste in conto non costituisce pagamento suscettibile di ripetizione, mancando un'attività solutoria da parte del correntista.
A sostegno di tale tesi, la banca ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che nega rilievo restitutorio alle mere annotazioni contabili, affermando che l'interesse all'accertamento della nullità delle clausole e alla rideterminazione del saldo deve essere valutato in funzione della domanda restitutoria e secondo la stessa sorte.
Sul piano probatorio, l'appellante ha contestato l'efficacia degli estratti conto scalari prodotti dagli attori, affermando che essi costituiscono meri prospetti di calcolo privi di indicazione analitica delle singole operazioni e inidonei a ricostruire compiutamente l'andamento del rapporto. La banca ha invocato il principio dell'onere della prova, sostenendo che il correntista avrebbe dovuto dimostrare, oltre all'illegittimità delle clausole, l'effettivo addebito delle competenze contestate mediante estratti analitici completi.
In relazione alla liberazione di ex art. 1956 c.c., l'appellante ha sostenuto che la segnalazione Controparte_2 alla Centrale Rischi del dicembre 2016 aveva carattere informativo e non pregiudizievole, in quanto riferita a una situazione di equilibrio tra l'accordato e l'utilizzato. Ne ha quindi escluso la valenza indiziaria circa un deterioramento delle condizioni patrimoniali della società.
Con atto di appello introduttivo del giudizio ad RG 1378/2021, poi riunito a quello ad RG 1362/2021,
e hanno impugnato le statuizioni di rigetto Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 delle domande proposte in primo grado, reiterando integralmente le proprie deduzioni.
In tema di anatocismo, gli appellati hanno contestato la legittimità della capitalizzazione per l'intero periodo di durata del rapporto, sostenendo l'inefficacia della delibera CICR del 9 febbraio 2000 a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999. Secondo tale impostazione, ogni capitalizzazione successiva al 2000 avrebbe richiesto una specifica pattuizione contrattuale, con applicazione immediata del divieto di cui alla legge n. 147/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Quanto agli interessi ultralegali, è stata contestata l'affermazione circa l'esistenza di affidamenti formalizzati nel periodo anteriore al 2009. Gli appellati hanno sostenuto la sussistenza di affidamenti di fatto, desumibile dalle condizioni applicate e dalla presenza di tassi differenziati e commissioni specifiche, rilevabili dagli estratti prodotti.
Le commissioni bancarie sono state impugnate con riferimento alla presunta indeterminatezza della pattuizione del 1998, priva – secondo gli appellati – dei criteri di calcolo e della periodicità. Analoga contestazione è stata formulata per le spese fisse di chiusura, ritenute indebite a decorrere dal 31 marzo 2000.
pagina 6 di 16 Quanto all'usura, gli appellati hanno sostenuto che l'accertamento dell'usura originaria in relazione al contratto del 20 aprile 2009 comporta l'azzeramento integrale degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c., da estendersi all'intero rapporto.
Le fideiussioni sono state nuovamente contestate per difetto di forma del contratto principale e per violazione della normativa antitrust. In particolare, è stata riproposta l'eccezione di nullità per conformità al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nonché la richiesta di liberazione ex art. 1956 c.c. anche per sul presupposto che tale norma non opererebbe distinzioni Controparte_1 soggettive.
Quanto alla segnalazione in Centrale Rischi, gli appellati hanno eccepito la violazione dell'art. 125, comma 3, T.U.B. per mancato preavviso, lamentando inoltre l'uso di codici errati e deducendo un nesso causale tra la segnalazione e il rifiuto di concessioni di credito da parte di altri istituti, con richiesta di risarcimento quantificata in € 100.000,00.
4. La sentenza parziale
Con sentenza parziale del 19 gennaio 2024 (pubblicata il 29 marzo 2024), questa Corte ha definito buona parte delle questioni controverse e individuato l'ambito delle residue statuizioni da sottoporre a ulteriore istruttoria.
È stato preliminarmente accertato il passaggio in giudicato di alcune statuizioni contenute nella sentenza non definitiva del Tribunale di Alessandria. In particolare, non risultando formulata tempestiva riserva di appello da parte dei fideiussori, sono divenute definitive le statuizioni relative alla genuinità della sottoscrizione di alla validità dei contratti di affidamento stipulati tra il 2009 e il 2015, Controparte_1 al rigetto della domanda di nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI e alla mancata applicazione dell'art. 1956 c.c. in favore dello stesso È altresì passato in giudicato il rigetto della CP_1 domanda di restituzione relativa alle date di valuta.
Nel merito, la Corte ha confermato l'ammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo in pendenza di rapporto, respingendo l'appello della banca. Tale statuizione è fondata sul riconoscimento dell'interesse giuridicamente apprezzabile del correntista ad ottenere un accertamento circa l'esattezza del saldo, anche a fini di riequilibrio del rapporto e prevenzione di ulteriori addebiti illegittimi.
In tema di anatocismo, la Corte ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene radicalmente nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi anteriori alla delibera CICR del 2000, ove prive di specifica pattuizione. Ha quindi disposto l'espunzione della capitalizzazione per il periodo anteriore al 16 febbraio 2009, data in cui risulta intervenuta una pattuizione valida contenuta nel documento di sintesi. Per il periodo successivo, la capitalizzazione è stata ritenuta legittima. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità immediata del divieto introdotto dalla legge n. 147/2013, ritenendo necessaria l'emanazione di disposizioni secondarie per la sua piena operatività.
In merito alle commissioni di massimo scoperto, è stata accolta la tesi degli appellati circa la nullità della pattuizione originaria contenuta nel contratto del 14 maggio 1998, ritenuta priva dei requisiti di determinatezza ex art. 1346 c.c. Le commissioni applicate successivamente al 16 febbraio 2009 sono state pagina 7 di 16 ritenute valide, essendo fondate su un contratto conforme alla normativa di settore, senza necessità di ulteriore pattuizione ai sensi dell'art. 117-bis TUB.
La Corte ha confermato la sussistenza di usura originaria in relazione al contratto del 20 aprile 2009, avendo rilevato un tasso pattuito (8,5%) superiore alla soglia vigente (8,475%). È stata pertanto disposta l'eliminazione degli interessi passivi connessi a tale contratto, subordinatamente alla possibilità di identificazione autonoma degli stessi.
Le spese bancarie sono state ritenute legittime per l'intero rapporto, in quanto giustificate dalla documentazione contrattuale disponibile. La Corte ha riformato la pronuncia di primo grado nella parte in cui escludeva alcune voci di spesa.
Quanto alle fideiussioni, è stata esclusa l'operatività dell'art. 1956 c.c. anche in favore di , Controparte_2 ritenendosi che la segnalazione alla Centrale Rischi evidenziasse una situazione di equilibrio e non comportasse un effettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
La domanda di risarcimento per la segnalazione alla Centrale Rischi è stata respinta, non ravvisandosi elementi di illegittimità né prova del danno.
La causa è stata rimessa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata alla determinazione delle somme da espungere in applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza parziale.
5. Il quesito e gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio
Con ordinanza del 19 gennaio 2024, la Corte ha disposto l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in primo grado, al fine di quantificare, in termini contabili, gli effetti dei principi di diritto affermati nella sentenza parziale.
Il quesito formulato al CTU, dott. , ha previsto: Persona_1
• la determinazione del saldo del conto corrente n. 40210307 alla data del 31 marzo 2016, partendo dal saldo iniziale già assunto nella precedente relazione tecnica;
• l'espunzione della capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo antecedente al 16 febbraio 2009, e il mantenimento della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo;
• l'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto per il medesimo periodo anteriore, e la conservazione di quelle successive;
• la conferma della legittimità delle commissioni di disponibilità fondi applicate a decorrere dal 16 febbraio 2009;
• l'eliminazione degli interessi passivi maturati in relazione al contratto di concessione di linee di credito per anticipi fatture e credito IVA del 20 aprile 2009, purché autonomamente identificabili nei documenti contabili disponibili.
Il CTU ha svolto l'incarico avvalendosi dei soli estratti conto scalari prodotti in giudizio dagli attori, in assenza degli estratti analitici. Ha confermato la metodologia adottata in primo grado, basata su pagina 8 di 16 un'elaborazione sintetica dei saldi per valuta e dei numeri debitori, e ha indicato come data di riferimento finale il 31 marzo 2016, corrispondente all'ultimo trimestre documentato.
Per quanto concerne l'anatocismo, il consulente ha espunto integralmente la capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo compreso tra il 14 maggio 1998 e il 16 febbraio 2009. Ciò ha comportato la rielaborazione dei saldi per valuta in ogni trimestre e il conseguente ricalcolo dei numeri debitori, rideterminando così gli interessi dovuti. L'operazione ha prodotto una riduzione dell'esposizione debitoria complessiva.
In ordine alle commissioni di massimo scoperto, sono stati eliminati gli importi addebitati tra il 4° trimestre 1998 e il 4° trimestre 2008. Il CTU ha evidenziato che la pattuizione contrattuale del 1998 era priva degli elementi richiesti dall'art. 1346 c.c., in particolare per quanto concerne i criteri di calcolo e la periodicità dell'addebito.
Quanto al contratto del 20 aprile 2009, ritenuto viziato da usura, il CTU ha dato atto di non essere stato in grado di individuare autonomamente gli interessi passivi riferibili esclusivamente a quel contratto. Ciò in ragione della prassi bancaria di accorpare in un'unica voce contabile gli interessi relativi a più linee di credito, rendendo impossibile l'isolamento tecnico della componente viziata. Ha pertanto omesso ogni espunzione relativa a tale voce, dando conto dell'impossibilità tecnica di attuare pienamente le indicazioni della Corte.
Il ricalcolo complessivo ha prodotto un saldo finale, alla data del 31 marzo 2016, pari a € 11.851,66 a credito della quale risultanza della deduzione di competenze ritenute indebite per Controparte_1 complessivi € 32.979,86, così suddivise:
• € 30.059,61 per interessi anatocistici illegittimi;
• € 1.718,03 per commissioni di massimo scoperto non dovute;
• € 1.202,21 per minori interessi calcolati sulle commissioni espunte (massimo scoperto e disponibilità fondi).
Il CTU ha evidenziato che, pur essendo la documentazione disponibile limitata agli estratti scalari, tale materiale contabile contiene comunque i dati essenziali (saldi valuta, giorni di permanenza, numeri debitori e creditori, riepiloghi competenze), sufficienti a ricostruire il rapporto con un grado di approssimazione fisiologico ma compatibile con l'oggetto dell'accertamento richiesto. Ha altresì precisato che, in assenza di estratti conto analitici, la metodologia applicata costituisce un criterio tecnico ragionevole e usualmente adottato nella prassi peritale, idoneo a fornire indicazioni affidabili.
La relazione si è conclusa con la produzione di tabelle analitiche trimestrali, indicanti l'evoluzione del saldo e le rettifiche apportate secondo le indicazioni fornite dalla Corte.
6. Le difese conclusionali delle parti dopo la sentenza parziale
A seguito del deposito dell'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, le parti hanno depositato memorie conclusionali focalizzate sulle questioni ancora controverse, con particolare riferimento all'attendibilità delle risultanze peritali e alla loro utilizzabilità ai fini della decisione.
pagina 9 di 16 ha nuovamente censurato il metodo utilizzato dal CTU, insistendo sulla tesi Controparte_4 dell'inidoneità degli estratti scalari a fornire prova dell'effettivo addebito delle competenze contestate. Ha sostenuto che la ricostruzione effettuata dal perito non consente di verificare se, e in che misura, le competenze siano state effettivamente iscritte nei saldi del conto, in mancanza dell'evidenza materiale contenuta nei documenti analitici.
Ha richiamato, in proposito, il principio dell'onere della prova, ritenendo che la mancata produzione degli estratti analitici integri un inadempimento imputabile alla parte attrice, la quale avrebbe dovuto fornire riscontro documentale compiuto delle movimentazioni. Secondo la banca, la metodologia sintetica applicata dal CTU comporterebbe margini di incertezza incompatibili con l'esigenza di precisione che caratterizza il giudizio contabile. Ne ha quindi invocato l'inutilizzabilità.
La banca ha altresì insistito sull'inammissibilità delle domande restitutorie, stante la perdurante pendenza del rapporto, e sulla mancanza di un effettivo pagamento delle somme oggetto di ripetizione.
Di contro, le difese degli appellati hanno sostenuto l'idoneità della documentazione prodotta e la correttezza tecnica della relazione del CTU. Hanno rilevato che l'intero rapporto è stato oggetto di doppia consulenza (in primo grado e in sede di appello), senza che il perito abbia mai segnalato l'impossibilità di ricostruirlo in modo attendibile.
Gli appellati hanno richiamato orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione che ammettono la ricostruzione dei rapporti bancari anche sulla base di mezzi di prova diversi dagli estratti conto analitici, purché attendibili. Hanno evidenziato che gli estratti scalari contengono i dati fondamentali per tale operazione e che l'eventuale margine di approssimazione, in assenza di documentazione integrativa da parte della banca, non può ridondare in danno dell'attore.
Hanno inoltre osservato che la banca, quale parte titolare della documentazione analitica, non ne ha chiesto l'acquisizione né ne ha giustificato l'omessa produzione, non potendo dunque sollevare eccezioni sull'adeguatezza del materiale disponibile.
La difesa ha sottolineato che le voci contestate (anatocismo, commissioni, spese) sono chiaramente identificabili nei riepiloghi di competenze presenti nei documenti prodotti, e che la metodologia adottata dal CTU rispetta gli standard peritali generalmente seguiti.
È stata infine ribadita l'autonomia e l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo e di rideterminazione del saldo, rispetto a quella di ripetizione, già ritenuta ammissibile dalla sentenza parziale. È stata rinnovata la richiesta di riconoscimento del credito risultante dalla consulenza per € 11.851,66, quale conseguenza dell'eliminazione di poste ritenute non dovute.
7. Tema del contendere
All'esito della sentenza parziale depositata il 29 marzo 2024 e della consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di prosecuzione istruttoria, le questioni ancora sottoposte al giudizio della Corte si presentano circoscritte rispetto all'originaria ampiezza del contenzioso.
Risultano ormai coperte da giudicato interno le statuizioni concernenti:
pagina 10 di 16 • la genuinità della sottoscrizione apposta da al contratto di conto corrente del 14 Controparte_1 maggio 1998;
• la validità dei contratti di affidamento stipulati tra il 2009 e il 2015;
• la validità delle fideiussioni rilasciate da e da con rigetto delle Controparte_2 Controparte_1 relative eccezioni di nullità, anche sotto il profilo della conformità al modello ABI;
• l'inapplicabilità della liberazione ex art. 1956 c.c. in favore di Controparte_1
• il rigetto della domanda restitutoria fondata sulle date di valuta;
• l'ammissibilità, anche in pendenza di rapporto, della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente.
Parimenti definitive sono le statuizioni di merito relative:
• alla capitalizzazione degli interessi passivi, ritenuta illegittima fino al 16 febbraio 2009 e legittima per il periodo successivo, compreso quello successivo al 31 dicembre 2013;
• alla nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate fino al 16 febbraio 2009 e alla legittimità di quelle successive;
• alla validità delle commissioni di disponibilità fondi applicate a decorrere dalla medesima data;
• all'usura originaria del contratto di affidamento del 20 aprile 2009, con applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. subordinatamente alla possibilità di individuazione autonoma degli interessi;
• alla legittimità delle spese bancarie applicate;
• all'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. anche in favore di;
Controparte_2
• al rigetto della domanda risarcitoria per segnalazione alla Centrale Rischi.
Restano invece oggetto di valutazione:
• la quantificazione delle competenze da espungere in applicazione dei principi sopra indicati e, conseguentemente, la determinazione del saldo del conto corrente n. 40210307 alla data del 31 marzo
2016;
• l'attendibilità delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, quanto a coerenza metodologica e fondatezza contabile;
• l'efficacia probatoria degli estratti conto scalari, quale documentazione a sostegno delle domande di parte attrice in luogo degli estratti conto analitici;
• l'ammissibilità delle domande di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito in pendenza di rapporto, nella parte in cui non già decisa dalla sentenza parziale.
8. Le ragioni della decisione
8.1 Sull'efficacia probatoria degli estratti conto scalari pagina 11 di 16 La questione relativa all'idoneità degli estratti conto scalari a fondare l'accertamento dell'indebito nei rapporti bancari è stata oggetto di approfondita elaborazione giurisprudenziale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10293 del 18 aprile 2023, ha ribadito che il saldo di un conto corrente può essere provato anche mediante documenti contabili diversi dagli estratti conto analitici, purché tali documenti siano idonei a fornire indicazioni certe e complete, da valutarsi nell'ambito di un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. In particolare, è stato affermato che i cosiddetti riassunti scalari possono integrare validamente la prova del saldo, ove completi dei dati essenziali e utilizzati come base per la ricostruzione operata da un consulente tecnico. Al riguardo, ancora da ultimo cfr. Cass. civ. Sez. III ord. n. 661 del 10 gennaio 2025 (non massimata), secondo cui “come è stato già rilevato (Cass., sez. 6 -1, 27/10/2020, n. 23476, non massimata), non può porsi in discussione che sia consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio, ancorché gli stessi non consistano in veri e propri estratti conto (si vedano, in tema: Cass., sez. 1,02/05/2019, n. 11543; Cass., sez. 1, 01/06/2018, n. 14074; Cass.,sez. 1, 15/03/2016, n. 5091). Infatti, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso certamente consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. E rientra nella valutazione del giudice del merito, nel caso di specie positivamente svolta condividendo le risultanze del c.t.u., l'idoneità dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (in tal senso si è espressa Cass., sez. 6 -1, 30/06/2020, n. 13186, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito). Si è spiegato che le movimentazioni possono ricavarsi anche dai c.d. riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò bastando ai fini probatori (Cass., sez. 1, 25/05/2022, n. 16837, non massimata sul punto). Ed invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato, nei rapporti bancari di conto corrente, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare-avere non deve necessariamente essere effettuato mediante la documentazione delle singole rimesse suscettibili di restituzione, operata esclusivamente mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo tale accertamento essere effettuato anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto, insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass., sez. 1, 18/04/2023, n. 10293). Secondo il medesimo indirizzo, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., sez. 1, 02/05/2019, n. 11543; Cass., sez. 1, 04/04/2019, n. 9526). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi aliunde (Cass., sez. 6 -1, 21/12/2020, n. 29190), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (Cass., sez. 1, 19/07/2021, n. 20621)”.
Nel caso di specie, i documenti prodotti dagli appellati comprendono estratti scalari completi, riferiti all'intero periodo oggetto di accertamento (dal 4° trimestre 1998 al 1° trimestre 2016), recanti indicazione dei saldi per valuta, dei giorni di permanenza, dei numeri debitori, dei tassi applicati e delle competenze addebitate. Tali elementi consentono la ricostruzione del rapporto mediante calcolo tecnico.
La banca, pur avendo la disponibilità degli estratti analitici, non li ha prodotti in giudizio. L'eventuale lacunosità probatoria non può dunque essere imputata alla parte appellante, che ha fornito documentazione idonea secondo i criteri consolidati, né può ridondare a favore della parte che non ha ottemperato all'onere di allegazione documentale. Senza alcuna evocazione del principio di vicinanza della prova che non vale ad pagina 12 di 16 eludere l'onere a ciascuna parte pertoccante, la Banca non può limitarsi ad opporre un mero fin de non recevoir in ordine alla documentazione prodotta, avendo essa piena disponibilità di quella ulteriore (gli estratti conto che esige quale corredo documentale della domanda avversa) eventualmente idonea a confutare in tutto o in parte le risultanze peritali, sì da elidere o ridurre il proprio debito restitutorio.
Si ritiene pertanto che gli estratti scalari prodotti siano idonei, nel caso concreto, a sostenere le conclusioni del consulente tecnico e a fondare la decisione sulla base dei dati da essi desumibili.
8.2 Sull'attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio
La consulenza tecnica d'ufficio integrativa, redatta dal dott. , è stata condotta secondo i Persona_1 criteri indicati nell'ordinanza del 19 gennaio 2024 e in conformità ai principi stabiliti nella sentenza parziale.
Il CTU ha provveduto all'espunzione delle competenze ritenute indebite, mediante ricalcolo dei saldi valuta e dei numeri debitori, operando una ricostruzione sistematica del rapporto. La relazione dà conto della metodologia seguita, dei criteri adottati per la rettifica delle singole voci (anatocismo, commissioni), e delle difficoltà incontrate nella distinzione degli interessi relativi al contratto del 20 aprile 2009, rispetto ai quali non è stato possibile procedere a una separazione tecnica.
Il saldo finale determinato alla data del 31 marzo 2016 risulta essere pari a € 11.851,66 a credito di
[...]
in conseguenza dell'eliminazione di poste complessive per € 32.979,86. La ricostruzione Controparte_1 appare coerente con i presupposti giuridici e tecnici posti a base dell'elaborato, e non emergono profili di incongruità tali da inficiarne l'attendibilità.
L'utilizzo di documentazione scalare quale base del lavoro peritale, come già cennato, non può dirsi base documentale ex se inidonea alla ricostruzione contabile del rapporto, non è in concreto contrastata e confutata, nei suoi esiti dalla Banca, limitatasi all'aprioristica contestazione metodologica e, al postutto, con trova giustificazione anche nella mancata produzione degli estratti analitici da parte della banca, effettuando la quale, quest'ultima ben avrebbe potuto offrire elementi di fatto e di giudizio finalizzati all'emersione di dati più specifici ed eventualmente rilevanti ut minus solvatur a titolo restitutorio.
In altri termini, una volta accertata la sufficienza probatoria dei riassunti scalari ai fini della ricostruzione dell'andamento del conto corrente, in difetto della produzione degli estratti conto periodici da parte della banca, deve ritenersi pienamente legittima, e per certi versi obbligata, la scelta del consulente tecnico d'ufficio di procedere alla determinazione del saldo mediante “metodo sintetico”.
Tale modalità di calcolo, riconosciuta nella prassi contabile e nella giurisprudenza di merito e di legittimità, si fonda sull'elaborazione dei dati contenuti nei riassunti scalari, ossia documenti riepilogativi nei quali sono riportati, per ciascun periodo contabile, il saldo iniziale e finale, gli interessi maturati, le spese applicate e talora l'elenco sintetico dei movimenti. In assenza degli estratti conto analitici, il metodo sintetico costituisce l'unico criterio tecnicamente praticabile per la ricostruzione dell'evoluzione contabile del rapporto, in quanto consente – attraverso l'interpolazione e il riepilogo dei dati disponibili – di pervenire a un saldo finale coerente e verificabile.
L'onere di provare eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito, e dunque l'onere di confutare concretamente i risultati del conteggio tecnico, grava in capo alla banca ai sensi degli artt. 2697
pagina 13 di 16 c.c. e 115 c.p.c., non essendo sufficiente la mera eccezione di inattendibilità della CTU priva di alcuna produzione documentale o ricostruzione alternativa.
Quanto alla valenza del metodo sintetico, va osservato che esso non rappresenta una ricostruzione meramente presuntiva, ma costituisce una modalità tecnica contabile fondata su dati bancari ufficiali, che consente di sviluppare, secondo logiche aritmetiche e progressive, l'evoluzione del rapporto sulla base dei saldi noti, dei costi applicati e delle condizioni contrattuali pattuite e ritualmente prodotte in giudizio. Non può pertanto essere considerato inidoneo o impreciso in via generale, tanto più quando – come nel caso di specie – i riassunti scalari risultano coerenti, progressivi e suffragati da criteri espliciti indicati dal consulente tecnico, i quali non sono stati oggetto di concreta contestazione tecnica né sono stati sovvertiti dalla produzione di documenti alternativi da parte della banca convenuta.
In tal senso, la CTU svolta nel presente giudizio, pur condotta in forma sintetica, appare metodologicamente corretta, logicamente motivata e tecnicamente affidabile. Il consulente ha fornito adeguata giustificazione dell'impostazione seguita, ha esplicitato criteri, operazioni e fonti utilizzate, e ha risposto in modo puntuale alle osservazioni formulate dalle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio integrativa è stata condotta secondo i criteri indicati nell'ordinanza del 19 gennaio 2024 e in conformità ai principi stabiliti nella sentenza parziale.
Come ripetutamente affermato, "non è necessariamente inaffidabile il ricorso allo strumento degli estratti scalari" (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 23476/2020), costituendo "una valutazione del giudice del merito l'idoneità dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie" (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13186/2020).
La metodologia sintetica adottata dal CTU rappresenta l'unico approccio tecnicamente perseguibile in presenza dei soli estratti scalari. Come chiarito dalla Suprema Corte, "non è vietato al giudice del merito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio" (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14074/2018), riducendosi "la tematica alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto" (Cass. civ., Sez. I, n. 5091/2016)
Le contestazioni svolte dalla banca si risolvono, in definitiva, in doglianze generiche o meramente assertive, che non risultano assistite né da controallegazioni tecniche né dalla produzione documentale alternativa. Non può dunque revocarsi in dubbio che, nell'ambito del quadro documentale disponibile, la CTU costituisca una base attendibile e utilizzabile per la decisione.
D'altronde, non essendo più in discussione l'inadempimento dell'attore all'onere di prova, ma semmai l'idoneità della documentazione offerta ai fini dell'accertamento contabile, l'eventuale incompletezza probatoria avrebbe dovuto essere colmata — se ritenuta decisiva — dalla parte nella cui sfera di controllo si trovavano i documenti mancanti. In tale contesto, il rigetto della domanda per asserita inadeguatezza dei dati scalari si risolverebbe in un indebito premio per l'inerzia difensiva della parte convenuta, in contrasto con i principi di leale cooperazione processuale e di vicinanza della prova.
In conclusione, nella presente fattispecie, l'utilizzo del metodo sintetico appare non solo legittimo, ma, faut de mieux, tecnicamente necessario e i risultati conseguiti dalla CTU — in assenza di specifiche confutazioni tecniche di segno contrario — sono pienamente utilizzabili per la quantificazione del saldo.
8.3 Sulla natura delle domande e loro ammissibilità pagina 14 di 16 Le domande proposte dagli appellati si configurano, per quanto qui rileva, come domande di accertamento negativo del saldo e di rideterminazione delle competenze maturate. Tali domande, già ritenute ammissibili dalla sentenza parziale, restano autonomamente valutabili anche in pendenza del rapporto, a prescindere da una richiesta restitutoria in senso tecnico.
L'interesse giuridico degli appellati si radica nella necessità di ottenere un accertamento definitivo delle modalità di gestione del rapporto bancario, in funzione dell'eliminazione di poste ritenute non dovute e del ripristino dell'equilibrio contrattuale, come tale palesandosi, secondo un indirizzo che non mette neppur conto richiamare, costituendo jus receptum, sussistente, concreto ed attuale.
8.4 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di dover fare applicazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e di determinare, in conformità ad esse, il saldo del conto corrente n. 40210307 alla data del 31 marzo 2016 nella misura di € 11.851,66 a credito di Controparte_1
8.5 Sulla regolamentazione delle spese e sul contributo unificato
La regolamentazione delle spese processuali, tanto del primo quanto del secondo grado, deve essere operata in conformità al principio – consolidato nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo, ancora Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28136/2023) – per cui l'esito complessivo della lite impone una valutazione unitaria e omogenea delle statuizioni accessorie, ivi compreso il capo relativo alle spese di lite, anche in assenza di specifica impugnazione sul punto, sicché la riforma, anche solo parziale, della decisione di merito travolge automaticamente la statuizione sulle spese di lite, imponendo al giudice d'appello una rinnovata valutazione della distribuzione delle spese processuali di entrambi i gradi, coerente con il nuovo assetto risultante dal giudicato complessivo.
Nel caso di specie:
• l'appello proposto da è stato parzialmente accolto, limitatamente al Controparte_4 capo concernente l'operatività dell'art. 1956 c.c. in favore della garante (in sede di sentenza parziale non definitiva n. 305/2024, di cui alle superiori premesse);
• l'appello riunito, proposto dagli appellati, ha condotto al riconoscimento, all'esito della CTU integrativa, di un saldo a credito della società correntista pari a € 11.851,66.
L'esito complessivo della controversia impone quindi di ravvisare una soccombenza reciproca, con conseguente compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Tale esito tiene conto, anche alla luce di quanto già statuito nella sentenza parziale non definitiva n. 305 del 29.3.2024, di là del dato formale dell'incremento della rettifica del saldo a netto sfavore della appellante (soccombente al riguardo per poco più di millequattrocento euro in primo grado e CP_3 di oltre undicimila all'esito dell'appello che essa stessa ha ritenuto di proporre), non solo della soccombenza in tema di liberazione di entrambi i fideiussori, ma anche delle domande accessorie che gli appellati hanno ritenuto di fare e definite nella sentenza parziale o in statuizioni non impugnate delle sentenze di primo grado (segnalazione alla centrale rischi, risarcimento danni, veridicità sottoscrizione, ecc.).
pagina 15 di 16 In conformità alla compensazione integrale ex art. 92, co. 2°, cpc, spese e competenze di CTU, con riguardo ad entrambi i gradi, vanno poste paritariamente a carico di parte appellante e parte appellata (ed appellante incidentale);
Quanto al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante principale al pagamento del contributo in misura raddoppiata, atteso che l'appello principale, sebbene solo in parte, ha trovato accoglimento. Analoga considerazione vale per l'appello incidentale, anch'esso accolto in parte. La condizione per la sanzione processuale (rigetto integrale) non risulta quindi integrata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale da Controparte_4
(RG 1362/2021) e sull'appello proposto da e
[...] Controparte_1 Controparte_1
(RG 1378/2021) avverso la sentenza non definitiva n. 283/202 e la sentenza definitiva n. Controparte_2
295/2021 rese dal Tribunale di Alessandria, in parziale riforma delle medesime, preliminarmente richiamata integralmente la propria sentenza parziale non definitiva n. 305 del 29.3.2024, anche in punto efficacia delle fideiussioni per cui è causa, così provvede:
1. accerta che il saldo del conto corrente n. 40210307, intrattenuto dalla presso CP_1 Controparte_1 alla data del 31 marzo 2016, è pari a € 11.851,66 Controparte_4
(undicimilaottocentocinquantuno/66) a credito della come determinato nella Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio integrativa;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. pone a carico nella misura del 50% a carico di da un lato, e del restante 50% Controparte_4
a carico di e oneri e competenze di CTU di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Negli appelli riuniti iscritti al n. r.g. 1362/2021 e 1378/2021 promossa da:
(GIÀ (C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. ZEROLI ANDREA presso il cui studio è elettivamente P.IVA_1 domiciliata in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO parte appellante (RG 1362/2021) contro
(C.F. ), nonché Controparte_1 P.IVA_2 quest'ultimo personalmente e in proprio, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_2
VENTURA KATIA e VENTURA MIRKO ( ), presso il cui studio sono C.F._1 elettivamente domiciliati in VIA GIOVANNI DA CERMENATE, 97 22063 CANTU' parte appellata e appellante (RG 1378/2021)
OGGETTO: rapporti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante RG 1362/2021:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e domanda di controparte: Nel merito, disattendere le risultanze del supplemento di CTU per i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, confermare il saldo del conto corrente al 31.3.2016 in € 21.128,19.- a credito della
pagina 1 di 16 Banca. Per scrupolo e completezza, fermo quanto stabilito dalla sentenza non definitiva e richiamate le riserve di impugnazione formulate all'udienza dell'11 giugno 2024, riportiamo le conclusioni precisate prima dell'emissione della sentenza non definitiva: Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione (portante R.G.N. 1378/2021) proposta da in quanto infondata e/o inammissibile per i motivi di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 cui in atti. Ancora in via definitiva e nel merito, in accoglimento dell'impugnazione principale portante R.G.N. 1362/2021 proposta da in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 283/2020 del Tribunale di Parte_3
Alessandria, disporre la modifica: - del capo b) e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente in ragione della natura presupposta di tale domanda rispetto alla domanda di restituzione dell'indebito; - del capo f) e, per l'effetto, rigettare la domanda di liberazione della garante mancando la prova Controparte_2 del fatto che la Banca era a conoscenza dell'asserito peggioramento delle condizioni economiche della Controparte_1
a decorrere dal 2.12.2016. Sempre nel merito, in accoglimento dell'impugnazione principale portante R.G.N.
[...]
1362/2021 proposta da in parziale riforma della sentenza definitiva n. 295/2021 del Parte_3
Tribunale di Alessandria, disporre la modifica: - del capo c) e, per l'effetto, ordinare il ripristino a favore della degli CP_3 interessi relativi al periodo 14.05.1998 - 23.04.2000, quantificati in € 153,17.-; del capo f) e, per l'effetto, ordinare il ripristino a favore della della “commissione disponibilità fondi” nel periodo tra il 3° trimestre 2009 e il 30.05.2012, CP_3 per € 779,24; - del capo h) e, per l'effetto, ordinare il ripristino a favore della delle “spese fisse di chiusura periodica” CP_3 relative al periodo tra il 4° trimestre 2003 e il 2° trimestre 2008, per € 529,56.-; - del capo i) e, per l'effetto, autorizzare la
a rettificare le informazioni alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia relative al c/c n. 40210307 e alla CP_3 [...]
alla luce della riforma dei capi c), f), h). Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello” Controparte_1
Per parte appellata e appellante nel procedimento ad RG 1378/2021:
“IN VIA PREGIUDIZIALE - accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dall'odierna appellante, per tutti i motivi ex ante rappresentati, ossia per aver impugnato in via principale la sentenza non definitiva n.
283/2020, pubblicata il 11.5.2020 e la sentenza definitiva n. 295/2021, pubblicata il 9.4.2021, nell'ambito nel procedimento n. 1635/2017 R.G del Tribunale di Alessandria pur avendo già ricevuto la notifica dell'impugnazione principale degli odierni appellati NEL MERITO - rigettare il gravame proposto dalla banca in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 283/2020, pubblicata il 11.5.2020
e della sentenza definitiva n. 295/2021, pubblicata il 9.4.2021, nell'ambito nel procedimento n. 1635/2017 R.G del
Tribunale di Alessandria e, pertanto, si chiede la fissazione dell'udienza ex art. 351, secondo comma, c.p.c. per la decisione sulla sospensione prima dell'udienza di comparizione. - previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 283/2020, pubblicata l'11.5.2020 e della sentenza n. 295/2021, pubblicata il 9.4.2021, nell'ambito nel procedimento n. 1635/2017 R.G del Tribunale di Alessandria, Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in riforma di detta sentenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: - L'ILLEGITTIMITÀ della applicata prassi di pagina 2 di 16 capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione dal 14.5.1998 al 10.2.2009 come da C.T.U. del 23.9.2024; - L'ILLEGITTIMITÀ dell'addebito di somme per e per interessi calcolati sulle Commissioni di Massimo Scoperto e sulle Commissioni Disponibilità fondi dal 4° trimestre 1998 al 1° trimestre 2016 e, per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la banca: - alla ripetizione per l'ammontare di euro 32.979,86 per somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra e/o della rettifica del saldo
(a credito) del conto corrente in questione n. 40210307 pari alla somma di euro 11.851,66 come da C.T.U. del Dott.
[...] datata 23.9.2024, oltre al riconoscimento, essendo il conto divenuto creditore, a seguito della epurazione degli Per_1 addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 T.U.B.; oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. - previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 283/2020, pubblicata l'11.5.2020 e della sentenza n. 295/2021, pubblicata il 9.4.2021, nell'ambito nel procedimento n. 1635/2017 R.G del Tribunale di Alessandria, Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in riforma di detta sentenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: - L'ILLEGITTIMITÀ dell'addebito di interessi a saggio usurario, ossia superiore alla soglia di cui alla L. 108/96 (come da C.T.U. del 23.9.2024, pag. 6) (tasso pattuito
8,5% a fronte di un tasso soglia del 8,475%) e, per l'effetto di tutto quanto sopra, eliminare, come da quesito, tutti gli interessi passivi applicati dalla banca. Oltre al risarcimento in favore dell'attrice dei danni non patrimoniali ai sensi della
Legge 108/96dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p. per l'ammontare di euro 10.000,00 o nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice;
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO, Voglia, l'Ill.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: - L'ILLEGITTIMITÀ della segnalazione alla Centrale
Rischi di Banca d'Italia ed a qualsiasi altra Banca dati provenienti da fonti pubbliche e, per l'effetto, di tutto quanto sopra, condannare la convenuta: - alla CANCELLAZIONE, con efficacia retroattiva, della segnalazione presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia e/o correzione della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia ed a qualsiasi altra Banca dati provenienti da fonti pubbliche mediante annotazione del credito quale credito contestato qualora la banca abbia omesso di informare il sistema bancario e creditizio che ha accesso alle banche dati di conoscere della contestazione del credito per cui è causa. Oltre al risarcimento in favore dell'attrice del danno alla reputazione commerciale e non patrimoniale per l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia ed a qualsiasi altra Banca dati provenienti da fonti pubbliche o nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice;
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO, Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: - la
NULLITA' dei contratti di fideiussione sottoscritti dal Signori e descritti Controparte_1 Controparte_2 in narrativa per le ragioni rassegnate nel presente atto, e, per l'effetto di tutto quanto sopra, liberare i medesimi fideiussori dalle garanzie prestate. Oltre al risarcimento in favore degli attori del danno alla reputazione commerciale e non patrimoniale per pagina 3 di 16 invalidità delle fideiussioni o nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice;
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO, con vittoria delle spese (primo e secondo grado di giudizio), diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarata anticipazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La presente controversia ha origine dai rapporti bancari intercorsi tra la e Controparte_1 [...]
già instauratisi nell'arco di quasi due Controparte_4 Controparte_5 decenni mediante una progressiva stratificazione di contratti e accordi.
Il rapporto contrattuale principale ebbe inizio il 14 maggio 1998 con l'apertura del conto corrente n. 40210307 presso la filiale di Valenza Po dell'istituto di credito. Il contratto, sottoscritto da CP_1 in qualità di socio accomandatario della società in nome collettivo e
[...] Controparte_2 CP_1
, prevedeva una capitalizzazione degli interessi con periodicità annuale per quelli creditori e
[...] trimestrale per quelli debitori, in difformità rispetto ai principi di reciprocità che sarebbero stati successivamente introdotti dalla normativa di settore. Il tasso debitore per scoperture non autorizzate era stabilito al 16,5%, con commissione di massimo scoperto pari allo 0,375%.
Nel tempo il rapporto fu oggetto di integrazioni e modifiche contrattuali. Di rilievo è il documento di sintesi del 16 febbraio 2009, con cui venne per la prima volta prevista la pari periodicità di capitalizzazione tra interessi creditori e debitori, in un'ottica di adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Ulteriori contratti accessori di affidamento vennero stipulati tra il 2009 e il 2015. Tra essi: il contratto di apertura di credito in conto corrente del 20 aprile 2009; il contratto di concessione di linea di credito per anticipi salvo buon fine dello stesso giorno;
il contratto per anticipi fatture e credito IVA, anch'esso del 20 aprile 2009, caratterizzato da un tasso dell'8,5%, ritenuto superiore alla soglia di usura vigente nel periodo di riferimento.
Nel corso dell'evoluzione societaria, il 29 febbraio 2008 la società in nome collettivo si trasformò in accomandita semplice, con uscita di dalla compagine. Tale circostanza ha assunto rilievo in Controparte_2 relazione alle garanzie fideiussorie prestate nel tempo.
Le fideiussioni costituivano un elemento centrale della vicenda, essendo state rilasciate da entrambi i soci:
prestò garanzie in tre occasioni (22 ottobre 1998 per € 51.646,00; 19 aprile 2000 per € Controparte_2
77.469,00; 27 agosto 2008 per € 100.000,00); a sua volta rilasciò analoghe fideiussioni. Controparte_1
Un ulteriore profilo concerneva le segnalazioni effettuate da alla Centrale Controparte_4
Rischi di Banca d'Italia. In particolare, quella del dicembre 2016 riportava un accordato operativo complessivo di € 235.000,00 a fronte di un utilizzato di € 104.749,00, e pur non configurando una classificazione a sofferenza, fu oggetto di contestazione per asserita illegittimità.
Dai documenti di causa emerge una gestione contrattuale contrassegnata da ricorrenti scoperture, applicazione di commissioni e spese, e addebito di interessi passivi secondo modalità oggetto di contestazione. L'analisi degli estratti conto scalari ha evidenziato la presenza di interessi anatocistici, pagina 4 di 16 commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi, nonché spese fisse di chiusura periodica, in modalità ritenute non conformi alla disciplina normativa e contrattuale vigente.
2. Lo svolgimento del giudizio di primo grado e le sentenze gravate
Il giudizio ha avuto inizio con atto di citazione notificato nel 2017 da Controparte_1 CP_1
e nei confronti di avanti il Tribunale di Alessandria.
[...] Controparte_2 Controparte_4
Le domande attoree si articolavano su molteplici profili: veniva anzitutto disconosciuta la sottoscrizione di sul contratto del 14 maggio 1998, con conseguente richiesta di accertamento della Controparte_1 nullità del rapporto di conto e di tutti i rapporti ad esso collegati.
Collegata a tale contestazione era la domanda di nullità dei contratti di affidamento stipulati dal 2009 al 2015, per asserito difetto di sottoscrizione della banca. Si contestava altresì l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per l'intera durata del rapporto, con domanda di restituzione pari a € 53.798,03. Ulteriori domande riguardavano: l'addebito di interessi ultralegali (€ 54.413,21), le commissioni di massimo scoperto (€ 5.554,35), le commissioni di disponibilità fondi e istruttoria veloce, le spese fisse di chiusura (€ 1.539,74), nonché un importo di € 36,74 per usura.
Veniva inoltre dedotta la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c. e della normativa antitrust, con riferimento al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Si chiedeva infine l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi e la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Il giudizio si articolò in due fasi. Con sentenza non definitiva n. 283/2020, il Tribunale rigettò le domande di disconoscimento della sottoscrizione e la connessa domanda di nullità dei contratti di affidamento, accertando la genuinità della firma di Fu altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità Controparte_1 della domanda di rideterminazione del saldo, ritenendosi sussistente un interesse giuridicamente apprezzabile anche in pendenza di rapporto.
Quanto alle fideiussioni, venne rigettata la domanda di nullità per conformità al modello ABI, in difetto di produzione del relativo schema, e fu respinta la domanda di liberazione ex art. 1956 c.c. in capo a CP_1
stante la sua qualità di socio amministratore. Diversamente, fu accolta la domanda relativa a
[...]
, ma limitatamente al periodo successivo al 2 dicembre 2016. Controparte_2
Con sentenza definitiva n. 295/2021, il Tribunale escluse l'usura per la generalità dei rapporti, fatta eccezione per il contratto del 20 aprile 2009, ritenuto usurario per tasso originario superiore alla soglia vigente, sebbene non applicato in concreto. In tema di anatocismo, fu dichiarata l'illegittimità della capitalizzazione solo per il periodo anteriore al 23 aprile 2000, con rideterminazione del saldo per € 153,17.
Le commissioni di massimo scoperto furono ritenute legittime per l'intero periodo, mentre le commissioni di disponibilità fondi furono escluse tra il 3° trimestre 2009 e il 30 maggio 2012 (€ 779,24). Le spese fisse furono ritenute indebite tra il 4° trimestre 2003 e il 2° trimestre 2008 (€ 529,56). Fu respinta la domanda di risarcimento per la segnalazione in Centrale Rischi, pur essendo stato ordinato alla banca di rettificare le informazioni.
Gli attori furono condannati alle spese del giudizio, liquidate in € 13.430,00 oltre accessori.
pagina 5 di 16
3. Le difese delle parti in appello
con l'atto di appello introduttivo del giudizio ad RG 1362/2021, ha reiterato Controparte_4
l'eccezione di inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo in pendenza di rapporto, sostenendo che tale domanda sarebbe strumentale rispetto a quella di ripetizione dell'indebito e inammissibile fino alla chiusura del conto. Secondo la banca, l'annotazione di poste in conto non costituisce pagamento suscettibile di ripetizione, mancando un'attività solutoria da parte del correntista.
A sostegno di tale tesi, la banca ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che nega rilievo restitutorio alle mere annotazioni contabili, affermando che l'interesse all'accertamento della nullità delle clausole e alla rideterminazione del saldo deve essere valutato in funzione della domanda restitutoria e secondo la stessa sorte.
Sul piano probatorio, l'appellante ha contestato l'efficacia degli estratti conto scalari prodotti dagli attori, affermando che essi costituiscono meri prospetti di calcolo privi di indicazione analitica delle singole operazioni e inidonei a ricostruire compiutamente l'andamento del rapporto. La banca ha invocato il principio dell'onere della prova, sostenendo che il correntista avrebbe dovuto dimostrare, oltre all'illegittimità delle clausole, l'effettivo addebito delle competenze contestate mediante estratti analitici completi.
In relazione alla liberazione di ex art. 1956 c.c., l'appellante ha sostenuto che la segnalazione Controparte_2 alla Centrale Rischi del dicembre 2016 aveva carattere informativo e non pregiudizievole, in quanto riferita a una situazione di equilibrio tra l'accordato e l'utilizzato. Ne ha quindi escluso la valenza indiziaria circa un deterioramento delle condizioni patrimoniali della società.
Con atto di appello introduttivo del giudizio ad RG 1378/2021, poi riunito a quello ad RG 1362/2021,
e hanno impugnato le statuizioni di rigetto Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 delle domande proposte in primo grado, reiterando integralmente le proprie deduzioni.
In tema di anatocismo, gli appellati hanno contestato la legittimità della capitalizzazione per l'intero periodo di durata del rapporto, sostenendo l'inefficacia della delibera CICR del 9 febbraio 2000 a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999. Secondo tale impostazione, ogni capitalizzazione successiva al 2000 avrebbe richiesto una specifica pattuizione contrattuale, con applicazione immediata del divieto di cui alla legge n. 147/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Quanto agli interessi ultralegali, è stata contestata l'affermazione circa l'esistenza di affidamenti formalizzati nel periodo anteriore al 2009. Gli appellati hanno sostenuto la sussistenza di affidamenti di fatto, desumibile dalle condizioni applicate e dalla presenza di tassi differenziati e commissioni specifiche, rilevabili dagli estratti prodotti.
Le commissioni bancarie sono state impugnate con riferimento alla presunta indeterminatezza della pattuizione del 1998, priva – secondo gli appellati – dei criteri di calcolo e della periodicità. Analoga contestazione è stata formulata per le spese fisse di chiusura, ritenute indebite a decorrere dal 31 marzo 2000.
pagina 6 di 16 Quanto all'usura, gli appellati hanno sostenuto che l'accertamento dell'usura originaria in relazione al contratto del 20 aprile 2009 comporta l'azzeramento integrale degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c., da estendersi all'intero rapporto.
Le fideiussioni sono state nuovamente contestate per difetto di forma del contratto principale e per violazione della normativa antitrust. In particolare, è stata riproposta l'eccezione di nullità per conformità al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nonché la richiesta di liberazione ex art. 1956 c.c. anche per sul presupposto che tale norma non opererebbe distinzioni Controparte_1 soggettive.
Quanto alla segnalazione in Centrale Rischi, gli appellati hanno eccepito la violazione dell'art. 125, comma 3, T.U.B. per mancato preavviso, lamentando inoltre l'uso di codici errati e deducendo un nesso causale tra la segnalazione e il rifiuto di concessioni di credito da parte di altri istituti, con richiesta di risarcimento quantificata in € 100.000,00.
4. La sentenza parziale
Con sentenza parziale del 19 gennaio 2024 (pubblicata il 29 marzo 2024), questa Corte ha definito buona parte delle questioni controverse e individuato l'ambito delle residue statuizioni da sottoporre a ulteriore istruttoria.
È stato preliminarmente accertato il passaggio in giudicato di alcune statuizioni contenute nella sentenza non definitiva del Tribunale di Alessandria. In particolare, non risultando formulata tempestiva riserva di appello da parte dei fideiussori, sono divenute definitive le statuizioni relative alla genuinità della sottoscrizione di alla validità dei contratti di affidamento stipulati tra il 2009 e il 2015, Controparte_1 al rigetto della domanda di nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI e alla mancata applicazione dell'art. 1956 c.c. in favore dello stesso È altresì passato in giudicato il rigetto della CP_1 domanda di restituzione relativa alle date di valuta.
Nel merito, la Corte ha confermato l'ammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo in pendenza di rapporto, respingendo l'appello della banca. Tale statuizione è fondata sul riconoscimento dell'interesse giuridicamente apprezzabile del correntista ad ottenere un accertamento circa l'esattezza del saldo, anche a fini di riequilibrio del rapporto e prevenzione di ulteriori addebiti illegittimi.
In tema di anatocismo, la Corte ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene radicalmente nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi anteriori alla delibera CICR del 2000, ove prive di specifica pattuizione. Ha quindi disposto l'espunzione della capitalizzazione per il periodo anteriore al 16 febbraio 2009, data in cui risulta intervenuta una pattuizione valida contenuta nel documento di sintesi. Per il periodo successivo, la capitalizzazione è stata ritenuta legittima. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità immediata del divieto introdotto dalla legge n. 147/2013, ritenendo necessaria l'emanazione di disposizioni secondarie per la sua piena operatività.
In merito alle commissioni di massimo scoperto, è stata accolta la tesi degli appellati circa la nullità della pattuizione originaria contenuta nel contratto del 14 maggio 1998, ritenuta priva dei requisiti di determinatezza ex art. 1346 c.c. Le commissioni applicate successivamente al 16 febbraio 2009 sono state pagina 7 di 16 ritenute valide, essendo fondate su un contratto conforme alla normativa di settore, senza necessità di ulteriore pattuizione ai sensi dell'art. 117-bis TUB.
La Corte ha confermato la sussistenza di usura originaria in relazione al contratto del 20 aprile 2009, avendo rilevato un tasso pattuito (8,5%) superiore alla soglia vigente (8,475%). È stata pertanto disposta l'eliminazione degli interessi passivi connessi a tale contratto, subordinatamente alla possibilità di identificazione autonoma degli stessi.
Le spese bancarie sono state ritenute legittime per l'intero rapporto, in quanto giustificate dalla documentazione contrattuale disponibile. La Corte ha riformato la pronuncia di primo grado nella parte in cui escludeva alcune voci di spesa.
Quanto alle fideiussioni, è stata esclusa l'operatività dell'art. 1956 c.c. anche in favore di , Controparte_2 ritenendosi che la segnalazione alla Centrale Rischi evidenziasse una situazione di equilibrio e non comportasse un effettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
La domanda di risarcimento per la segnalazione alla Centrale Rischi è stata respinta, non ravvisandosi elementi di illegittimità né prova del danno.
La causa è stata rimessa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata alla determinazione delle somme da espungere in applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza parziale.
5. Il quesito e gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio
Con ordinanza del 19 gennaio 2024, la Corte ha disposto l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in primo grado, al fine di quantificare, in termini contabili, gli effetti dei principi di diritto affermati nella sentenza parziale.
Il quesito formulato al CTU, dott. , ha previsto: Persona_1
• la determinazione del saldo del conto corrente n. 40210307 alla data del 31 marzo 2016, partendo dal saldo iniziale già assunto nella precedente relazione tecnica;
• l'espunzione della capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo antecedente al 16 febbraio 2009, e il mantenimento della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo;
• l'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto per il medesimo periodo anteriore, e la conservazione di quelle successive;
• la conferma della legittimità delle commissioni di disponibilità fondi applicate a decorrere dal 16 febbraio 2009;
• l'eliminazione degli interessi passivi maturati in relazione al contratto di concessione di linee di credito per anticipi fatture e credito IVA del 20 aprile 2009, purché autonomamente identificabili nei documenti contabili disponibili.
Il CTU ha svolto l'incarico avvalendosi dei soli estratti conto scalari prodotti in giudizio dagli attori, in assenza degli estratti analitici. Ha confermato la metodologia adottata in primo grado, basata su pagina 8 di 16 un'elaborazione sintetica dei saldi per valuta e dei numeri debitori, e ha indicato come data di riferimento finale il 31 marzo 2016, corrispondente all'ultimo trimestre documentato.
Per quanto concerne l'anatocismo, il consulente ha espunto integralmente la capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo compreso tra il 14 maggio 1998 e il 16 febbraio 2009. Ciò ha comportato la rielaborazione dei saldi per valuta in ogni trimestre e il conseguente ricalcolo dei numeri debitori, rideterminando così gli interessi dovuti. L'operazione ha prodotto una riduzione dell'esposizione debitoria complessiva.
In ordine alle commissioni di massimo scoperto, sono stati eliminati gli importi addebitati tra il 4° trimestre 1998 e il 4° trimestre 2008. Il CTU ha evidenziato che la pattuizione contrattuale del 1998 era priva degli elementi richiesti dall'art. 1346 c.c., in particolare per quanto concerne i criteri di calcolo e la periodicità dell'addebito.
Quanto al contratto del 20 aprile 2009, ritenuto viziato da usura, il CTU ha dato atto di non essere stato in grado di individuare autonomamente gli interessi passivi riferibili esclusivamente a quel contratto. Ciò in ragione della prassi bancaria di accorpare in un'unica voce contabile gli interessi relativi a più linee di credito, rendendo impossibile l'isolamento tecnico della componente viziata. Ha pertanto omesso ogni espunzione relativa a tale voce, dando conto dell'impossibilità tecnica di attuare pienamente le indicazioni della Corte.
Il ricalcolo complessivo ha prodotto un saldo finale, alla data del 31 marzo 2016, pari a € 11.851,66 a credito della quale risultanza della deduzione di competenze ritenute indebite per Controparte_1 complessivi € 32.979,86, così suddivise:
• € 30.059,61 per interessi anatocistici illegittimi;
• € 1.718,03 per commissioni di massimo scoperto non dovute;
• € 1.202,21 per minori interessi calcolati sulle commissioni espunte (massimo scoperto e disponibilità fondi).
Il CTU ha evidenziato che, pur essendo la documentazione disponibile limitata agli estratti scalari, tale materiale contabile contiene comunque i dati essenziali (saldi valuta, giorni di permanenza, numeri debitori e creditori, riepiloghi competenze), sufficienti a ricostruire il rapporto con un grado di approssimazione fisiologico ma compatibile con l'oggetto dell'accertamento richiesto. Ha altresì precisato che, in assenza di estratti conto analitici, la metodologia applicata costituisce un criterio tecnico ragionevole e usualmente adottato nella prassi peritale, idoneo a fornire indicazioni affidabili.
La relazione si è conclusa con la produzione di tabelle analitiche trimestrali, indicanti l'evoluzione del saldo e le rettifiche apportate secondo le indicazioni fornite dalla Corte.
6. Le difese conclusionali delle parti dopo la sentenza parziale
A seguito del deposito dell'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, le parti hanno depositato memorie conclusionali focalizzate sulle questioni ancora controverse, con particolare riferimento all'attendibilità delle risultanze peritali e alla loro utilizzabilità ai fini della decisione.
pagina 9 di 16 ha nuovamente censurato il metodo utilizzato dal CTU, insistendo sulla tesi Controparte_4 dell'inidoneità degli estratti scalari a fornire prova dell'effettivo addebito delle competenze contestate. Ha sostenuto che la ricostruzione effettuata dal perito non consente di verificare se, e in che misura, le competenze siano state effettivamente iscritte nei saldi del conto, in mancanza dell'evidenza materiale contenuta nei documenti analitici.
Ha richiamato, in proposito, il principio dell'onere della prova, ritenendo che la mancata produzione degli estratti analitici integri un inadempimento imputabile alla parte attrice, la quale avrebbe dovuto fornire riscontro documentale compiuto delle movimentazioni. Secondo la banca, la metodologia sintetica applicata dal CTU comporterebbe margini di incertezza incompatibili con l'esigenza di precisione che caratterizza il giudizio contabile. Ne ha quindi invocato l'inutilizzabilità.
La banca ha altresì insistito sull'inammissibilità delle domande restitutorie, stante la perdurante pendenza del rapporto, e sulla mancanza di un effettivo pagamento delle somme oggetto di ripetizione.
Di contro, le difese degli appellati hanno sostenuto l'idoneità della documentazione prodotta e la correttezza tecnica della relazione del CTU. Hanno rilevato che l'intero rapporto è stato oggetto di doppia consulenza (in primo grado e in sede di appello), senza che il perito abbia mai segnalato l'impossibilità di ricostruirlo in modo attendibile.
Gli appellati hanno richiamato orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione che ammettono la ricostruzione dei rapporti bancari anche sulla base di mezzi di prova diversi dagli estratti conto analitici, purché attendibili. Hanno evidenziato che gli estratti scalari contengono i dati fondamentali per tale operazione e che l'eventuale margine di approssimazione, in assenza di documentazione integrativa da parte della banca, non può ridondare in danno dell'attore.
Hanno inoltre osservato che la banca, quale parte titolare della documentazione analitica, non ne ha chiesto l'acquisizione né ne ha giustificato l'omessa produzione, non potendo dunque sollevare eccezioni sull'adeguatezza del materiale disponibile.
La difesa ha sottolineato che le voci contestate (anatocismo, commissioni, spese) sono chiaramente identificabili nei riepiloghi di competenze presenti nei documenti prodotti, e che la metodologia adottata dal CTU rispetta gli standard peritali generalmente seguiti.
È stata infine ribadita l'autonomia e l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo e di rideterminazione del saldo, rispetto a quella di ripetizione, già ritenuta ammissibile dalla sentenza parziale. È stata rinnovata la richiesta di riconoscimento del credito risultante dalla consulenza per € 11.851,66, quale conseguenza dell'eliminazione di poste ritenute non dovute.
7. Tema del contendere
All'esito della sentenza parziale depositata il 29 marzo 2024 e della consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di prosecuzione istruttoria, le questioni ancora sottoposte al giudizio della Corte si presentano circoscritte rispetto all'originaria ampiezza del contenzioso.
Risultano ormai coperte da giudicato interno le statuizioni concernenti:
pagina 10 di 16 • la genuinità della sottoscrizione apposta da al contratto di conto corrente del 14 Controparte_1 maggio 1998;
• la validità dei contratti di affidamento stipulati tra il 2009 e il 2015;
• la validità delle fideiussioni rilasciate da e da con rigetto delle Controparte_2 Controparte_1 relative eccezioni di nullità, anche sotto il profilo della conformità al modello ABI;
• l'inapplicabilità della liberazione ex art. 1956 c.c. in favore di Controparte_1
• il rigetto della domanda restitutoria fondata sulle date di valuta;
• l'ammissibilità, anche in pendenza di rapporto, della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente.
Parimenti definitive sono le statuizioni di merito relative:
• alla capitalizzazione degli interessi passivi, ritenuta illegittima fino al 16 febbraio 2009 e legittima per il periodo successivo, compreso quello successivo al 31 dicembre 2013;
• alla nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate fino al 16 febbraio 2009 e alla legittimità di quelle successive;
• alla validità delle commissioni di disponibilità fondi applicate a decorrere dalla medesima data;
• all'usura originaria del contratto di affidamento del 20 aprile 2009, con applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. subordinatamente alla possibilità di individuazione autonoma degli interessi;
• alla legittimità delle spese bancarie applicate;
• all'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. anche in favore di;
Controparte_2
• al rigetto della domanda risarcitoria per segnalazione alla Centrale Rischi.
Restano invece oggetto di valutazione:
• la quantificazione delle competenze da espungere in applicazione dei principi sopra indicati e, conseguentemente, la determinazione del saldo del conto corrente n. 40210307 alla data del 31 marzo
2016;
• l'attendibilità delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, quanto a coerenza metodologica e fondatezza contabile;
• l'efficacia probatoria degli estratti conto scalari, quale documentazione a sostegno delle domande di parte attrice in luogo degli estratti conto analitici;
• l'ammissibilità delle domande di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito in pendenza di rapporto, nella parte in cui non già decisa dalla sentenza parziale.
8. Le ragioni della decisione
8.1 Sull'efficacia probatoria degli estratti conto scalari pagina 11 di 16 La questione relativa all'idoneità degli estratti conto scalari a fondare l'accertamento dell'indebito nei rapporti bancari è stata oggetto di approfondita elaborazione giurisprudenziale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10293 del 18 aprile 2023, ha ribadito che il saldo di un conto corrente può essere provato anche mediante documenti contabili diversi dagli estratti conto analitici, purché tali documenti siano idonei a fornire indicazioni certe e complete, da valutarsi nell'ambito di un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. In particolare, è stato affermato che i cosiddetti riassunti scalari possono integrare validamente la prova del saldo, ove completi dei dati essenziali e utilizzati come base per la ricostruzione operata da un consulente tecnico. Al riguardo, ancora da ultimo cfr. Cass. civ. Sez. III ord. n. 661 del 10 gennaio 2025 (non massimata), secondo cui “come è stato già rilevato (Cass., sez. 6 -1, 27/10/2020, n. 23476, non massimata), non può porsi in discussione che sia consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio, ancorché gli stessi non consistano in veri e propri estratti conto (si vedano, in tema: Cass., sez. 1,02/05/2019, n. 11543; Cass., sez. 1, 01/06/2018, n. 14074; Cass.,sez. 1, 15/03/2016, n. 5091). Infatti, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso certamente consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. E rientra nella valutazione del giudice del merito, nel caso di specie positivamente svolta condividendo le risultanze del c.t.u., l'idoneità dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (in tal senso si è espressa Cass., sez. 6 -1, 30/06/2020, n. 13186, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito). Si è spiegato che le movimentazioni possono ricavarsi anche dai c.d. riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò bastando ai fini probatori (Cass., sez. 1, 25/05/2022, n. 16837, non massimata sul punto). Ed invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato, nei rapporti bancari di conto corrente, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare-avere non deve necessariamente essere effettuato mediante la documentazione delle singole rimesse suscettibili di restituzione, operata esclusivamente mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo tale accertamento essere effettuato anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto, insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass., sez. 1, 18/04/2023, n. 10293). Secondo il medesimo indirizzo, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., sez. 1, 02/05/2019, n. 11543; Cass., sez. 1, 04/04/2019, n. 9526). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi aliunde (Cass., sez. 6 -1, 21/12/2020, n. 29190), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (Cass., sez. 1, 19/07/2021, n. 20621)”.
Nel caso di specie, i documenti prodotti dagli appellati comprendono estratti scalari completi, riferiti all'intero periodo oggetto di accertamento (dal 4° trimestre 1998 al 1° trimestre 2016), recanti indicazione dei saldi per valuta, dei giorni di permanenza, dei numeri debitori, dei tassi applicati e delle competenze addebitate. Tali elementi consentono la ricostruzione del rapporto mediante calcolo tecnico.
La banca, pur avendo la disponibilità degli estratti analitici, non li ha prodotti in giudizio. L'eventuale lacunosità probatoria non può dunque essere imputata alla parte appellante, che ha fornito documentazione idonea secondo i criteri consolidati, né può ridondare a favore della parte che non ha ottemperato all'onere di allegazione documentale. Senza alcuna evocazione del principio di vicinanza della prova che non vale ad pagina 12 di 16 eludere l'onere a ciascuna parte pertoccante, la Banca non può limitarsi ad opporre un mero fin de non recevoir in ordine alla documentazione prodotta, avendo essa piena disponibilità di quella ulteriore (gli estratti conto che esige quale corredo documentale della domanda avversa) eventualmente idonea a confutare in tutto o in parte le risultanze peritali, sì da elidere o ridurre il proprio debito restitutorio.
Si ritiene pertanto che gli estratti scalari prodotti siano idonei, nel caso concreto, a sostenere le conclusioni del consulente tecnico e a fondare la decisione sulla base dei dati da essi desumibili.
8.2 Sull'attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio
La consulenza tecnica d'ufficio integrativa, redatta dal dott. , è stata condotta secondo i Persona_1 criteri indicati nell'ordinanza del 19 gennaio 2024 e in conformità ai principi stabiliti nella sentenza parziale.
Il CTU ha provveduto all'espunzione delle competenze ritenute indebite, mediante ricalcolo dei saldi valuta e dei numeri debitori, operando una ricostruzione sistematica del rapporto. La relazione dà conto della metodologia seguita, dei criteri adottati per la rettifica delle singole voci (anatocismo, commissioni), e delle difficoltà incontrate nella distinzione degli interessi relativi al contratto del 20 aprile 2009, rispetto ai quali non è stato possibile procedere a una separazione tecnica.
Il saldo finale determinato alla data del 31 marzo 2016 risulta essere pari a € 11.851,66 a credito di
[...]
in conseguenza dell'eliminazione di poste complessive per € 32.979,86. La ricostruzione Controparte_1 appare coerente con i presupposti giuridici e tecnici posti a base dell'elaborato, e non emergono profili di incongruità tali da inficiarne l'attendibilità.
L'utilizzo di documentazione scalare quale base del lavoro peritale, come già cennato, non può dirsi base documentale ex se inidonea alla ricostruzione contabile del rapporto, non è in concreto contrastata e confutata, nei suoi esiti dalla Banca, limitatasi all'aprioristica contestazione metodologica e, al postutto, con trova giustificazione anche nella mancata produzione degli estratti analitici da parte della banca, effettuando la quale, quest'ultima ben avrebbe potuto offrire elementi di fatto e di giudizio finalizzati all'emersione di dati più specifici ed eventualmente rilevanti ut minus solvatur a titolo restitutorio.
In altri termini, una volta accertata la sufficienza probatoria dei riassunti scalari ai fini della ricostruzione dell'andamento del conto corrente, in difetto della produzione degli estratti conto periodici da parte della banca, deve ritenersi pienamente legittima, e per certi versi obbligata, la scelta del consulente tecnico d'ufficio di procedere alla determinazione del saldo mediante “metodo sintetico”.
Tale modalità di calcolo, riconosciuta nella prassi contabile e nella giurisprudenza di merito e di legittimità, si fonda sull'elaborazione dei dati contenuti nei riassunti scalari, ossia documenti riepilogativi nei quali sono riportati, per ciascun periodo contabile, il saldo iniziale e finale, gli interessi maturati, le spese applicate e talora l'elenco sintetico dei movimenti. In assenza degli estratti conto analitici, il metodo sintetico costituisce l'unico criterio tecnicamente praticabile per la ricostruzione dell'evoluzione contabile del rapporto, in quanto consente – attraverso l'interpolazione e il riepilogo dei dati disponibili – di pervenire a un saldo finale coerente e verificabile.
L'onere di provare eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito, e dunque l'onere di confutare concretamente i risultati del conteggio tecnico, grava in capo alla banca ai sensi degli artt. 2697
pagina 13 di 16 c.c. e 115 c.p.c., non essendo sufficiente la mera eccezione di inattendibilità della CTU priva di alcuna produzione documentale o ricostruzione alternativa.
Quanto alla valenza del metodo sintetico, va osservato che esso non rappresenta una ricostruzione meramente presuntiva, ma costituisce una modalità tecnica contabile fondata su dati bancari ufficiali, che consente di sviluppare, secondo logiche aritmetiche e progressive, l'evoluzione del rapporto sulla base dei saldi noti, dei costi applicati e delle condizioni contrattuali pattuite e ritualmente prodotte in giudizio. Non può pertanto essere considerato inidoneo o impreciso in via generale, tanto più quando – come nel caso di specie – i riassunti scalari risultano coerenti, progressivi e suffragati da criteri espliciti indicati dal consulente tecnico, i quali non sono stati oggetto di concreta contestazione tecnica né sono stati sovvertiti dalla produzione di documenti alternativi da parte della banca convenuta.
In tal senso, la CTU svolta nel presente giudizio, pur condotta in forma sintetica, appare metodologicamente corretta, logicamente motivata e tecnicamente affidabile. Il consulente ha fornito adeguata giustificazione dell'impostazione seguita, ha esplicitato criteri, operazioni e fonti utilizzate, e ha risposto in modo puntuale alle osservazioni formulate dalle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio integrativa è stata condotta secondo i criteri indicati nell'ordinanza del 19 gennaio 2024 e in conformità ai principi stabiliti nella sentenza parziale.
Come ripetutamente affermato, "non è necessariamente inaffidabile il ricorso allo strumento degli estratti scalari" (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 23476/2020), costituendo "una valutazione del giudice del merito l'idoneità dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie" (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13186/2020).
La metodologia sintetica adottata dal CTU rappresenta l'unico approccio tecnicamente perseguibile in presenza dei soli estratti scalari. Come chiarito dalla Suprema Corte, "non è vietato al giudice del merito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio" (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14074/2018), riducendosi "la tematica alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto" (Cass. civ., Sez. I, n. 5091/2016)
Le contestazioni svolte dalla banca si risolvono, in definitiva, in doglianze generiche o meramente assertive, che non risultano assistite né da controallegazioni tecniche né dalla produzione documentale alternativa. Non può dunque revocarsi in dubbio che, nell'ambito del quadro documentale disponibile, la CTU costituisca una base attendibile e utilizzabile per la decisione.
D'altronde, non essendo più in discussione l'inadempimento dell'attore all'onere di prova, ma semmai l'idoneità della documentazione offerta ai fini dell'accertamento contabile, l'eventuale incompletezza probatoria avrebbe dovuto essere colmata — se ritenuta decisiva — dalla parte nella cui sfera di controllo si trovavano i documenti mancanti. In tale contesto, il rigetto della domanda per asserita inadeguatezza dei dati scalari si risolverebbe in un indebito premio per l'inerzia difensiva della parte convenuta, in contrasto con i principi di leale cooperazione processuale e di vicinanza della prova.
In conclusione, nella presente fattispecie, l'utilizzo del metodo sintetico appare non solo legittimo, ma, faut de mieux, tecnicamente necessario e i risultati conseguiti dalla CTU — in assenza di specifiche confutazioni tecniche di segno contrario — sono pienamente utilizzabili per la quantificazione del saldo.
8.3 Sulla natura delle domande e loro ammissibilità pagina 14 di 16 Le domande proposte dagli appellati si configurano, per quanto qui rileva, come domande di accertamento negativo del saldo e di rideterminazione delle competenze maturate. Tali domande, già ritenute ammissibili dalla sentenza parziale, restano autonomamente valutabili anche in pendenza del rapporto, a prescindere da una richiesta restitutoria in senso tecnico.
L'interesse giuridico degli appellati si radica nella necessità di ottenere un accertamento definitivo delle modalità di gestione del rapporto bancario, in funzione dell'eliminazione di poste ritenute non dovute e del ripristino dell'equilibrio contrattuale, come tale palesandosi, secondo un indirizzo che non mette neppur conto richiamare, costituendo jus receptum, sussistente, concreto ed attuale.
8.4 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di dover fare applicazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e di determinare, in conformità ad esse, il saldo del conto corrente n. 40210307 alla data del 31 marzo 2016 nella misura di € 11.851,66 a credito di Controparte_1
8.5 Sulla regolamentazione delle spese e sul contributo unificato
La regolamentazione delle spese processuali, tanto del primo quanto del secondo grado, deve essere operata in conformità al principio – consolidato nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo, ancora Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28136/2023) – per cui l'esito complessivo della lite impone una valutazione unitaria e omogenea delle statuizioni accessorie, ivi compreso il capo relativo alle spese di lite, anche in assenza di specifica impugnazione sul punto, sicché la riforma, anche solo parziale, della decisione di merito travolge automaticamente la statuizione sulle spese di lite, imponendo al giudice d'appello una rinnovata valutazione della distribuzione delle spese processuali di entrambi i gradi, coerente con il nuovo assetto risultante dal giudicato complessivo.
Nel caso di specie:
• l'appello proposto da è stato parzialmente accolto, limitatamente al Controparte_4 capo concernente l'operatività dell'art. 1956 c.c. in favore della garante (in sede di sentenza parziale non definitiva n. 305/2024, di cui alle superiori premesse);
• l'appello riunito, proposto dagli appellati, ha condotto al riconoscimento, all'esito della CTU integrativa, di un saldo a credito della società correntista pari a € 11.851,66.
L'esito complessivo della controversia impone quindi di ravvisare una soccombenza reciproca, con conseguente compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Tale esito tiene conto, anche alla luce di quanto già statuito nella sentenza parziale non definitiva n. 305 del 29.3.2024, di là del dato formale dell'incremento della rettifica del saldo a netto sfavore della appellante (soccombente al riguardo per poco più di millequattrocento euro in primo grado e CP_3 di oltre undicimila all'esito dell'appello che essa stessa ha ritenuto di proporre), non solo della soccombenza in tema di liberazione di entrambi i fideiussori, ma anche delle domande accessorie che gli appellati hanno ritenuto di fare e definite nella sentenza parziale o in statuizioni non impugnate delle sentenze di primo grado (segnalazione alla centrale rischi, risarcimento danni, veridicità sottoscrizione, ecc.).
pagina 15 di 16 In conformità alla compensazione integrale ex art. 92, co. 2°, cpc, spese e competenze di CTU, con riguardo ad entrambi i gradi, vanno poste paritariamente a carico di parte appellante e parte appellata (ed appellante incidentale);
Quanto al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante principale al pagamento del contributo in misura raddoppiata, atteso che l'appello principale, sebbene solo in parte, ha trovato accoglimento. Analoga considerazione vale per l'appello incidentale, anch'esso accolto in parte. La condizione per la sanzione processuale (rigetto integrale) non risulta quindi integrata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale da Controparte_4
(RG 1362/2021) e sull'appello proposto da e
[...] Controparte_1 Controparte_1
(RG 1378/2021) avverso la sentenza non definitiva n. 283/202 e la sentenza definitiva n. Controparte_2
295/2021 rese dal Tribunale di Alessandria, in parziale riforma delle medesime, preliminarmente richiamata integralmente la propria sentenza parziale non definitiva n. 305 del 29.3.2024, anche in punto efficacia delle fideiussioni per cui è causa, così provvede:
1. accerta che il saldo del conto corrente n. 40210307, intrattenuto dalla presso CP_1 Controparte_1 alla data del 31 marzo 2016, è pari a € 11.851,66 Controparte_4
(undicimilaottocentocinquantuno/66) a credito della come determinato nella Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio integrativa;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. pone a carico nella misura del 50% a carico di da un lato, e del restante 50% Controparte_4
a carico di e oneri e competenze di CTU di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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