TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 501/2024 promossa da:
( Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo De Martino (cod. fisc. )ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Pavia – Via Volta 25
ATTORE in opposizione contro
(P.IVA: ) con sede legale in Pavia, Borgo Controparte_1 P.IVA_1
Calvenzano n. 104, in persona del suo amministratore unico pro tempore, IG
(Cod. Fisc. Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall' Avv. Ivan Giubilo (Cod. Fisc. ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Via Mascheroni n. 56
CONVENUTA opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1906/2023, del Tribunale di Pavia
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva nei confronti di Parte_1 [...] opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato col quale le veniva CP_3 intimato” di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica dell'atto la somma di € 20.625,00 oltre interessi e spese legali
A sostegno della propria opposizione parte attrice esponeva quanto segue: affermava di aver eseguito prestazioni di fornitura e posa di serramenti, CP_1 Part presso l'abitazione del sig. e consorte, sita in Voghera – Strada del Vaticano 8, per complessivi euro 53.999,00 IVA compresa, ricevendo, però, pagamenti per il minore importo di euro 32.374,00 ed avanzando quindi la pretesa monitoria per l'importo di euro 20.625,00.
In realtà era (com)proprietario di un immobile sito in Voghera (PV) – Strada del Parte_1
Vaticano 8.
In relazione a tale immobile, presentando la relativa CILA al Comune di Voghera in data
14 aprile 2022, avviava un intervento di riqualificazione energetica, che contemplava il beneficio dell'incentivo economico del cd superbonus 110%, ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 (doc. 2). Il progetto di riqualificazione energetica dell'immobile prevedeva tanto interventi cd trainanti (realizzazione delle opere di isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali ed inclinate e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti) quanto interventi cd trainati (sostituzione degli infissi e realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione). Dell'esecuzione dell'intervento di riqualificazione incaricava, quale general contractor, la società corr. in Cuggiono (MI), Via Matteotti 10/12 che, quindi, sopportando i CP_4 costi dei lavori, avrebbe beneficiato dell'incentivo cd superbonus 110%. A latere dell'intervento di riqualificazione energetica, l'odierno attore avrebbe dovuto realizzare altre opere (una velux, porte interne a servizio della cabina armadio, del bagno e del salone), che, a differenza delle prime, non avrebbero beneficiato del cd superbonus, ma della detrazione fiscale per opere di ristrutturazione ex art. 16 bis del TUIR (D.P.R, 917/86), e che, quindi, esulavano dall'intervento di riqualificazione medesimo per essere sostenute direttamente dal Ceo, quale beneficiario della detrazione al 50%.
avrebbe, quindi, eseguito lavori rientranti nel superbonus 110% , per i CP_1 quali il rapporto contrattuale sarebbe intercorso con il general contractor nonché CP_4
pagina 2 di 6 altri interventi minori, che non beneficiavano del cd superbonus, in relazione ai quali, pertanto, il rapporto sarebbe intercorso con il Ceo e non con ”. CP_4 Part
Che tale fosse l'articolazione dei rapporti era stato chiarito fin dall'inizio tra il sig. e
(doc. 3 e relativo allegato omesso da controparte). Tra le parti, infatti, era
CP_1 stato precisato che per parte della fornitura, pur scelta dal Ceo, come è prassi in relazione agli interventi cd trainati che beneficiano del superbonus 110%, avrebbe
CP_1 avuto come controparte contrattuale la società general contractor in relazione ai CP_4 lavori di efficientamento energetico dell'immobile di Strada del Vaticano 8, idonei a beneficiare del bonus fiscale al 110%. Altrimenti detto, nella vicenda, sorgevano ab origine Part due rapporti contrattuali distinti: uno intercorrente tra ed il sig. per
CP_1 gli interventi che godevano della sola detrazione al 50 %; l'altro tra e
CP_1
”, indicata come general contractor, in relazione agli interventi che potevano CP_4 beneficiare del cd superbonus. Tant'è vero che, in esecuzione degli accordi intercorsi,
[...]
emetteva tre fatture: la prima, n. 130 del 26.10.2022, per euro 20.340,00 oltre CP_1 Part IVA al 10% nei confronti del sig. e dal medesimo immediatamente pagata a saldo (e non in acconto, come si legge erroneamente nel ricorso monitorio), relativa alla fornitura e posa dei materiali rientranti nella detrazione del 50% (doc. 4); la seconda, n. 145 del 5 dicembre 2022, e la terza, n. 60 del 2 maggio 2023, per complessivi euro 28.750,00, con regolamentazione dell'IVA in regime di “reverse charge”, emesse nei confronti della società relative alla fornitura e posa dei materiali, oggetto del rapporto CP_4 intercorso con il general contractor, in quanto “interventi trainati” nell'ambito dell'operazione superbonus 110% (docc. 5 – 6). I documenti fiscali, emessi da
[...]
, non lasciavano dubbi in ordine a chi fossero i soggetti cui facevano capo, dal CP_1 lato passivo, le obbligazioni esposte nelle fatture.
Quanto poi al versamento, da parte del Ceo, di ulteriori euro 10.000,00, mediante due bonifici bancari di euro 5.000,00 in favore della , di cui si leggeva in CP_1 ricorso, tra le parti (il Ceo e veniva stipulato, in data 23 marzo 2023, un CP_1 accordo scritto, che regolava un deposito cauzionale relativo ad un debito altrui (quello di
” appunto), per l'ipotesi che, per difficoltà ricollegate alle procedure di cessione dei CP_4 crediti, ” risultasse inadempiente ai propri obblighi nei confronti di CP_4 CP_1 (doc. 7). Detto versamento di euro 10.000,00 non costituiva quindi un “ulteriore e successivo acconto”, come ancora una volta “impropriamente” definito nel ricorso, ma la dazione di una cauzione in esecuzione dell'accordo del 23 marzo 2023 (docc. 8 – 9). L'accordo intercorso comprovava che il rapporto relativo alla fattura 145/22 era tra
[...]
ed ”. Il Ceo accettava di costituire una cauzione perché, come risultava CP_1 CP_4 ex actis, aveva sospeso i lavori in attesa di ricevere il pagamento da CP_1 CP_4 (si v. doc. 7). A riprova di quanto sopra affermato, nessuna fattura per l'importo di euro Part 10.000,00 veniva emessa da parte di “ nei confronti del sig. CP_1
aveva sempre riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale con CP_1
”, tanto da avere sollecitato quest'ultima, in data 12 maggio 2023, a mezzo del legale CP_4 di fiducia avv. Cristina Gabetta, al pagamento delle fatture n. 145/2022 e n. 60/2023 per complessivi euro 28.750,00 (doc. 10).
pagina 3 di 6 Non ricevendo il pagamento da parte di ”, in data 20 giugno 2023, , CP_4 CP_1 mettendo in atto un comportamento che non si esitava a definire fraudolento, pensava bene di porre in essere le seguenti operazioni in contestualità:
1) emetteva nota di credito in favore di ”, a totale storno delle fatture n. 145/2022 e CP_4
n. 60/2023 (doc. 11);
2) emetteva fattura a carico di per l'importo delle fatture stornate ad ”, Parte_1 CP_4 dedotto l'importo di 10.000,00 euro impropriamente definito quale acconto (in realtà cauzione) (doc. 12); Part
3) diffidava il a mezzo del nuovo legale avv. Ivan Giubilo, al pagamento della fattura di fresca emissione (doc. 13). Tutto ciò il 20 giugno 2023!! A nulla serviva la comunicazione del legale dell'11 luglio 2023, con la quale, evidenziandosi la malafede della richiesta formulata nei confronti del Ceo da parte di , si diffidava CP_1 quest'ultima da intraprendere infondate iniziative recuperatorie. Si produceva la recente comunicazione di ” che, riconoscendosi soggetto passivo CP_4 delle obbligazioni sorte per i lavori rientranti nel superbonus, avanzava una proposta di pagamento a mediante cessione di crediti fiscali (si v. doc. 10). CP_1
Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto .
Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando quanto segue: CP_1
La era una piccola realtà societaria, costituita in data 30 marzo 2021 Controparte_1 dal IG di cui era amministratore unico, operante nel settore edilizio Controparte_2
(Doc. 1). In particolare, essa si occupava della posa in opera e vendita all'ingrosso e al dettaglio di serramenti, infissi, tapparelle, zanzariere, persiane, basculanti, porte blindate, portoncini d'ingresso, vetrate isolanti, inferriate, cancelli e recinzioni ecc. (Doc 1).
In data 14 ottobre 2022 (Doc. 2), il IG commissionava in appalto alla società Parte_1 la realizzazione di opere aventi ad oggetto la fornitura e Controparte_1 l'installazione di numerosi serramenti in pvc, frangisole motorizzati e porte a battente, scorrevoli e blindata, zanzariere avvolgibili presso i locali siti in Voghera (PV), Strada Part Vaticano nr. 8. 4. Nella richiesta di preventivo, così precisava il IG “Mi servirebbe preventivo, produzione e posa degli infissi e delle persiane della villa in RISTRUTTURAZIONE AVANZATA in Voghera…” (Doc. 2). Egli precisava che detti lavori di ristrutturazione non soltanto erano già iniziati ma erano state eseguite alcune opere importanti: “Cappotto fatto, tetto rifatto, etc..”. Tant'è che in cantiere erano presenti altri operai: “Sono al lavoro i muratori, idraulici ed elettricisti”. Infine, lo stesso riferiva che per detti lavori “mi hanno appena approvato il 110% con la
” (Doc. 2). CP_4
Orbene, per la realizzazione delle predette opere veniva preventivato un corrispettivo complessivo pari ad € 49.090,00 oltre Iva al 10%, per un totale di € 53.999,00, come meglio specificate nel preventivo nr. 631 del 20/10/2022 (doc. 3). In detto documento veniva precisato che dette opere usufruivano della detrazione dell'iva al 10%, anziché nella misura del 22%, con possibilità di recupero della spesa sostenuta nella ulteriore misura del 50%.
Tale documento non conteneva alcun riferimento al Parte_2
pagina 4 di 6 Part Detto preventivo veniva accettato dal IG in data 25 ottobre 2022 (Doc. 4). Part Con detta comunicazione, il IG invitava espressamente la società ad CP_1 emettere fattura intestata allo stesso, indicando i propri dati anagrafici personali per la fatturazione. Così si legge testualmente: “Si attende la fattura a me intestata”. Tra l'altro, detta accettazione conteneva l'espresso riferimento alla detrazione al 50%: “Come da accordi l'anticipo sul totale è pari al totale di tutte le forniture oggetto di detrazione al 50%...” (Doc. 4). Secondo le pattuizioni contrattuali, tale importo avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti modalità e termini: - Un acconto, pari al 60%, contestualmente all'ordine. - Il saldo a lavori ultimati. I tempi di consegna dei serramenti, delle zanzariere e delle porte interne venivano preventivati in 4/5 settimane;
addirittura di 8/9 settimane per la consegna delle porte e dei frangisole. Part
In data 26 ottobre 2022 (Doc. 5), il IG corrispondeva un primo acconto, a mezzo bonifico bancario (Doc. 6), dell'importo di € 22.374,00 come da fattura nr. 130 del 26/10/2022 (Doc. 7); nonché ulteriore e successivo acconto di € 10.000,00, suddiviso in due distinte tranches, ciascuna dell'importo di € 5.000,00, corrisposte nel mese di marzo e aprile c.a. 14. Dette opere terminavano in data 18 aprile 2023 ed accettate senza riserve dal Part IG come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta (Doc. 8) e dalla comunicazione mail del 20 aprile 2023 (Doc. 9).
L'odierna società ricorrente vantava pertanto nei confronti del IG , un credito Parte_1 complessivo pari ad € 20.625,00 oltre interessi, come da fattura nr. 102 del 20 giugno 2023 (Doc. 10) che stante l'inutilità dei solleciti diventava oggetto della procedura monitoria. La società non intratteneva alcun rapporto, né di natura contrattuale e né CP_1 tantomeno personale, con la società CP_4
Non sussisteva alcun accordo scritto tra le due società.
Non vi era traccia neppure di accordi, anche verbali, finalizzati in tal senso. Tant'è che il Co IG , titolare della , non conosceva alcun rappresentante della CP_2 CP_4 Part Co Analogamente non vi era traccia di indicazioni specifiche fornite dal IG a . Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Inutilmente tentata la conciliazione,concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere respinta . La fornitura di serramenti ha avuto luogo e non è stata contestata né nella sua quantità né nella sua qualità. Part
L'esistenza del “superbonus” eccepita da non è stata documentata non essendo sufficiente la presentazione della (doc. 2 parte opponente). Pt_3
pagina 5 di 6 Senza la prova del superbonus il contratto di garanzia dedotto dall'opponente in merito agli effettuati pagamenti a resta privo di causa e quindi nullo. CP_1
Parte opponente non ha prodotto neanche il contratto con e non è pertanto dato CP_4 sapere se il general contractor avesse un mandato con o senza rappresentanza per contrattare con . CP_3
In ogni caso la mancanza di prova del superbonus rende privo di causa e quindi nullo anche Part il contratto fra ed il general contractor.
In mancanza di accordi scritti fra e ,le fatture emesse da CP_4 CP_1 [...] nei confronti di ed i riferimenti nella corrispondenza e nella CP_1 CP_4 documentazione versata in atti ad ,soggetto terzo, risultano pertanto irrilevanti nei CP_4 rapporti fra le odierne parti processuali.
Gli unici documenti validi “ inter partes” restano pertanto il preventivo doc. 3 di parte Part opposta a seguito della richiesta di doc. 2 parte opposta su cui si sono basate le prestazioni effettuate a favore di in esecuzione del contratto che risulta stipulato Parte_1 Part direttamente fra e ,prestazioni di cui l'opponente tuttora si avvantaggia. CP_1 Parte Nell'importo azionato in via monitoria già si è tenuto conto delle somme versate da . L'opposizione ,infondata deve pertanto essere respinta . Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte opposta con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
RESPINGE L'opposizione e conferma il decreto opposto
CONDANNA
a rifondere a le spese di giudizio che liquida in Parte_1 Controparte_1
€5077,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Pavia, 14 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 501/2024 promossa da:
( Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo De Martino (cod. fisc. )ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Pavia – Via Volta 25
ATTORE in opposizione contro
(P.IVA: ) con sede legale in Pavia, Borgo Controparte_1 P.IVA_1
Calvenzano n. 104, in persona del suo amministratore unico pro tempore, IG
(Cod. Fisc. Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall' Avv. Ivan Giubilo (Cod. Fisc. ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Via Mascheroni n. 56
CONVENUTA opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1906/2023, del Tribunale di Pavia
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva nei confronti di Parte_1 [...] opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato col quale le veniva CP_3 intimato” di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica dell'atto la somma di € 20.625,00 oltre interessi e spese legali
A sostegno della propria opposizione parte attrice esponeva quanto segue: affermava di aver eseguito prestazioni di fornitura e posa di serramenti, CP_1 Part presso l'abitazione del sig. e consorte, sita in Voghera – Strada del Vaticano 8, per complessivi euro 53.999,00 IVA compresa, ricevendo, però, pagamenti per il minore importo di euro 32.374,00 ed avanzando quindi la pretesa monitoria per l'importo di euro 20.625,00.
In realtà era (com)proprietario di un immobile sito in Voghera (PV) – Strada del Parte_1
Vaticano 8.
In relazione a tale immobile, presentando la relativa CILA al Comune di Voghera in data
14 aprile 2022, avviava un intervento di riqualificazione energetica, che contemplava il beneficio dell'incentivo economico del cd superbonus 110%, ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 (doc. 2). Il progetto di riqualificazione energetica dell'immobile prevedeva tanto interventi cd trainanti (realizzazione delle opere di isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali ed inclinate e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti) quanto interventi cd trainati (sostituzione degli infissi e realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione). Dell'esecuzione dell'intervento di riqualificazione incaricava, quale general contractor, la società corr. in Cuggiono (MI), Via Matteotti 10/12 che, quindi, sopportando i CP_4 costi dei lavori, avrebbe beneficiato dell'incentivo cd superbonus 110%. A latere dell'intervento di riqualificazione energetica, l'odierno attore avrebbe dovuto realizzare altre opere (una velux, porte interne a servizio della cabina armadio, del bagno e del salone), che, a differenza delle prime, non avrebbero beneficiato del cd superbonus, ma della detrazione fiscale per opere di ristrutturazione ex art. 16 bis del TUIR (D.P.R, 917/86), e che, quindi, esulavano dall'intervento di riqualificazione medesimo per essere sostenute direttamente dal Ceo, quale beneficiario della detrazione al 50%.
avrebbe, quindi, eseguito lavori rientranti nel superbonus 110% , per i CP_1 quali il rapporto contrattuale sarebbe intercorso con il general contractor nonché CP_4
pagina 2 di 6 altri interventi minori, che non beneficiavano del cd superbonus, in relazione ai quali, pertanto, il rapporto sarebbe intercorso con il Ceo e non con ”. CP_4 Part
Che tale fosse l'articolazione dei rapporti era stato chiarito fin dall'inizio tra il sig. e
(doc. 3 e relativo allegato omesso da controparte). Tra le parti, infatti, era
CP_1 stato precisato che per parte della fornitura, pur scelta dal Ceo, come è prassi in relazione agli interventi cd trainati che beneficiano del superbonus 110%, avrebbe
CP_1 avuto come controparte contrattuale la società general contractor in relazione ai CP_4 lavori di efficientamento energetico dell'immobile di Strada del Vaticano 8, idonei a beneficiare del bonus fiscale al 110%. Altrimenti detto, nella vicenda, sorgevano ab origine Part due rapporti contrattuali distinti: uno intercorrente tra ed il sig. per
CP_1 gli interventi che godevano della sola detrazione al 50 %; l'altro tra e
CP_1
”, indicata come general contractor, in relazione agli interventi che potevano CP_4 beneficiare del cd superbonus. Tant'è vero che, in esecuzione degli accordi intercorsi,
[...]
emetteva tre fatture: la prima, n. 130 del 26.10.2022, per euro 20.340,00 oltre CP_1 Part IVA al 10% nei confronti del sig. e dal medesimo immediatamente pagata a saldo (e non in acconto, come si legge erroneamente nel ricorso monitorio), relativa alla fornitura e posa dei materiali rientranti nella detrazione del 50% (doc. 4); la seconda, n. 145 del 5 dicembre 2022, e la terza, n. 60 del 2 maggio 2023, per complessivi euro 28.750,00, con regolamentazione dell'IVA in regime di “reverse charge”, emesse nei confronti della società relative alla fornitura e posa dei materiali, oggetto del rapporto CP_4 intercorso con il general contractor, in quanto “interventi trainati” nell'ambito dell'operazione superbonus 110% (docc. 5 – 6). I documenti fiscali, emessi da
[...]
, non lasciavano dubbi in ordine a chi fossero i soggetti cui facevano capo, dal CP_1 lato passivo, le obbligazioni esposte nelle fatture.
Quanto poi al versamento, da parte del Ceo, di ulteriori euro 10.000,00, mediante due bonifici bancari di euro 5.000,00 in favore della , di cui si leggeva in CP_1 ricorso, tra le parti (il Ceo e veniva stipulato, in data 23 marzo 2023, un CP_1 accordo scritto, che regolava un deposito cauzionale relativo ad un debito altrui (quello di
” appunto), per l'ipotesi che, per difficoltà ricollegate alle procedure di cessione dei CP_4 crediti, ” risultasse inadempiente ai propri obblighi nei confronti di CP_4 CP_1 (doc. 7). Detto versamento di euro 10.000,00 non costituiva quindi un “ulteriore e successivo acconto”, come ancora una volta “impropriamente” definito nel ricorso, ma la dazione di una cauzione in esecuzione dell'accordo del 23 marzo 2023 (docc. 8 – 9). L'accordo intercorso comprovava che il rapporto relativo alla fattura 145/22 era tra
[...]
ed ”. Il Ceo accettava di costituire una cauzione perché, come risultava CP_1 CP_4 ex actis, aveva sospeso i lavori in attesa di ricevere il pagamento da CP_1 CP_4 (si v. doc. 7). A riprova di quanto sopra affermato, nessuna fattura per l'importo di euro Part 10.000,00 veniva emessa da parte di “ nei confronti del sig. CP_1
aveva sempre riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale con CP_1
”, tanto da avere sollecitato quest'ultima, in data 12 maggio 2023, a mezzo del legale CP_4 di fiducia avv. Cristina Gabetta, al pagamento delle fatture n. 145/2022 e n. 60/2023 per complessivi euro 28.750,00 (doc. 10).
pagina 3 di 6 Non ricevendo il pagamento da parte di ”, in data 20 giugno 2023, , CP_4 CP_1 mettendo in atto un comportamento che non si esitava a definire fraudolento, pensava bene di porre in essere le seguenti operazioni in contestualità:
1) emetteva nota di credito in favore di ”, a totale storno delle fatture n. 145/2022 e CP_4
n. 60/2023 (doc. 11);
2) emetteva fattura a carico di per l'importo delle fatture stornate ad ”, Parte_1 CP_4 dedotto l'importo di 10.000,00 euro impropriamente definito quale acconto (in realtà cauzione) (doc. 12); Part
3) diffidava il a mezzo del nuovo legale avv. Ivan Giubilo, al pagamento della fattura di fresca emissione (doc. 13). Tutto ciò il 20 giugno 2023!! A nulla serviva la comunicazione del legale dell'11 luglio 2023, con la quale, evidenziandosi la malafede della richiesta formulata nei confronti del Ceo da parte di , si diffidava CP_1 quest'ultima da intraprendere infondate iniziative recuperatorie. Si produceva la recente comunicazione di ” che, riconoscendosi soggetto passivo CP_4 delle obbligazioni sorte per i lavori rientranti nel superbonus, avanzava una proposta di pagamento a mediante cessione di crediti fiscali (si v. doc. 10). CP_1
Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto .
Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando quanto segue: CP_1
La era una piccola realtà societaria, costituita in data 30 marzo 2021 Controparte_1 dal IG di cui era amministratore unico, operante nel settore edilizio Controparte_2
(Doc. 1). In particolare, essa si occupava della posa in opera e vendita all'ingrosso e al dettaglio di serramenti, infissi, tapparelle, zanzariere, persiane, basculanti, porte blindate, portoncini d'ingresso, vetrate isolanti, inferriate, cancelli e recinzioni ecc. (Doc 1).
In data 14 ottobre 2022 (Doc. 2), il IG commissionava in appalto alla società Parte_1 la realizzazione di opere aventi ad oggetto la fornitura e Controparte_1 l'installazione di numerosi serramenti in pvc, frangisole motorizzati e porte a battente, scorrevoli e blindata, zanzariere avvolgibili presso i locali siti in Voghera (PV), Strada Part Vaticano nr. 8. 4. Nella richiesta di preventivo, così precisava il IG “Mi servirebbe preventivo, produzione e posa degli infissi e delle persiane della villa in RISTRUTTURAZIONE AVANZATA in Voghera…” (Doc. 2). Egli precisava che detti lavori di ristrutturazione non soltanto erano già iniziati ma erano state eseguite alcune opere importanti: “Cappotto fatto, tetto rifatto, etc..”. Tant'è che in cantiere erano presenti altri operai: “Sono al lavoro i muratori, idraulici ed elettricisti”. Infine, lo stesso riferiva che per detti lavori “mi hanno appena approvato il 110% con la
” (Doc. 2). CP_4
Orbene, per la realizzazione delle predette opere veniva preventivato un corrispettivo complessivo pari ad € 49.090,00 oltre Iva al 10%, per un totale di € 53.999,00, come meglio specificate nel preventivo nr. 631 del 20/10/2022 (doc. 3). In detto documento veniva precisato che dette opere usufruivano della detrazione dell'iva al 10%, anziché nella misura del 22%, con possibilità di recupero della spesa sostenuta nella ulteriore misura del 50%.
Tale documento non conteneva alcun riferimento al Parte_2
pagina 4 di 6 Part Detto preventivo veniva accettato dal IG in data 25 ottobre 2022 (Doc. 4). Part Con detta comunicazione, il IG invitava espressamente la società ad CP_1 emettere fattura intestata allo stesso, indicando i propri dati anagrafici personali per la fatturazione. Così si legge testualmente: “Si attende la fattura a me intestata”. Tra l'altro, detta accettazione conteneva l'espresso riferimento alla detrazione al 50%: “Come da accordi l'anticipo sul totale è pari al totale di tutte le forniture oggetto di detrazione al 50%...” (Doc. 4). Secondo le pattuizioni contrattuali, tale importo avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti modalità e termini: - Un acconto, pari al 60%, contestualmente all'ordine. - Il saldo a lavori ultimati. I tempi di consegna dei serramenti, delle zanzariere e delle porte interne venivano preventivati in 4/5 settimane;
addirittura di 8/9 settimane per la consegna delle porte e dei frangisole. Part
In data 26 ottobre 2022 (Doc. 5), il IG corrispondeva un primo acconto, a mezzo bonifico bancario (Doc. 6), dell'importo di € 22.374,00 come da fattura nr. 130 del 26/10/2022 (Doc. 7); nonché ulteriore e successivo acconto di € 10.000,00, suddiviso in due distinte tranches, ciascuna dell'importo di € 5.000,00, corrisposte nel mese di marzo e aprile c.a. 14. Dette opere terminavano in data 18 aprile 2023 ed accettate senza riserve dal Part IG come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta (Doc. 8) e dalla comunicazione mail del 20 aprile 2023 (Doc. 9).
L'odierna società ricorrente vantava pertanto nei confronti del IG , un credito Parte_1 complessivo pari ad € 20.625,00 oltre interessi, come da fattura nr. 102 del 20 giugno 2023 (Doc. 10) che stante l'inutilità dei solleciti diventava oggetto della procedura monitoria. La società non intratteneva alcun rapporto, né di natura contrattuale e né CP_1 tantomeno personale, con la società CP_4
Non sussisteva alcun accordo scritto tra le due società.
Non vi era traccia neppure di accordi, anche verbali, finalizzati in tal senso. Tant'è che il Co IG , titolare della , non conosceva alcun rappresentante della CP_2 CP_4 Part Co Analogamente non vi era traccia di indicazioni specifiche fornite dal IG a . Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Inutilmente tentata la conciliazione,concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere respinta . La fornitura di serramenti ha avuto luogo e non è stata contestata né nella sua quantità né nella sua qualità. Part
L'esistenza del “superbonus” eccepita da non è stata documentata non essendo sufficiente la presentazione della (doc. 2 parte opponente). Pt_3
pagina 5 di 6 Senza la prova del superbonus il contratto di garanzia dedotto dall'opponente in merito agli effettuati pagamenti a resta privo di causa e quindi nullo. CP_1
Parte opponente non ha prodotto neanche il contratto con e non è pertanto dato CP_4 sapere se il general contractor avesse un mandato con o senza rappresentanza per contrattare con . CP_3
In ogni caso la mancanza di prova del superbonus rende privo di causa e quindi nullo anche Part il contratto fra ed il general contractor.
In mancanza di accordi scritti fra e ,le fatture emesse da CP_4 CP_1 [...] nei confronti di ed i riferimenti nella corrispondenza e nella CP_1 CP_4 documentazione versata in atti ad ,soggetto terzo, risultano pertanto irrilevanti nei CP_4 rapporti fra le odierne parti processuali.
Gli unici documenti validi “ inter partes” restano pertanto il preventivo doc. 3 di parte Part opposta a seguito della richiesta di doc. 2 parte opposta su cui si sono basate le prestazioni effettuate a favore di in esecuzione del contratto che risulta stipulato Parte_1 Part direttamente fra e ,prestazioni di cui l'opponente tuttora si avvantaggia. CP_1 Parte Nell'importo azionato in via monitoria già si è tenuto conto delle somme versate da . L'opposizione ,infondata deve pertanto essere respinta . Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte opposta con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
RESPINGE L'opposizione e conferma il decreto opposto
CONDANNA
a rifondere a le spese di giudizio che liquida in Parte_1 Controparte_1
€5077,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Pavia, 14 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 6 di 6