Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2021, n. 16743
CASS
Sentenza 14 giugno 2021

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 2 febbraio 2021, riguardante una controversia in materia di locazione abitativa. Le parti in causa erano una società locatrice e un conduttore, il quale contestava la richiesta di pagamento di canoni di locazione arretrati, sostenendo che il contratto fosse di natura gratuita a causa di un accordo tra lui e il padre, socio della società. La società, invece, sosteneva la validità del contratto e la legittimità della richiesta di pagamento.

Il giudice ha accolto parzialmente le pretese della società locatrice, stabilendo che i canoni erano dovuti solo a partire dalla prima richiesta di pagamento nel 2011, ritenendo che l'inerzia della società nel richiedere i pagamenti per un lungo periodo avesse ingenerato un legittimo affidamento nel conduttore. La Corte ha richiamato il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, evidenziando che la condotta della locatrice, caratterizzata da un lungo silenzio, costituiva un abuso del diritto, giustificando così la limitazione della somma dovuta. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d'appello di Milano.

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Massime1

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, integra abuso del diritto la condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito "per facta concludentia", formuli un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato; ciò in quanto, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonchè dal dovere negativo di "neminem laedere" e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2021, n. 16743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16743
Data del deposito : 14 giugno 2021

Testo completo