Articolo 91 del Codice del processo amministrativo
Articolo 90Articolo 92
Versione
16 settembre 2010
Art. 91


Mezzi di impugnazione

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente