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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 10127 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2 ricorrente, con l'avv. Marco Filesi
e
Controparte_1 resistente, contumace
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza dell'11 dicembre 2025 e perciò per parte ricorrente come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni a sostegno della decisione.
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10 settembre 2025 la società
[...]
rappresentata dalla mandataria chiedeva che il Tribunale, previo Parte_1 Parte_2 accertamento della risoluzione di diritto, in forza della clausola risolutiva espressa, ovvero, in subordine, previo accertamento dell'inadempimento, da parte di degli obblighi di Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione finanziaria, e conseguente risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., condannasse all'immediato rilascio, in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 3 s.p.a., dell'immobile commerciale ad uso deposito sito nel comune di Bareggio (MI),- frazione San
Martino, via Novara 86, meglio identificato al NCEU del predetto comune al foglio 4 mappale 472 sub
704, P.T. categoria C/2 rendita catastale euro 606,58, già oggetto del contratto di leasing n. 312844 a suo tempo stipulato da Fineco Leasing s.p.a. con (l'immobile era successivamente Controparte_1 divenuto di proprietà di società nella quale l'originaria concedente si era fusa Parte_1 per incorporazione); condannasse altresì la resistente al pagamento delle spese di lite.
2. La convenuta non si costituiva nel termine fissato dal giudice, rimanendo contumace.
3. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata, e va perciò accolta.
4. Ed invero, pacifica la competenza territoriale di questo giudice, alla luce della clausola n. 19 del contratto di leasing, che prevede la competenza esclusiva del foro di Brescia per ogni controversia riguardante il contratto, l'utilizzatrice risulta inadempiente in relazione al pagamento dei canoni, maturando un debito complessivo di € 10.060,53 alla data del 4 agosto 2025, oltre interessi di mora maturati e maturandi – circostanza in forza della quale ha dichiarato di volersi Parte_1 valere della clausola risolutiva espressa (cfr. docc. 3 e 4 – basti qui solo accennare alla circostanza che il predetto inadempimento, pari al corrispettivo di sette canoni mensili, oltre al mancato pagamento di alcune fatture per indicizzazione, appare di tale gravità da soddisfare i requisiti quantitativi di cui all'art. 1, comma 137, L. n. 124/2017, e pertanto da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore).
Con la conseguenza che, essendo parimenti incontroverso in causa che l'immobile è tuttora nella disponibilità di fatto della resistente quest'ultima dovrà essere condannata alla sua Controparte_1 immediata restituzione alla proprietaria libero da persone e cose. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza;
conseguentemente la resistente andrà condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa), in complessivi € 7.716,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 312844, avente ad oggetto il seguente bene: “unità immobiliare ad uso deposito sita nel comune di Bareggio (MI),- frazione San Martino, via
Novara 86, meglio identificato al NCEU del predetto comune al foglio 4 mappale 472 sub 704, P.T. pagina 2 di 3 categoria C/2 rendita catastale euro 606,58”, e, per l'effetto, condanna e/o chiunque Controparte_1 ne detenga la disponibilità, a rilasciare immediatamente in favore di la Controparte_2 disponibilità dell'immobile oggetto del predetto contratto, libero da persone e cose;
condanna la resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 7.616,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 12 dicembre 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 10127 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2 ricorrente, con l'avv. Marco Filesi
e
Controparte_1 resistente, contumace
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza dell'11 dicembre 2025 e perciò per parte ricorrente come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni a sostegno della decisione.
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10 settembre 2025 la società
[...]
rappresentata dalla mandataria chiedeva che il Tribunale, previo Parte_1 Parte_2 accertamento della risoluzione di diritto, in forza della clausola risolutiva espressa, ovvero, in subordine, previo accertamento dell'inadempimento, da parte di degli obblighi di Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione finanziaria, e conseguente risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., condannasse all'immediato rilascio, in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 3 s.p.a., dell'immobile commerciale ad uso deposito sito nel comune di Bareggio (MI),- frazione San
Martino, via Novara 86, meglio identificato al NCEU del predetto comune al foglio 4 mappale 472 sub
704, P.T. categoria C/2 rendita catastale euro 606,58, già oggetto del contratto di leasing n. 312844 a suo tempo stipulato da Fineco Leasing s.p.a. con (l'immobile era successivamente Controparte_1 divenuto di proprietà di società nella quale l'originaria concedente si era fusa Parte_1 per incorporazione); condannasse altresì la resistente al pagamento delle spese di lite.
2. La convenuta non si costituiva nel termine fissato dal giudice, rimanendo contumace.
3. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata, e va perciò accolta.
4. Ed invero, pacifica la competenza territoriale di questo giudice, alla luce della clausola n. 19 del contratto di leasing, che prevede la competenza esclusiva del foro di Brescia per ogni controversia riguardante il contratto, l'utilizzatrice risulta inadempiente in relazione al pagamento dei canoni, maturando un debito complessivo di € 10.060,53 alla data del 4 agosto 2025, oltre interessi di mora maturati e maturandi – circostanza in forza della quale ha dichiarato di volersi Parte_1 valere della clausola risolutiva espressa (cfr. docc. 3 e 4 – basti qui solo accennare alla circostanza che il predetto inadempimento, pari al corrispettivo di sette canoni mensili, oltre al mancato pagamento di alcune fatture per indicizzazione, appare di tale gravità da soddisfare i requisiti quantitativi di cui all'art. 1, comma 137, L. n. 124/2017, e pertanto da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore).
Con la conseguenza che, essendo parimenti incontroverso in causa che l'immobile è tuttora nella disponibilità di fatto della resistente quest'ultima dovrà essere condannata alla sua Controparte_1 immediata restituzione alla proprietaria libero da persone e cose. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza;
conseguentemente la resistente andrà condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa), in complessivi € 7.716,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 312844, avente ad oggetto il seguente bene: “unità immobiliare ad uso deposito sita nel comune di Bareggio (MI),- frazione San Martino, via
Novara 86, meglio identificato al NCEU del predetto comune al foglio 4 mappale 472 sub 704, P.T. pagina 2 di 3 categoria C/2 rendita catastale euro 606,58”, e, per l'effetto, condanna e/o chiunque Controparte_1 ne detenga la disponibilità, a rilasciare immediatamente in favore di la Controparte_2 disponibilità dell'immobile oggetto del predetto contratto, libero da persone e cose;
condanna la resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 7.616,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 12 dicembre 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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