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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1725/2018 del Ruolo Generale, promossa
D A
e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 [...]
con l'Avv. D. Morelli, Persona_1
- attori
CONTRO
in persona del Sindaco e Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti M. Canepa ed Controparte_1
E. Guarino,
- convenuto
CONCLUSIONI delle Parti : come da memorie conclusionali.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa. Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “dichiarare e riconoscere che il sinistro avvenuto in il 09.05.2015, descritto in premessa, ebbe a verificarsi per esclusiva CP_1
responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore, per aver omesso di Controparte_1
provvedere alla manutenzione del bene demaniale, secondo la previsione dell'art. 2043 cc o, in subordine, dell'art. 2051 cc;
per lo effetto condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore degli istanti nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore della somma complessiva di €. 35.235,25 per tutti i danni Persona_1
conseguenti alle lesioni dal minore riportate in occasione del sinistro de quo, ovvero della somma maggiore o minore che la S.V. riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto sino al completo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”. [in corsivo e grassetto le testuali conclusioni attoree].
Visto che Parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato Parti attrici lamentavano che “il giorno 09.05.2015, in percorreva a piedi, insieme ai genitori, il marciapiede di via Monti, nella CP_1 Persona_1
direzione via Foscolo verso via Croce. Nella circostanza egli portava a mani, sulla sua destra, la propria bicicletta allorché, a causa dell'assenza di una mattonella sulla pavimentazione del marciapiede, occultata da erbacce e, quindi, di fatto costituente insidia non visibile, imprevedibile e non segnalata, la ruota anteriore del velocipede finiva nella buca ed il minore, rovinando al suolo sulla bicicletta di cui aveva perso il controllo, riportava lesioni personali”. [in corsivo le testuali asserzioni attoree].
Parti attrici aggiungevano, altresì, che “in conseguenza dell'occorso faceva ricorso Persona_1 alle cure dell'ospedale “A.Perrino” di ove, in data 10.05.20015 veniva ricoverato per CP_1
“Rottura traumatica di milza. Emoperitoneo”. La durata della malattia è stata di gg. 30 di ITT, con postumi permanenti del 10 %, da cui scaturisce un danno pari ad € 35.861,00, sulla base del seguente prospetto: ITT gg. 30 = € 2.880,00; IP 10 = € 25.809,00; Danno Morale ¼ di IP = 7.172,00.” [in corsivo le testuali affermazioni delle Parti attrici].
La situazione e lo stato dei luoghi veniva accertata anche dagli agenti della Polizia Municipale di intervenuti sul luogo del sinistro per cui è causa, ove verbalizzavano l'accaduto ed CP_1
effettuavano i rilievi anche fotografici del caso. - Si costituiva l'Amministrazione convenuta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta priva di prova e infondata in fatto ed in diritto.
- Veniva svolta attività istruttoria con l'ascolto di testimoni oculari, che confermavano i fatti come esposti dalla Parte attrice e le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione.
Veniva espletata CTU medico-legale, le cui risultanze sono state pure dirimenti ai fini della quantificazione del danno, posto che il quantum della domanda veniva dal nominato CTU, Dr. Per_2
determinato in euro 35.235,25 (IP 10%, ITT gg 15; ITP al 75% gg 15 e ITP al 25% gg. 10).
- Così, all'udienza del 20.11.2024 la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 31.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Dirimenti ai fini della decisione sull'entità del danno liquidabile sono, come detto, non solo le risultanze della esperita prova testimoniale, ma anche le risultanze dell' esperita CTU medico-legale.
E, per ciò che attiene al quantum, Parte attrice non ha documentato le spese mediche sostenute.
Il nominato CTU, Dr. ha, invero, accertato che a seguito del sinistro per cui è causa “1) Per_2 [...]
in conseguenza dell'incidente occorsogli in data 9/5/2015 riportava:"Trauma cranico Persona_1
non commotivo.Trauma addominale con emoperitoneo da rottura di milza in due tempi. Praticato intervento di splenectomia, emotrasfusione. Profilassi per splenectomizzato e vaccinazioni, controllo ecografico, terapia medica.= 2)Dalla malattia traumatica si è verificato un danno alla salute per cui sono reliquati postumi a carattere permanente in riferimento all'inabilità generica, come danno biologico, nella misura del dieci per cento (10%), senza incidenza sulla specifica,secondo le tabelle della SIMLA. La malattia aveva la durata complessiva di quaranta giorni con inabilità temporanea assoluta di giorni quindici, una inabilità temporanea parziale di giorni quindici ed una inabilità temporanea minima di giorni dieci. ===”. [in corsivo le testuali asserzioni del nominato CTU].
II) Nel caso di specie si può, dunque, sicuramente addebitare il sinistro ad un comportamento colpevole dell'Amministrazione convenuta ed è anche possibile accertare il nesso di derivazione eziologia tra la cosa in custodia (il marciapiede e il fondo stradale di una pubblica via) e l'evento dannoso (sinistro per cui è causa), inscrivendo la vicenda per cui è causa nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c..
La Giurisprudenza meno recente ravvisa nella richiamata norma una responsabilità per colpa presunta, fondata sul fatto del custode, venuto meno al dovere di controllo e di vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 1995 n. 11264; Cass. civile, sez.
III, 1 giugno 1995, n. 6125); mentre, i più recenti orientamenti ravvisano una responsabilità di tipo oggettivo in capo al custode, la cui condotta non viene in considerazione, essendo sufficiente la sussistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno arrecato (Così, C. Cass. civile, sez. III,
28.6.2012, n. 10860; C. Cass. civile, sez. III, 16.1.2009, n. 993; C. Cass. civile, sez. III, 10.3.2009, n.
5741).
L'art. 2051 c.c. richiede un dovere specifico di contenuto positivo, consistente nel dovere di vigilanza e di controllo sul bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la cosa in custodia arrechi danni ai terzi.
In sostanza, la richiamata norma prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
III) Proprio dall'esame del sinistro per cui è causa, si evince che Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto sia i fatti di causa sono stati confermati dai testimoni escussi e dagli
Agenti di Polizia Locale verbalizzanti;
mentre, non risulta che l'Amministrazione Comunale abbia provveduto a dispiegare alcuna attività probatoria per andare esente da qualsivoglia responsabilità, limitandosi a vaghe contestazioni.
Il nesso causale tra lo stato dei luoghi e il sinistro può considerarsi provato presuntivamente, quale conseguenza logica secondo un criterio di normalità, poiché, tenuto conto dell'incidenza dello stato dei luoghi sul tratto di pubblica via, era plausibile che il pedone non si avvedesse in tempo dell'insidia.
Con riferimento all'onus probandi in casi analoghi, la Suprema Corte (ex multis, C. Cass., 11.1.2008,
n. 390; e, ancor prima, C. Cass., 12.1.1996, n. 191; C. Cass., 3.12.2002, n. 17152) ha riesaminato spesso il tema della responsabilità della PA per i danni derivanti alla persona a causa di una insidia stradale, ovvero da una situazione di pericolo occulto, oggettivamente non visibile né prevedibile anche da parte di persone dotate di normale accortezza e diligenza.
In particolare la Cassazione ha precisato definitivamente la ripartizione dell'onus probandi tra le parti in giudizio statuendo che la parte che si ritiene danneggiata ha l'onere di dimostrare: 1) gli elementi costituivi del fatto storico qualificabile come illecito civile;
2) il nesso di causalità; 3) il danno ingiusto;
4) l'imputabilità oggettiva al custode della cosa.
All'Ente pubblico incombe, invece, l'onere di provare o l'esistenza del concorso di colpa del danneggiato nell'evento lesivo, oppure la presenza di un caso fortuito che interrompe il nesso di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo della PA.
Nel caso di specie, il non ha adempiuto in alcun modo all'onere della prova Controparte_1
spettategli, posto che non è stato dimostrato – perché indimostrabile – il concorso di colpa del danneggiato e neppure il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo della PA..
E, in proposito, la Corte di legittimità nella richiamata pronuncia ha così statuito: “l'ente pubblico
(nella specie il preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla CP_1 sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente”.
IV) Dunque, il fatto storico dannoso e lesivo è stato verificato e la dinamica del sinistro, e cioè la rovinosa caduta del danneggiato sullo scenario del sinistro per cui è causa, era stata determinata dalla presenza del trabocchetto, costituente insidia non prevedibile, né prevenibile.
Se lo stato dei luoghi è in condizioni tali da arrecare nocumento a chi percorre quel tratto di pubblica via, sono l'Amministratore e il manager a trovarsi nella posizione di garanzia e a rischiare anche la condanna per lesioni personali colpose.
V) Pertanto, i danni, conseguenti agli incidenti determinati dalla negligenza dell'Amministrazione, che ha la proprietà o la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di strada pubblica, allorché si verifichino nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni, devono essere risarciti dal Comune di competenza, in quanto sullo stesso gravano gli obblighi del custode.
La Corte di legittimità (C. Cass., IV Sez. Pen., depositata il 7.4.2011), ad esempio, ha sancito il principio, secondo cui la bolla d'asfalto su cui cade il passante costituisce un'insidia: risulta difficilmente visibile e non viene affatto segnalata e non vale a configurare una condotta abnorme in capo al pedone la circostanza che l'infortunio sia avvenuto mentre il passante si trovava fra il piano di calpestio della carreggiata e il marciapiede.
Al sinistro per cui è causa possono sicuramente attagliarsi i principi sanciti nelle pronunce fin qui ricordate e gli orientamenti giurisprudenziali, cui questo Giudice ritiene di poter aderire.
“L'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (C.
Cass. Civ., 13.7.2011, n. 15375; ma anche Trib. Napoli, Sezione 12 civile, sent. 14.4.2014, n. 5687)
e “la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: in primis, la responsabilità colposa della
P.A. può discendere dalla “ di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la CP_2 consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia;
inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.”
L'insidia stradale è una situazione di pericolo che si può verificare all'insaputa del conducente o del pedone, che in quel momento percorre una pubblica via: “In quest'ottica, l'insidia, cioè quella situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità ed imprevedibilità, integra pericolo occulto,
è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cose in custodia, ed in tale ipotesi ha solo l'effetto di caratterizzare l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, nel senso che quest'ultimo, per liberarsi da responsabilità, è tenuto a dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione” (C. Cass. 19.11.2009 n.
24428).
Su questo filone giurisprudenziale, cui si ritiene di dover aderire, si incardina anche l'ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4638, della Corte di Cassazione, sezione VI civile, emessa a seguito di danni da insidia stradale, per i quali l'attore chiedeva il risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta dalla bicicletta dovuta alla presenza di un tombino e di gravi sconnessioni sul manto stradale, ordinanza con cui i Giudici di legittimità hanno rilevato e considerato l'efficienza del comportamento imprudente del ciclista, nella produzione del danno : “Nel caso di specie, al contrario, la stessa formulazione del ricorso e della censura qui in esame indica che la richiesta di discussione fu avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, di comparsa conclusionale e di replica, con ciò implicitamente ammettendo che la reiterazione che la disposizione in esame esige non ebbe luogo”.
Dai Giudici della Suprema Corte pure il comportamento dell'infortunato, che poteva essere indice di disattenzione, non è ritenuto un evento eccezionale idoneo a interrompere il nesso causale fra l'esistenza dell'insidia e il verificarsi dell'incidente, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, in base all'art. 2051 c.c., incombe sul sia l'obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada CP_1
che quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti mediante segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l'impiego di agenti di polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada.
Con la sentenza n. 11430 del maggio 2011 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità da cose in custodia per le ipotesi in cui i pedoni cadano nelle buche stradali e riportino lesioni.
Nel caso di specie, analogo a quello che ci occupa, una turista aveva richiesto il risarcimento danni nei confronti di un per le lesioni derivate dalla caduta nella pavimentazione del marciapiede CP_1
: la presenza di una buca o di una disconnessione sul fondo stradale o sul marciapiede giustifica, invero, l'addebito di responsabilità al per difetto di manutenzione e anche il nesso causale CP_1 fra la situazione della strada e l'infortunio occorso al pedone.
VI) Infatti, la presunzione di responsabilità della P.A. si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto (così, C.
Cass., 15.10.2010, n.21329) , tenuto conto delle circostanze, della natura limitata e periferica del tratto di strada in questione.
Il Supremo Collegio segue un orientamento ormai consolidato (ex multis, C. Cass., 6.7.2006, n.
15383; C. Cass., 22.4.2010, n. 9546), cui questo Giudicante aderisce, improntato ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela, riferite alla responsabilità civile della Pubblica
Amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni.
Già con una pronuncia del 2008 (C. Cass., n. 11511/2008), che ben si attaglia al caso di specie, la
Cassazione aveva precisato che la responsabilità del da cose in custodia, prevista dall'art. CP_1
2051 c.c., non può essere automaticamente esclusa quando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto da parte della collettività e si tratti di beni di notevole estensione. Tali caratteristiche assumono infatti rilievo esclusivamente per verificare se l'Amministrazione possa invocare il caso fortuito, sottraendosi alla responsabilità, una volta dimostrato il nesso causale fra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso.
VII) L'Amministrazione comunale, odierna convenuta, non ha assolto il proprio onere probatorio, nulla avendo provato con riguardo all'espletamento con la diligenza adeguata alla sua natura e funzione di un'adeguata attività di vigilanza e controllo sul tratto di strada (bene in custodia) ove si è verificato il sinistro, alla luce dell'evidente pericolosità dello stato del marciapiede.
VIII) D'altronde, non è emerso nello specifico neppure un comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad integrare il concorso di cui all'art.1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
Detta norma (espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore) si applica anche nei casi di danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale (in tal senso, sia C. Cass.
3651/06, massima 588890, sia C. Cass. 15383/06, massima 591251).
Invero, le circostanze di fatto consentono di affermare che la condotta del danneggiato non è in alcun modo valutabile come negligente od imprudente, tenuto conto che non può dirsi dimostrato che il pedone attore stesse percorrendo quel tratto di strada a passo veloce o fosse particolarmente distratto e quant'altro (Trib. Rimini, 23.4.2010, n. 547). IX) Può ritenersi, insomma, che “la discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica, trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinati quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi“ (C. Cass.Civ., Sez.III, 28.4.1997, n.3631, c. Per_3
e che “l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la Tes_1 stessa in condizioni che non costituiscono per l'utente – che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità – una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo“ (C. Cass.Civ., Sez.III, 28.4.1997, n.3630, c. . Per_3 Per_4
X) E', pertanto, configurabile a carico del convenuto una responsabilità ex art. 2051 c.c. CP_1
sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex multis, la già richiamata sentenza n. 3651/06 della III Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui “la P.A. (…..) risponde ai sensi dell'art.2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui a proprietaria (art.14 cod. strada) o custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia - ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni non native (nel caso art.14 cod. strada;
art.2 d.lgs. 143/94; D.M.LL.PP. 223/92) e già del principio generale del neminem laedere, di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa”. Tale orientamento è stato successivamente confermato dalle sentenze 15384/06, 20827/06, 4962/07 e
5309/07 e di merito.
Cosi, “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione comunale non fosse responsabile del danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso, sul presupposto che l'art. 2051 cod. civ. non potesse essere applicato nell'ipotesi di danni causati da beni demaniali, la S.C. ha cassato tale decisione, formulando il principio di cui in massima)” (C. Cass.,
n. 150421/2008).
XI) Con riguardo all'onere probatorio circa le caratteristiche concrete della fattispecie all'esame di questo Giudice, al danneggiato competeva unicamente – onere assolto – di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre al danno;
mentre, ben più gravoso era l'onere probatorio – non assolto – della Amministrazione convenuta.
Infatti, quest'ultima avrebbe dovuto fornire la dimostrazione, anche in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, che il danno per cui è causa si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (in tal senso, la già citata C. Cass.
3651/06).
XII) L'inadempimento della Amministrazione Comunale convenuta è grave e tale da comportare in favore delle Parti attrici il risarcimento del danno, essendo il pregiudizio economico, da dette Parti patito, conseguenza diretta dell'inadempimento della Amministrazione Comunale stessa.
XIII) Il risarcimento va determinato con riferimento alla prova fornita da Parti attrici, non confutata in alcun modo dal convenuto. CP_1
Di conseguenza, il riconosciuto responsabile del sinistro occorso a Parti attrici, Controparte_1
va condannato alla rifusione alla stessa della somma complessiva di euro 35.235,25.
In applicazione del principio di soccombenza, il va condannato alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite sostenute dalle Parti attrici, che vengono liquidate in euro 8.000 per onorari e in euro 700 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del Procuratore anticipatario.
⬧⬧⬧
La domanda attorea va integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità nel sinistro per cui è causa dell'Amministrazione Comunale convenuta.
L'integrale accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore con l'Avv. D.
[...] Persona_1
Morelli, contro il in persona del Sindaco e Legale rapp.te p.t., Controparte_1 CP_1
con gli Avv.ti M. Canepa ed E. Guarino, così provvede:
[...]
1) Dichiara che il sinistro per cui è causa e i conseguenti danni si sono verificati esclusivamente a seguito dell'assenza di manutenzione e di vigilanza sullo stato dei luoghi, scenario del sinistro per cui
è causa, da parte dell'Amministrazione Comunale convenuta.
2) Riconosce l'integrale responsabilità del sinistro di cui è causa in capo al e, per Controparte_1
l'effetto, condanna quest'ultimo al risarcimento del danno patito dalle Parti attrici, con il pagamento in favore delle stesse del complessivo importo di euro 35.235,25.
3) Condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle Parti attrici, Controparte_1
quantificate in euro 8.000 per onorari e in euro 700 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA
e CPA, come per legge, con distrazione in favore del Procuratore anticipatario.
Brindisi, 25 marzo 2025
Il GOP
Avv. Rosanna Cafaro