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Ordinanza 12 aprile 2025
Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/194
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Paolo Dau Giudice
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex artt. 624, comma 2 e 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. 194 del Registro Generale
degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025,
promosso da:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata a Cagliari, via Dante
n. 23, presso l'Ufficio legale di quest'ultima;
parte reclamante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Umberto Controparte_2 C.F._1
CONGIATU (C.F. ), elettivamente domiciliato a Sassari, Emiciclo Garibaldi C.F._2
n. 24, presso lo studio del difensore;
1 parte reclamata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 624, comma 2 e 669 terdecies c.p.c., depositato nella cancelleria di questo
Tribunale l'1.3.2025, l' Parte_1
ha proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice
[...]
dell'Esecuzione il 21.2.2025 nel procedimento n. 78/2024 R.G.E., provvedimento comunicatole il 25.2.2025, esponendo quanto segue:
a. nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 623 c.p.c., assegnando contestualmente alle parti il termine di trenta giorni per introdurre il giudizio di merito;
b. a suo dire, l'ordinanza gravata era meritevole di riforma in relazione alla disposta assegnazione del suddetto termine, poiché:
i. la sospensione della procedura, radicata in virtù di una sentenza di condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei Conti, costituiva effetto automatico dell'avvenuta impugnazione del predetto titolo esecutivo giudiziale, giusta il disposto dell'art. 190,
comma 4, del codice di giustizia contabile;
ii. trattavasi di disposizione speciale, alla quale non conseguivano gli ordinari effetti previsti dall'art. 624, comma 3, c.p.c., la cui erronea applicazione da parte del giudice dell'esecuzione (fuorviato dal contegno del debitore, il quale aveva proposto una vera e propria opposizione all'esecuzione, con contestuale istanza cautelare di sospensione)
avrebbe comportato l'inverosimile effetto di onerare essa creditrice procedente di introdurre la fase di merito – al fine di evitare l'estinzione della procedura – pur in assenza di qualsivoglia pronuncia ivi adottabile da parte del giudice dell'opposizione
(trattandosi di diritto la cui tutela era devoluta alla giurisdizione contabile), pronuncia di merito che non avrebbe certo potuto vertere sulla mera conferma del provvedimento sospensivo.
2 2. Con provvedimento reso l'11.3.2025 il Presidente del Collegio ha fissato la prima udienza al
2.4.2025, assegnando alla parte reclamante il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al reclamato.
3. Con memoria di costituzione, depositata il 31.3.2025, ha chiesto il Controparte_2
rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento gravato, sostenendo quanto segue:
a. con ordinanza pronunciata il 23.1.2025 il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. R.G.ES. 78/2024, avverso la quale l' veva CP_1
correttamente proposto opposizione agli atti esecutivi (non essendo il predetto atto suscettibile di reclamo), domandando che fosse disposta la revoca del provvedimento estintivo e la pronuncia di sospensione della procedura;
b. nonostante la specialità dell'ipotesi di sospensione in esame, regolata dall'art. 190 del codice di giustizia contabile, la proposizione della suddetta opposizione ex art. 618 c.p.c. imponeva al giudice dell'esecuzione di applicare anche il comma 2 di tale disposizione e,
conseguentemente, di assegnare il termine di legge per l'introduzione del giudizio di merito,
non venendo meno la tipica struttura bifasica propria delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
c. la fase di merito avrebbe infatti avuto ad oggetto la valutazione di fondatezza della proposta opposizione agli atti esecutivi.
4. Nell'udienza collegiale del 2.4.2025:
a. i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni;
b. il Tribunale ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento n. R.G. ES.
78/2024, riservandosi sulla decisione.
***
5. Il reclamo deve essere accolto, per le ragioni che seguono.
a. In seguito alla proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 618, commi delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei
casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene
indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito”.
Nonostante l'espressione “in ogni caso”, impiegata dalla suddetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “la struttura di giudizi unitari a
bifasicità necessaria delle opposizioni esecutive in senso stretto (con tale locuzione intendendosi le
opposizioni proposte dopo l'inizio della procedura esecutiva): controversie articolate in una prima
fase, a carattere necessario, svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell'esecuzione,
funzionalmente competente all'adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in
una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi il giudice competente ai sensi dell'art.
27, secondo comma, cod. proc. civ., secondo le modalità del processo ordinario di cognizione (ovvero,
nei casi previsti dall'art. 618-bis cod. proc. civ., secondo il rito speciale), avente ad oggetto il merito
della lite” (Cass. n. 31068/2023), struttura bifasica con la quale è perseguita, tra l'altro, “la finalità di
assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il
giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per
consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di
svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che
potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo
svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque
a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena”
(Cass.n. 6892/2024).
L'introduzione della seconda fase presuppone infatti pertanto che una decisione di merito debba essere assunta, riguardo – nelle opposizioni all'esecuzione – alle contestazioni sollevate in ordine al diritto del creditore di procedere esecutivamente (a titolo esemplificativo, vizio originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, carenza dei requisiti di determinabilità o esigibilità del diritto di credito oggetto del titolo esecutivo, difetto di titolarità attiva del
4 rapporto in capo al creditore o passiva in capo al debitore, impignorabilità dei beni esecutati)
o – nelle opposizioni agli atti esecutivi – in relazione alla lamentata illegittimità di un atto della preliminare alla procedura o posto in essere nelle more di quest'ultima.
Con specifico riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato la natura meramente rescindente delle controversie ex art. 617 c.p.c.,
nelle quali “il giudice adito è privo di qualsivoglia potestà sostitutiva dell'atto pur
riconosciuto invalido, per cui gli è preclusa l'adozione di provvedimenti propri del giudice
dell'esecuzione, siano o meno oggetto dell'opposizione quand'anche accolta (cfr., tra le tante:
Cass., ord. 18/10/2023, n. 28926; Cass., ord. 21/08/2023, n. 24885; Cass. 30/09/2019, n.
24225; Cass. 28/09/2018, n. 23482; Cass. 15/04/2015, n. 7657; Cass. 27/08/2014, n. 18336;
Cass. 30/10/2012, n. 18692; Cass. 24/03/2011, n. 6733; Cass. 05/03/2002, n. 3176)” (Cass.
n. 32146/2023).
Da tale insegnamento si trae il logico corollario che, qualora non sia stata contestata la legittimità formale di un atto della procedura, in ordine a cui debba essere demandata un valutazione prognostica al giudice dell'esecuzione (nella fase sommaria) o a cognizione piena al giudice dell'opposizione (nella fase di merito), non ha ragion d'essere l'assegnazione dei termini per l'introduzione di un giudizio di merito, il quale sarebbe insuscettibile di sfociare in qualsivoglia pronuncia di accoglimento o rigetto.
b. Occorre poi osservare come, nell'ambito delle vicende che incidono sulla prosecuzione del processo esecutivo, debba annoverarsi la sospensione disposta dalla legge o dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, ventaglio di casi al di fuori dei quali solo il giudice dell'esecuzione è competente in ordine all'adozione del provvedimento sospensivo,
come espressamente previsto dall'art. 623 c.p.c.
Le ipotesi di sospensione ex lege richiamate dalla disposizione da ultimo menzionata operano ordinariamente in presenza di condizioni predeterminate, delle quali il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a prendere atto, non potendo effettuare alcuna valutazione
5 discrezionale in proposito (sempreché ciò non sia previsto espressamente dalla legge, come nell'ipotesi di piano di ristrutturazione dei debiti previsto dagli artt. 65 ss. del D.Lgs. n.
14/2019).
Nel novero di tali fattispecie, il D.Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) disciplina la riscossione del credito erariale liquidato dalla Corte dei Conti con decisione esecutiva a carico dei soggetti ritenuti responsabili, la quale può essere attivata dall'amministrazione o dall'ente titolare del credito “mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di
procedura civile” (art. 214, comma 5, lett. b), tenuto peraltro conto che “La proposizione
dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto
dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici” (art. 190, comma 4).
c. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio reputa condivisibili le argomentazioni addotte dalla parte reclamante, sui seguenti rilievi:
i. il pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G. ES. 78/2024 di questo Tribunale è stato radicato in virtù della sentenza n. 159/2024 del 5.11.2024, con la quale la Corte dei
Conti – Sezione Giurisdizionale Sardegna ha condannato Controparte_2
in solido con al pagamento di 241.645,52 euro (oltre a Controparte_3
rivalutazione, interessi e spese processuali) in favore dell'odierna reclamante, a titolo di risarcimento per danno erariale, confermando contestualmente il sequestro (già
autorizzato con decreto 7/PRES/23 reso il 16.5.2023 dal Presidente di detta Corte) fino a concorrenza della medesima somma, sequestro convertito in pignoramento, mediante il deposito della sentenza in cancelleria;
ii. in seguito all'impugnazione in sede di appello del suddetto titolo esecutivo giudiziale da parte del debitore esecutato ed all'ordinanza con cui il 23.1.2025 il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, avverso quest'ultima l'A.G.E.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, domandando che
6 fosse disposta la revoca del provvedimento estintivo, con contestuale sospensione della procedura;
iii. in questo quadro, è evidente come il creditore procedente si sia limitato ad impugnare il provvedimento estintivo al fine di ottenere la sospensione della procedura, sospensione che il giudice dell'esecuzione avrebbe invero dovuto disporre automaticamente, in virtù
del sopra menzionato art. 190, comma 4, del codice di giustizia contabile, laddove la sentenza impugnata non aveva ad oggetto un rapporto pensionistico;
iv. al di là dei due rilievi inerenti alla declaratoria di estinzione ed alla mancata pronuncia sospensiva, l' non ha invero proposto alcuno specifico motivo di opposizione CP_1
in punto di vizi formali della procedura esecutiva, tale da devolvere al giudice dell'esecuzione qualsivoglia valutazione prognostica in ordine alla sussistenza dei presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) per disporre la sospensione,
situazione che a fortiori non giustificava l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., non essendo prefigurabile una decisione di accoglimento o rigetto nel merito di motivi mai proposti, né tantomeno limitata alla confermare della medesima pronuncia sospensiva, la quale costituisce effetto automatico derivante dalla disposizione menzionata nel punto che precede.
d. L'ordinanza reclamata deve quindi essere riformata, con conseguente revoca del capo del dispositivo in cui il giudice dell'esecuzione ha assegnato alle parti il termine per introdurre il giudizio di merito della proposta opposizione agli atti esecutivi.
6. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento di gravame – le quali debbono essere poste interamente a carico del reclamato, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'accoglimento del gravame,
in virtù del principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. – si osserva quanto segue:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della liquidazione delle spese nei
giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al
7 "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio
dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva,
in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso
di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato
dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici
dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e)
nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente
il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta
di valore indeterminabile” (Cass. n. 7342/2025, n. 35878/2022, n. 38370/2021);
b. l'odierno reclamo verte unicamente sulla pretesa di revoca dell'assegnazione dei termini ex
art. 618, comma 2, c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall' – a sua volta radicata dopo l'inizio dell'esecuzione CP_1
immobiliare n. R.G. ES. 78/2024, nonché non attinente direttamente al bene pignorato,
essendo invero volta ad evitare la declaratoria di estinzione della procedura e ad ottenere la sospensione di quest'ultima, giusta il disposto dell'art. 190, comma 4, del codice di giustizia contabile – e, pertanto, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile;
c. alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro –
considerato come l'inciso “di valore non inferiore a euro 26.000,00” contenuto nell'art. 5,
comma 6, del predetto D.M. “vuol dire che 26.000 euro rappresentano il valore da cui
partire per individuare lo scaglione applicabile". Questa Corte ha chiarito che "L'inciso di
regola contenuto nella disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale -
un valore base inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né
fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso
che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare
8 del tutto la formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno
scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano
particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso,
in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia". Pertanto, lo scaglione
tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello
compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 13/01/2022, n. 968)” (Cass. n. 11684/2023)
– tenuto conto del livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto (come detto, vertente unicamente sulla pretesa con cui la parte reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza gravata in punto di assegnazione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi), circostanza che giustifica altresì la riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva;
d. debbono essere ridotti della metà anche i compensi della fase decisionale, considerato che la causa è stata tenuta a riserva da questo Tribunale all'esito della prima udienza del 2.4.2025,
senza assegnare termini per note conclusive (peraltro, neppure chiesti dalle parti), mentre,
poiché non vi è stata attività istruttoria, non sono dovuti compensi relativi a tale fase;
e. quanto alle spese vive, come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Poiché si tratta di amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il
sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei
diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive
deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte
da questa Corte (v. ex aliis, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019)” (Cass. n.
36591/2023, n. 31311/2022).
PER QUESTI MOTIVI
9 7. accoglie il reclamo proposto dall' e, per l'effetto, revoca l'ordinanza pronunciata il CP_1
21.2.2025 dal Giudice dell'Esecuzione (proc. n. R.G. ES. 78/2024), limitatamente al capo del dispositivo ove si legge “Fissa in giorni trenta il termine per l'introduzione del merito”;
8. condanna a rimborsare all' le spese processuali, così CP_2 CP_2 CP_1
liquidate:
€ 496,00 per compensi di avvocato della fase di studio
€ 336,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 317,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.149,50 complessivi, oltre alle spese prenotate a debito, spese generali (15%), CPA e IVA di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.4.2025 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di
Nuoro.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Salvatore Falzoi dott.ssa Tiziana Longu
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 e 2, primo periodo, c.p.c., “Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Paolo Dau Giudice
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex artt. 624, comma 2 e 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. 194 del Registro Generale
degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025,
promosso da:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata a Cagliari, via Dante
n. 23, presso l'Ufficio legale di quest'ultima;
parte reclamante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Umberto Controparte_2 C.F._1
CONGIATU (C.F. ), elettivamente domiciliato a Sassari, Emiciclo Garibaldi C.F._2
n. 24, presso lo studio del difensore;
1 parte reclamata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 624, comma 2 e 669 terdecies c.p.c., depositato nella cancelleria di questo
Tribunale l'1.3.2025, l' Parte_1
ha proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice
[...]
dell'Esecuzione il 21.2.2025 nel procedimento n. 78/2024 R.G.E., provvedimento comunicatole il 25.2.2025, esponendo quanto segue:
a. nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 623 c.p.c., assegnando contestualmente alle parti il termine di trenta giorni per introdurre il giudizio di merito;
b. a suo dire, l'ordinanza gravata era meritevole di riforma in relazione alla disposta assegnazione del suddetto termine, poiché:
i. la sospensione della procedura, radicata in virtù di una sentenza di condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei Conti, costituiva effetto automatico dell'avvenuta impugnazione del predetto titolo esecutivo giudiziale, giusta il disposto dell'art. 190,
comma 4, del codice di giustizia contabile;
ii. trattavasi di disposizione speciale, alla quale non conseguivano gli ordinari effetti previsti dall'art. 624, comma 3, c.p.c., la cui erronea applicazione da parte del giudice dell'esecuzione (fuorviato dal contegno del debitore, il quale aveva proposto una vera e propria opposizione all'esecuzione, con contestuale istanza cautelare di sospensione)
avrebbe comportato l'inverosimile effetto di onerare essa creditrice procedente di introdurre la fase di merito – al fine di evitare l'estinzione della procedura – pur in assenza di qualsivoglia pronuncia ivi adottabile da parte del giudice dell'opposizione
(trattandosi di diritto la cui tutela era devoluta alla giurisdizione contabile), pronuncia di merito che non avrebbe certo potuto vertere sulla mera conferma del provvedimento sospensivo.
2 2. Con provvedimento reso l'11.3.2025 il Presidente del Collegio ha fissato la prima udienza al
2.4.2025, assegnando alla parte reclamante il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al reclamato.
3. Con memoria di costituzione, depositata il 31.3.2025, ha chiesto il Controparte_2
rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento gravato, sostenendo quanto segue:
a. con ordinanza pronunciata il 23.1.2025 il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. R.G.ES. 78/2024, avverso la quale l' veva CP_1
correttamente proposto opposizione agli atti esecutivi (non essendo il predetto atto suscettibile di reclamo), domandando che fosse disposta la revoca del provvedimento estintivo e la pronuncia di sospensione della procedura;
b. nonostante la specialità dell'ipotesi di sospensione in esame, regolata dall'art. 190 del codice di giustizia contabile, la proposizione della suddetta opposizione ex art. 618 c.p.c. imponeva al giudice dell'esecuzione di applicare anche il comma 2 di tale disposizione e,
conseguentemente, di assegnare il termine di legge per l'introduzione del giudizio di merito,
non venendo meno la tipica struttura bifasica propria delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
c. la fase di merito avrebbe infatti avuto ad oggetto la valutazione di fondatezza della proposta opposizione agli atti esecutivi.
4. Nell'udienza collegiale del 2.4.2025:
a. i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni;
b. il Tribunale ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento n. R.G. ES.
78/2024, riservandosi sulla decisione.
***
5. Il reclamo deve essere accolto, per le ragioni che seguono.
a. In seguito alla proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 618, commi delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei
casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene
indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito”.
Nonostante l'espressione “in ogni caso”, impiegata dalla suddetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “la struttura di giudizi unitari a
bifasicità necessaria delle opposizioni esecutive in senso stretto (con tale locuzione intendendosi le
opposizioni proposte dopo l'inizio della procedura esecutiva): controversie articolate in una prima
fase, a carattere necessario, svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell'esecuzione,
funzionalmente competente all'adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in
una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi il giudice competente ai sensi dell'art.
27, secondo comma, cod. proc. civ., secondo le modalità del processo ordinario di cognizione (ovvero,
nei casi previsti dall'art. 618-bis cod. proc. civ., secondo il rito speciale), avente ad oggetto il merito
della lite” (Cass. n. 31068/2023), struttura bifasica con la quale è perseguita, tra l'altro, “la finalità di
assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il
giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per
consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di
svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che
potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo
svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque
a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena”
(Cass.n. 6892/2024).
L'introduzione della seconda fase presuppone infatti pertanto che una decisione di merito debba essere assunta, riguardo – nelle opposizioni all'esecuzione – alle contestazioni sollevate in ordine al diritto del creditore di procedere esecutivamente (a titolo esemplificativo, vizio originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, carenza dei requisiti di determinabilità o esigibilità del diritto di credito oggetto del titolo esecutivo, difetto di titolarità attiva del
4 rapporto in capo al creditore o passiva in capo al debitore, impignorabilità dei beni esecutati)
o – nelle opposizioni agli atti esecutivi – in relazione alla lamentata illegittimità di un atto della preliminare alla procedura o posto in essere nelle more di quest'ultima.
Con specifico riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato la natura meramente rescindente delle controversie ex art. 617 c.p.c.,
nelle quali “il giudice adito è privo di qualsivoglia potestà sostitutiva dell'atto pur
riconosciuto invalido, per cui gli è preclusa l'adozione di provvedimenti propri del giudice
dell'esecuzione, siano o meno oggetto dell'opposizione quand'anche accolta (cfr., tra le tante:
Cass., ord. 18/10/2023, n. 28926; Cass., ord. 21/08/2023, n. 24885; Cass. 30/09/2019, n.
24225; Cass. 28/09/2018, n. 23482; Cass. 15/04/2015, n. 7657; Cass. 27/08/2014, n. 18336;
Cass. 30/10/2012, n. 18692; Cass. 24/03/2011, n. 6733; Cass. 05/03/2002, n. 3176)” (Cass.
n. 32146/2023).
Da tale insegnamento si trae il logico corollario che, qualora non sia stata contestata la legittimità formale di un atto della procedura, in ordine a cui debba essere demandata un valutazione prognostica al giudice dell'esecuzione (nella fase sommaria) o a cognizione piena al giudice dell'opposizione (nella fase di merito), non ha ragion d'essere l'assegnazione dei termini per l'introduzione di un giudizio di merito, il quale sarebbe insuscettibile di sfociare in qualsivoglia pronuncia di accoglimento o rigetto.
b. Occorre poi osservare come, nell'ambito delle vicende che incidono sulla prosecuzione del processo esecutivo, debba annoverarsi la sospensione disposta dalla legge o dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, ventaglio di casi al di fuori dei quali solo il giudice dell'esecuzione è competente in ordine all'adozione del provvedimento sospensivo,
come espressamente previsto dall'art. 623 c.p.c.
Le ipotesi di sospensione ex lege richiamate dalla disposizione da ultimo menzionata operano ordinariamente in presenza di condizioni predeterminate, delle quali il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a prendere atto, non potendo effettuare alcuna valutazione
5 discrezionale in proposito (sempreché ciò non sia previsto espressamente dalla legge, come nell'ipotesi di piano di ristrutturazione dei debiti previsto dagli artt. 65 ss. del D.Lgs. n.
14/2019).
Nel novero di tali fattispecie, il D.Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) disciplina la riscossione del credito erariale liquidato dalla Corte dei Conti con decisione esecutiva a carico dei soggetti ritenuti responsabili, la quale può essere attivata dall'amministrazione o dall'ente titolare del credito “mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di
procedura civile” (art. 214, comma 5, lett. b), tenuto peraltro conto che “La proposizione
dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto
dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici” (art. 190, comma 4).
c. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio reputa condivisibili le argomentazioni addotte dalla parte reclamante, sui seguenti rilievi:
i. il pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G. ES. 78/2024 di questo Tribunale è stato radicato in virtù della sentenza n. 159/2024 del 5.11.2024, con la quale la Corte dei
Conti – Sezione Giurisdizionale Sardegna ha condannato Controparte_2
in solido con al pagamento di 241.645,52 euro (oltre a Controparte_3
rivalutazione, interessi e spese processuali) in favore dell'odierna reclamante, a titolo di risarcimento per danno erariale, confermando contestualmente il sequestro (già
autorizzato con decreto 7/PRES/23 reso il 16.5.2023 dal Presidente di detta Corte) fino a concorrenza della medesima somma, sequestro convertito in pignoramento, mediante il deposito della sentenza in cancelleria;
ii. in seguito all'impugnazione in sede di appello del suddetto titolo esecutivo giudiziale da parte del debitore esecutato ed all'ordinanza con cui il 23.1.2025 il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, avverso quest'ultima l'A.G.E.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, domandando che
6 fosse disposta la revoca del provvedimento estintivo, con contestuale sospensione della procedura;
iii. in questo quadro, è evidente come il creditore procedente si sia limitato ad impugnare il provvedimento estintivo al fine di ottenere la sospensione della procedura, sospensione che il giudice dell'esecuzione avrebbe invero dovuto disporre automaticamente, in virtù
del sopra menzionato art. 190, comma 4, del codice di giustizia contabile, laddove la sentenza impugnata non aveva ad oggetto un rapporto pensionistico;
iv. al di là dei due rilievi inerenti alla declaratoria di estinzione ed alla mancata pronuncia sospensiva, l' non ha invero proposto alcuno specifico motivo di opposizione CP_1
in punto di vizi formali della procedura esecutiva, tale da devolvere al giudice dell'esecuzione qualsivoglia valutazione prognostica in ordine alla sussistenza dei presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) per disporre la sospensione,
situazione che a fortiori non giustificava l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., non essendo prefigurabile una decisione di accoglimento o rigetto nel merito di motivi mai proposti, né tantomeno limitata alla confermare della medesima pronuncia sospensiva, la quale costituisce effetto automatico derivante dalla disposizione menzionata nel punto che precede.
d. L'ordinanza reclamata deve quindi essere riformata, con conseguente revoca del capo del dispositivo in cui il giudice dell'esecuzione ha assegnato alle parti il termine per introdurre il giudizio di merito della proposta opposizione agli atti esecutivi.
6. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento di gravame – le quali debbono essere poste interamente a carico del reclamato, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'accoglimento del gravame,
in virtù del principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. – si osserva quanto segue:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della liquidazione delle spese nei
giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al
7 "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio
dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva,
in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso
di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato
dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici
dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e)
nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente
il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta
di valore indeterminabile” (Cass. n. 7342/2025, n. 35878/2022, n. 38370/2021);
b. l'odierno reclamo verte unicamente sulla pretesa di revoca dell'assegnazione dei termini ex
art. 618, comma 2, c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall' – a sua volta radicata dopo l'inizio dell'esecuzione CP_1
immobiliare n. R.G. ES. 78/2024, nonché non attinente direttamente al bene pignorato,
essendo invero volta ad evitare la declaratoria di estinzione della procedura e ad ottenere la sospensione di quest'ultima, giusta il disposto dell'art. 190, comma 4, del codice di giustizia contabile – e, pertanto, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile;
c. alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro –
considerato come l'inciso “di valore non inferiore a euro 26.000,00” contenuto nell'art. 5,
comma 6, del predetto D.M. “vuol dire che 26.000 euro rappresentano il valore da cui
partire per individuare lo scaglione applicabile". Questa Corte ha chiarito che "L'inciso di
regola contenuto nella disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale -
un valore base inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né
fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso
che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare
8 del tutto la formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno
scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano
particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso,
in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia". Pertanto, lo scaglione
tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello
compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 13/01/2022, n. 968)” (Cass. n. 11684/2023)
– tenuto conto del livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto (come detto, vertente unicamente sulla pretesa con cui la parte reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza gravata in punto di assegnazione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi), circostanza che giustifica altresì la riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva;
d. debbono essere ridotti della metà anche i compensi della fase decisionale, considerato che la causa è stata tenuta a riserva da questo Tribunale all'esito della prima udienza del 2.4.2025,
senza assegnare termini per note conclusive (peraltro, neppure chiesti dalle parti), mentre,
poiché non vi è stata attività istruttoria, non sono dovuti compensi relativi a tale fase;
e. quanto alle spese vive, come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Poiché si tratta di amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il
sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei
diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive
deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte
da questa Corte (v. ex aliis, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019)” (Cass. n.
36591/2023, n. 31311/2022).
PER QUESTI MOTIVI
9 7. accoglie il reclamo proposto dall' e, per l'effetto, revoca l'ordinanza pronunciata il CP_1
21.2.2025 dal Giudice dell'Esecuzione (proc. n. R.G. ES. 78/2024), limitatamente al capo del dispositivo ove si legge “Fissa in giorni trenta il termine per l'introduzione del merito”;
8. condanna a rimborsare all' le spese processuali, così CP_2 CP_2 CP_1
liquidate:
€ 496,00 per compensi di avvocato della fase di studio
€ 336,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 317,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.149,50 complessivi, oltre alle spese prenotate a debito, spese generali (15%), CPA e IVA di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.4.2025 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di
Nuoro.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Salvatore Falzoi dott.ssa Tiziana Longu
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1 e 2, primo periodo, c.p.c., “Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione
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