Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4448/2021 del R.G., avente ad oggetto: lesioni personali, risarcimento danni da emotrasfusione, pendente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Curti alla Parte_1 C.F._1 via B. Rosato n. 52, presso lo studio dell'avvocato Francesco Russo, c.f. , C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore
E
in persona del domiciliato ex lege in Napoli alla via Controparte_1 CP_2
A. Diaz n. 11 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – ritenuta la responsabilità del Parte_1
per l'aver contratto l'epatite C a seguito di emo-trasfusione cui è stato Controparte_1
sottoposto in occasione di un'operazione tenutasi all'Ospedale di Legnano nel 1982 – ha convenuto in giudizio il , chiedendo che, accertata la genesi trasfusionale della patologia, Controparte_1
fosse condannato al pagamento dell'indennizzo di cui alla L. 210/1992, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in euro 500.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della trasfusione fino al soddisfo.
L'attore ha rappresentato di essere stato ricoverato nel 1982 all'Ospedale di Legnano con prognosi di “subamputazione destra e sinistra” e che nel corso dell'intervento si rese necessario ricorrere ad
Legnano, con sacche di sangue poi accertate infette.
L'attore ha riferito che nel 1991, a seguito di accertamenti presso l'Ospedale di Caserta, gli è stata diagnosticata un'epatite cronica attiva da HCV, per la quale gli sono stati prescritti due cicli di terapia a base di interferone, da ripetersi ogni sei mesi.
Inoltre, l'attore ha rappresentato che, ritenendo la genesi post-trasfusionale della patologia, in data
12.04.2018 ha presentato presso l' domanda per vedersi riconoscere l'indennizzo a CP_3 norma della L. 210/1992. Dopo l'istruttoria, l ha inviato la documentazione al CP_3
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Sesta Commissione Medica Ospedaliera, che lo ha sottoposto a due visite medico legali, del 5.12.2018 e il 17.06.2019. Con nota del 27.09.2019,
l' gli ha comunicato l'esito della visita, affermando che è risultato provato il nesso CP_3 causale tra la trasfusione e l'infermità, ma gli è stato negato l'indennizzo, per superamento dei termini di legge, motivo per cui ha dedotto di aver proposto rituale opposizione, rilevando come, a norma dell'art. 3 L. 210/1992 il dies a quo decorre dalla conoscenza del danno, non della patologia.
Con ordinanza del 26.01.2022, il precedente giudice istruttore - verificata la regolarità della notifica della citazione e la mancata costituzione del – ha dichiarato la Controparte_1
contumacia del e ha concesso a parte attrice i termini per il deposito delle Controparte_1 memorie di cui all'art. 183 comma 6, rinviando all'udienza del 24.10.2022.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, primo termine, l'attore ha precisato la propria domanda, evidenziando il titolo di responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. e il fondamento del CP_1
dovere di vigilanza ministeriale sugli emoderivati, richiamando all'uopo numerose disposizioni legislative dalle quali desumere l'esistenza di tali doveri ed evidenziando come il danno risarcibile sia da rintracciarsi sia in perdite dal punto di vista patrimoniale, in termini di perdita/riduzione della capacità lavorativa specifica, sia in termini di danno non patrimoniale.
La causa è stata istruita documentalmente, con assunzione di prova testimoniale e con l'esperimento di una CTU medico legale e assunta in decisione il 25/2/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vecchia formulazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di regione.
L'attore agisce, ex art. 2043 c.c., nei confronti del al fine di vedersi Controparte_1 riconoscere sia l'indennizzo ex L. 210/1992, che il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla contrazione dell'Epatite C attiva HCV, causata dalla trasfusione cui lo stesso attore è stato sottoposto nel 1982 presso l'Ospedale di Legnano.
In primo luogo, si deve chiarire il quadro normativo vigente all'epoca della trasfusione, che regolava l'attività del in tema di emotrasfusione e di emoderivati. Le Sezioni Unite della CP_1 Corte di Cassazione, al fine di vagliare la sussistenza della legittimazione passiva del CP_1 convenuto, hanno analizzato il quadro normativo vigente all'epoca della somministrazione del sangue infetto al paziente ricorrente in Cassazione evidenziando come “La L. n. 592 del 1967, (art.
1) attribuisce al le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il CP_1
coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione, e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza, nonché (art. 21) il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico. Il D.P.R. n. 1256 del 1971, contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia (artt. 2,3, 103, 112). La L.
n. 519 del 1973, attribuisce all compiti attivi a tutela della salute Parte_2
pubblica. La L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conserva al , oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario Controparte_4
nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6, lett. b, c), mentre l'art. 4, n. 6, conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale. Il D.L. n. 443 del 1987, stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla ed.
"farmacosorveglianza" da parte del Ministero della Sanità, che può stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del , anche strumentale alla Controparte_4
funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. L'omissione da parte del
di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce CP_1
il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi”. (Cass. Sezioni Unite 576/2008; Cass. Sezioni
Unite 581/2008).
Ad eccezione di quanto argomentato circa i poteri conferiti al dal D.L. Controparte_1
443/1987, sulla sottoposizione dei medicinali alla farmacosorveglianza del - poteri che CP_1
non vengono in rilievo nel caso di specie in quanto relativi ad un intervento legislativo successivo alla trasfusione con sangue infetto avvenuta nel 1982 - le condivisibili considerazioni espresse dai giudici di legittimità a Sezioni Unite si rilevano utili nel presente giudizio al fine della prova, non tanto della legittimazione passiva, quanto della vera e propria titolarità passiva del CP_1 convenuto che, dunque, all'epoca della trasfusione cui è stato sottoposto l'attore, era titolare dei poteri e di obblighi di sorveglianza e controllo sugli emoderivati utilizzati a livello nazionale.
Al riguardo le Sezioni Unite richiamate - superando un precedente orientamento (Cass.
11609/2005) che delimitava la responsabilità del a decorrere dal 1978 per Controparte_1
l'HBC (epatite B), dal 1985 per l'HIV e dal 1988 per l'HCV (epatite C) - legando dunque la responsabilità del ai momenti in cui erano stati conosciuti dalla scienza mondiale CP_1
rispettivamente i virus ed i tests di identificazione - hanno chiarito che “già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva competenza del Giudice di merito) sussiste la responsabilità del anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge” Controparte_1
(Cass. SS.UU. 576/2008).
Orientamento che ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali CP_1
virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978,
1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione
o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sullo stesso, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i dona-tori non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il responsabile in relazione ad una infezione da epatite C Controparte_1 contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970)”. La Corte di Cassazione con la sentenza
21145/2021 ha stabilito che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e
HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza CP_1
scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli an-ni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una CP_1
pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi.(Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una CP_1 infezione da epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965)” (Cass.1566/2019).
Con sentenza n. 14748/2022 la Corte di Cassazione ha precisato che “in caso di patologie con seguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza CP_1
scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al CP_1
specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente CP_1
occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo. (In applicazione del principio suddetto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una trasfusione di sangue effettuata nel 1963, sul presupposto che il ricorrente non avesse dedotto elementi idonei a sostenere l'assunto che all'epoca dei fatti sussistessero, da un lato, cognizioni scientifiche che consentissero di rilevare il rischio infettivo e di prevenirlo, e dall'altro obblighi di intervento da parte del , tali da rendere configurabile CP_1 una sua condotta omissiva colposa)”.
Alla luce delle considerazioni espresse si può pacificamente affermare che all'epoca in cui l'attore è stato sottoposto ad emotrasfusione il era titolare di obblighi di controllo e Controparte_1
vigilanza sul sangue utilizzato per le trasfusioni, per cui il fatto che le sacche utilizzate per la trasfusione del 1982 presso l'Ospedale di Legnano siano risultate infette integra di per sé un chiaro indice della responsabilità del convenuto. CP_1
Parte attrice ha altresì assolto il proprio onere probatorio circa il collegamento eziologico tra la patologia Epatite C attiva HCV, così come accertatagli dall' nel 1991, e la CP_3 sottoposizione alla trasfusione all'Ospedale di Legnano del 1982 che, come allegato dall'attore, rappresenta l'unica occasione in cui l' è stato sottoposto ad emotrasfusione. Parte_1
Tale collegamento eziologico risulta provato, oltre che a fronte della copiosa documentazione medica allegata, anche, ed in particolare, dalle risultanze del verbale della C.M.O. del Dipartimento di Medicina Militare di Roma dove la Commissione, pur negando il diritto all'indennizzo ex L.
210/1992, ha accertato la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione e l'infermità.
Circa il valore probatorio del verbale della C.M.O., occorre ricordare che “secondo Cass., Sez. un.,
06/07/2023, n.19129, pur non avendo il verbale della Commissione medica ospedaliera valore di confessione, “nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del Controparte_1
danno derivato dall'emotrasfusione, l'accertamento effettuato in sede amministrativa del nesso causale fra quest'ultima e l'insorgenza della patologia può essere utilizzato ai fini della prova del nesso medesimo, che deve essere offerta dalla parte che agisce in giudizio;
ciò perché il diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che
l'ordinamento riconosce come concorrenti, presuppongono entrambi un medesimo fatto lesivo, ossia l'insorgenza della patologia, derivato dalla medesima attività (cfr. in motivazione Cass. S.U.
11 gennaio 2008 n. 584), e l'azione di danno si differenzia da quella finalizzata al riconoscimento della prestazione assistenziale essenzialmente perché richiede anche che l'attività trasfusionale o la produzione di emoderivati siano state compiute senza l'adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela della salute pubblica … i verbali delle commissioni mediche, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di prova legale, né ritenere che la valutazione espressa dalla
Commissione medica circa la sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e malattia, escluda il nesso medesimo dal thema probandum del giudizio risarcitorio intentato nei confronti del
, ferma la diversa valenza del provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del CP_1
parere tecnico acquisito, dispone la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale” (Cass. 36504/2023).
Nella sostanza, pur non assurgendo al rango di prova legale, la valutazione espressa dalla
Commissione Medica Ospedaliera circa l'esistenza del nesso causale può assumere un valore probatorio indiziario rafforzato e capace in presenza di ulteriori riscontri di sostenere la prova del collegamento eziologico tra la trasfusione e la malattia. Ebbene, nel caso di specie tale prospettazione ha trovato conferma anche in sede di CTU medico legale svoltasi in corso di giudizio, ove il dott. ha confermato la sussistenza del nesso causale affermando che “dal Per_1
momento che tale trasfusione si è tenuta in un momento storico in cui i controlli sui prelevati ematici a scopo di donazione non prevedevano la ricerca di tracce, tra le altre, anche del patogeno in oggetto, si può ritenere, con alto grado di probabilità, che il contagio sia avvenuto attraverso, e dunque a causa, dell'evento richiamato. Quanto ciò detto è in accordo con il giudizio emesso dalla
Sesta Commissione Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma nel settembre 2019 (“… Giudizio sul nesso causale: SI esiste nesso causale ...”). Pertanto, si ritiene di poter riconoscere la sussistenza di un adeguato nesso di causa tra le emotrasfusioni effettuate in data 27/04/1982 e il successivo sviluppo di infezione cronica da HCV ”.
Alla luce delle argomentazioni precedenti si deve ritenere provata la responsabilità del CP_1 convenuto nella causazione dei danni tanto patrimoniali quanto non patrimoniali di cui l'attore chiede il risarcimento.
Sul punto va subito detto che l'attore non è riuscito a fornire alcun tipo di prova circa il danno patrimoniale lamentato, non potendo ritenersi sufficiente il deposito di “N. 7 buste paga emesse dalla società Ing.AN IO & C. spa in favore del sig. ” relative ad Parte_1
annualità diverse e dalle quali non appare possibile desumere una chiara diminuzione della retribuzione ricollegabile all'insorgenza della malattia e al fatto, rappresentato dall'attore, di aver dovuto temporaneamente interrompere la propria attività lavorativa nei periodo in cui era sottoposto ai cicli di interferone. Invero, le buste paga prodotte non si ritengono sufficienti, anche da un punto di vista meramente quantitativo, ad offrire un quadro chiaro circa l'asserita correlazione anche temporale tra diminuzione della retribuzione e sottoposizione ai cicli di interferone. Allo stesso modo non è stata fornita prova degli esborsi sostenuti per l'acquisto dei farmaci non rimborsati dal
SSN, la cui corresponsione è stata confermata anche dai testi escussi, senza però trovare alcun tipo di prova, anche indiziaria, funzionale ad orientare questo Tribunale nella determinazione del quantum.
In base a quanto detto non può che essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.
A conclusioni diverse si giunge, invece, in relazione ai richiesti danni non patrimoniali, atteso che sul punto il Consulente d'Ufficio, dott. accertata la derivazione eziologica tra la condotta Per_1
colposa ed omissiva del rispetto ai precedentemente enucleati doveri di Controparte_1
controllo e vigilanza sugli emoderivati, ha concluso affermando che “nel caso specifico, il Sig.
presenta sul piano anatomopatologico un quadro epatico ad ecostruttura Parte_1
disomogenea e fibrotica, documentato attraverso la già citata metodica Fibroscan, la quale ha restituito un risultato di fibrosi lieve (F1) e steatosi moderata (S2). Per quanto attiene al pannello bioumorale, in multipli prelievi distanziati tra loro di un anno, sono stati rilevati elevati indici di replicazione virale accompagnati – nelle più recenti evidenze – da valori degli enzimi epatici (AST, aspartato-aminotrasferasi; ALT, alanina-aminotrasferasi,) ai limiti della normalità ed elevati indici di colestasi ovvero di produzione difficoltosa o ristagno dei secreti biliari (gamma-GT, gamma- glutammiltranspeptidasi, ALP, fosfatasi alcalina). Detti postumi riportati dal Sig. Parte_1
quale conseguenza delle trasfusioni effettuate il 27/04/1982, possono essere quantificati,
[...] alla luce delle voci menomative previste dalle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” (edite dalla Società Italiana di Medicina Legale, 2016) e, in particolare, con specifico riferimento alla voce tabellare di Epatopatia Stadio II (presenza di segni clinici lievi, moderate alterazioni degli esami di laboratorio, indice di fibrosi F1, punteggio
Child <6: 11-15 %) con una percentuale di danno biologico permanente, inteso come menomazione della integrità psico-fisica, nella misura del 15%. La scelta di indicare un tasso di danno biologico permanente corrispondente al massimale della sopra citata voce tabellare è giustificata dal fatto che il quadro patologico (seppur sostanzialmente sovrapponibile a quello riportato nella voce tabellare) risulta, tuttavia, aggravato dalla presenza di una sintomatologia costante, individuata dalla dispepsia lamentata dal p., a cui si aggiunge, come sopra esposto,
l'evidenza sierologica di un'infezione virale non controllata ed il referto laboratoristico di una sofferenza epatica lieve ma persistente, come dimostrato dagli indici epatici sottosoglia di normalità(…)Si ritiene, pertanto, di far rientrare nel parametro “elevata” la sofferenza menomazione-correlata del periziando”.
Ai fini del calcolo del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni macropermanenti, il Tribunale ritiene di applicare i parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di MI, aggiornate all'edizione del 2024, con il riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva interiore (danno morale) normale liquidato, nella misura del 31% del danno biologico, dalle tabelle di MI in relazione ai punti di danno biologico permanente riconosciuti nella misura del 15%, mentre si ritiene di dover riconoscere anche la personalizzazione nella misura massima del 44% del danno dinamico-relazionale, atteso che dal complessivo materiale probatorio acquisito in corso di giudizio, valutato unitamente alle dichiarazioni testimoniali e con le risultanze della CTU, emerge chiaramente una sofferenza da menomazione correlata, valutata dal CTU come elevata.
Al riguardo, come già evidenziato le gravi conseguenze patite sul piano dinamico-relazionale dall'attore a seguito del fatto non possono considerarsi quale esito normale del danno biologico accertato, atteso che le stesse hanno comportato, come risultante dalle dichiarazioni dei testi escussi, delle imponenti limitazioni nello stile di vita dell'attore che appaiono esorbitanti rispetto ai punti di danno biologico riconosciuti. Al riguardo, la moglie ha dichiarato che “Dopo Parte_3 quest'epatite è cambiato il suo stile di vita, quindi è vero anche il capitolo H), erano gli stessi amici
e familiari più che altro che avevano paura di frequentarlo”. Tali circostanze sono state confermate anche dal genero dell'attore, che, dal canto suo, ha dichiarato che da quanto ha Testimone_1 frequentato la casa del suocero è stato avvertito circa la “necessità di stare attento da eventuali contatti con suppellettili e posate toccate dal sig. ”. Entrambi i testi, inoltre, Parte_1 hanno confermato che l'attore è stato costretto a seguire una dieta alimentare accurata, che prevede l'esclusione di cibi grassi e la non ripetizione degli alimenti assunti più di una volta a settimana, nonché che lo stesso è stato costretto a sottoporsi a controlli medici trimestrali per il dosaggio quantitativo e qualitativo dell'HCV.
La particolare afflittività dei postumi permanenti, che hanno trovato conferma nelle circostanze riferite dai testi escussi, trovano, altresì, conferma nelle conclusioni del CTU, che ha riconosciuto una sofferenza da menomazione correlata “elevata”.
Allo stesso modo, il riconoscimento del danno morale nella misura che la LL di MI individua come “normale” in relazione ai punti di invalidità accertati, si ritiene dovuto in quanto anch'esso provato presuntivamente in base alle allegazioni di parte attrice e alla documentazione medica, nonché a seguito dell'esame obiettivo svolto dal CTU, che ha ricostruito il quadro clinico dell'attore conformemente a quanto dallo stesso prospettato, così che si ritiene equo riconoscere l'esistenza del danno da sofferenza soggettiva interiore proprio alla luce della tipologia di patologia che ha colpito l'attore con postumi permanenti protratti per moltissimi anni, con gli evidenziati risvolti negativi in termini di socialità, circostanza che di per sé si ritiene sufficiente a far ritenere provato attraverso presunzioni il danno da sofferenza soggettiva interiore nella misura ritenuta normalmente ricollegabile al grado di invalidità accertato. A queste considerazioni, sempre nel senso di dover riconoscere il danno morale nella misura massima, preme sottolineare come tutta la più recente giurisprudenza di legittimità sia tesa ad evidenziare come lo stesso non integri duplicazione risarcitoria ed anzi sia a maggior ragione presumibile laddove si sia in presenza di lesioni macropermanenti e, in ogni caso, risulta presumibile non sic et sempliciter per il tipo di lesioni patite, ma in base sempre ad un ragionamento presuntivo che attenga alla consapevolezza di non poter più compiere scelte di vita libere e scevre dalle limitazioni chiaramente derivanti da un tipo di patologia quale l'Epatite C e quindi di dover conformare le proprie abitudini di vita futura, tenendo sempre conto delle evidenti limitazioni derivanti dal convivere con la patologia accertata.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età di
, non all'epoca della trasfusione dalla quale ha contratto l'Epatite C, bensì Parte_1 dell'età dello stesso al momento, anno 1991, in cui gli è stata diagnosticata la patologia del quale chiede il risarcimento (41 anni), il danno biologico può essere liquidato, per i riconosciuti postumi permanenti (15 %), nell'importo complessivo di euro 67.442,00, comprensivo degli aumenti per il danno da sofferenza soggettiva interiore e per la personalizzazione nella misura massima. Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali, o meglio attualizzati al gennaio 2024 dalle Tabelle di MI pubblicate nello stesso anno, ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a Sezioni Unite (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tuttavia, la peculiarità del caso sottoposto all'odierno giudizio, che ha portato al calcolo dell'invalidità permanente partendo dall'età dell'attore al momento della diagnosi della malattia, dove si chiede il risarcimento di un danno lungolatente, impone di rileggere le coordinate ermeneutiche tracciate in precedenza alla luce della recente giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25887 del 2022, ha chiarito che "il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi;
ne consegue che, in caso di danno c. d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione.(…) Ai fini della stima del danno, occorre considerare che: a) nel danno lungo latente, il nesso tra fatto lesivo e conseguenze pregiudizievoli non è sincronico ma diacronico, il che significa che il danno conseguenza si «esternalizza» non già immediatamente, bensì dopo un certo lasso temporale, di durata variabile - e, a volte, anche a distanza di anni - dal fatto illecito;
b) finché l'agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto (Cass.
5119/2023).
Tale orientamento dei giudici di legittimità incide, quindi, sia sul calcolo del punto di danno biologico riconoscibile, facendo spostare in avanti l'età, parametro di quantificazione inversamente proporzionale al valore del punto, dalla data dell'illecito (che in caso di danno biologico da emotrasfusione dovrebbe coincidere con il momento in cui l'attore è stato appunto sottoposto a trasfusione con sangue infetto) alla data in cui lo stesso ha avuto contezza della patologia, unico momento dal quale sorge in danno risarcibile rilevante ex artt. 1223 c.c. e 2043 c.c.; ma ciò incide anche rispetto alla data dalla quale effettuare le operazioni di rivalutazione e riconoscimento degli interessi compensativi.
Sulle somme precedentemente calcolate, quindi, vanno effettuate le seguenti operazioni aritmetiche: va operata prima la devalutazione dell'importo di euro 67.442,00 dal gennaio 2024 alla data del Cont referto dove l' di Caserta gli ha diagnosticato l'Epatite C del 16.11.1991, giungendo alla somma di euro 32.707,08 e successivamente operata la rivalutazione da tale data all'attualità con il riconoscimento degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno per un totale alla data del presente provvedimento di euro 118.669,04.
Infine, va rigettata la domanda con la quale l'attore richiede il riconoscimento dell'indennizzo ex L.
210/1992. Tale testo normativo dispone all'art. 1, comma 1, che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Ed al comma 3 precisa che “i benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali”.
Tale indennizzo per pacifica giurisprudenza non è cumulabile con il risarcimento del danno con il quale il danneggiato da emotrasfusione convenga in giudizio il . Controparte_1
Sul punto basta richiamare uno tra i tanti arresti dei giudici di legittimità che, invero, in materia di cumulo tra indennizzo e risarcimento danni da emotrasfusione avevano già anticipato le conclusioni cui sono giunti i giudici di legittimità con le celebri sentenze gemelle del 2018 sulla compensatio lucri cum damno (Cass. 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018), come le Sezioni Unite n. 564 del
2008 che ebbero modo di chiarire come “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute Controparte_1
cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in CP_1 relazione al medesimo fatto lesivo” (Cass. SS.UU. 584/2008 con statuizione confermata da copiosa giurisprudenza successiva tra cui ex multis: Cass. 11302/2011; Cass. 6573/2013; Cass. 991/2014;
Cass. 8532/2020).
Tali considerazioni depongono chiaramente circa la non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento, imponendo al giudice di procedere alla compensatio lucri cum damno d'ufficio (cfr. Cass.
2840/2024 che evidenzia come la compensatio sia un'eccezione in senso lato e come tale rilevabile d'ufficio dal giudice) al fine di evitare locupletazioni a vantaggio del danneggiato.
L'indennizzo ex art. 1 comma 3 della L. 210/1992 spettante all'attore, consistendo in un assegno di reversibilità della durata di quindici anni a cui si aggiunge un'ulteriore indennità integrativa molto inferiore, comunque risulterebbe avere una misura inferiore o comunque, tenendo conto del quantum dovuto anche pro futuro, molto vicina a quella riconosciuta a titolo risarcitorio.
In ogni caso ed in maniera assorbente rispetto a quanto precedentemente argomentato, va rilevato che la domanda attorea volta al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della L. 210/1992 è sottoposta al regime di cui all'art. 5 della L. 210/1992 dove è prescritto che “avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso (comma 1).Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico- legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni (comma
2). È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione (comma 3)”. Ebbene, dalla documentazione versata in atti dall'attore con l'atto di citazione si può apprezzare come lo stesso abbia ricevuto la comunicazione dell'esito del verbale della C.M.O. in data 27.09.2019, mentre ha presentato opposizione al Controparte_1
solo in data 30.10.2019 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni individuato come decadenziale, ex art. 5 comma 1 L. 210/1992, per la proposizione del ricorso contro il verbale di cui all'art. 4 della L.
210/1992.
La decadenza cui è incorsa parte attrice rispetto all'onere di impugnare il verbale della C.M.O. nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del giudizio comporta la decadenza dello stesso dalla possibilità di ricorrere al giudice ordinario, motivo per il quale tale domanda è da ritenersi comunque improcedibile.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, deve essere accolta la domanda con la quale l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, mentre va rigettata per mancanza di prova quella concernente i danni patrimoniali. Va ancora dichiarata inammissibile la domanda con la quale l'attore ha chiesto di vedersi riconoscere il diritto a ricevere l'indennizzo di cui all'art. 1 comma 3 della L. 210/1992.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori con il riconoscimento dei valori minimi individuati per lo scaglione di riferimento, stante l'esiguità e la semplicità dell'attività concretamente svolta dal difensore costituito, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Allo stesso modo, sempre in base al criterio della soccombenza, le spese di CTU devono essere interamente imputate in capo alla convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) accertata la responsabilità del rispetto alla patologia accusata Controparte_1 dall'attore, accoglie la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e di conseguenza condanna il a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 118.669,04, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) rigetta la domanda di condanna al pagamento dei danni patrimoniali;
3) dichiara inammissibile la domanda di condanna del al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore dell'indennizzo di cui alla L. 210/1992;
4) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio, liquidandole in euro 1.300,00 per spese vive ed euro 7.052,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al procuratore, dichiaratosi anticipatario;
5) pone definitivamente a carico del le spese della Consulenza Tecnica Controparte_1
espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 17 giugno 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro