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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/10/2024, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
n. 1180/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.6.2024 da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Mauro Amato;
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Paolo Francesco Bonadies,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 24.5.2014
(anno 2014, atto n. 13, parte II, serie A), in separazione dei beni;
- dall'unione non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.6.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: la casa coniugale, condotta in locazione, resterà nella disponibilità dello , unitamente ai beni mobili non già ripartiti, la avrà la CP_1 Pt_1 facoltà di lasciare la casa familiare sin dall'atto di sottoscrizione della convenzione e, comunque, non oltre la pronuncia della sentenza di separazione;
le parti dichiarano di aver definito ogni precedente questione, anche relativamente a rapporti finanziari, quali il riscatto e la ripartizione di un buono postale, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento dichiarando di avere entrambi sufficienti mezzi di sostentamento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 27.6.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 24.5.2014
(anno 2014, atto n. 13, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 22.10.2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.6.2024 da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Mauro Amato;
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Paolo Francesco Bonadies,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 24.5.2014
(anno 2014, atto n. 13, parte II, serie A), in separazione dei beni;
- dall'unione non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.6.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: la casa coniugale, condotta in locazione, resterà nella disponibilità dello , unitamente ai beni mobili non già ripartiti, la avrà la CP_1 Pt_1 facoltà di lasciare la casa familiare sin dall'atto di sottoscrizione della convenzione e, comunque, non oltre la pronuncia della sentenza di separazione;
le parti dichiarano di aver definito ogni precedente questione, anche relativamente a rapporti finanziari, quali il riscatto e la ripartizione di un buono postale, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento dichiarando di avere entrambi sufficienti mezzi di sostentamento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 27.6.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 24.5.2014
(anno 2014, atto n. 13, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 22.10.2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana