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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 274/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 30 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Serafini Yara ed elettivamente domiciliata presso la citata Parte_1 casella pec del difensore come da mandato in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E Controparte_
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze alla Via Gabriele D'Annunzio n. 19/B, contumace;
CONVENUTA E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eva Sardelli con CP_2 studio in Firenze alla Via Cosimo Rosselli 38 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della memoria difensiva;
RESISTENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione, che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 80974 rogito 21569 registrato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 per atto del Notar in Roma depositata presso la cancelleria del Tribunale di Firenze;
Persona_1 RESISTENTE
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 11.2.2022 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro e della
[...] Controparte_ previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, e per ivi sentir CP_2 CP_3 accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., che fra la ricorrente e la sussiste CP_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con mansioni di banconiera ed inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi – Confcommercio) sin dalla data dell'avvenuta cessione societaria (30.6.2020) o della successiva ritenuta per legge;
- dichiarare, altresì, che detto rapporto è ancora in essere, ordinando a di riammettere in CP_2 servizio la ricorrente;
- qualora venga accertata l'ipotesi di cui al punto A della narrativa, condannare l a CP_3 corrispondere alla ricorrente l'integrazione salariale e previdenziale di cassa integrazione guadagni pagina 1 di 7 in deroga, causale Covid - 19, nella misura prevista per legge, per i mesi 11.5.2020 – 31.5.2020;
1.7.2020 – 15.11.2020; 27.12.2020 – 31.12.2020; 25.1.2021 – 31.1.2021; 22.2.2021 – 28.2.2021; 22.3.2021 – 31.5.2021; 1.7.2021 al termine del periodo di concessione della GD (o per i diversi periodi che risultino di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
- condannare la - a partire dalla data e/o per i periodi che risultino non coperti da GD CP_2
– a corrispondere alla ricorrente la retribuzione contrattualmente maturata e maturanda, sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- qualora venga accertata l'ipotesi di cui al punto B della narrativa, IN TESI, condannare la
[...] a corrispondere alla ricorrente la retribuzione contrattualmente maturata e maturanda dal CP_2 30.6.2020 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia), detratti i mesi coperti da GD, sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condannare entrambe le società convenute, in solido fra loro ex art. 2112 c.c., al versamento, in favore della ricorrente, della retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2020 (nonché per gli ulteriori che risultino di giustizia) oltre interessi e rivalutazione;
- IN DENEGATA IPOTESI, qualora non si ritenga applicabile alla fattispecie l'art 2112 c.c., Controparte_ condannare a riammettere in servizio la ricorrente, nonché a corrisponderle la retribuzione contrattualmente maturata e maturanda dall'11.5.2020 sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, detratti i mesi coperti da GD, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- in ogni caso, condannare le convenute, in solido fra loro ex art. 2112 c.c., al versamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive corrispondenti all'orario supplementare, come indicato al punto 2 della narrativa, secondo le tabelle retributive del 6° livello del C.CN.L. Pubblici Esercizi – Confcommercio e detratto il percepito, con riserva di indicare la somma all'udienza di discussione della causa, depositando relativo conteggio;
- condannare altresì le medesime convenute alla regolarizzazione previdenziale delle predette ore, versando all i relativi contributi;
CP_3
- con condanna delle società convenute a versare le spese legali sia in favore della ricorrente che dell'Istituto Previdenziale.
2. All'udienza ex art. 420 c.p.c. del 28.11.2022, il difensore della ricorrente, alla luce della memoria difensiva dell ha concluso come da domanda sub numero 2 pag. 12 (i.e. ipotesi di cui al punto CP_3 B della narrativa del ricorso), oltre che, in ogni caso, come da domanda sulle differenze retributive da maggior orario.
3. si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via preliminare, di CP_2 autorizzare la chiamata in causa del dott. con studio in Firenze, al Viale A. Righi 65, Persona_2 al fine di accertare la sua esclusiva responsabilità relativamente al mancato/tardivo inoltro delle domande di all e al mancato licenziamento della lavoratrice, con differimento della Pt_2 CP_3 prima udienza al fine di consentire la stessa chiamata, ai sensi della normativa vigente in materia;
nel merito, dichiarare infondato, in fatto e in diritto, il ricorso introduttivo;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni che precedono, in caso di accertamento di responsabilità del dott. condannarlo a corrispondere alla ricorrente la retribuzione Persona_2 maturata che verrà accertata in corso di causa, detratta la GD già corrisposta. Con condanna del dott.
a versare le spese legali a favore della resistente. Persona_2
Controparte_ 4. non si è costituita in giudizio e il Tribunale, vista la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto a mani proprie dell'amministratore unico e l.r. ne ha CP_4 dichiarata la contumacia con ordinanza fuori udienza del 30.11.22.
5. L' si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: quanto alla CP_3 domanda di condanna dell al pagamento della CIG in deroga Covid, dichiarare CP_3
pagina 2 di 7 l'inammissibilità e l'infondatezza; quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, in ipotesi di accertamento della debenza di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro per cui è causa assoggettabili a contribuzione e di conseguente condanna in favore della ricorrente al pagamento delle differenze retributive ritenute dovute per il rapporto di lavoro di cui è causa, condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in ragione delle differenze medesime, nei limiti della prescrizione e nella misura che verrà accertata in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia. Con il favore delle spese.
6. Con ordinanza fuori udienza del 30.11.22 il Tribunale, visto l'art. 420, co. 9 c.p.c., non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo dott. posto che l'accertamento dell'eventuale Persona_2 responsabilità professionale di questi implicherebbe la trattazione di questioni di fatto e di diritto diverse e ulteriori rispetto a quelle coinvolte dalle domande spiegate dalla lavoratrice ex art. 409 c.p.c., con conseguente aggravio del presente giudizio.
7. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e la prova orale sfogata e, previo deposito nel termine perentorio assegnato di note contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi 30 gennaio 2025 come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
8. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutate le risultanze probatorie dei documenti in atti e della prova orale assunta, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
9. In primo luogo, il Tribunale ritiene provato dal doc. 2 fasc. (e, invero, neppure contestato CP_2Controparte_ dalla società convenuta costituita) che tra e sia stato posto in essere, con CP_2 decorrenza 1° luglio 2020, un affitto d'azienda ex art. 2112 c.c., avente a oggetto l'attività di ristorazione con somministrazione corrente in Firenze, alla Via Gabriele d'Annunzio n. 19/B.
Controparte_ 10. Incontroverso fra le parti è il fatto che l'odierna ricorrente, assunta dalla convenuta in data 3.9.2019, presso l'esercizio denominato “Bar 9 Cafè” sito in Firenze alla Via Gabriele D'Annunzio n. 19/b, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, mansioni di banconiera e inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi – Concommercio, alla data dell'affitto d'azienda predetto, fosse ancora alle dipendenze della società concedente.
11. Di conseguenza, deve accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato della ricorrente è proseguito ex lege, senza soluzione di continuità, ex art. 2112 c.c., con decorrenza 1.7.2020, con la società resistente CP_2
12. Altrettanto incontroverso è che successivamente al predetto affitto d'azienda, che, per quanto consta, è allo stato ancora in essere (“La durata dell'affitto è fissata in 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 1° luglio 2020 e si rinnoverà tacitamente alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi per scritto con almeno due mesi di anticipo.”), non sia, a oggi, sopravvenuta una legittima ed efficace causa di risoluzione del rapporto di lavoro (fatto estintivo che sarebbe stato onere di allegare e CP_2 provare), il quale, pertanto, deve dichiararsi ancora in corso.
pagina 3 di 7 13. Deve, quindi, ordinarsi a attuale datrice di lavoro della ricorrente, di riammetterla CP_2 immediatamente in servizio.
14. Ai fini del presente giudizio è, infatti, con ogni evidenza, del tutto irrilevante, quand'anche corrispondente al vero, che ha riferito di aver dato incarico all'allora consulente del CP_5 lavoro dott. di procedere al licenziamento della dipendente riferendo che non sarebbe Persona_2 passata alle dipendenze della cessionaria.”. Per mera completezza, si rileva che l'art. 2112 c.c., norma che, in ogni caso, non potrebbe essere derogata da eventuali accordi fra concedente e affittuaria, prevede espressamente che “il trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento” (v. art. 2, co. 1 d.lgs. n. 23/2015).
15. Per quanto riguarda poi il trattamento di integrazione salariale in deroga di cui la lavoratrice ha eccepito il mancato pagamento relativamente ai seguenti periodi: dal 11.5.2020 al 31.5.2020, dal 01.07.2020 al 15.11.2020, dal 27.12.2020 al 31.12.2020, dal 25.01.2021 al 31.01.2021, dal 22.02.2021 al 28.02.2021, dal 22.03.2021 al 31.05.2021, dal 01.07.2021 fino al termine della GD2, l ha CP_3 specificamente dedotto e documentato di aver proceduto, in ragione dei dieci provvedimenti autorizzativi emessi, ai seguenti 9 pagamenti nella misura oraria autorizzata, al netto delle ritenute fiscali: dal 12/03/20 al 31/03/20 Euro 345,41 in data 25.05.2020; dal 01/04/20 al 10/05/20 Euro 672,02 in data 24.07.2020; dal 01/06/20 al 30/06/20 Euro 526,06 in data 25.11.2020; dal 13/07/20 al 26/07/20 Euro 314,65 in data 07.07.2021; dal 16/11/20 al 27/12/20 Euro 732,70 in data 05.03.2021; dal 01/01/21 al 24/01/21 Euro 478,16 in data 13.04.2021; dal 01/02/21 al 21/02/21 Euro 529,21 in data 25.05.2021; dal 01/03/21 al 21/03/21 Euro 412,98 in data 07.06.2020; dal 01/06/21 al 30/06/21 Euro
518,12 in data 19.09.2021.
16. L ha, altresì, comprovato che le domande presentate (due volte) dall'azienda per il periodo CP_3 corrente dal 1/8/2020 al 15/11/2020 sono state respinte a causa dell'errata presentazione delle domande stesse con il riferimento al decreto non corretto, salvo la prima respinta del periodo 1/10/2020- 15/11/2020 che è stata presentata in ritardo oltre che con il decreto non corretto.
17. Nessuna delle parti ha mosso alcuna contestazione rispetto a quanto allegato e documentato dall . CP_3
18. Ne discende che la domanda di condanna dell “a corrispondere alla ricorrente l'integrazione CP_3 salariale e previdenziale di cassa integrazione guadagni in deroga, causale Covid - 19, nella misura prevista per legge, per i mesi 11.5.2020 – 31.5.2020; 1.7.2020 – 15.11.2020; 27.12.2020 – 31.12.2020; 25.1.2021 – 31.1.2021; 22.2.2021 – 28.2.2021; 22.3.2021 – 31.5.2021; 1.7.2021 al termine del periodo di concessione della GD” deve essere respinta.
19. Come è noto, in diritto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato - non di meno salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro - a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del CP_ trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall' al datore di lavoro;
consegue che quest'ultimo, ove non adempia a tale obbligo, risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi quindi l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed
pagina 4 di 7 interessi legali.” (così, Cass. n. 11650/1997). Ancora, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l'esistenza delle quali il datore di lavoro ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. n. 37716/2022, secondo la quale: “secondo la giurisprudenza di questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831); sull'affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004”). Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. n. 673/2001; Cass. n. 23925/2020).
20. deve, quindi, essere condannata a corrispondere alla ricorrente la retribuzione contrattuale CP_2 maturata e maturanda dal 1.7.2020, detratti i periodi coperti da GD (v. supra) e detratto l'aliunde perceptum per effetto dello svolgimento di altre attività lavorative3 (art. 1227 c.c.), sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro,
21. Quanto alla mensilità di maggio 2020, le due società convenute devono essere condannate a pagare alla ricorrente, in solido tra loro (una quale datrice di lavoro, l'altra quale coobbligata in solido ex art. 2112 c.c.) la retribuzione contrattuale maturata, detratti i giorni coperti da GD (v. supra), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo ex art. 429 c.p.c., mentre la mensilità di giugno 2020 risulta interamente coperta da GD (v. supra).
22. Infine, la ricorrente ha rivendicato (con richiesta di condanna generica) differenze retributive rispetto al percepito, derivanti dall'asserito svolgimento di lavoro supplementare. In particolare, la ricorrente ha dedotto che, nonostante l'orario part time al 75% indicato in contratto (pari a 5 ore giornaliere, dal lunedì al sabato compreso), ha sempre lavorato 7 ore giornaliere, dal lunedì al sabato compreso, dalle 7.00 alle 14.00, senza pausa, per n. 42 ore settimanali totali (e non 30 come previsto in contratto), e che le due ore di lavoro giornaliero supplementare venivano retribuite alla ricorrente fuori busta, mediante l'erogazione in contanti (così come in contanti era erogata anche la retribuzione contrattuale) di euro 7 euro all'ora.
pagina 5 di 7 23. A parere del Tribunale la domanda deve essere respinta per difetto di prova.
24. Il l.r. di in sede di interrogatorio formale, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice CP_6 nelle note ex art. 127-ter c.p.c., non ha affetto ammesso che la ricorrente abbia svolto 2 ore di lavoro supplementare al giorno per sei giorni la settimana e, quindi, un orario settimanale complessivo di 42 ore. Piuttosto, egli ha affermato che la ricorrente lavorava per sei ore al giorno dal lunedì al venerdì, per un totale, quindi, di 30 ore settimanali. Non si è, pertanto, in presenza di una confessione giudiziale4.
25. Quanto alla prova testimoniale sfogata, deve, invece, osservarsi quanto segue:
- deve giudicarsi non attendibile e non credibile, in assenza di puntuali elementi probatori di riscontro esterno che confermino la corrispondenza al vero di quanto dallo stesso riferito in merito all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, la deposizione , avendo egli Tes_1 omesso di riferire a questo Giudice, nel corso dell'esame testimoniale, di essere il compagno della madre della ricorrente, e avendo, invece, dichiarato di essere amico della per Parte_1 averla conosciuta presso il bar5;
- del tutto generica, e come tale inidonea a dimostrare la fondatezza delle allegazioni attoree, risulta la deposizione di , peraltro collaboratore del predetto Testimone_2 Tes_1 da aprile 2018. Il teste ha, infatti, dichiarato: “Ho conosciuto la ricorrente tramite È Tes_1 la figlia della compagna di . Non ricordo quando e in quali circostanze me l'ha Tes_1 Tes_ presentata. Non so che lavoro svolgesse la ricorrente quando me l'ha presentata. Mi è Tes_ capitato di andare a prendere un caffè insieme a dove la ricorrente lavorava come barista, il bar era in Via Gabriele D'Annunzio. Nel bar sono stato ogni tanto, prima della pandemia. Mi è Tes_ capitato di andarci sia di mattina che di pomeriggio invece, ha collocato i propri accessi presso il bar non oltre le ore 14.00, n.d.r.], lavorando lì in zona;
quando ci sono andato, ci sono Tes_ andato sempre insieme a Il bar è sullo stesso lato di strada della LID, il bar si trova in angolo;
andando verso Settignano prima c'è la LIDL, poi il bar e poi il benzinaio. In seguito al periodo che ho detto non ho più frequentato il bar.”;
- il teste , cliente del bar, ha riferito che, al tempo dei fatti di causa, andava a pranzo Testimone_3 nel bar, in genere, un paio di volte a settimana, dopo l'uscita delle bimbe da scuola alle ore 13.30, e che, mentre vedeva la ricorrente al lavoro quando la mattina faceva colazione dopo aver accompagnato le bambine a scuola, così come durante la mattinata, al contrario, non l'ha mai vista quando tornava per il pranzo;
- infine, alcun elemento di prova a sostegno della fondatezza della domanda in esame è emerso neppure dalla deposizione di torrefattore, il quale, legato alla società convenuta Testimone_4 4 Per mera completezza si osserva che, in caso di litisconsorzio facoltativo la confessione resa da uno dei litisconsorti costituisce prova legale nei confronti del confidente, mentre può fornire argomenti di prova ed essere liberamente valutata dal giudice nei confronti degli altri litisconsorti (v. Cass. n. 24187/14).
pagina 6 di 7 da rapporti commerciali fin dall'apertura del in Via G. D'Annunzio, ha CP_2 Pt_3 riferito quanto segue: “Io almeno una volta la settimana mi reco presso il bar per le consegne;
vado la mattina tra le ore 9 e le ore 10; mi trattengo anche fino a un'ora. Mi ricordo della ricorrente. L'ho conosciuta presso il bar quando la assunse. Mi sembra che la ricorrente CP_7 abbia lavorato nel bar fin dagli inizi dell'attività, non so essere più preciso. Non ricordo fino a quando ha lavorato nel bar, a un certo punto non l'ho più vista. Io quando mi recavo presso il bar negli orari che ho detto trovavo la ricorrente a lavorare nel bar. So da che la ricorrente CP_7 lavorava solo la mattina, anche perché egli non aveva le possibilità economiche per potersi permettere una dipendente a tempo pieno. Voglio aggiungere che, anche se non per lavoro, io sono capitato presso il bar anche di pomeriggio e non vi ho mai trovato la ricorrente a lavorare.”.
26. Il rigetto della domanda relativa alle differenze retributive assorbe la domanda concernente la regolarizzazione contributiva.
27. Quanto al regolamento delle spese di lite fra le parti private, visti gli esiti del giudizio, se ne dispone la compensazione nella misura di 1/3 e si condannano le società convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo.
28. Si ritiene, invece, sussistano i presupposti per compensare interamente fra tutte le parti le spese di lite di pertinenza dell viste le domande di competenza dell'Istituto, i relativi esiti del giudizio e le CP_3 relative ragioni della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., che fra la ricorrente Parte_1
e sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato
[...] CP_2 (con mansioni di banconiera e inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi – Confcommercio) a decorrere dal 1.7.2020;
- accerta e dichiara, altresì, che detto rapporto è ancora in essere e, per l'effetto, ordina a
[...] di riammettere immediatamente in servizio la ricorrente;
CP_2
- per l'effetto, condanna corrispondere alla ricorrente la retribuzione contrattuale CP_2 maturata e maturanda dal 1.7.2020 sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, detratti i periodi coperti da GD e detratto l'aliunde perceptum nel medesimo periodo per effetto dello svolgimento di altre attività lavorative;
Controparte_
- condanna e a pagare alla ricorrente, in solido tra loro ex art. 2112 c.c., la CP_2 retribuzione contrattuale maturata nel mese di maggio 2020, detratti i giorni coperti da GD;
- respinge ogni altra domanda;
Controparte_
- compensa per 1/3 le spese di lite fra la ricorrente, e e condanna le società CP_2 convenute, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3 che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 3.400,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa per intero fra tutte le parti le spese di lite di pertinenza dell CP_3
Firenze, 30 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A parere del giudicante, infatti, ai fini dell'individuazione del giorno a decorrere dal quale il rapporto di lavoro della ricorrente è continuato ex lege con l'affittuaria, rileva, non, la data nella quale l'avente causa ha in concreto iniziato a esercitare l'attività di impresa presso il bar, ma la data nella quale l'avente causa è divenuta titolare del diritto di godimento dell'azienda in forza del contratto di affitto, ossia il 1.7.2020 come da doc. 2 citato. 2 In particolare, la lavoratrice ha dedotto che a partire dal 12.3.2020 è stata posta in Cassa Integrazione in
Deroga causale Covid – 19 (art. 22 D.L. n. 18 del 18.3.2020), con modalità di pagamento diretto da parte dell'Ente previdenziale (doc. 4); che, tuttavia, a partire dall'11.5.2020, gli accrediti sono diventati sporadici e, infine, si sono del tutto interrotti;
e che l'ultima busta paga consegnatale è quella di marzo 2020. 3 V. scheda anagrafica e professionale depositata da parte ricorrente in data 2.1.2025. 5 “Sono giardiniere, libero professionista. Sono amico della ricorrente in quanto l'ho conosciuta presso il bar in Via Gabriele D'Annunzio. Non mi ricordo come si chiamava il bar, è vicino al supermercato Lidl. Ho conosciuto la ricorrente prima della pandemia, uno o due anni prima, non ricordo con precisione l'anno. Io ho frequentato il bar fino al lockdown disposto per la pandemia. Io mi fermavo presso il bar, in media, 1-2 o anche 3 volte la settimana quando ero in zona per lavoro;
io mi fermavo nel corso della giornata in orari tra loro diversi, non avevo un orario fisso. Mi fermavo spesso la mattina presto attorno alle 7 e subito dopo la pausa pranzo fra le 13.30 e le 14.00 circa. Io lavoravo da lunedì a sabato. Spesso dietro il bancone assieme alla ricorrente c'era un'altra signora, il titolare l'ho solo visto qualche volta, non lo conosco personalmente. Tutte le volte in cui mi sono recato presso il bar ho sempre visto la ricorrente al lavoro, a volte c'era anche l'altra signora di cui ho detto.”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 30 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Serafini Yara ed elettivamente domiciliata presso la citata Parte_1 casella pec del difensore come da mandato in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E Controparte_
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze alla Via Gabriele D'Annunzio n. 19/B, contumace;
CONVENUTA E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eva Sardelli con CP_2 studio in Firenze alla Via Cosimo Rosselli 38 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della memoria difensiva;
RESISTENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione, che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 80974 rogito 21569 registrato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 per atto del Notar in Roma depositata presso la cancelleria del Tribunale di Firenze;
Persona_1 RESISTENTE
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 11.2.2022 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro e della
[...] Controparte_ previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, e per ivi sentir CP_2 CP_3 accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., che fra la ricorrente e la sussiste CP_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con mansioni di banconiera ed inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi – Confcommercio) sin dalla data dell'avvenuta cessione societaria (30.6.2020) o della successiva ritenuta per legge;
- dichiarare, altresì, che detto rapporto è ancora in essere, ordinando a di riammettere in CP_2 servizio la ricorrente;
- qualora venga accertata l'ipotesi di cui al punto A della narrativa, condannare l a CP_3 corrispondere alla ricorrente l'integrazione salariale e previdenziale di cassa integrazione guadagni pagina 1 di 7 in deroga, causale Covid - 19, nella misura prevista per legge, per i mesi 11.5.2020 – 31.5.2020;
1.7.2020 – 15.11.2020; 27.12.2020 – 31.12.2020; 25.1.2021 – 31.1.2021; 22.2.2021 – 28.2.2021; 22.3.2021 – 31.5.2021; 1.7.2021 al termine del periodo di concessione della GD (o per i diversi periodi che risultino di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
- condannare la - a partire dalla data e/o per i periodi che risultino non coperti da GD CP_2
– a corrispondere alla ricorrente la retribuzione contrattualmente maturata e maturanda, sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- qualora venga accertata l'ipotesi di cui al punto B della narrativa, IN TESI, condannare la
[...] a corrispondere alla ricorrente la retribuzione contrattualmente maturata e maturanda dal CP_2 30.6.2020 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia), detratti i mesi coperti da GD, sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condannare entrambe le società convenute, in solido fra loro ex art. 2112 c.c., al versamento, in favore della ricorrente, della retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2020 (nonché per gli ulteriori che risultino di giustizia) oltre interessi e rivalutazione;
- IN DENEGATA IPOTESI, qualora non si ritenga applicabile alla fattispecie l'art 2112 c.c., Controparte_ condannare a riammettere in servizio la ricorrente, nonché a corrisponderle la retribuzione contrattualmente maturata e maturanda dall'11.5.2020 sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, detratti i mesi coperti da GD, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- in ogni caso, condannare le convenute, in solido fra loro ex art. 2112 c.c., al versamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive corrispondenti all'orario supplementare, come indicato al punto 2 della narrativa, secondo le tabelle retributive del 6° livello del C.CN.L. Pubblici Esercizi – Confcommercio e detratto il percepito, con riserva di indicare la somma all'udienza di discussione della causa, depositando relativo conteggio;
- condannare altresì le medesime convenute alla regolarizzazione previdenziale delle predette ore, versando all i relativi contributi;
CP_3
- con condanna delle società convenute a versare le spese legali sia in favore della ricorrente che dell'Istituto Previdenziale.
2. All'udienza ex art. 420 c.p.c. del 28.11.2022, il difensore della ricorrente, alla luce della memoria difensiva dell ha concluso come da domanda sub numero 2 pag. 12 (i.e. ipotesi di cui al punto CP_3 B della narrativa del ricorso), oltre che, in ogni caso, come da domanda sulle differenze retributive da maggior orario.
3. si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via preliminare, di CP_2 autorizzare la chiamata in causa del dott. con studio in Firenze, al Viale A. Righi 65, Persona_2 al fine di accertare la sua esclusiva responsabilità relativamente al mancato/tardivo inoltro delle domande di all e al mancato licenziamento della lavoratrice, con differimento della Pt_2 CP_3 prima udienza al fine di consentire la stessa chiamata, ai sensi della normativa vigente in materia;
nel merito, dichiarare infondato, in fatto e in diritto, il ricorso introduttivo;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni che precedono, in caso di accertamento di responsabilità del dott. condannarlo a corrispondere alla ricorrente la retribuzione Persona_2 maturata che verrà accertata in corso di causa, detratta la GD già corrisposta. Con condanna del dott.
a versare le spese legali a favore della resistente. Persona_2
Controparte_ 4. non si è costituita in giudizio e il Tribunale, vista la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto a mani proprie dell'amministratore unico e l.r. ne ha CP_4 dichiarata la contumacia con ordinanza fuori udienza del 30.11.22.
5. L' si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: quanto alla CP_3 domanda di condanna dell al pagamento della CIG in deroga Covid, dichiarare CP_3
pagina 2 di 7 l'inammissibilità e l'infondatezza; quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, in ipotesi di accertamento della debenza di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro per cui è causa assoggettabili a contribuzione e di conseguente condanna in favore della ricorrente al pagamento delle differenze retributive ritenute dovute per il rapporto di lavoro di cui è causa, condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in ragione delle differenze medesime, nei limiti della prescrizione e nella misura che verrà accertata in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia. Con il favore delle spese.
6. Con ordinanza fuori udienza del 30.11.22 il Tribunale, visto l'art. 420, co. 9 c.p.c., non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo dott. posto che l'accertamento dell'eventuale Persona_2 responsabilità professionale di questi implicherebbe la trattazione di questioni di fatto e di diritto diverse e ulteriori rispetto a quelle coinvolte dalle domande spiegate dalla lavoratrice ex art. 409 c.p.c., con conseguente aggravio del presente giudizio.
7. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e la prova orale sfogata e, previo deposito nel termine perentorio assegnato di note contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi 30 gennaio 2025 come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
8. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutate le risultanze probatorie dei documenti in atti e della prova orale assunta, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
9. In primo luogo, il Tribunale ritiene provato dal doc. 2 fasc. (e, invero, neppure contestato CP_2Controparte_ dalla società convenuta costituita) che tra e sia stato posto in essere, con CP_2 decorrenza 1° luglio 2020, un affitto d'azienda ex art. 2112 c.c., avente a oggetto l'attività di ristorazione con somministrazione corrente in Firenze, alla Via Gabriele d'Annunzio n. 19/B.
Controparte_ 10. Incontroverso fra le parti è il fatto che l'odierna ricorrente, assunta dalla convenuta in data 3.9.2019, presso l'esercizio denominato “Bar 9 Cafè” sito in Firenze alla Via Gabriele D'Annunzio n. 19/b, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, mansioni di banconiera e inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi – Concommercio, alla data dell'affitto d'azienda predetto, fosse ancora alle dipendenze della società concedente.
11. Di conseguenza, deve accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato della ricorrente è proseguito ex lege, senza soluzione di continuità, ex art. 2112 c.c., con decorrenza 1.7.2020, con la società resistente CP_2
12. Altrettanto incontroverso è che successivamente al predetto affitto d'azienda, che, per quanto consta, è allo stato ancora in essere (“La durata dell'affitto è fissata in 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 1° luglio 2020 e si rinnoverà tacitamente alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi per scritto con almeno due mesi di anticipo.”), non sia, a oggi, sopravvenuta una legittima ed efficace causa di risoluzione del rapporto di lavoro (fatto estintivo che sarebbe stato onere di allegare e CP_2 provare), il quale, pertanto, deve dichiararsi ancora in corso.
pagina 3 di 7 13. Deve, quindi, ordinarsi a attuale datrice di lavoro della ricorrente, di riammetterla CP_2 immediatamente in servizio.
14. Ai fini del presente giudizio è, infatti, con ogni evidenza, del tutto irrilevante, quand'anche corrispondente al vero, che ha riferito di aver dato incarico all'allora consulente del CP_5 lavoro dott. di procedere al licenziamento della dipendente riferendo che non sarebbe Persona_2 passata alle dipendenze della cessionaria.”. Per mera completezza, si rileva che l'art. 2112 c.c., norma che, in ogni caso, non potrebbe essere derogata da eventuali accordi fra concedente e affittuaria, prevede espressamente che “il trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento” (v. art. 2, co. 1 d.lgs. n. 23/2015).
15. Per quanto riguarda poi il trattamento di integrazione salariale in deroga di cui la lavoratrice ha eccepito il mancato pagamento relativamente ai seguenti periodi: dal 11.5.2020 al 31.5.2020, dal 01.07.2020 al 15.11.2020, dal 27.12.2020 al 31.12.2020, dal 25.01.2021 al 31.01.2021, dal 22.02.2021 al 28.02.2021, dal 22.03.2021 al 31.05.2021, dal 01.07.2021 fino al termine della GD2, l ha CP_3 specificamente dedotto e documentato di aver proceduto, in ragione dei dieci provvedimenti autorizzativi emessi, ai seguenti 9 pagamenti nella misura oraria autorizzata, al netto delle ritenute fiscali: dal 12/03/20 al 31/03/20 Euro 345,41 in data 25.05.2020; dal 01/04/20 al 10/05/20 Euro 672,02 in data 24.07.2020; dal 01/06/20 al 30/06/20 Euro 526,06 in data 25.11.2020; dal 13/07/20 al 26/07/20 Euro 314,65 in data 07.07.2021; dal 16/11/20 al 27/12/20 Euro 732,70 in data 05.03.2021; dal 01/01/21 al 24/01/21 Euro 478,16 in data 13.04.2021; dal 01/02/21 al 21/02/21 Euro 529,21 in data 25.05.2021; dal 01/03/21 al 21/03/21 Euro 412,98 in data 07.06.2020; dal 01/06/21 al 30/06/21 Euro
518,12 in data 19.09.2021.
16. L ha, altresì, comprovato che le domande presentate (due volte) dall'azienda per il periodo CP_3 corrente dal 1/8/2020 al 15/11/2020 sono state respinte a causa dell'errata presentazione delle domande stesse con il riferimento al decreto non corretto, salvo la prima respinta del periodo 1/10/2020- 15/11/2020 che è stata presentata in ritardo oltre che con il decreto non corretto.
17. Nessuna delle parti ha mosso alcuna contestazione rispetto a quanto allegato e documentato dall . CP_3
18. Ne discende che la domanda di condanna dell “a corrispondere alla ricorrente l'integrazione CP_3 salariale e previdenziale di cassa integrazione guadagni in deroga, causale Covid - 19, nella misura prevista per legge, per i mesi 11.5.2020 – 31.5.2020; 1.7.2020 – 15.11.2020; 27.12.2020 – 31.12.2020; 25.1.2021 – 31.1.2021; 22.2.2021 – 28.2.2021; 22.3.2021 – 31.5.2021; 1.7.2021 al termine del periodo di concessione della GD” deve essere respinta.
19. Come è noto, in diritto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato - non di meno salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro - a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del CP_ trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall' al datore di lavoro;
consegue che quest'ultimo, ove non adempia a tale obbligo, risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi quindi l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed
pagina 4 di 7 interessi legali.” (così, Cass. n. 11650/1997). Ancora, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l'esistenza delle quali il datore di lavoro ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. n. 37716/2022, secondo la quale: “secondo la giurisprudenza di questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831); sull'affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004”). Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. n. 673/2001; Cass. n. 23925/2020).
20. deve, quindi, essere condannata a corrispondere alla ricorrente la retribuzione contrattuale CP_2 maturata e maturanda dal 1.7.2020, detratti i periodi coperti da GD (v. supra) e detratto l'aliunde perceptum per effetto dello svolgimento di altre attività lavorative3 (art. 1227 c.c.), sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro,
21. Quanto alla mensilità di maggio 2020, le due società convenute devono essere condannate a pagare alla ricorrente, in solido tra loro (una quale datrice di lavoro, l'altra quale coobbligata in solido ex art. 2112 c.c.) la retribuzione contrattuale maturata, detratti i giorni coperti da GD (v. supra), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo ex art. 429 c.p.c., mentre la mensilità di giugno 2020 risulta interamente coperta da GD (v. supra).
22. Infine, la ricorrente ha rivendicato (con richiesta di condanna generica) differenze retributive rispetto al percepito, derivanti dall'asserito svolgimento di lavoro supplementare. In particolare, la ricorrente ha dedotto che, nonostante l'orario part time al 75% indicato in contratto (pari a 5 ore giornaliere, dal lunedì al sabato compreso), ha sempre lavorato 7 ore giornaliere, dal lunedì al sabato compreso, dalle 7.00 alle 14.00, senza pausa, per n. 42 ore settimanali totali (e non 30 come previsto in contratto), e che le due ore di lavoro giornaliero supplementare venivano retribuite alla ricorrente fuori busta, mediante l'erogazione in contanti (così come in contanti era erogata anche la retribuzione contrattuale) di euro 7 euro all'ora.
pagina 5 di 7 23. A parere del Tribunale la domanda deve essere respinta per difetto di prova.
24. Il l.r. di in sede di interrogatorio formale, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice CP_6 nelle note ex art. 127-ter c.p.c., non ha affetto ammesso che la ricorrente abbia svolto 2 ore di lavoro supplementare al giorno per sei giorni la settimana e, quindi, un orario settimanale complessivo di 42 ore. Piuttosto, egli ha affermato che la ricorrente lavorava per sei ore al giorno dal lunedì al venerdì, per un totale, quindi, di 30 ore settimanali. Non si è, pertanto, in presenza di una confessione giudiziale4.
25. Quanto alla prova testimoniale sfogata, deve, invece, osservarsi quanto segue:
- deve giudicarsi non attendibile e non credibile, in assenza di puntuali elementi probatori di riscontro esterno che confermino la corrispondenza al vero di quanto dallo stesso riferito in merito all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, la deposizione , avendo egli Tes_1 omesso di riferire a questo Giudice, nel corso dell'esame testimoniale, di essere il compagno della madre della ricorrente, e avendo, invece, dichiarato di essere amico della per Parte_1 averla conosciuta presso il bar5;
- del tutto generica, e come tale inidonea a dimostrare la fondatezza delle allegazioni attoree, risulta la deposizione di , peraltro collaboratore del predetto Testimone_2 Tes_1 da aprile 2018. Il teste ha, infatti, dichiarato: “Ho conosciuto la ricorrente tramite È Tes_1 la figlia della compagna di . Non ricordo quando e in quali circostanze me l'ha Tes_1 Tes_ presentata. Non so che lavoro svolgesse la ricorrente quando me l'ha presentata. Mi è Tes_ capitato di andare a prendere un caffè insieme a dove la ricorrente lavorava come barista, il bar era in Via Gabriele D'Annunzio. Nel bar sono stato ogni tanto, prima della pandemia. Mi è Tes_ capitato di andarci sia di mattina che di pomeriggio invece, ha collocato i propri accessi presso il bar non oltre le ore 14.00, n.d.r.], lavorando lì in zona;
quando ci sono andato, ci sono Tes_ andato sempre insieme a Il bar è sullo stesso lato di strada della LID, il bar si trova in angolo;
andando verso Settignano prima c'è la LIDL, poi il bar e poi il benzinaio. In seguito al periodo che ho detto non ho più frequentato il bar.”;
- il teste , cliente del bar, ha riferito che, al tempo dei fatti di causa, andava a pranzo Testimone_3 nel bar, in genere, un paio di volte a settimana, dopo l'uscita delle bimbe da scuola alle ore 13.30, e che, mentre vedeva la ricorrente al lavoro quando la mattina faceva colazione dopo aver accompagnato le bambine a scuola, così come durante la mattinata, al contrario, non l'ha mai vista quando tornava per il pranzo;
- infine, alcun elemento di prova a sostegno della fondatezza della domanda in esame è emerso neppure dalla deposizione di torrefattore, il quale, legato alla società convenuta Testimone_4 4 Per mera completezza si osserva che, in caso di litisconsorzio facoltativo la confessione resa da uno dei litisconsorti costituisce prova legale nei confronti del confidente, mentre può fornire argomenti di prova ed essere liberamente valutata dal giudice nei confronti degli altri litisconsorti (v. Cass. n. 24187/14).
pagina 6 di 7 da rapporti commerciali fin dall'apertura del in Via G. D'Annunzio, ha CP_2 Pt_3 riferito quanto segue: “Io almeno una volta la settimana mi reco presso il bar per le consegne;
vado la mattina tra le ore 9 e le ore 10; mi trattengo anche fino a un'ora. Mi ricordo della ricorrente. L'ho conosciuta presso il bar quando la assunse. Mi sembra che la ricorrente CP_7 abbia lavorato nel bar fin dagli inizi dell'attività, non so essere più preciso. Non ricordo fino a quando ha lavorato nel bar, a un certo punto non l'ho più vista. Io quando mi recavo presso il bar negli orari che ho detto trovavo la ricorrente a lavorare nel bar. So da che la ricorrente CP_7 lavorava solo la mattina, anche perché egli non aveva le possibilità economiche per potersi permettere una dipendente a tempo pieno. Voglio aggiungere che, anche se non per lavoro, io sono capitato presso il bar anche di pomeriggio e non vi ho mai trovato la ricorrente a lavorare.”.
26. Il rigetto della domanda relativa alle differenze retributive assorbe la domanda concernente la regolarizzazione contributiva.
27. Quanto al regolamento delle spese di lite fra le parti private, visti gli esiti del giudizio, se ne dispone la compensazione nella misura di 1/3 e si condannano le società convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo.
28. Si ritiene, invece, sussistano i presupposti per compensare interamente fra tutte le parti le spese di lite di pertinenza dell viste le domande di competenza dell'Istituto, i relativi esiti del giudizio e le CP_3 relative ragioni della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., che fra la ricorrente Parte_1
e sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato
[...] CP_2 (con mansioni di banconiera e inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi – Confcommercio) a decorrere dal 1.7.2020;
- accerta e dichiara, altresì, che detto rapporto è ancora in essere e, per l'effetto, ordina a
[...] di riammettere immediatamente in servizio la ricorrente;
CP_2
- per l'effetto, condanna corrispondere alla ricorrente la retribuzione contrattuale CP_2 maturata e maturanda dal 1.7.2020 sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, detratti i periodi coperti da GD e detratto l'aliunde perceptum nel medesimo periodo per effetto dello svolgimento di altre attività lavorative;
Controparte_
- condanna e a pagare alla ricorrente, in solido tra loro ex art. 2112 c.c., la CP_2 retribuzione contrattuale maturata nel mese di maggio 2020, detratti i giorni coperti da GD;
- respinge ogni altra domanda;
Controparte_
- compensa per 1/3 le spese di lite fra la ricorrente, e e condanna le società CP_2 convenute, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3 che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 3.400,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa per intero fra tutte le parti le spese di lite di pertinenza dell CP_3
Firenze, 30 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A parere del giudicante, infatti, ai fini dell'individuazione del giorno a decorrere dal quale il rapporto di lavoro della ricorrente è continuato ex lege con l'affittuaria, rileva, non, la data nella quale l'avente causa ha in concreto iniziato a esercitare l'attività di impresa presso il bar, ma la data nella quale l'avente causa è divenuta titolare del diritto di godimento dell'azienda in forza del contratto di affitto, ossia il 1.7.2020 come da doc. 2 citato. 2 In particolare, la lavoratrice ha dedotto che a partire dal 12.3.2020 è stata posta in Cassa Integrazione in
Deroga causale Covid – 19 (art. 22 D.L. n. 18 del 18.3.2020), con modalità di pagamento diretto da parte dell'Ente previdenziale (doc. 4); che, tuttavia, a partire dall'11.5.2020, gli accrediti sono diventati sporadici e, infine, si sono del tutto interrotti;
e che l'ultima busta paga consegnatale è quella di marzo 2020. 3 V. scheda anagrafica e professionale depositata da parte ricorrente in data 2.1.2025. 5 “Sono giardiniere, libero professionista. Sono amico della ricorrente in quanto l'ho conosciuta presso il bar in Via Gabriele D'Annunzio. Non mi ricordo come si chiamava il bar, è vicino al supermercato Lidl. Ho conosciuto la ricorrente prima della pandemia, uno o due anni prima, non ricordo con precisione l'anno. Io ho frequentato il bar fino al lockdown disposto per la pandemia. Io mi fermavo presso il bar, in media, 1-2 o anche 3 volte la settimana quando ero in zona per lavoro;
io mi fermavo nel corso della giornata in orari tra loro diversi, non avevo un orario fisso. Mi fermavo spesso la mattina presto attorno alle 7 e subito dopo la pausa pranzo fra le 13.30 e le 14.00 circa. Io lavoravo da lunedì a sabato. Spesso dietro il bancone assieme alla ricorrente c'era un'altra signora, il titolare l'ho solo visto qualche volta, non lo conosco personalmente. Tutte le volte in cui mi sono recato presso il bar ho sempre visto la ricorrente al lavoro, a volte c'era anche l'altra signora di cui ho detto.”.