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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.453/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 453/2021
PROMOSSA DA
, Parte_1
(C.F. , domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA;
rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MELATO SIMONE giusta procura in atti. P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato la
[...]
e l' Parte_2 [...]
hanno proposto appello Parte_3
avverso la sentenza n.2997/20, pubblicata il 17.9.2020, con la quale il Tribunale di Catania ha accolto l'opposizione proposta da ed ha annullato l'ordinanza Parte_4
ingiunzione emessa il 10.11.2014 dal del CP_2 [...]
Controparte_3
, compensando tra le parti le spese processuali.
[...]
Gli appellanti hanno esposto che:
- con ricorso avverso ingiunzione di pagamento ex art.3 R.D. n.639/1910 depositato il 29.12.2014 e notificato in data 8.08.2015 in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 3.11.2015 e al decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, la società
[...]
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. Parte_4
181506 emessa in data 10.11.2014 dal Dirigente del Servizio per la Parte_2 somma di € 138.073,27 a titolo di canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche nel periodo compreso tra gli anni 1999 e 2014, domandandone la declaratoria di nullità, improcedibilità e/o inammissibilità
e/o improponibilità ed in linea gradata la parziale nullità e/o inefficacia del provvedimento;
- a sostegno delle proprie domande parte ricorrente deduceva:
1) che la notifica dell'ordinanza – ingiunzione non era stata effettuata tramite ufficiale giudiziario o messo di notificazione ma a mezzo di servizio di posta privata;
pagina 2 di 7 2) che la notifica non era stata effettuata al rappresentante legale, né a persona autorizzata, o addetta alla ricezione degli atti;
3) che il provvedimento non conteneva alcuna indicazione circa il calcolo dell'importo complessivamente dovuto, né con riferimento alle singole annualità, né con riferimento alle riduzioni o azzeramento del dovuto a seguito dei pagamenti effettuati dalla società;
4) l'intervenuta estinzione (parziale) della pretesa creditoria dell'Amministrazione essendo decorsa la prescrizione quinquennale delle somme in contestazione (canoni demaniali dovuti dal 1999 al 2014).
- L'Amministrazione si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 23/10/2015 deducendo:
1) l'irritualità dell'opposizione proposta con ricorso e non nelle forme del rito ordinario di cognizione;
2) l'inammissibilità dell'opposizione per tardività;
3) l'infondatezza dell'opposizione;
4) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex adverso avanzata trattandosi di conguagli (senza applicazione di interessi) già preannunziati nel 1999 e 2008 e dovuti in forza delle direttiva n. 5159 del 18/01/2012;
5) Infine, con domanda riconvenzionale l'Amministrazione chiedeva di “ritenere e dichiarare fondato il credito dell'Amministrazione e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di €
138.073,27 dovuta a titolo di canoni demaniali […] o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio”;
- all'udienza del 4/4/2017 il Giudice disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione;
- con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo di opposizione, ritenendo che “l'accoglimento del primo motivo di opposizione ha natura assorbente rispetto alle altre censure mosse dalla società opponente”.
Ritualmente notificato l'atto di appello si è costituita la soc. Parte_4
per contestare la fondatezza della proposta impugnazione della quale ha chiesto il rigetto.
[...]
All'udienza del 23.10.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione alle parti di gg.30 + 20 per il deposito degli scritti difensivi finali.
-----------------------------
L'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi:
1) errata valutazione da parte del primo Giudice che ha ritenuto “fondato” il primo motivo di opposizione, con cui la società aveva dedotto la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento ex pagina 3 di 7 art. 2 R.D. 639/2010 in quanto non effettuata “tramite ufficiale giudiziario o messo dell'amministrazione, ma mediante il ricorso a servizio di posta privata” e “non sanabile” il vizio di notificazione dell'ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910, con conseguente “nullità” dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il motivo appare fondato e deve essere accolto.
Sul punto il Tribunale di Catania ha motivato nei seguenti termini: “Il primo motivo di opposizione è fondato. L'opponente ha affermato che l'ordinanza di ingiunzione, ex art. 2 RD n. 639/1910, debba essere notificata mediante Ufficiale Giudiziario e ha contestato la legittimità della comunicazione, avvenuta, come documentato, tramite posta privata. In realtà, già l'art. 10 l. 265/1999 ad integrazione dell'art. 18 l. 689/81, ha consentito la comunicazione dell'ordinanza di ingiunzione tramite
[...]
, cui non può essere equiparato il servizio delle poste private. In tema di notifiche a mezzo CP_4
agenzie private di recapito, la Cassazione si è più volte espressa, affermando che “la notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell' , al quale il d.lg. n. 261 Parte_5
del 1999, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra
l' e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per Parte_5
l'espletamento del servizio.” (Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2016, n. 13073; Cassazione civile, sez. trib., 06/06/2012, n. 9111). La stessa Corte ha, in altre pronunce, limitato l'efficacia della notifica, eseguita, da un'agenzia privata, alle ipotesi in cui lo stesso Ente in forza della riserva in via Pt_5
esclusiva prevista dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 1999, a favore del fornitore del servizio universale, “provveda all'integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa” (Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2015, n. 15347). A dirimere il contrasto insorto in merito all'efficacia di tale tipo di comunicazione, la Cassazione a SS UU, con sentenza 299/2020, ha dichiarato la nullità della notificazione di un atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata, non sanabile dalla costituzione della controparte, non potendosi neanche accertare la tempestività del ricorso, a causa della mancanza di certezza legale, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore. E' vero che la Cassazione si riferisce alle notifiche effettuate da operatori non abilitati, ma la difesa dell'Assessorato, benchè espressamente invitata dal Giudice, non ha interloquito, né in
pagina 4 di 7 relazione all'eventuale partecipazione delle al procedimento di notifica, né in merito CP_4 all'abilitazione dell'operatore utilizzato”.
Questa Corte ritiene non condivisibile la superiore motivazione.
Se l'art.2 del RD 639/10 stabilisce che l'ingiunzione “è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione”, va rilevato che ai sensi dell'art. 12 L. 890/82 e succ. mod. “Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso”, con la conseguenza che la notifica eseguita a mezzo servizio postale deve ritenersi valida.
Muovendo da questo presupposto deve considerarsi valida anche la notifica eseguita a mezzo poste private atteso che nella specie non si è in presenza di un atto giudiziario, bensì di un atto amministrativo (ingiunzione di pagamento). La Corte di cassazione con la sentenza n.8416/19, resa a sezioni unite, ha chiarito che sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982 e successive modifiche ed i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992).
Nella specie, quindi, la notifica eseguita a mezzo poste private risulta assolutamente legittima e regolare.
Con lo stesso motivo di impugnazione parte appellante ha anche censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'ordinanza – ingiunzione ex R.D.
639/1910 per tardività.
Nella specie è accaduto che l'ingiunzione prot. 181506 del 10.11.2014 è stata ricevuta dalla società opponente in data 3.12.2014, mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data
29.12.2014 ma notificato solo in data 8.06.2015. Secondo parte appellante, una volta disposto in data
4.4.2017 il mutamento del rito in ordinario, al fine di valutare la tempestività dell'opposizione - da proporre, ai sensi dell'art.3 R.D. 639/1910 entro il termine di 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione - il Giudice di prime cure avrebbe dovuto avere riguardo non già alla data di deposito del ricorso in opposizione ma a quella di notifica dell'opposizione all'Amministrazione presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
pagina 5 di 7 Ed invero, poiché si tratta di opposizione avverso ingiunzione regolata dall'art.3 RD 639/1910, la stessa è soggetta al rito ordinario di cognizione per come espressamente previsto dall'art.32 D. L.vo
150/11 e, pertanto, deve essere proposta con le forme dell'atto di citazione e non del ricorso, per come erroneamente avvenuto nel caso che occupa. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo cui “l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295).
La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643). In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ov'esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ov'esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte”
(v. Cass. 20071/21).
Pertanto, poiché nel caso di specie, trattandosi di giudizio destinato ad essere avviato con atto di citazione, il ricorso è stato notificato al resistente solo in data 8.6.2015, e, quindi, ben oltre il decorso del termine fissato dall'art.3 RD 639/1910, l'opposizione deve ritenersi tardiva.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame degli altri.
Per tali motivi, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza di primo grado, la
Corte d'appello rigetta l'opposizione proposta da Parte_4
avverso l'ordinanza ingiunzione emessa il 10.11.2014 dal Dirigente del Servizio Parte_2
di Catania – Controparte_3 [...]
. Controparte_3
pagina 6 di 7 L'integrale riforma della sentenza di primo grado impone di statuire anche in punto alle relative spese che vanno poste, unitamente a quelle del presente grado di giudizio, a carico della società
[...]
, escludendo, per entrambi i gradi, la voce “istruttoria/trattazione” Parte_4 Pt_4
in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
e dall'
[...] [...]
e, in riforma della sentenza n.2997/20 del Parte_3
Tribunale di Catania, rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_4
avverso l'ingiunzione emessa il 10.11.2014 dal del Servizio
[...] CP_2 [...]
Controparte_3 [...]
. Controparte_3
Condanna la società al pagamento delle spese del primo Parte_4
grado di giudizio liquidate in €.9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Condanna la società al pagamento delle spese del presente Parte_4
grado di giudizio liquidate in €.1.165,50 per esborsi ed €.11.000,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Catania, 18.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 453/2021
PROMOSSA DA
, Parte_1
(C.F. , domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA;
rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MELATO SIMONE giusta procura in atti. P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato la
[...]
e l' Parte_2 [...]
hanno proposto appello Parte_3
avverso la sentenza n.2997/20, pubblicata il 17.9.2020, con la quale il Tribunale di Catania ha accolto l'opposizione proposta da ed ha annullato l'ordinanza Parte_4
ingiunzione emessa il 10.11.2014 dal del CP_2 [...]
Controparte_3
, compensando tra le parti le spese processuali.
[...]
Gli appellanti hanno esposto che:
- con ricorso avverso ingiunzione di pagamento ex art.3 R.D. n.639/1910 depositato il 29.12.2014 e notificato in data 8.08.2015 in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 3.11.2015 e al decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, la società
[...]
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. Parte_4
181506 emessa in data 10.11.2014 dal Dirigente del Servizio per la Parte_2 somma di € 138.073,27 a titolo di canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche nel periodo compreso tra gli anni 1999 e 2014, domandandone la declaratoria di nullità, improcedibilità e/o inammissibilità
e/o improponibilità ed in linea gradata la parziale nullità e/o inefficacia del provvedimento;
- a sostegno delle proprie domande parte ricorrente deduceva:
1) che la notifica dell'ordinanza – ingiunzione non era stata effettuata tramite ufficiale giudiziario o messo di notificazione ma a mezzo di servizio di posta privata;
pagina 2 di 7 2) che la notifica non era stata effettuata al rappresentante legale, né a persona autorizzata, o addetta alla ricezione degli atti;
3) che il provvedimento non conteneva alcuna indicazione circa il calcolo dell'importo complessivamente dovuto, né con riferimento alle singole annualità, né con riferimento alle riduzioni o azzeramento del dovuto a seguito dei pagamenti effettuati dalla società;
4) l'intervenuta estinzione (parziale) della pretesa creditoria dell'Amministrazione essendo decorsa la prescrizione quinquennale delle somme in contestazione (canoni demaniali dovuti dal 1999 al 2014).
- L'Amministrazione si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 23/10/2015 deducendo:
1) l'irritualità dell'opposizione proposta con ricorso e non nelle forme del rito ordinario di cognizione;
2) l'inammissibilità dell'opposizione per tardività;
3) l'infondatezza dell'opposizione;
4) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex adverso avanzata trattandosi di conguagli (senza applicazione di interessi) già preannunziati nel 1999 e 2008 e dovuti in forza delle direttiva n. 5159 del 18/01/2012;
5) Infine, con domanda riconvenzionale l'Amministrazione chiedeva di “ritenere e dichiarare fondato il credito dell'Amministrazione e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di €
138.073,27 dovuta a titolo di canoni demaniali […] o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio”;
- all'udienza del 4/4/2017 il Giudice disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione;
- con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo di opposizione, ritenendo che “l'accoglimento del primo motivo di opposizione ha natura assorbente rispetto alle altre censure mosse dalla società opponente”.
Ritualmente notificato l'atto di appello si è costituita la soc. Parte_4
per contestare la fondatezza della proposta impugnazione della quale ha chiesto il rigetto.
[...]
All'udienza del 23.10.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione alle parti di gg.30 + 20 per il deposito degli scritti difensivi finali.
-----------------------------
L'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi:
1) errata valutazione da parte del primo Giudice che ha ritenuto “fondato” il primo motivo di opposizione, con cui la società aveva dedotto la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento ex pagina 3 di 7 art. 2 R.D. 639/2010 in quanto non effettuata “tramite ufficiale giudiziario o messo dell'amministrazione, ma mediante il ricorso a servizio di posta privata” e “non sanabile” il vizio di notificazione dell'ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910, con conseguente “nullità” dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il motivo appare fondato e deve essere accolto.
Sul punto il Tribunale di Catania ha motivato nei seguenti termini: “Il primo motivo di opposizione è fondato. L'opponente ha affermato che l'ordinanza di ingiunzione, ex art. 2 RD n. 639/1910, debba essere notificata mediante Ufficiale Giudiziario e ha contestato la legittimità della comunicazione, avvenuta, come documentato, tramite posta privata. In realtà, già l'art. 10 l. 265/1999 ad integrazione dell'art. 18 l. 689/81, ha consentito la comunicazione dell'ordinanza di ingiunzione tramite
[...]
, cui non può essere equiparato il servizio delle poste private. In tema di notifiche a mezzo CP_4
agenzie private di recapito, la Cassazione si è più volte espressa, affermando che “la notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell' , al quale il d.lg. n. 261 Parte_5
del 1999, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra
l' e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per Parte_5
l'espletamento del servizio.” (Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2016, n. 13073; Cassazione civile, sez. trib., 06/06/2012, n. 9111). La stessa Corte ha, in altre pronunce, limitato l'efficacia della notifica, eseguita, da un'agenzia privata, alle ipotesi in cui lo stesso Ente in forza della riserva in via Pt_5
esclusiva prevista dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 1999, a favore del fornitore del servizio universale, “provveda all'integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa” (Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2015, n. 15347). A dirimere il contrasto insorto in merito all'efficacia di tale tipo di comunicazione, la Cassazione a SS UU, con sentenza 299/2020, ha dichiarato la nullità della notificazione di un atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata, non sanabile dalla costituzione della controparte, non potendosi neanche accertare la tempestività del ricorso, a causa della mancanza di certezza legale, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore. E' vero che la Cassazione si riferisce alle notifiche effettuate da operatori non abilitati, ma la difesa dell'Assessorato, benchè espressamente invitata dal Giudice, non ha interloquito, né in
pagina 4 di 7 relazione all'eventuale partecipazione delle al procedimento di notifica, né in merito CP_4 all'abilitazione dell'operatore utilizzato”.
Questa Corte ritiene non condivisibile la superiore motivazione.
Se l'art.2 del RD 639/10 stabilisce che l'ingiunzione “è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione”, va rilevato che ai sensi dell'art. 12 L. 890/82 e succ. mod. “Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso”, con la conseguenza che la notifica eseguita a mezzo servizio postale deve ritenersi valida.
Muovendo da questo presupposto deve considerarsi valida anche la notifica eseguita a mezzo poste private atteso che nella specie non si è in presenza di un atto giudiziario, bensì di un atto amministrativo (ingiunzione di pagamento). La Corte di cassazione con la sentenza n.8416/19, resa a sezioni unite, ha chiarito che sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982 e successive modifiche ed i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992).
Nella specie, quindi, la notifica eseguita a mezzo poste private risulta assolutamente legittima e regolare.
Con lo stesso motivo di impugnazione parte appellante ha anche censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'ordinanza – ingiunzione ex R.D.
639/1910 per tardività.
Nella specie è accaduto che l'ingiunzione prot. 181506 del 10.11.2014 è stata ricevuta dalla società opponente in data 3.12.2014, mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data
29.12.2014 ma notificato solo in data 8.06.2015. Secondo parte appellante, una volta disposto in data
4.4.2017 il mutamento del rito in ordinario, al fine di valutare la tempestività dell'opposizione - da proporre, ai sensi dell'art.3 R.D. 639/1910 entro il termine di 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione - il Giudice di prime cure avrebbe dovuto avere riguardo non già alla data di deposito del ricorso in opposizione ma a quella di notifica dell'opposizione all'Amministrazione presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
pagina 5 di 7 Ed invero, poiché si tratta di opposizione avverso ingiunzione regolata dall'art.3 RD 639/1910, la stessa è soggetta al rito ordinario di cognizione per come espressamente previsto dall'art.32 D. L.vo
150/11 e, pertanto, deve essere proposta con le forme dell'atto di citazione e non del ricorso, per come erroneamente avvenuto nel caso che occupa. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo cui “l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295).
La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643). In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ov'esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ov'esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte”
(v. Cass. 20071/21).
Pertanto, poiché nel caso di specie, trattandosi di giudizio destinato ad essere avviato con atto di citazione, il ricorso è stato notificato al resistente solo in data 8.6.2015, e, quindi, ben oltre il decorso del termine fissato dall'art.3 RD 639/1910, l'opposizione deve ritenersi tardiva.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame degli altri.
Per tali motivi, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza di primo grado, la
Corte d'appello rigetta l'opposizione proposta da Parte_4
avverso l'ordinanza ingiunzione emessa il 10.11.2014 dal Dirigente del Servizio Parte_2
di Catania – Controparte_3 [...]
. Controparte_3
pagina 6 di 7 L'integrale riforma della sentenza di primo grado impone di statuire anche in punto alle relative spese che vanno poste, unitamente a quelle del presente grado di giudizio, a carico della società
[...]
, escludendo, per entrambi i gradi, la voce “istruttoria/trattazione” Parte_4 Pt_4
in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
e dall'
[...] [...]
e, in riforma della sentenza n.2997/20 del Parte_3
Tribunale di Catania, rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_4
avverso l'ingiunzione emessa il 10.11.2014 dal del Servizio
[...] CP_2 [...]
Controparte_3 [...]
. Controparte_3
Condanna la società al pagamento delle spese del primo Parte_4
grado di giudizio liquidate in €.9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Condanna la società al pagamento delle spese del presente Parte_4
grado di giudizio liquidate in €.1.165,50 per esborsi ed €.11.000,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Catania, 18.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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