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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo
Presidente estensore dott.ssa Natalia Ceccarelli
Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello R.G. n. 4837/2023 proposto per la riforma della sentenza n. 3412/2023, pubblicata il 30.3.2023, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dal
Tribunale di Napoli, nella causa civile iscritta al Ruolo Generale Affari Civili n. 22079/2017,
e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv.to Mariarosaria Mazzacano (c.f. , pec: C.F._2
con il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), Email_1
alla via Colonne, 33;
Appellante
E
(GIÀ ), Controparte_1 Controparte_2 [...]
(c.f. ; p. IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Salvatore Penza (C.F.
pec: con il quali C.F._3 Email_2
elettivamente domicilia in Milano alla via M. e G. Savarè 1;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
compagnia di assicurazioni (ora al fine di accertare e Controparte_2 Controparte_1
dichiarare la violazione, da parte convenuta, dei principi di correttezza e buona fede contrattuale in riferimento all'esecuzione della polizza collettiva n. IAH0009461 stipulata Con presso l' in occasione del soggiorno dal 23 al 30/12/2016 presso la struttura alberghiera
Valtur e sentir condannare la convenuta al rimborso Parte_2 dell'importo di € 8.150,00, oltre al risarcimento del danno per l'importo di € 1.850,00.
Nel contraddittorio delle parti, all'esito dell'udienza del 30.3.2023, la causa veniva decisa dal
Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 3412/2023, pubblicata in pari data, che ha rigettato la domanda di indennizzo formulata dall'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese in favore del convenuto.
Avverso la sentenza ha proposto appello deducendone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
Si costituiva la società già ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza di trattazione del 21.5.2024 la causa veniva rimessa in decisione, fissando l'udienza del 18.3.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Successivamente, con comparsa conclusionale depositata il 13.2.2025, entrambe le parti costituite hanno, congiuntamente, dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione proposta, affermando che: “Nelle more del procedimento, i procuratori delle parti, congiuntamente, hanno trovato un accordo volto a dirimere la questione sia con riferimento all'efficacia della sentenza di primo grado sia in ordine alle domande proposte in questa sede di appello per cui hanno stretto un accordo conciliativo che li porta a non avere più interesse alcuno nella prosecuzione della causa perché cessata la materia del contendere. Con il presente atto, pertanto, sottoscritto da entrambi i procuratori, le parti rinunciano espressamente agli atti e all'azione proposta”.
Tanto premesso, all'esito dell'udienza del 18.3.2025, va precisato che la rinuncia alla domanda o la rinuncia all'impugnazione intervenuta dopo il giudizio di primo grado, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiedono l'adozione di forme particolari, non necessitano di accettazione della controparte ed estinguono l'azione (Cass. Sez. 3,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4837/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 3 Sentenza n. 33761 del 19/12/2019). Con specifico riferimento all'appello, i giudici di legittimità hanno precisato che la rinuncia agli atti va tenuta distinta dalla rinuncia all'impugnazione, la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione di controparte.
Nel caso di specie, come accennato, entrambe le parti costituite hanno congiuntamente rinunciato, oltre all'azione proposta, anche gli atti, sicché l'accettazione non è necessaria ai fini dell'efficacia della rinuncia.
Le rinunce in tal modo operate – agli atti e all'azione - hanno prodotto indubbiamente la estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Al Collegio non resta pertanto che prenderne atto procedendo alla declaratoria di estinzione della causa e disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- dispone che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 25 marzo 2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4837/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 3
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo
Presidente estensore dott.ssa Natalia Ceccarelli
Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello R.G. n. 4837/2023 proposto per la riforma della sentenza n. 3412/2023, pubblicata il 30.3.2023, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dal
Tribunale di Napoli, nella causa civile iscritta al Ruolo Generale Affari Civili n. 22079/2017,
e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv.to Mariarosaria Mazzacano (c.f. , pec: C.F._2
con il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), Email_1
alla via Colonne, 33;
Appellante
E
(GIÀ ), Controparte_1 Controparte_2 [...]
(c.f. ; p. IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Salvatore Penza (C.F.
pec: con il quali C.F._3 Email_2
elettivamente domicilia in Milano alla via M. e G. Savarè 1;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
compagnia di assicurazioni (ora al fine di accertare e Controparte_2 Controparte_1
dichiarare la violazione, da parte convenuta, dei principi di correttezza e buona fede contrattuale in riferimento all'esecuzione della polizza collettiva n. IAH0009461 stipulata Con presso l' in occasione del soggiorno dal 23 al 30/12/2016 presso la struttura alberghiera
Valtur e sentir condannare la convenuta al rimborso Parte_2 dell'importo di € 8.150,00, oltre al risarcimento del danno per l'importo di € 1.850,00.
Nel contraddittorio delle parti, all'esito dell'udienza del 30.3.2023, la causa veniva decisa dal
Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 3412/2023, pubblicata in pari data, che ha rigettato la domanda di indennizzo formulata dall'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese in favore del convenuto.
Avverso la sentenza ha proposto appello deducendone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
Si costituiva la società già ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza di trattazione del 21.5.2024 la causa veniva rimessa in decisione, fissando l'udienza del 18.3.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Successivamente, con comparsa conclusionale depositata il 13.2.2025, entrambe le parti costituite hanno, congiuntamente, dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione proposta, affermando che: “Nelle more del procedimento, i procuratori delle parti, congiuntamente, hanno trovato un accordo volto a dirimere la questione sia con riferimento all'efficacia della sentenza di primo grado sia in ordine alle domande proposte in questa sede di appello per cui hanno stretto un accordo conciliativo che li porta a non avere più interesse alcuno nella prosecuzione della causa perché cessata la materia del contendere. Con il presente atto, pertanto, sottoscritto da entrambi i procuratori, le parti rinunciano espressamente agli atti e all'azione proposta”.
Tanto premesso, all'esito dell'udienza del 18.3.2025, va precisato che la rinuncia alla domanda o la rinuncia all'impugnazione intervenuta dopo il giudizio di primo grado, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiedono l'adozione di forme particolari, non necessitano di accettazione della controparte ed estinguono l'azione (Cass. Sez. 3,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4837/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 3 Sentenza n. 33761 del 19/12/2019). Con specifico riferimento all'appello, i giudici di legittimità hanno precisato che la rinuncia agli atti va tenuta distinta dalla rinuncia all'impugnazione, la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione di controparte.
Nel caso di specie, come accennato, entrambe le parti costituite hanno congiuntamente rinunciato, oltre all'azione proposta, anche gli atti, sicché l'accettazione non è necessaria ai fini dell'efficacia della rinuncia.
Le rinunce in tal modo operate – agli atti e all'azione - hanno prodotto indubbiamente la estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Al Collegio non resta pertanto che prenderne atto procedendo alla declaratoria di estinzione della causa e disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- dispone che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 25 marzo 2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4837/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 3