Articolo 52 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 51Articolo 54
Versione
14 febbraio 1979
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Versione
30 marzo 2004
Art. 52.
I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a ((membri del)) Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.
Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonche' ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti ((membri)) del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
Entrata in vigore il 30 marzo 2004
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