Versione
14 febbraio 1979
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30 marzo 2004
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Art. 52.
I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a ((membri del)) Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.
Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonche' ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti ((membri)) del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a ((membri del)) Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.
Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonche' ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti ((membri)) del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 03/07/2015, n. 377Provvedimento: […] Inoltre, a riprova del proprio status di dipendete provinciale, il ricorrente ha anche prodotto copia della determinazione dirigenziale n. 1877 del 25 giugno 2009, con la quale, proprio in tale qualità, ha fruito di un periodo di aspettativa non retribuita per partecipare ad una competizione elettorale, ai sensi dell'art. 52 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.Leggi di più...
- art. 114 cod. proc. amm.·
- art. 64 cod. proc. amm.·
- ottemperanza·
- giudicato formale e sostanziale·
- inadempimento della pubblica amministrazione·
- art. 14 decreto legge 669/1996·
- spese di lite·
- esecuzione delle sentenze·
- art. 112 cod. proc. amm.·
- commissario ad acta·
- art. 87 cod. proc. amm.