Articolo 8 della Legge 4 maggio 1983, n. 170
Articolo 7Articolo 9
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26 maggio 1983
Art. 8. Limiti di applicazione della legge

La presente legge non si applica alle essenze ottenute dalla lavorazione di parti diverse dal frutto delle piante agrumarie ne', salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, all'essenza di bergamotto.
Entrata in vigore il 26 maggio 1983