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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 29/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 P.IVA_1
PUTZOLU DOMENICO con domicilio eletto presso il suo studio in TEMPIO PAUSANIA in VIA
ROMA 106
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 da Avv. IORI GABRIELE con domicilio eletto presso il suo studio in REGGIO EMILIA VIA ZACCHETTI 31
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N.1376/2021 DEL TRIBUNALE DI REGGIO-EMILIA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: In via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito: dichiarare, previa ammissione della prova testimoniale dedotta, per le ragioni di cui sopra che nessuna somma è dovuta dall'appellante al Parte_2
e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere il credito
[...] compensato con quanto dall'appellata dovuto alla per le causali di cui Pt_1 Parte_1 all'espositiva o comunque e subordinatamente compensare parzialmente la somma di cui al decreto ingiuntivo con quella ritenuta e determinata dal Giudice dovuta alla per le Pt_1 Parte_3 prestazioni per cui è causa.
vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si producono i seguenti documenti:
1) fascicolo di primo grado;
2) Sentenza impugnata. In via istruttoria si deduce e si chiede l'ammissione delle dedotta prova per testi sui seguenti capi ribadendosi che la prova è stata dedotta durante il giudizio di primo grado e nelle conclusioni ivi assunte:
1) Dica il teste che attività svolge la propria ditta;
2) Dica il teste se ha mai intrattenuto rapporti commerciali con la di Tempio Controparte_2
Pausania e per quali ragioni. 3) Dica il teste se la negli anni che vanno dal 2016-2019 ha contratto presso Controparte_2 la sua ditta sughero e/o lavorati dello stesso (quali tappi, rondelle, granella etc …) per conto della
o per conto di clienti di quest'ultimo. Parte_2
4) In caso di risposta affermativa al capo 2), Dica il teste se la oltre al Controparte_2 procacciamento dell'affare, si occupava anche dell'attività di controllo e visione della merce, trasporto e spedizione della stessa.
5) In caso di risposta affermativa al capo 2) dica il teste se la si curava altresì Controparte_2 di accompagnare il titolare della Il Sig. Parte_2 anche congiuntamente a clienti di quest'ultimo, presso la propria azienda al fine Parte_2 di esaminare la merce e concludere gli accordi di compravendita.
6) Dica il teste che funzione svolge all'interno della ditta e da quanto tempo;
Controparte_2
7) Dica il teste se la ha mai svolta attività a favore della Controparte_2 [...]
Parte_2
8) In caso di risposta affermativa al Capo 7), Dica il teste quale attività la svolgeva Controparte_2 negli anni 2016-2019 a favore della Parte_2
9) In caso di risposta affermativa al capo 7) dica il teste quale attività nello specifico svolgeva, in qualità di dipendete della;
Controparte_2
10) Dica il teste se la o la sua titolare negli anni dal 2017 al 2019 ha Controparte_2 CP_3 prenotato il soggiorno presso la vostra struttura alberghiera New Petit Hotel per conto del Sig. titolare della ditta Parte_2 Parte_2
11) In caso di risposta affermativa al capo 10) dica il teste con quale frequenza venivano effettuate le prenotazioni e per quanti giorni;
12) In caso di risposta affermativa al capo 10) dica il teste se è a conoscenza delle ragioni delle prenotazioni effettuate presso la vostra struttura per conto del Sig. da parte della Pt_2 [...]
e/o dalla Sig.ra ; CP_2 CP_3
13) In caso di risposta affermativa al capo 10), dica il teste chi accompagnava in albergo il Sig.
, titolare della ditta e lo veniva Parte_2 Parte_2
a prendere durante il soggiorno per accompagnarlo durante i suoi incontri di lavoro.
14) Dica il teste che attività svolge;
15) Dica il teste se negli anni 2017-2019 ha ricevuto incarico da parte della o Controparte_2 della sua titolare , di prelevare presso l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda il Sig. CP_3 titolare della ditta e/o di Parte_2 Parte_2 accompagnarlo presso l'aeroporto per ripartire.
16) Dica il teste che attività svolge;
17) Dica il teste se ha mai intrattenuto rapporti professionali con la di Tempio Controparte_2
Pausania e per quali ragioni. 18) Dica il teste se negli anni 2017-2019 la ha prenotato presso la sua ditta trasporti Controparte_2 viaggi e trasporti per conto della ditta Parte_2
19) In caso di risposta affermativa al capo 18) dica il teste con quale frequenza questo avveniva;
20) In caso di risposta affermativa al capo 18) dica il teste chi curava il controllo e la regolarità dei carichi e dei trasporti commissionati dalla ditta per conto della Controparte_2 [...]
Parte_2
21) In caso di risposta affermativa al capo 18) dica il teste chi consegnava al trasportatore i documenti di trasporto dei trasporti commissionati dalla ditta per conto della Controparte_2
Parte_2 Parte_2
22) In caso di risposta affermativa al capo 18) dica il teste dica se si trattava di viaggi nazionali ed internazionali e che tipo di materiale trasportava;
23) In caso di risposta affermativa al capo 18) dica il teste dove caricava la merce, se presso la sede della o presso altri stabilimenti. Pt_1 CP_2
24) Dica il teste se riconosce i macchinari raffigurati nelle foto che si rammostrano;
25) Dica il teste se conosce la proprietà degli stessi;
26) Dica il teste se è a conoscenza di dove si trovino i macchinari e da quanto tempo ivi si trovano;
Si indicano come testi […]”.
- Per l'appellato
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello e comunque rigettarlo in quanto inammissibile ed infondato per la motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e comunque perché infondato in fatto ed in diritto.
In via istruttoria ci si oppone alle ammissione delle prove dedotte dall'appellante in quanto inammissibili oltre che generiche ed irrilevanti, inconferenti e involventi valutazioni.
In ogni caso con vittoria di spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1376/2021, pubblicata in data 3.12.2021, il Tribunale di Reggio-Emilia rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1295/2020, Controparte_2 emesso dal Tribunale di Reggio-Emilia in data 29.6.2020 e ottenuto da
[...]
(nel prosieguo anche solo ) per l'importo di Parte_2 Parte_2
€ 55.422,70, confermandolo integralmente.
2.
Osservava il primo giudice che il credito di € 55.422,70 vantato da (sede legale Parte_2 nella provincia di Reggio-Emilia) trovava la propria giustificazione nelle note di credito n. 3 del 7.5.2019 di € 40.000,00 e n. 4 del 7.5.2019 di € 15.422,70 emesse da (sede legale CP_2 nella provincia di Sassari) in seguito alla mancata consegna di merce già pagata dal Parte_2 per l'importo complessivo di € 80.000,00 (a saldo delle fatture anticipate n. 10 del 3.4.2018 e n. 22 del 30.4.2018) e a una compensazione, pacificamente accettata dalle parti, di € 24.577,30 in ragione di precedenti ulteriori fatture. In virtù della mancata contestazione sul quantum del credito azionato in via monitoria e valutata l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente CP_2
a fronte di un dedotto controcredito di € 62.390,31, riteneva il giudice di prime cure che, “a prescindere dall'esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali sarebbe sorto il credito eccepito in compensazione” (attività afferenti all'organizzazione logistica, commerciale e amministrativa in occasione delle trasferte in Sardegna di l.r. del ), difettasse la Parte_2 Parte_2 prova della fonte negoziale da cui sarebbero originate dette prestazioni, mancando la dimostrazione dell'esistenza di un accordo in forza del quale avrebbe avuto diritto a pretendere CP_2 un compenso in relazione alle varie attività prestate;
che le descrizioni riportate nelle fatture n.
23/24/28 del 2019 e n. 23 del 2020 fossero generiche e non consentissero di determinare le attività prestate né quali somme fossero dovute a titolo di compensi e quali, invece, a titolo di rimborso spese.
3.
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2021 appellava innanzi a Controparte_2 questa Corte la sentenza del Tribunale di Reggio-Emilia, formulando n. 2 motivi e chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, di revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere il credito di (di € 55.422,70) compensato con quanto da questo dovuto a Parte_2 CP_2
in virtù delle fatture n. 23/24/28 del 2019 e n. 23 del 2020 (per un totale di € 62.390,31).
[...]
Contestualmente proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c., che veniva rigettata da questa Corte con ordinanza in data 10.5.2022.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 5.4.2022 e senza proposizione di appello incidentale alcuno, nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024 ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., cd.
“filtro” in appello, e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
nonostante all'attualità l'istituto sia stato abrogato, la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 – quale non è quella che occupa – sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
5.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea conclusione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la genericità delle fatture n. 23/24/28 del 2019 e n. 23 del 2020, emesse da CP_2
per un totale di € 62.390,31. Sostiene, in particolare, che la fattura, in quanto atto unilaterale
[...] con funzione fiscale, sia per sua natura sintetica, non potendo recare un'indicazione specifica e dettagliata delle varie pattuizioni né sostituire un contratto.
Il motivo è infondato e, segnatamente, irrilevante.
L'argomento svolto dal primo giudice e qui appellato col primo motivo, infatti, dev'essere valutato alla stregua di mero obiter dictum della parte motiva, nella quale si legge che “a prescindere dall'esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali sarebbe sorto il credito eccepito in compensazione, non ha fornito la prova di quest'ultimo” e che “in ogni caso, parte CP_2 opponente non ha provato la fonte negoziale del proprio credito e in particolare l'esistenza e il contenuto delle pattuizioni asseritamente intercorse con controparte e poste a fondamento dell'eccezione” di compensazione. Dal tenore letterale della motivazione del giudice di prime cure appare evidente che la ritenuta genericità delle fatture aveva come unica funzione quella di sostenere ad abundantiam la lacunosità e l'incompletezza della ricostruzione dei crediti opposti in compensazione, fondandosi però la decisione sul diverso e dirimente rilievo del mancato assolvimento da parte di del proprio onere probatorio in riferimento all'esistenza CP_2
e al contenuto della fonte negoziale/contrattuale delle varie attività prestate.
6.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione operata dal primo giudice in tema di mancato assolvimento dell'onere probatorio ai fini dell'individuazione della fonte negoziale del credito e in tema di irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti. Lamenta, in particolare, la non necessarietà di un documento scritto al fine di provare l'esistenza del contratto e, in tema di documenti prodotti e istanze istruttorie avanzate, sostiene, da un lato, la specificità ed esaustività delle produzioni effettuate coi documenti da 5 a 7.7 allegati all'atto di citazione in opposizione e, dall'altro, la rilevanza e ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale dedotti e rigettati in primo grado con ordinanza in data 8.6.2021, poi confermata in sentenza.
Il motivo è infondato.
Si premette che gravava su l'onere di provare i fatti estintivi della pretesa azionata
CP_2 in monitorio da vale a dire, nel caso di specie, l'accordo negoziale o i plurimi Parte_2 accordi negoziali sottesi alle varie attività logistiche, commerciali e organizzative svolte e gli importi pattuiti. Da una disamina delle numerose produzioni, di natura documentale e fotografica, effettuate da appare, invece, del tutto assente questa prova che, al contrario, appare talvolta
CP_2 financo contraddetta: si legge nell'atto d'appello di che il
CP_2 Parte_2 depositava presso i locali della prima n. 10 macchinari per la lavorazione del sughero, che parte opposta aveva acquistato nel 2012 da Eurosugheri, altra ditta con sede in Sardegna;
ora, oltre al dirimente rilievo per cui nella missiva datata 2.8.2019 (doc. 4 atto di citazione ) è
CP_2 la stessa , contestualmente alla richiesta di ritirare i macchinari in custodia (dal
CP_2 2012), ad ammettere per iscritto che “prima fossero detenuti per mera cortesia”, non segue alcuna produzione di eventuali precedenti fatture emesse in ragione della concessa occupazione dei propri locali;
appare quantomeno poco verosimile che per un lasso di tempo di oltre sette anni Pt_4
non abbia mai emesso fattura né ingiunto lo sgombero né intimato e/o sollecitato pagamenti
[...] per il servizio fornito, salvo poi emettere la prima fattura solo in data 19.4.2019 e precisamente dopo l'incasso delle somme derivanti dalle fatture (per merce poi non consegnata) del 3/30.4.2018 e prima dell'emissione delle due note di credito del 7.5.2019, vale a dire in un momento in cui era ormai sorto il debito col;
lo stesso può dirsi in riferimento agli altri servizi (oltre ai servizi Parte_2 logistici di deposito) asseritamente forniti da che per sua stessa ammissione erano CP_2 cominciati a partire “dal mese di marzo 2016”, senza però che alcuna fattura venisse emesse per oltre tre anni.
Per queste ragioni non risulta fornita la prova della fonte negoziale delle prestazioni asseritamente espletate in favore di : in particolare, i documenti da 7 a 7.7 allegati all'atto di Parte_2 citazione sono un lungo elenco di email e documenti di trasporto relativi a forniture e rapporti con clienti esteri della che nulla provano se non un non meglio precisato supporto da Parte_2 parte di , senza addivenire mai alla prova dell'esistenza di un contratto tra le parti, CP_2 assenza di prova cui i capitoli per testi come formulati in maniera generica e irrilevante non potrebbero sopperire.
7. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) con riduzione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da CP_2 nei confronti di
[...] Controparte_4 atto di appello notificato in data30.12.2021, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 1376/2021;
CONDANNA al rimborso in favore di Controparte_2 Controparte_1
delle spese del grado di appello, che liquida in € 12.154,00 per compenso di
[...] avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 17.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 29/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 P.IVA_1
PUTZOLU DOMENICO con domicilio eletto presso il suo studio in TEMPIO PAUSANIA in VIA
ROMA 106
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 da Avv. IORI GABRIELE con domicilio eletto presso il suo studio in REGGIO EMILIA VIA ZACCHETTI 31
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N.1376/2021 DEL TRIBUNALE DI REGGIO-EMILIA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: In via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito: dichiarare, previa ammissione della prova testimoniale dedotta, per le ragioni di cui sopra che nessuna somma è dovuta dall'appellante al Parte_2
e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere il credito
[...] compensato con quanto dall'appellata dovuto alla per le causali di cui Pt_1 Parte_1 all'espositiva o comunque e subordinatamente compensare parzialmente la somma di cui al decreto ingiuntivo con quella ritenuta e determinata dal Giudice dovuta alla per le Pt_1 Parte_3 prestazioni per cui è causa.
vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si producono i seguenti documenti:
1) fascicolo di primo grado;
2) Sentenza impugnata. In via istruttoria si deduce e si chiede l'ammissione delle dedotta prova per testi sui seguenti capi ribadendosi che la prova è stata dedotta durante il giudizio di primo grado e nelle conclusioni ivi assunte:
1) Dica il teste che attività svolge la propria ditta;
2) Dica il teste se ha mai intrattenuto rapporti commerciali con la di Tempio Controparte_2
Pausania e per quali ragioni. 3) Dica il teste se la negli anni che vanno dal 2016-2019 ha contratto presso Controparte_2 la sua ditta sughero e/o lavorati dello stesso (quali tappi, rondelle, granella etc …) per conto della
o per conto di clienti di quest'ultimo. Parte_2
4) In caso di risposta affermativa al capo 2), Dica il teste se la oltre al Controparte_2 procacciamento dell'affare, si occupava anche dell'attività di controllo e visione della merce, trasporto e spedizione della stessa.
5) In caso di risposta affermativa al capo 2) dica il teste se la si curava altresì Controparte_2 di accompagnare il titolare della Il Sig. Parte_2 anche congiuntamente a clienti di quest'ultimo, presso la propria azienda al fine Parte_2 di esaminare la merce e concludere gli accordi di compravendita.
6) Dica il teste che funzione svolge all'interno della ditta e da quanto tempo;
Controparte_2
7) Dica il teste se la ha mai svolta attività a favore della Controparte_2 [...]
Parte_2
8) In caso di risposta affermativa al Capo 7), Dica il teste quale attività la svolgeva Controparte_2 negli anni 2016-2019 a favore della Parte_2
9) In caso di risposta affermativa al capo 7) dica il teste quale attività nello specifico svolgeva, in qualità di dipendete della;
Controparte_2
10) Dica il teste se la o la sua titolare negli anni dal 2017 al 2019 ha Controparte_2 CP_3 prenotato il soggiorno presso la vostra struttura alberghiera New Petit Hotel per conto del Sig. titolare della ditta Parte_2 Parte_2
11) In caso di risposta affermativa al capo 10) dica il teste con quale frequenza venivano effettuate le prenotazioni e per quanti giorni;
12) In caso di risposta affermativa al capo 10) dica il teste se è a conoscenza delle ragioni delle prenotazioni effettuate presso la vostra struttura per conto del Sig. da parte della Pt_2 [...]
e/o dalla Sig.ra ; CP_2 CP_3
13) In caso di risposta affermativa al capo 10), dica il teste chi accompagnava in albergo il Sig.
, titolare della ditta e lo veniva Parte_2 Parte_2
a prendere durante il soggiorno per accompagnarlo durante i suoi incontri di lavoro.
14) Dica il teste che attività svolge;
15) Dica il teste se negli anni 2017-2019 ha ricevuto incarico da parte della o Controparte_2 della sua titolare , di prelevare presso l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda il Sig. CP_3 titolare della ditta e/o di Parte_2 Parte_2 accompagnarlo presso l'aeroporto per ripartire.
16) Dica il teste che attività svolge;
17) Dica il teste se ha mai intrattenuto rapporti professionali con la di Tempio Controparte_2
Pausania e per quali ragioni. 18) Dica il teste se negli anni 2017-2019 la ha prenotato presso la sua ditta trasporti Controparte_2 viaggi e trasporti per conto della ditta Parte_2
19) In caso di risposta affermativa al capo 18) dica il teste con quale frequenza questo avveniva;
20) In caso di risposta affermativa al capo 18) dica il teste chi curava il controllo e la regolarità dei carichi e dei trasporti commissionati dalla ditta per conto della Controparte_2 [...]
Parte_2
21) In caso di risposta affermativa al capo 18) dica il teste chi consegnava al trasportatore i documenti di trasporto dei trasporti commissionati dalla ditta per conto della Controparte_2
Parte_2 Parte_2
22) In caso di risposta affermativa al capo 18) dica il teste dica se si trattava di viaggi nazionali ed internazionali e che tipo di materiale trasportava;
23) In caso di risposta affermativa al capo 18) dica il teste dove caricava la merce, se presso la sede della o presso altri stabilimenti. Pt_1 CP_2
24) Dica il teste se riconosce i macchinari raffigurati nelle foto che si rammostrano;
25) Dica il teste se conosce la proprietà degli stessi;
26) Dica il teste se è a conoscenza di dove si trovino i macchinari e da quanto tempo ivi si trovano;
Si indicano come testi […]”.
- Per l'appellato
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello e comunque rigettarlo in quanto inammissibile ed infondato per la motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e comunque perché infondato in fatto ed in diritto.
In via istruttoria ci si oppone alle ammissione delle prove dedotte dall'appellante in quanto inammissibili oltre che generiche ed irrilevanti, inconferenti e involventi valutazioni.
In ogni caso con vittoria di spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1376/2021, pubblicata in data 3.12.2021, il Tribunale di Reggio-Emilia rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1295/2020, Controparte_2 emesso dal Tribunale di Reggio-Emilia in data 29.6.2020 e ottenuto da
[...]
(nel prosieguo anche solo ) per l'importo di Parte_2 Parte_2
€ 55.422,70, confermandolo integralmente.
2.
Osservava il primo giudice che il credito di € 55.422,70 vantato da (sede legale Parte_2 nella provincia di Reggio-Emilia) trovava la propria giustificazione nelle note di credito n. 3 del 7.5.2019 di € 40.000,00 e n. 4 del 7.5.2019 di € 15.422,70 emesse da (sede legale CP_2 nella provincia di Sassari) in seguito alla mancata consegna di merce già pagata dal Parte_2 per l'importo complessivo di € 80.000,00 (a saldo delle fatture anticipate n. 10 del 3.4.2018 e n. 22 del 30.4.2018) e a una compensazione, pacificamente accettata dalle parti, di € 24.577,30 in ragione di precedenti ulteriori fatture. In virtù della mancata contestazione sul quantum del credito azionato in via monitoria e valutata l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente CP_2
a fronte di un dedotto controcredito di € 62.390,31, riteneva il giudice di prime cure che, “a prescindere dall'esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali sarebbe sorto il credito eccepito in compensazione” (attività afferenti all'organizzazione logistica, commerciale e amministrativa in occasione delle trasferte in Sardegna di l.r. del ), difettasse la Parte_2 Parte_2 prova della fonte negoziale da cui sarebbero originate dette prestazioni, mancando la dimostrazione dell'esistenza di un accordo in forza del quale avrebbe avuto diritto a pretendere CP_2 un compenso in relazione alle varie attività prestate;
che le descrizioni riportate nelle fatture n.
23/24/28 del 2019 e n. 23 del 2020 fossero generiche e non consentissero di determinare le attività prestate né quali somme fossero dovute a titolo di compensi e quali, invece, a titolo di rimborso spese.
3.
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2021 appellava innanzi a Controparte_2 questa Corte la sentenza del Tribunale di Reggio-Emilia, formulando n. 2 motivi e chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, di revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere il credito di (di € 55.422,70) compensato con quanto da questo dovuto a Parte_2 CP_2
in virtù delle fatture n. 23/24/28 del 2019 e n. 23 del 2020 (per un totale di € 62.390,31).
[...]
Contestualmente proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c., che veniva rigettata da questa Corte con ordinanza in data 10.5.2022.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 5.4.2022 e senza proposizione di appello incidentale alcuno, nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024 ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., cd.
“filtro” in appello, e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
nonostante all'attualità l'istituto sia stato abrogato, la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 – quale non è quella che occupa – sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
5.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea conclusione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la genericità delle fatture n. 23/24/28 del 2019 e n. 23 del 2020, emesse da CP_2
per un totale di € 62.390,31. Sostiene, in particolare, che la fattura, in quanto atto unilaterale
[...] con funzione fiscale, sia per sua natura sintetica, non potendo recare un'indicazione specifica e dettagliata delle varie pattuizioni né sostituire un contratto.
Il motivo è infondato e, segnatamente, irrilevante.
L'argomento svolto dal primo giudice e qui appellato col primo motivo, infatti, dev'essere valutato alla stregua di mero obiter dictum della parte motiva, nella quale si legge che “a prescindere dall'esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali sarebbe sorto il credito eccepito in compensazione, non ha fornito la prova di quest'ultimo” e che “in ogni caso, parte CP_2 opponente non ha provato la fonte negoziale del proprio credito e in particolare l'esistenza e il contenuto delle pattuizioni asseritamente intercorse con controparte e poste a fondamento dell'eccezione” di compensazione. Dal tenore letterale della motivazione del giudice di prime cure appare evidente che la ritenuta genericità delle fatture aveva come unica funzione quella di sostenere ad abundantiam la lacunosità e l'incompletezza della ricostruzione dei crediti opposti in compensazione, fondandosi però la decisione sul diverso e dirimente rilievo del mancato assolvimento da parte di del proprio onere probatorio in riferimento all'esistenza CP_2
e al contenuto della fonte negoziale/contrattuale delle varie attività prestate.
6.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione operata dal primo giudice in tema di mancato assolvimento dell'onere probatorio ai fini dell'individuazione della fonte negoziale del credito e in tema di irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti. Lamenta, in particolare, la non necessarietà di un documento scritto al fine di provare l'esistenza del contratto e, in tema di documenti prodotti e istanze istruttorie avanzate, sostiene, da un lato, la specificità ed esaustività delle produzioni effettuate coi documenti da 5 a 7.7 allegati all'atto di citazione in opposizione e, dall'altro, la rilevanza e ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale dedotti e rigettati in primo grado con ordinanza in data 8.6.2021, poi confermata in sentenza.
Il motivo è infondato.
Si premette che gravava su l'onere di provare i fatti estintivi della pretesa azionata
CP_2 in monitorio da vale a dire, nel caso di specie, l'accordo negoziale o i plurimi Parte_2 accordi negoziali sottesi alle varie attività logistiche, commerciali e organizzative svolte e gli importi pattuiti. Da una disamina delle numerose produzioni, di natura documentale e fotografica, effettuate da appare, invece, del tutto assente questa prova che, al contrario, appare talvolta
CP_2 financo contraddetta: si legge nell'atto d'appello di che il
CP_2 Parte_2 depositava presso i locali della prima n. 10 macchinari per la lavorazione del sughero, che parte opposta aveva acquistato nel 2012 da Eurosugheri, altra ditta con sede in Sardegna;
ora, oltre al dirimente rilievo per cui nella missiva datata 2.8.2019 (doc. 4 atto di citazione ) è
CP_2 la stessa , contestualmente alla richiesta di ritirare i macchinari in custodia (dal
CP_2 2012), ad ammettere per iscritto che “prima fossero detenuti per mera cortesia”, non segue alcuna produzione di eventuali precedenti fatture emesse in ragione della concessa occupazione dei propri locali;
appare quantomeno poco verosimile che per un lasso di tempo di oltre sette anni Pt_4
non abbia mai emesso fattura né ingiunto lo sgombero né intimato e/o sollecitato pagamenti
[...] per il servizio fornito, salvo poi emettere la prima fattura solo in data 19.4.2019 e precisamente dopo l'incasso delle somme derivanti dalle fatture (per merce poi non consegnata) del 3/30.4.2018 e prima dell'emissione delle due note di credito del 7.5.2019, vale a dire in un momento in cui era ormai sorto il debito col;
lo stesso può dirsi in riferimento agli altri servizi (oltre ai servizi Parte_2 logistici di deposito) asseritamente forniti da che per sua stessa ammissione erano CP_2 cominciati a partire “dal mese di marzo 2016”, senza però che alcuna fattura venisse emesse per oltre tre anni.
Per queste ragioni non risulta fornita la prova della fonte negoziale delle prestazioni asseritamente espletate in favore di : in particolare, i documenti da 7 a 7.7 allegati all'atto di Parte_2 citazione sono un lungo elenco di email e documenti di trasporto relativi a forniture e rapporti con clienti esteri della che nulla provano se non un non meglio precisato supporto da Parte_2 parte di , senza addivenire mai alla prova dell'esistenza di un contratto tra le parti, CP_2 assenza di prova cui i capitoli per testi come formulati in maniera generica e irrilevante non potrebbero sopperire.
7. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) con riduzione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da CP_2 nei confronti di
[...] Controparte_4 atto di appello notificato in data30.12.2021, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 1376/2021;
CONDANNA al rimborso in favore di Controparte_2 Controparte_1
delle spese del grado di appello, che liquida in € 12.154,00 per compenso di
[...] avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 17.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina