CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 673/2018 R.G., vertente tra nato il [...] a [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Angela Maria C.F._1
IN Pino elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nella Via Cairoli 1 per procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto d'appello
APPELLANTE e con sede in Controparte_1
S. IO CU (ME) in persona del suo legale rappresentante pro tempore c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Padiglione P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. IO CU (ME) nella Via Mantineo per procura resa in separato foglio in calce alla comparsa di risposta in appello. APPELLATA e
nato il [...] a [...] Controparte_2
C.F._2
APPELLATO N.C.
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 54372018 (n. 90000403/2007 R.G.) del Tribunale di Messina depositata il 7.03.2018, avente ad oggetto vendita di cose immobili.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.12.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate il procuratore della parte appellata ha chiesto che la causa fosse decisa. Quindi riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione risposta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, - Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto ovvero Parte_1 dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione promossa da Parte_1
NEL MERITO, - rigettare, in quanto inammissibili, inaccoglibili ed infondat
[...] motivi di appello proposti da confermando la sentenza n. 430/2018 resa dal Parte_1 Tribunale di Messina - Giudi o Catanese - pubblicata in data 07.03.2018, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la Controparte_3
per i motivi esposti in narrativa;
-condannare, infine, l'appellante sig. alle
[...] Parte_1 ompensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottos che ha anticipato le prime e non riscosso oi secondi.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Messina Sezione distaccata di Taormina la società ed il Sig. Controparte_4 CP_2
chiedendo dichiararsi il comportamento colpevole della società
[...] nel consegnare l'assegno alla promittente venditrice Controparte_1 nonostante l'inefficacia della proposta d'acquisto e del promittente venditore nell'avere incassato l'assegno. Conseguentemente chiedeva condannarsi i convenuti, ciascuno secondo la sua responsabilità, alla restituzione dell'assegno n. 531801663-11 ed al risarcimento dei danni subiti e subendi che saranno determinati in corso di causa.
Premetteva l'appellante che il 13.06.2006 aveva sottoscritto una proposta d'acquisto per l'immobile sito in UR CU (ME) Contrada “Litania” lotto 1 indicata come “villa con terreno di mq. 750 circa” di proprietà di tali Per_1
– e .
[...] Persona_2 Controparte_2
2 Il prezzo di acquisto era stato determinato in € 400.000 e alla sottoscrizione della proposta l'appellante aveva versato la somma di € 10.000,00 a mezzo assegno postale n. 531801663-11 intestato a e con Controparte_2
l'incarico alla società immobiliare di versarlo alla parte venditrice solo dopo l'avvenuta accettazione della proposta che in tal caso avrebbe dovuto costituire contratto preliminare o in mancanza sarebbe divenuta inefficace decorsi 15 giorni dalla sottoscrizione. Assumeva l'attore che nessuna accettazione era pervenuta nel Parte_1 termine ma che tuttavia nonostante la divenuta inefficacia della proposta l'assegno veniva posto all'incasso il 22.08.2006 ma poiché senza provvista era stato protestato. Poiché le richieste di restituzione dell'assegno protestato erano state disattese e conseguentemente l'attore era stato sottoposto al procedimento sanzionatorio disposto dal Prefetto e il suo nominativo iscritto al CAI con revoca ad emettere assegni, il Sig. chiedeva giudiziariamente la condanna della Parte_1 società convenuta e il prenditore del titolo Sig. alla Controparte_2 restituzione del titolo e al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la Controparte_2 domanda ed in via riconvenzionale chiedeva che l'attore fosse condannato al pagamento di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e dell'ulteriore somma di € 10.000,00 per responsabilità precontrattuale. Si costituiva in giudizio anche la società Controparte_1 la quale eccepiva contrariamente a quanto assunto in domanda che
[...] quello stesso giorno il Sig. aveva consegnato al la Controparte_1 Pt_1 copia della proposta d'acquisto che era stata accettata dalla parte venditrice producendo la relativa copia e pertanto la proposta era divenuta irrevocabile e quindi valida ed efficace. Pertanto, l'assegno ricevuto a titolo di caparra era stato legittimamente consegnato alla parte venditrice che avendolo legittimamente posto all'incasso non poteva che prendere atto del suo protesto per mancanza di provvista e quindi dell'inadempimento contrattuale dell'attore. Chiedeva, pertanto, dichiarare inammissibile ed infondate le domande attrici avverse con condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità Pt_1 aggravata e in via riconvenzionale chiedeva che quest'ultimo fosse condannato al pagamento delle provvigioni maturate parti ad € 14.400,00 per l'attività di mediazione svolta e andata a buon fine. Il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata così disponeva:
3
“1. rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 e della 2. Controparte_3 Accerta e dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate da CP_2 nei confronti di 3. Accoglie la domanda riconvenz
[...] Parte_1 da nei confronti Controparte_5 n favore della Parte_1 Parte_1 a titolo di provvigione la Controparte_3 nda sino al soddisfo;
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] che liquida in complessivi € Controparte_3 udio € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, oltre sese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. E C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nel corpo della comparsa di risposta;
6. Compensa le spese del giudizio tra e ” Parte_1 Controparte_2
Con atto ritualmente notificato il 18.10.2018 ha proposto Parte_1 gravame alla sentenza per i motivi che si diranno infra chiedendo, previo l'annullamento della sentenza impugnata dichiararsi il comportamento colpevole della società nel consegnare l'assegno alla parte CP_3 promittente venditrice nonostante l'asserita inefficacia della proposta di acquisto e del promittente venditore nel passare all'incasso il relativo assegno con condanna alla restituzione del suddetto titolo e al risarcimento dei danni.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la società
[...]
la quale ha chiesto dichiarare l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e in subordine la sua infondatezza in fatto e diritto. Con condanna alle spese del gravame a carico di parte appellante da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Non si è costituito in giudizio . Controparte_2
Con ordinanza del 20.11.2023 la causa veniva posta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo posto che la parte appellata non aveva depositato (neppure in copia) l'originale dell'atto di citazione ritualmente notificato alle parti appellate e dal quale poteva evincersi la regolarità della notifica all'appellato che non si era costituito in giudizio. Controparte_2
Con ordinanza dell'11.10.2024, rimessa la causa sul ruolo, la Corte onerava la parte appellante alla relativa produzione dell'atto giudiziario e rinviava la causa all'udienza cartolare del 16.12.2024.
4 A tale udienza la Corte, sulle note scritte di trattazione rassegnate dalla parte appellata assumeva la causa Controparte_1 in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
La parte appellante non ha depositato l'originale dell'atto di gravame notificato nei termini di legge ad entrambi gli appellati e seppur verificata la regolare costituzione dell'appellata società Controparte_1 non così può ritenersi riguardo l'appellato che non si è Controparte_2 costituito in giudizio e non può qualificarsi “contumace”. Il mancato tempestivo deposito dell'atto d'appello notificato è una omissione che non comporta de plano l'inammissibilità del gravame purché sanata dalla parte appellante attraverso la produzione dell'atto notificato. La Corte, come infra rilevato, rimessa la causa sul ruolo con l'ordinanza dell'11.10.2024 ha onerato la parte appellante alla produzione dell'atto notificato e l'ordinanza ritualmente comunicata al suo procuratore costituito, senza tuttavia che lo stesso abbia provveduto in tal senso.
La costituzione in giudizio dell'appellante con il deposito della copia dell'atto di citazione in luogo dell'originale determina l'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ove la velina non contenga alcuna indicazione sull'avvenuta notifica, né la stessa possa trarsi dall'atto prodotto dall'appellato, e l'appellante abbia depositato l'originale dell'atto di citazione notificato oltre l'udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso che, in detta situazione, il giudice, all'udienza ex art. 350 c.p.c., è nell'impossibilità di verificare la tempestiva costituzione in causa dell'appellante. Cass. Civ. Sez. 2 , Ordinanza
n. 3527 del 09/02/2017 Rv. 643035 - 01).
“La tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c., dovendosi ritenere, in difetto, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto erronea la decisione impugnata che aveva dichiarato improcedibile l'appello, sebbene alla prima udienza l'attore, previa esibizione dell'originale dell'atto notificato non andato a buon fine, aveva chiesto al giudice un termine per il rinnovo della notifica, effettuata la quale, all'udienza successiva, aveva depositato l'originale).” (Cass. Civ. Sez. 6 3, Ordinanza n. 1063 del 17/01/2018 Rv. 647350 - 01)
5 L'appello deve pertanto essere dichiarato improcedibile in rito ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Le spese processuali del presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante e l'appellata restano a carico Controparte_1 della parte appellante risultata soccombente e calcolate, secondo lo scaglione del valore effettivo della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) nella misura minima data dalla non complessità delle questioni trattate di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 che si liquidano in € 2.906,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 567,00 per studio, € 567,00 per introduttiva, € 922,00 per trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore costituito che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non percepito i compensi
Nulla sulle spese riguardo il rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato
, in quanto non costituito. Controparte_2
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto con atto di citazione Parte_1 notificato il 18.10.2019, nei confronti di Controparte_6
[.. [...]
[...]
e del Sig. avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
543/2018 (n. 90000703/2007 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto depositata il 7.03.2018, così statuisce:
1) Dichiara l'appello improcedibile.
2) Condanna l'appellante , al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore liquidate in
[...]
€ 2.906,00 oltre spese generali 15%, I.V.A. (ove dovuta) e C.P.A. con distrazione in favore del suo difensore. Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) 14.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
7