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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 169. Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione 1. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, secondo comma, del codice civile , i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facolta' di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio.
Nota all' art. 169 :
- Per l' art. 1902 del codice civile vedi la nota all'art. 168.
2. Gli assicurati hanno facolta' di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio.
Nota all' art. 169 :
- Per l' art. 1902 del codice civile vedi la nota all'art. 168.
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2024, n. 1545Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Alberto Iachini Bellisarii Presidente dott. Marco Bartoli Consigliere relatore dott.ssa Maria Luisa Martini Giudice onorario ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. prevista per l'udienza dell'11.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1023/2023 R.G., vertente TRA Parte_1 in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ciccone ed elettivamente domiciliata presso il suo …Leggi di più...
- giudizio di rinvio·
- responsabilità contrattuale·
- solidarietà passiva·
- manleva assicurativa·
- danno non patrimoniale·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 360 c.p.c.·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 1917 c.c.·
- danno patrimoniale