Cass. civ., sez. III, sentenza 19/03/2025, n. 7342
CASS
Sentenza 19 marzo 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 12 marzo 2025, dal Consigliere Pasquale Gianniti. Le parti in causa, una banca e i controricorrenti, hanno sollevato questioni relative alla liquidazione delle spese processuali in seguito all'estinzione di due opposizioni. La parte ricorrente ha contestato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva condannato la parte rinunciante alla rifusione delle spese, ritenendo che la motivazione fosse apparente e non sufficientemente chiara riguardo ai criteri di liquidazione applicati. Inoltre, ha sostenuto che il Tribunale avesse applicato uno scaglione tariffario errato.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, evidenziando che il provvedimento impugnato non forniva indicazioni chiare sulle attività svolte e sui criteri di liquidazione delle spese. Ha ribadito che, in caso di riunione di più cause, la liquidazione deve essere effettuata separatamente per ciascun giudizio. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Reggio Emilia per una nuova liquidazione delle spese, con l'obbligo di motivare adeguatamente le scelte effettuate.

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Massime1

Ai fini della liquidazione delle spese nelle opposizioni all'esecuzione proposte ai sensi dell'art. 619 c.p.c., il valore della lite si determina ex art. 17 c.p.c. tenuto conto del valore dei beni controversi e cioè dell'equivalente monetario del diritto aggredito in via esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva posto a carico della banca opponente le spese di lite, individuando lo scaglione tariffario applicabile sulla base del valore della causa dalla stessa dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio, invece che parametrare i compensi professionali dovuti alla parte vittoriosa nell'opposizione di terzo in base al valore dell'immobile pignorato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/03/2025, n. 7342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7342
Data del deposito : 19 marzo 2025

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