Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/2023, n. 31068
CASS
Sentenza 8 novembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 20 giugno 2023, con numero di registro generale 713/2022. Le parti in causa sono un condominio e una società di gestione crediti, con l'Agenzia delle Entrate Riscossione come intimata. Il condominio ha richiesto la collocazione preferenziale dei crediti per oneri condominiali nel riparto del ricavato di una procedura esecutiva, invocando l'art. 2770 del codice civile e sollevando questioni di legittimità costituzionale riguardo all'art. 30 della legge n. 220 del 2012. La società controricorrente ha contestato tali pretese, sostenendo la legittimità della collocazione in chirografo.

Il giudice ha rigettato le richieste del condominio, ritenendo che l'opposizione proposta fosse improponibile, in quanto non rispettava le modalità previste per le opposizioni esecutive. La Corte ha sottolineato che l'atto di opposizione doveva essere presentato al giudice dell'esecuzione e non come un'azione autonoma nel contenzioso ordinario. Inoltre, ha escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, affermando che la diversità di disciplina tra fallimento ed esecuzione individuale giustifica il trattamento differenziale dei crediti condominiali. La sentenza si conclude con la cassazione senza rinvio della decisione impugnata e la compensazione delle spese tra le parti.

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Massime1

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617 c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato l'improponibilità dell'opposizione atteso che, mentre con il ricorso al g.e. era stata opposta l'ordinanza di approvazione parziale del progetto di distribuzione, con atto di citazione iscritto al R.G.A.C. era stata opposta l'ordinanza di approvazione definitiva del progetto di distribuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/2023, n. 31068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31068
    Data del deposito : 8 novembre 2023

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