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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/10/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3182/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CANDI ELISABETTA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. CANDI ELISABETTA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: “1.Disporre l'affidamento del figlio minore , nato ad [...]
Ancona il 13.08.2016 cod. fisc.: , congiuntamente ad entrambi i C.F._1 genitori, con collocamento prevalente e residenza dello stesso, presso l'abitazione della sig.ra a Jesi (AN) in via Paradiso n. 17, ove lo stessa vivrà unitamente Parte_1 con la madre.
2.In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, disporre che entrambi i genitori assumano di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per il minore, vita, scuola e/o lavoro, salute, svago, mentre l'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro. Disporre che entrambi i genitori
- 1 - prestino il consenso per il figlio, per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
3.Disporre che entrambi i genitori si assumano l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà, per ognuna delle parti, di stabilire la propria residenza dove lo riterrà più opportuno. In caso di variazione, le parti dovranno obbligatoriamente comunicarlo all'altro nell'interesse del figlio minore ai sensi dell'art. 337 sexies, comma II, c.c.
4.Disporre che i genitori abbiano l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito telefonico. Hanno l'obbligo, inoltre, di mantenere tra loro rapporti significativi, privilegiando i messaggi telefonici- whatsapp e telefonate, solo ed esclusivamente per comunicare ed informare l'altro genitore sulle problematiche del figlio, il tutto nel suo esclusivo interesse.
5.Disporre che le parti si impegnino e si obblighino ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore nelle vicissitudini che hanno caratterizzato la crisi della relazione, ad ispirare le scelte di vita nel preminente interesse dello stesso, a collaborare lealmente al processo educativo garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente a tutte le questioni del minore quali, ed in particolare quelle di maggior rilievo, tra cui a titolo meramente esemplificativo, la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere.
6.Disporre che i ricorrenti si impegnino reciprocamente a far mantenere significativi rapporti fra il figlio ed i nonni materni e paterni.
7.Al fine di mantenere il più possibile inalterate le attuali abitudini di vita del minore, entrambi i genitori si dovranno attenere al seguente piano genitoriale.
Per l'anno scolastico 2025/2026, il minore dovrà frequentare il IV° anno della Per_1 scuola primaria a Jesi (AN), con orario dalle 8,00 alle 16,00, dal lunedì al venerdì, con la consumazione del pasto. Di solito l'accompagnano e lo vanno a riprendere il padre o la madre, a giorni alterni, oppure i loro familiari.
Lo stesso non ha patologie sanitarie.
Nel superiore interesse del minore , entrambi i genitori concordano il seguente Per_1 piano genitoriale che viene e dovrà essere applicato nel periodo sia invernale e sia estivo di tutte le settimane:
-1Con la madre sig.ra : Parte_1
- 2 - -dal lunedì dall'uscita di scuola o dall'uscita dal centro estivo nel periodo non scolastico, fino al martedì mattina quando lo accompagnerà a scuola o al centro estivo, con il pernotto e la consumazione dei pasti;
-dal mercoledì dall'uscita di scuola o dall'uscita dal centro estivo nel periodo non scolastico, fino al giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola o al centro estivo, con il pernotto e la consumazione dei pasti;
-1-dal venerdì dall'uscita di scuola o dall'uscita dal centro estivo nel periodo non scolastico, fino al sabato sera verso le ore 19,30, quando lo accompagna a Chiaravalle a casa del padre, con il pernotto e la consumazione dei pasti.
Con il padre sig. : Parte_2
-1-dal martedì dall'uscita di scuola o dall'uscita dal centro estivo nel periodo non scolastico fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola o al centro estivo, con il pernotto e la consumazione dei pasti;
-2-dal giovedì dall'uscita di scuola o dall'uscita dal centro estivo nel periodo non scolastico, fino al venerdì mattina, quando lo accompagnerà a scuola o al centro estivo, con il pernotto e la consumazione dei pasti;
-3-dal sabato alle ore 19,30 circa, fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola o al centro estivo, con il pernotto e la consumazione dei pasti di ogni settimana.
Previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni propri e del minore, la sig.ra potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni qual volta lo vorrà, anche durante il Parte_1 fine settimana. Nel caso di impegni lavorativi dei genitori, i giorni di visita potranno essere spostati e/o aumentati, compatibilmente con gli impegni dell'altro, previo accordo telefonico da comunicarsi almeno il giorno prima. Qualora il minore fosse ammalato nei giorni in cui sarebbe dovuto stare con il padre e/o con la madre, questi potranno recuperare gli stessi giorni durante la settimana successiva, previo accordo telefonico e potrà fargli visita presso la casa materna e/o paterna, sempre previo accordo telefonico. Nel caso in cui entrambi i genitori per motivi di lavoro o per altri impegni personali non potessero essere presenti, gli stessi concordano che il minore venga affidato alle cure temporanee dei nonni materni e/o paterni ed in caso di loro indisponibilità, alle cure di terze persone (baby sitter) che verranno scelte di comune accordo tra i genitori.
In merito, inoltre, alle attività sportive e ricreative, di si precisa quanto segue: Per_1
- 3 - -frequenta un corso di calcetto che lo vede impegnato in due allenamenti settimanali ed un corso di nuoto che lo vede impegnato una volta la settimana. Viene accompagnato agli allenamenti dal genitore che attualmente l'ha in custodia.
Nel periodo estivo, di solito, il minore frequenta il Centro Estivo organizzato da MTA di Jesi
(AN) dove viene accompagnato dai genitori a giorni alterni.
8.In merito alle vacanze estive, i ricorrenti concordano che il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da scegliere nel mese di luglio ed agosto. Si precisa che i ricorrenti si dovranno scambiare il proprio calendario di ferie entro il 30 giugno di ciascun anno.
9.Salvo diversi e preventivi accordi tra i genitori, durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà le giornate di festa del 24, del 25, del 26, del 31 dicembre, del 1° e del 6 gennaio alternate negli anni tra i due genitori, così come per il giorno di Pasqua e lunedì in Albis, alternate sempre tra i due genitori. Per tutte le altre festività (25 Aprile, 1° Maggio, 2
Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, salvo altre) si rispetterà il calendario ordinario, salvo il caso in cui vengano organizzati particolari eventi. In quel caso, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori. Salvo diverso e preventivo accordo, i compleanni ed ogni altra festa che riguardi il minore, verrà festeggiata nelle modalità che verranno concordate tra i due genitori, previo accordo tra gli stessi in merito all'adesione del festeggiamento, nonché sulla ripartizione della spesa da sostenere. I genitori si dovranno scambiare messaggi scritti per decidere su tali modalità.
10.Entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro, prima della partenza, in caso di vacanze, la destinazione che verrà effettuata con il minore ed il nominativo dell'albergo.
11.Salvo e preventivo accordo, quando il minore si trova con uno dei due genitori, l'altro genitore potrà comunicare per via telefonica con il figlio, tramite il numero di telefono della dell'altro genitore, anche quotidianamente.
13.Il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del figlio minore, fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 270,00# (euro duecentosettanta/00), somma che verrà corrisposta alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 sul conto corrente a lei intestato avente le seguenti coordinate bancarie
IBAN:[...]. Tale assegno verrà versato dal mese di agosto
2025 e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di settembre dell'anno successivo.
- 4 - 14.Il sig. autorizza, con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra Parte_2
a chiedere ed a trattenere l'intero assegno unico per il figlio . Parte_1 Per_1
Tale importo verrà utilizzato dalla stessa per soddisfare le primarie esigenze del figlio minore, senza obbligo di rimborso del 50% al sig. . Parte_2
15.Per quanto riguarda le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, i ricorrenti si obbligano che, dal deposito del ricorso, debbano gravare nella misura del 50% su ciascun genitore.
Le spese straordinarie, ovvero le necessità ulteriori che esulano dal fabbisogno quotidiano, vitto ed alloggio per il figlio, così come indicate e dettagliate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Ancona dal 10.07.2024, dovranno essere sopportate nella misura del 50% tra i due genitori ed andranno rimborsate,
a chi le abbia anticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso, dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e – mail – pec) all'altro la richiesta dell'approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del Giudice.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali
(fatture/ricevute) intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per spese straordinarie devono intendersi:
1.SPESE MEDICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- 5 - -visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche-con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche ed ortopediche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherini, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, sé prescritti dal medico curante;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: CP_1
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale, se non indifferibili o urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2.SPESE SCOLASTICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica ed informatica;
- 6 - - libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in quanto non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: -retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-alloggio universitario se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
-gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private;
- pre -scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
-corsi di lingua straniera ed informatica e spese per le relative certificazioni.
3.SPESE EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- 7 - -baby sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
-vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
-acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo, sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e balneazione estiva);
-baby sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-frequenza di centri estivi.
16.I ricorrenti decideranno concordemente entro il mese di ottobre del corrente anno, se il minore frequenterà a scuola l'ora di religione, nonché il catechismo.
17.Per quanto riguarda il compenso professionale dell'Avvocato in merito alla presente procedura, si dà atto che i ricorrenti provvederanno al pagamento del compenso professionale dovuto secondo il contenuto del mandato difensivo, così come qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 rappresentando che hanno intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2003 all'anno
2016, con convivenza, dalla quale è nato il figlio in data 13/08/2016, si sono Per_1 rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 8 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole in data 10/10/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del figlio minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento del minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto dell'età del minore e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. I ricorrenti provvederanno al pagamento del compenso professionale del difensore secondo il contenuto del mandato difensivo, così come qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento, come dagli stessi concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso e sopra riportate. spese di lite a carico di entrambe le parti, secondo il contenuto del mandato difensivo, così come qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3182/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CANDI ELISABETTA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. CANDI ELISABETTA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: “1.Disporre l'affidamento del figlio minore , nato ad [...]
Ancona il 13.08.2016 cod. fisc.: , congiuntamente ad entrambi i C.F._1 genitori, con collocamento prevalente e residenza dello stesso, presso l'abitazione della sig.ra a Jesi (AN) in via Paradiso n. 17, ove lo stessa vivrà unitamente Parte_1 con la madre.
2.In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, disporre che entrambi i genitori assumano di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per il minore, vita, scuola e/o lavoro, salute, svago, mentre l'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro. Disporre che entrambi i genitori
- 1 - prestino il consenso per il figlio, per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
3.Disporre che entrambi i genitori si assumano l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà, per ognuna delle parti, di stabilire la propria residenza dove lo riterrà più opportuno. In caso di variazione, le parti dovranno obbligatoriamente comunicarlo all'altro nell'interesse del figlio minore ai sensi dell'art. 337 sexies, comma II, c.c.
4.Disporre che i genitori abbiano l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito telefonico. Hanno l'obbligo, inoltre, di mantenere tra loro rapporti significativi, privilegiando i messaggi telefonici- whatsapp e telefonate, solo ed esclusivamente per comunicare ed informare l'altro genitore sulle problematiche del figlio, il tutto nel suo esclusivo interesse.
5.Disporre che le parti si impegnino e si obblighino ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore nelle vicissitudini che hanno caratterizzato la crisi della relazione, ad ispirare le scelte di vita nel preminente interesse dello stesso, a collaborare lealmente al processo educativo garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente a tutte le questioni del minore quali, ed in particolare quelle di maggior rilievo, tra cui a titolo meramente esemplificativo, la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere.
6.Disporre che i ricorrenti si impegnino reciprocamente a far mantenere significativi rapporti fra il figlio ed i nonni materni e paterni.
7.Al fine di mantenere il più possibile inalterate le attuali abitudini di vita del minore, entrambi i genitori si dovranno attenere al seguente piano genitoriale.
Per l'anno scolastico 2025/2026, il minore dovrà frequentare il IV° anno della Per_1 scuola primaria a Jesi (AN), con orario dalle 8,00 alle 16,00, dal lunedì al venerdì, con la consumazione del pasto. Di solito l'accompagnano e lo vanno a riprendere il padre o la madre, a giorni alterni, oppure i loro familiari.
Lo stesso non ha patologie sanitarie.
Nel superiore interesse del minore , entrambi i genitori concordano il seguente Per_1 piano genitoriale che viene e dovrà essere applicato nel periodo sia invernale e sia estivo di tutte le settimane:
-1Con la madre sig.ra : Parte_1
- 2 - -dal lunedì dall'uscita di scuola o dall'uscita dal centro estivo nel periodo non scolastico, fino al martedì mattina quando lo accompagnerà a scuola o al centro estivo, con il pernotto e la consumazione dei pasti;
-dal mercoledì dall'uscita di scuola o dall'uscita dal centro estivo nel periodo non scolastico, fino al giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola o al centro estivo, con il pernotto e la consumazione dei pasti;
-1-dal venerdì dall'uscita di scuola o dall'uscita dal centro estivo nel periodo non scolastico, fino al sabato sera verso le ore 19,30, quando lo accompagna a Chiaravalle a casa del padre, con il pernotto e la consumazione dei pasti.
Con il padre sig. : Parte_2
-1-dal martedì dall'uscita di scuola o dall'uscita dal centro estivo nel periodo non scolastico fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola o al centro estivo, con il pernotto e la consumazione dei pasti;
-2-dal giovedì dall'uscita di scuola o dall'uscita dal centro estivo nel periodo non scolastico, fino al venerdì mattina, quando lo accompagnerà a scuola o al centro estivo, con il pernotto e la consumazione dei pasti;
-3-dal sabato alle ore 19,30 circa, fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola o al centro estivo, con il pernotto e la consumazione dei pasti di ogni settimana.
Previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni propri e del minore, la sig.ra potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni qual volta lo vorrà, anche durante il Parte_1 fine settimana. Nel caso di impegni lavorativi dei genitori, i giorni di visita potranno essere spostati e/o aumentati, compatibilmente con gli impegni dell'altro, previo accordo telefonico da comunicarsi almeno il giorno prima. Qualora il minore fosse ammalato nei giorni in cui sarebbe dovuto stare con il padre e/o con la madre, questi potranno recuperare gli stessi giorni durante la settimana successiva, previo accordo telefonico e potrà fargli visita presso la casa materna e/o paterna, sempre previo accordo telefonico. Nel caso in cui entrambi i genitori per motivi di lavoro o per altri impegni personali non potessero essere presenti, gli stessi concordano che il minore venga affidato alle cure temporanee dei nonni materni e/o paterni ed in caso di loro indisponibilità, alle cure di terze persone (baby sitter) che verranno scelte di comune accordo tra i genitori.
In merito, inoltre, alle attività sportive e ricreative, di si precisa quanto segue: Per_1
- 3 - -frequenta un corso di calcetto che lo vede impegnato in due allenamenti settimanali ed un corso di nuoto che lo vede impegnato una volta la settimana. Viene accompagnato agli allenamenti dal genitore che attualmente l'ha in custodia.
Nel periodo estivo, di solito, il minore frequenta il Centro Estivo organizzato da MTA di Jesi
(AN) dove viene accompagnato dai genitori a giorni alterni.
8.In merito alle vacanze estive, i ricorrenti concordano che il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da scegliere nel mese di luglio ed agosto. Si precisa che i ricorrenti si dovranno scambiare il proprio calendario di ferie entro il 30 giugno di ciascun anno.
9.Salvo diversi e preventivi accordi tra i genitori, durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà le giornate di festa del 24, del 25, del 26, del 31 dicembre, del 1° e del 6 gennaio alternate negli anni tra i due genitori, così come per il giorno di Pasqua e lunedì in Albis, alternate sempre tra i due genitori. Per tutte le altre festività (25 Aprile, 1° Maggio, 2
Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, salvo altre) si rispetterà il calendario ordinario, salvo il caso in cui vengano organizzati particolari eventi. In quel caso, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori. Salvo diverso e preventivo accordo, i compleanni ed ogni altra festa che riguardi il minore, verrà festeggiata nelle modalità che verranno concordate tra i due genitori, previo accordo tra gli stessi in merito all'adesione del festeggiamento, nonché sulla ripartizione della spesa da sostenere. I genitori si dovranno scambiare messaggi scritti per decidere su tali modalità.
10.Entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro, prima della partenza, in caso di vacanze, la destinazione che verrà effettuata con il minore ed il nominativo dell'albergo.
11.Salvo e preventivo accordo, quando il minore si trova con uno dei due genitori, l'altro genitore potrà comunicare per via telefonica con il figlio, tramite il numero di telefono della dell'altro genitore, anche quotidianamente.
13.Il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del figlio minore, fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 270,00# (euro duecentosettanta/00), somma che verrà corrisposta alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 sul conto corrente a lei intestato avente le seguenti coordinate bancarie
IBAN:[...]. Tale assegno verrà versato dal mese di agosto
2025 e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di settembre dell'anno successivo.
- 4 - 14.Il sig. autorizza, con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra Parte_2
a chiedere ed a trattenere l'intero assegno unico per il figlio . Parte_1 Per_1
Tale importo verrà utilizzato dalla stessa per soddisfare le primarie esigenze del figlio minore, senza obbligo di rimborso del 50% al sig. . Parte_2
15.Per quanto riguarda le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, i ricorrenti si obbligano che, dal deposito del ricorso, debbano gravare nella misura del 50% su ciascun genitore.
Le spese straordinarie, ovvero le necessità ulteriori che esulano dal fabbisogno quotidiano, vitto ed alloggio per il figlio, così come indicate e dettagliate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Ancona dal 10.07.2024, dovranno essere sopportate nella misura del 50% tra i due genitori ed andranno rimborsate,
a chi le abbia anticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso, dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e – mail – pec) all'altro la richiesta dell'approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del Giudice.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali
(fatture/ricevute) intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per spese straordinarie devono intendersi:
1.SPESE MEDICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- 5 - -visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche-con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche ed ortopediche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherini, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, sé prescritti dal medico curante;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: CP_1
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale, se non indifferibili o urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2.SPESE SCOLASTICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica ed informatica;
- 6 - - libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in quanto non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: -retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-alloggio universitario se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
-gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private;
- pre -scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
-corsi di lingua straniera ed informatica e spese per le relative certificazioni.
3.SPESE EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- 7 - -baby sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
-vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
-acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo, sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e balneazione estiva);
-baby sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-frequenza di centri estivi.
16.I ricorrenti decideranno concordemente entro il mese di ottobre del corrente anno, se il minore frequenterà a scuola l'ora di religione, nonché il catechismo.
17.Per quanto riguarda il compenso professionale dell'Avvocato in merito alla presente procedura, si dà atto che i ricorrenti provvederanno al pagamento del compenso professionale dovuto secondo il contenuto del mandato difensivo, così come qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 rappresentando che hanno intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2003 all'anno
2016, con convivenza, dalla quale è nato il figlio in data 13/08/2016, si sono Per_1 rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 8 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole in data 10/10/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del figlio minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento del minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto dell'età del minore e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. I ricorrenti provvederanno al pagamento del compenso professionale del difensore secondo il contenuto del mandato difensivo, così come qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento, come dagli stessi concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso e sopra riportate. spese di lite a carico di entrambe le parti, secondo il contenuto del mandato difensivo, così come qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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