Decreto presidenziale 29 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2022
Sentenza 21 aprile 2022
Decreto collegiale 28 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/04/2022, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2022
N. 00623/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01734/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PP MA, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, Ufficio Elettorale Centrale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AD RM UC, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pitagora 9;
PP Mellone, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Nardò del 3 e 4 ottobre 2021 nella parte in cui sono state determinate le cifre individuali dei candidati consiglieri della lista n. 18 avente il contrassegno “Obiettivo Comune” collegata al candidato Sindaco PP (detto Pippi) Mellone, riportando un numero complessivo di voti di preferenza pari a 386 in favore del Candidato UC AD RM (e cifra individuale n. 2129), in luogo del numero esatto risultante dalla sommatoria dei voti di preferenza ottenuti dallo stesso UC AD RM e riportati nei verbali delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione per la lista n. 18, pari a complessivi 369;
e per la correzione
dei risultati elettorali mediante attribuzione di complessivi 369 voti di preferenza ottenuti da UC AD RM in luogo dell'errato numero di 386 (cifra individuale 2129) riportato nel Verbale dell'Ufficio Centrale elettorale (pagine 41 e 78);
conseguentemente, della graduatoria dei candidati consiglieri comunali della lista n. 18 avente il contrassegno “Obiettivo Comune”, mediante attribuzione al candidato UC AD RM di voti 369 e cifra individuale 2112.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MA PP il 3/3/2022:
- del verbale di ascolto dell’Ufficio Centrale Elettorale del 4/11/2021 e dell’ulteriore atto dello stesso Ufficio Centrale Elettorale, privo di data, depositati in giudizio dall’odierno controinteressato (sub documento 4), nel quale si riporta che all'esito delle operazioni di controllo e bonifica dei dati riportati nei 33 verbali di sezione, l’Ufficio ha riscontrato, in relazione alla lista n.18 “Obiettivo Comune”, l’attribuzione di n. 386 voti di preferenza in favore del candidato UC in luogo del numero ritenuto erroneo di 369 preferenze.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AD RM UC;
Vista la dichiarazione resa in udienza, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, iscritto negli elenchi elettorali del Comune di Nardò, si è candidato per l’elezione nel Consiglio comunale di Nardò nella tornata del 3 e 4 ottobre 2021 nella lista “Obiettivo Comune” avente il n. 18 e presentata a sostegno della candidatura del Sindaco (poi eletto) PP Mellone.
Dalla diretta acquisizione dei dati dei singoli voti di preferenza conseguiti nelle trentatré sezioni elettorali del Comune di Nardò, il ricorrente ha avuto contezza di aver totalizzato 385 voti di preferenza personali. Tale dato è stato riportato alla conclusione delle operazioni di scrutinio effettuate il 04.10.2021 anche sul sito istituzionale del Comune di Nardò.
All’esito della proclamazione degli eletti, avvenuta in data 24.11.2021, il ricorrente espone di aver constatato, prima da notizie informali e poi acquisendo copia del verbale delle operazioni compiute dall’Ufficio centrale e stralcio del Verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale delle singole Sezioni, che, nonostante dalla sommatoria dei voti di preferenza riportati in ciascuna sezione risultasse un numero di preferenze in proprio favore pari a voti 385 ed un numero di voti di preferenza in favore del candidato della stessa lista n. 18 UC AD RM pari a 369, i risultati riportati nel verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale descrivono per il candidato UC AD RM un diverso ed erroneo risultato, pari a 386 voti di preferenza.
L’errore in questione avrebbe determinato un diverso ordine nella graduatoria delle preferenze attribuite e quindi la designazione del candidato UC AD RM quale primo dei consiglieri non eletti della lista n. 18 collegata al Sindaco eletto Mellone PP.
Il ricorrente ha depositato il ricorso contro gli atti del procedimento elettorale presso la segreteria del T.A.R. in data 22.12.2021.
In data 04.01.2022 il ricorso è stato notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza del 28.12.2021, alle parti che vi hanno interesse e successivamente copia del ricorso e del decreto con la prova dell’avvenuta notificazione sono stati depositati nei termini di legge nella segreteria del Tribunale.
Il ricorrente ha censurato le operazioni dell’Ufficio centrale elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Nardò del 3 e 4 ottobre 2021 nella parte in cui sono state determinate le cifre individuali dei candidati consiglieri della lista n. 18 avente il contrassegno “Obiettivo Comune”, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione di legge. Violazione articoli 72 e 74 DPR n. 570/1960. Eccesso di potere per vizio istruttorio, falsa presupposizione in fatto e travisamento dei risultati elettorali.
Il controinteressato UC AD RM si è costituito per resistere al ricorso, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità dello stesso, nonché la sua infondatezza nel merito.
Con ordinanza collegiale n. 322 del 24 febbraio 2022, il Tribunale adito, tenendo conto delle incongruenze rilevate a seguito della mera sommatoria aritmetica dei dati numerici riportati nei prospetti riepilogativi dei risultati accertati da ciascun Ufficio elettorale delle trentatré sezioni, riteneva necessario, ai fini della decisione, disporre un approfondimento istruttorio e, in specie, demandare al Prefetto di Lecce - con facoltà di delega - il compimento di una verificazione avente a oggetto le operazioni elettorali di cui si controverte, limitatamente all’accertamento del numero di voti effettivamente conseguiti dal sig. UC AD RM.
Il ricorrente, quindi, depositava e notificava ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento del verbale di ascolto dell’Ufficio Centrale Elettorale, di cui lamentava l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione di legge. Violazione articoli 72 e 74 DPR n. 570/1960. Eccesso di potere per vizio istruttorio, falsa presupposizione in fatto e travisamento dei risultati elettorali.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Giova premettere che, all’esito della disposta verificazione, la Prefettura di Lecce ha rilevato che i dati riportati erano quasi tutti corretti, tranne che nelle sezioni 13 e 26 nelle quali sono state constatate alcune incongruenze. Nello specifico nel verbale della sezione 13 per la lista “Obiettivo Comune” risultano attribuite al candidato UC diciannove preferenze, a differenza di quanto riportato in quello depositato presso il Comune di Nardò ed allegato dal ricorrente nel fascicolo di causa, nel quale è indicata soltanto una preferenza. Analoga verifica viene svolta per la sezione 26 nel cui verbale sono riportate in favore del candidato UC quattordici preferenze, a fronte delle quindici riportate nell’esemplare depositato presso il comune di Nardò ed allegato dal ricorrente nel fascicolo di causa.
Rilevate le cennate incongruenze la Prefettura di Lecce, Area II, Raccordo e collaborazione con gli enti locali – consultazioni elettorali e referendarie, su richiesta del ricorrente e con l’accordo di controparte, ha proceduto al riconteggio delle schede delle due sezioni in questione, al fine di verificare in concreto la correttezza dei dati riportati nei rispettivi verbali e tabelle di scrutinio. A conclusione di detta attività è emerso che al candidato UC AD RM nella sezione 13 risultano confermate diciannove preferenze, nella sezione 26 ne risultano attribuite quindici. Pertanto in totale le preferenze riscontrate a favore del citato candidato in parola sono 387 e non 386 come riportato nel prospetto allegato al verbale di verifica.
All’esito della citata verificazione il ricorrente, con propria nota scritta e come ribadito dal difensore oralmente in udienza, ha dichiarato in ogni caso il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
In conclusione, il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge, in ragione della particolarità della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO