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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2241 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione a seguito dell'udienza cartolare del 17/04/2025 e vertente tra:
- (C.F. ), con l'Avv. Vincenzo Manduca (pec: Parte_1 C.F._1
Email_1
- attrice -
e
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con gli Avv.ti Francesco Mocci (pec: , Anna Bettoni (pec: Email_2
e Deborah Di Bitonto Email_3
- convenuta -
§§§
Oggetto: mutuo.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1
“attrice”) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, (di seguito Controparte_1 anche solo “convenuta”), per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
1) all'esito dell'esame del contratto di finanziamento, anche a mezzo di CTU a disporsi, accertare e dare atto che l'istante non è debitrice nei confronti della convenuta Finanziaria, delle somme da questa reclamate;
2) Per gli effetti, condannare la convenuta finanziaria, alla restituzione delle somme della stessa indebitamente percepite a titolo di rate di finanziamento, previa rivalutazione alla data della decisione , oltre interessi legali al soddisfo;
3) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali provocati con il proprio comportamento illegittimo, in misura pari a 5.200,00 ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo;
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite”
Solo con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, la medesima parte ha integrato le proprie conclusioni come segue:
“… oltre alle conclusioni e deduzioni riportate nel proprio atto di citazione…
1- Voglia l'Onle Tribunale adito accertata la difformità del Taeg dichiarata dall'istituto di credito nel contratto di finanziamento per cui è causa in osservanza al disposto del comma 6 dell'art. 117
TUB, Voglia provvedere al ricalcolo degli interessi al “tasso nominale minimo e quello massimo rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive dei bot annuali, o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione .con la convenuta finanziaria ,
2- Voglia, all'esito dell'esame del contratto di finanziamento, anche a mezzo di CTU a disporsi, accertare e dare atto che l'istante non è debitore nei confronti della convenuta, delle somme da questa reclamate;
3- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite”
Nelle ultime note la parte ha così concluso:
“Con la presente il sottoscritto si riporta integralmente ai propri atti e scritti difensivi chiedendo
l'integrale accoglimento della domanda attorea”
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, così definitivamente concludendo in vista dell'udienza sopra indicata:
“in via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande avversarie, per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 in via principale:
- rigettare le domande proposte dalla signora in quanto infondate, in fatto e in Parte_1
diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale:
2 - accertare e dichiarare l'inadempimento della signora al pagamento delle Parte_1 rate del Contratto e per l'effetto dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali, ovvero ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che è creditrice della signora CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 14.301,52, oltre interessi di mora calcolati al tasso convenzionale dalle singole scadenze al saldo effettivo e spese di recupero del credito e per l'effetto, condannare la signora al pagamento delle suddette somme, ovvero dell'importo, maggiore o Parte_1
minore, che risulterà di giustizia;
- in subordine, in ogni caso, emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per la somma non contestata relativa all'importo erogato da al netto delle rate versate, o quella somma, maggiore o CP_1
minore, che risulterà di giustizia;
in via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie di controparte. in ogni caso:
- condannare la signora al pagamento delle spese, competenze e onorari.” Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza dell'08/01/2022 il giudice ha rigettato le richieste istruttorie, in particolare di svolgimento di CTU contabile e, formulata una proposta conciliativa non andata a buon fine, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza sopra indicata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione.
Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la causa è ora decisa.
§§§
1. Va respinta innanzitutto la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza dell'oggetto, formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione.
E' evidente che non ricorre la suddetta causa di nullità, in quanto la convenuta ha potuto chiaramente svolgere le proprie difese.
Come noto, peraltro, al fine di poter dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, occorre che lo stesso sia connotato dall'assoluta indeterminatezza nell'enunciazione del petitum e della causa petendi, tenuto conto peraltro del complesso dell'atto e dei documenti allegati e non delle sue sole conclusioni, secondo la medesima giurisprudenza citata da parte convenuta.
Elementi che non ricorrono nel caso di specie.
§§§
2. Va invece dichiarata la tardività della domanda nuova spiegata solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 dalla parte attrice.
3 Che si tratti di nuova domanda lo si desume dal riferimento a diversa normativa che sarebbe stata violata dalla convenuta società e, per altro verso, dall'inciso contenuto nell'incipit della suddetta memoria “oltre alle conclusioni e deduzioni riportate nel proprio atto di citazione”, che denota l'evidente intento di aggiungere la nuova domanda a quelle già formulate nell'atto introduttivo.
Elemento che si ritrova anche nelle conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta che fanno riferimento a tutti gli scritti difensivi di parte.
Come anche correttamente dedotto da parte convenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., nella quale è stata infatti costretta a prendere posizione ex novo sulla nuova domanda, ricorre una mera emendatio consentita quando, pur essendo allegati nuovi fatti, non cambia la domanda inizialmente proposta, mentre si avrà mutatio libelli quando la domanda si aggiunge a quelle originarie, estendendo l'oggetto del giudizio e, soprattutto, violando il diritto di difesa dell'altra parte, spostando cioè, nonostante la decadenza già maturata, il thema decidendum e quindi imponendo alla controparte, per la prima volta, di prendere posizione sulla nuova domanda.
Si concorda con le Sezioni Unite ove queste hanno affermato che con la mera modifica della domanda “l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (…) mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”. (Cass. SS. UU., 15 giugno 2015, n.
12310).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo è stato chiaramente incentrato sul solo aspetto della nullità delle clausole per interessi corrispettivi e moratori contenute nel contratto di finanziamento originario, per superamento delle c.d. soglie antiusura, così come le conclusioni sono incentrate sull'applicazione della normativa antiusura al fine di pervenire all'accertamento della gratuità del mutuo, mentre solo con la memoria istruttoria n. 1 si è chiesta la dichiarazione di nullità delle pattuizioni conseguente all'errata indicazione del TAEG in contratto, al fine dell'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B e senza allegazione, peraltro, ancora una volta, dell'effettiva qualità di consumatrice di parte attorea al momento della conclusione del contratto
(elemento fondamentale invece al fine di inquadrare la questione in termini di invalidità del contratto).
Va anche rilevato incidentalmente che del TAEG ivi indicato (16,820%), senza peraltro dar conto effettivamente di come si sia pervenuti al detto calcolo, non vi è traccia in quello calcolato nella stessa perizia di parte depositata con la memoria n. 2 dell'attrice (14,05%), posta invece a base delle domande contenute nell'atto introduttivo.
In definitiva, va dichiarata inammissibile la domanda spiegata da parte attrice solo in sede di
4 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1.
§§§
Risolte le suddette eccezioni preliminari, risultano invece infondate le altre domande spiegate da parte attrice per le seguenti ragioni.
§§§
3. Quanto all'applicazione di interessi usurai nell'ambito del contratto di mutuo a suo tempo concluso tra le parti, l'attrice, pur nella genericità dell'atto introduttivo, ha avuto modo di allegare, con la memoria istruttoria n. 2, una perizia di parte al fine di esplicitare i calcoli alla base della tesi della previsione originaria di interessi usurari e, quindi, tra l'altro, facendo corretto riferimento all'usura originaria (e non sopravvenuta) del contratto di finanziamento.
L'enunciazione di meri principi e il richiamo di norme, contenute nell'atto introduttivo, sono stati calati nella fattispecie concreta, segnalando cioè, almeno in astratto, le specifiche clausole in asserito contrasto con le norme suddette e i presupposti fattuali da cui asseritamente derivare l'effettivo esborso di somme non dovute.
Ciò, come visto, ha consentito di ritenere non fondata l'eccezione preliminare di parte convenuta in merito all'assoluta indeterminatezza dell'atto di citazione.
Ciò detto, tuttavia, anche la c.d. perizia econometrica, così come l'atto introduttivo, risulta inficiata sotto il profilo delle errate assunzioni su cui la stessa apparentemente si basa, motivo per il quale risulta anche corretta la decisione del precedente assegnatario del fascicolo di non ammettere la
CTU richiesta da parte attrice, in quanto tendente a sopperire alle carenze allegatorie e probatorie in capo all'attrice.
3.1 A parte la mancanza di qualsiasi riferimento al tasso soglia in concreto preso in considerazione per il relativo giudizio di usurarietà delle condizioni originarie:
- il calcolo del T.A.E. di cui a pagina 11 della relazione peritale già sembra incorporare un'assunzione erronea laddove considera il tasso derivante dal c.d. ammortamento alla francese al fine di pervenire al calcolo di un più alto tasso effettivo di contratto;
- soprattutto è poi evidente che il perito ha fatto propria l'assunzione, ormai definitivamente superata dalla giurisprudenza, che al fine della verifica antiusura sia consentito sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori, operazione che in base agli approdi della giurisprudenza più recente è invece vietata ai fini della suddetta verifica;
- le suddette assunzioni portano anche all'inintellegibilità del calcolo relativo al TAEG/ISC rilevato.
Sulla parte agente, in questo caso il beneficiario del finanziamento, grava peraltro l'onere probatorio relativo alla dimostrazione delle proprie asserzioni e, nel caso di specie, dell'usurarietà
5 dei tassi originariamente previsti in contratto, onere in definitiva non assolto dall'attrice.
Occorre ora richiamare gli approdi giurisprudenziali rilevanti in materia, i quali hanno da tempo affermato:
- l'impossibilità di sommare interessi corrispettivi e moratori al fine della verifica del superamento della soglia usura indicata dai decreti ministeriali di riferimento,
- inoltre, dapprima Cass. n. 26286/19 ha addirittura ricostruito la clausola afferente agli interessi moratori come clausola penale, quindi avente natura incompatibile con la disciplina dell'usura
(rilevando al più il potere di riduzione del giudice), e comunque poi,
- le SS.UU. n. 19597/20 (alla cui motivazione e principi di diritto può integralmente rinviarsi), pur riconducendo invece tutti gli interessi, anche i moratori, alla disciplina dell'usura c.d. oggettiva, hanno statuito definitivamente l'impossibilità di sommare le due distinte voci (interessi corrispettivi e moratori) e che, in ogni caso, l'eventuale invalidità della clausola relativa agli interessi moratori non determina comunque la gratuità del mutuo, facendo salva in ogni caso la pattuizione degli interessi corrispettivi (ovviamente ove l'usurarietà non si estenda anche agli stessi, aspetto tuttavia non autonomamente allegato da parte attorea).
Era stato già chiarito, peraltro, anche prima delle richiamate SS.UU., che l'accertamento della natura usuraria dei tassi d'interesse non determina comunque la nullità dell'intero negozio, in quanto la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. (chiaro nel fare riferimento alla clausola e non al contratto) colpisce comunque la sola clausola relativa agli interessi (cfr. già Cass. 21470/17).
Ancora, sia le SS.UU. del 2020 che la precedente giurisprudenza hanno ben evidenziato la rilevanza del principio di omogeneità/simmetria dei valori a confronto: solo in caso di assenza della rilevazione da parte della Banca d'Italia, nell'ambito della determinazione del c.d. tasso soglia, dei tassi medi inerenti gli interessi moratori praticati dalle banche per operazioni omogenee, si dovrà fare riferimento al T.E.G.M. rilevato, maggiorato comunque dei punti percentuali aggiuntivi previsti quale tolleranza ammissibile rispetto al tasso di cui al decreto ministeriale contenente la rilevazione.
Qualora invece possa farsi riferimento ad un valore medio rilevato dalla Banca d'Italia come maggiorazione dell'interesse corrispettivo (2,1% di cui all'art. 3, comma 4 del DM di riferimento), deve comunque correttamente operarsi una correzione dei valori a confronto applicando, nel caso specifico, al T.E.G.M. relativo al trimestre di riferimento, l'aumento di 2,1 punti percentuali e, poi,
l'ulteriore aumento applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Nulla di tutto ciò è stato considerato da parte attrice nelle proprie difese.
E' direttamente dalle deduzioni di parte attrice, contenute nell'atto introduttivo e nella perizia di parte, che si ricava dunque l'insussistenza dell'usura originaria.
6 Infatti, nel tentativo di dimostrare il superamento della soglia usura mediante la sommatoria (non consentita come già visto) del tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e di quello afferente agli interessi moratori (contenuto peraltro nell'aumento dell'1,5% e comunque con clausola di salvaguardia del rispetto delle soglie usura), parte attrice, anche attraverso la prodotta CTP, attesta invece espressamente che, presi singolarmente, i predetti tassi non superano di sicuro la soglia usura.
Quanto poi specificamente agli oneri di estinzione anticipata del mutuo, non è dato comprendere se gli stessi siano stati o meno considerati nei calcoli.
Va al riguardo ricordato che la pattuizione di una commissione di estinzione anticipata, per l'ipotesi di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà contrattuale, tenuto conto che la sua funzione non è quella di remunerare il credito, ma più propriamente quella di vera e propria penale contrattuale, dovuta in sostituzione degli interessi e proprio per il fatto che questi ultimi non vengono corrisposti: tale conclusione è oggi confermata alla luce dei chiarimenti di recente forniti nella specifica materia da Cassazione, Sez. III, Sent.
07.03.22, n. 7352, la quale ha chiarito appunto la natura di penale contrattuale della commissione per anticipato recesso e che quindi la stessa non deve essere proprio considerata nelle verifiche antiusura.
In defintiva, va esclusa qualsiasi usurarietà dei tassi a suo tempo contrattualizzati tra le parti e vanno quindi integralmente respinte le domande di parte attorea.
§§§
4. Va invece accolta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta con riguardo all'accertamento della già avvenuta risoluzione del contratto, ex art. 11 del regolamento contrattuale, e alla condanna dell'attrice al pagamento delle somme ancora dovute.
Infatti, parte attrice, nel corso del giudizio, non ha mai contestato i seguenti elementi:
- l'esistenza del rapporto di finanziamento originario;
- il suo inadempimento rispetto all'obbligazione restitutoria contratta;
- il calcolo delle somme ancora dovute, come formulato dalla convenuta sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto e alle condizioni ivi previste.
Non vi è stata, cioè, alcuna contestazione in merito all'eventuale erronea applicazione delle condizioni contrattuali da parte della convenuta, anche ai fini di cui all'art. 115, co. 1 c.p.c. Può dunque ritenersi provato sia nell'an che nel quantum il credito allegato da parte convenuta, agente in riconvenzione.
Al contempo, infatti e come già visto, parte attrice non è riuscita a fornire prova dell'illegittimità
7 delle suddette clausole contrattuali e, in particolare, delle clausole relative agli interessi, sia corrispetivi che moratori, quindi perfettamente valide ed efficaci tra le parti.
Ne deriva che può essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta.
§§§
Quanto alle spese del presente giudizio, stante l'integrale soccombenza di parte attorea, le stesse
(anche per la mancata definitiva adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice) vanno regolate sulla base del detto principio e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso, al punto minimo, tenuto conto che non vi
è stata comunque una vera e propria fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda formulata dall'attore solo in sede di memoria istruttoria;
- rigetta in quanto infondate le domande attoree contenute nell'atto introduttivo;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta già nella comparsa di costituzione e, per l'effetto,
- condanna a versare alla controparte la somma di € 14.301,52, oltre interessi di Parte_1
mora successivi calcolati al tasso convenzionale sino al saldo effettivo;
- condanna altresì alla refusione in favore della controparte delle spese di lite Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali
(15%) e oltre a IVA e C.P.A. se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 14/05/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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