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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Ghelardini pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11895/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOLESANI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
MI (C.F. ) e ( ) con elezione C.F._1 Parte_2 C.F._2
di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FOLESANI STEFANO MI
PARTE RICORRENTE in RIASSUNZIONE contro
(C.F. , titolare di ALFA AUTO CARROZZERIA di Controparte_1 C.F._3
on il patrocinio degli Avv.ti Luigi Guidi e Stefano Francesco Tagliabue del Foro Controparte_1
di Monza;
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
Tribunale di Milano, chiedendo, previo accertamento del proprio diritto alla restituzione dell'immobile sito nel comune di SA NO AN, Via Segrino n. 17, la condanna del resistente, sig. CP_1
occupante dell'immobile, al rilascio dell'immobile, libero e vuoto, e al pagamento
[...] dell'indennità per tutto il periodo di occupazione non titolata, fino al giorno dell'effettivo rilascio, con espressa riserva di separata azione per il risarcimento dei danni, subiti e subendi, a causa della ritardata restituzione e/o per la mancata vendita del bene e/o di ogni altro tipo.
L'Ufficio adito, in accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza sollevata dal resistente, ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
Firenze, assegnando il termine perentorio di 3 mesi per l'eventuale riassunzione ex art. 50 c.p.c.
1 Con comparsa ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., ritualmente notificata il 21.10.2024,
[...]
ha citato in riassunzione il sig. dinanzi al Tribunale di Firenze per Parte_1 Controparte_1
l'udienza del 25.02.2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
1) accertare e dichiarare, e/o comunque dare atto, per i motivi tutti esposti in atti (v., in particolare,
a pag. 8 del doc. 12 e sub doc. 10), che il contratto di locazione finanziaria (leasing) n. IF 310511 del
22/05/2007, in seguito rinumerato 20310511, originariamente sottoscritto tra Mercantile Leasing
S.p.A. (a cui è subentrato , quale Locatrice, e quale Parte_1 Controparte_2
Conduttrice, si è sciolto ex artt. 72, comma 2°, e/o 72 quater L.F. con decorrenza dal 22/10/2020, data della Sentenza n. 70 del Tribunale di Bari, dichiarativa del fallimento di Parte_3
(RG Fall. n. 68/2020);
[...]
2) accertare e dichiarare, per l'effetto, che C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_4
nato a [...] il [...] e residente in 20097 SA DO AN (MI), Via Angelo Moro
n. 27 - Lettera: B - Interno: 2, quale titolare firmatario dell'impresa individuale Alfa Auto Carrozzeria di Salerno Giovanni, P. IVA , corrente in 20098 SA NO AN (MI), Via Umbria P.IVA_2
n. 10, quale subconduttrice, ai sensi dell'art. 1595, comma 3°, c.c., a far data dal 23/10/2020 occupa senza alcun titolo opponibile al proprietario subentrato nella titolarità del Parte_1
contratto di leasing n. IF 310511 del 22/05/2007, in seguito rinumerato 20310511, l'immobile sito nel
Comune di SA NO AN (MI), Via Segrino n. 17, censito nel Catasto dei Fabbricati di detto
Comune già al foglio 6, mappale 555, z.c. U, Cat. D/7, RC Euro 5.770,00 ed attualmente al Foglio 6,
Mappale 555, subalterni 702, Via Lario SNC, Piano T, Cat. D/7, rendita catastale € 2.560,00
(capannone open space ubicato al piano terreno); 703, Via Segrino n. 17, Piano T-1, Cat. D/7, rendita catastale € 2.920,00 (capannone ubicato al piano terreno e primo, costituito da un locale open space adibito a magazzino, un blocco servizi e spogliatoio, per mezzo di una scala interna si accede al piano primo dove è presente un ufficio e un blocco servizi) e 701, Via Segrino n. 17 (bene comune non censibile - cortile comune ai subalterni 702 e 703 - adibito ad area di pertinenza esclusiva destinata a spazio di manovra e a parcheggio), che costituiva oggetto di tale contratto;
3) conseguentemente condannare C.F. , nato a [...]_4
Palermo (PA) il 20/08/1956 e residente in [...] -
Lettera: B - Interno: 2, quale titolare firmatario dell'impresa individuale Alfa Auto Carrozzeria di
Salerno Giovanni, P. IVA , corrente in 20098 SA NO AN (MI), Via Umbria n. P.IVA_2
10, A RILASCIARE IMMEDIATAMENTE in favore di ovvero a chi verrà dallo Parte_1
2 stesso delegato, l'immobile sito nel Comune di SA NO AN (MI), Via Segrino n. 17, oggetto del contratto di leasing n. IF 310511 del 22/05/2007, in seguito rinumerato 20310511, libero da persone e cose, completo di ogni accessorio e pertinenza ed in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo la normale usura, così descritto nell'atto di acquisto prodotto sub doc. 5 di parte ricorrente:
“in Comune di SA NO AN (MI), avente accesso dalla Via Segrino, e precisamente: - - - capannone industriale composto al piano terreno da un ampio locale ad uso lavorazione, da un locale ad uso centrale termica posto sul lato nord-est, e da una zona sul lato nord-ovest, composta da un locale ad uso ufficio merci e un locale ad uso spogliatoio oltre agli accessori, con sovrastante un locale ad uso ufficio oltre agli accessori nonché area di pertinenza posta su lati nord, sud e ovest del capannone stesso. ================================================
a corpo: mappali 557, 556 e Via Segrino;
Via Segrino e mappale 554; mappali 554 e 548; CP_3
mappali 548, 557 e 556, salvo altri. ====================
Detto immobile risulta censito al N.C.E.U. del Comune di SA NO AN
(MI), come segue: ================================================
- foglio 6, mappale 555, Via Segrino, piano T-1, cat. D/7, R.C. Euro 5.770,00. =”.
e attualmente censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di SA NO AN (MI) al
Foglio 6, Mappale 555, subalterni 702, Via Lario SNC, Piano T, Cat. D/7, rendita catastale € 2.560,00
(capannone open space ubicato al piano terreno); 703, Via Segrino n. 17, Piano T-1, Cat. D/7, rendita catastale € 2.920,00 (capannone ubicato al piano terreno e primo, costituito da un locale open space adibito a magazzino, un blocco servizi e spogliatoio, per mezzo di una scala interna si accede al piano primo dove è presente un ufficio e un blocco servizi) e 701, Via Segrino n. 17 (bene comune non censibile - cortile comune ai subalterni 702 e 703 - adibito ad area di pertinenza esclusiva destinata a spazio di manovra e a parcheggio);
4) condannare altresì C.F. , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
20/08/1956 e residente in [...] - Lettera: B -
Interno: 2, quale titolare firmatario dell'impresa individuale Alfa Auto Carrozzeria di Salerno
Giovanni, P. IVA , corrente in 20098 SA NO AN (MI), Via Umbria n. 10, AL P.IVA_2
PAGAMENTO in favore di di una INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE dell'immobile Parte_1
parametrata al valore locativo del bene (v. sub doc. 24), da quantificarsi come segue:
A) in € 117.500,00, oltre IVA nella misura di legge del 22% (€ 25.850,00) e, quindi, finali €
143.350,00 IVA inclusa [i.e. € 2.500,00 oltre IVA nella misura di legge del 22% (€ 550,00) e, quindi, €
3.050,00 mensili x 47 mesi di occupazione] pari all'importo contrattualmente pattuito con la
3 sublocatrice a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'occupazione Controparte_2
senza titolo del suddetto immobile dal 01/11/2020 fino al 30/09/2024;
B) in ulteriori € 2.500,00, oltre IVA nella misura di legge del 22% (€ 550,00) e, quindi, € 3.050,00
IVA inclusa mensili, per ogni successivo mese, o frazione di esso, dal 01/10/2024 fino all'effettivo rilascio, a titolo di risarcimento del danno per il periodo successivo a quello sopra indicato sub A), condizionatamente alla perdurante occupazione senza titolo del suddetto immobile;
ovvero in quelle somme, maggiori o minori, risultanti in corso di causa o, in subordine, determinate dal Giudice in via equitativa, dal 22/10/2020 [data dell'intervenuta dichiarazione del fallimento di Controparte_2
a cui retroagisce l'effetto dell'intervenuto scioglimento ex artt. 72, comma 2°, e/o 72 quater L.F., come definitivamente accertato dal Tribunale di Bari Decreto n. cronol. 8851/2023 del 04/12/2023, definitivo ex art. 99, u.c., L.F. lo scioglimento dal contratto di leasing n. IF 310511 del 22/05/2007, in seguito rinumerato 20310511, in allora pendente (Cass. Civ. n. 11145 del 13/05/2009)], fino all'effettivo rilascio dell'immobile libero da persone e cose, oltre interessi legali dalle singole scadenze
e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, da liquidarsi ai sensi del DM 147/2022, compreso il rimborso forfettario delle spese in misura del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.”
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietario dell'immobile sito nel comune di SA NO AN, Via Segrino n.
17, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di SA NO AN al foglio 6, mappale 555,
z. c. U, Cat. D/7, RC Euro 5.770,00, acquistato nell'ambito dell'operazione di locazione finanziaria richiesta da e perfezionatasi con sottoscrizione di leasing n. IF 310511 del Controparte_2
22.05.2007, in seguito rinumerato 20310511, della durata di 180 mesi, originariamente stipulato tra
Mercantile Leasing S.p.A., (a cui è subentrato per effetto di consecutive fusioni per Parte_1
incorporazione), quale locatrice, e quale conduttrice;
Controparte_2
- che, in virtù di tale contratto, l'immobile era stato preso in consegna da in Controparte_2
data 01.06.2007;
- che, con sentenza n. 70 del 22.10.2020, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della società (RG Fall. N. 68/2020), allorché il contratto di leasing era Parte_3
pendente;
4 - che, nell'ambito di tale EN, , in data 23.02.2021, aveva depositato istanza al Parte_1
Giudice Delegato per far assegnare alla Curatela termine per rendere la dichiarazione ex art. 72, co. 2,
L.F., allo spirare del quale il contratto di leasing si sarebbe dovuto intendere automaticamente sciolto, con immediata insorgenza in capo alla Curatela, secondo l'iter procedimentale di cui all'art. 72 quater
L.F., del dovere di restituire l'immobile libero e vuoto al ricorrente;
- che, con provvedimento depositato l'11.03.2021, il Giudice Delegato aveva concesso ai
Curatori il termine di 60 giorni, invano spirato il 10.05.2021;
- che, pertanto, il 13.05.2021, aveva formulato istanza di rivendica e restituzione Parte_1
dell'immobile, rigettata dal Giudice Delegato;
- che, avverso tale rigetto, aveva proposto opposizione allo stato passivo ex artt. 98- Parte_1
99 L.F., instaurando il procedimento iscritto al n. R.G. 15468/2021, conclusosi con Decreto n. cronol.
8851/2023 del 4.12.2023, con cui il Tribunale di Bari accoglieva la proposta opposizione e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di rivendica, ordinava alla Parte_4
la restituzione dell'immobile, libero da persone e cose;
[...]
- che, tuttavia, la restituzione non era mai avvenuta, in quanto l'immobile risultava occupato dalla
Alfa Auto Carrozzeria, impresa il cui titolare è il signor e alla quale la Controparte_1 CP_2 in bonis aveva concesso in sublocazione l'immobile oggetto di causa, previa autorizzazione
[...] dell'allora locatrice Mercantile Leasing S.p.A.;
- che in conseguenza dello scioglimento del contratto di leasing era venuto meno anche il contratto di sublocazione sottoscritto tra e Alfa Auto Carrozzeria di Salerno Controparte_2
Giovanni, in quanto subcontratto che, ex art. 1595, comma 3, c.c., segue le sorti del contratto principale;
- che quindi aveva diritto al pagamento dell'indennità di occupazione, parametrata al Parte_1 valore locativo dell'immobile, dal mese di novembre 2020, data del fallimento, a tutto il mese di febbraio 2024, e per il periodo successivo, fino alla restituzione dell'immobile;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2024, il signor si Controparte_1
è costituito, rassegnando le seguenti conclusioni:
“-In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze a cui la causa è stata rimessa per incompetenza dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 24 L.F. e dell'art. 28 c.p.c. e 44 e 45 c.p.c., a favore del Tribunale di Bari;
5 ovvero accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze a cui la causa è stata rimessa per incompetenza dal Tribunale di Milano, ai sensi degli 21 c.p.c. e 447 bis c.p.c. e dell'art. 28
c.p.c. e 44 e 45 c.p.c., a favore del Tribunale di LO.
-Nel merito in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile.
Accertata e dichiarata la legittima occupazione dell'immobile in atti da parte della resistente, in forza di autonomi rapporti di sublocazione nel quale è subentrato il EN MI E C.
S.r.l., accertato e dichiarato che il decreto del Tribunale di Bari del 4.12.2023 non legittima la ricorrente ad agire direttamente nei confronti della resistente per il rilascio immediato dell'immobile neppure in forza di quanto previsto dall'art. 1595, comma 3, c.p.c., per l'effetto respingere la domanda di rilascio dell'immobile, per cui è causa, rassegnata da nei confronti della ALFA Parte_1
AUTO CARROZZERIA DI SALERNO GIOVANNI, poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in atti.
-In subordine fissare termine ampio di rilascio dell'immobile per cui è causa per consentire il disbrigo di tutte le pratiche autorizzative necessarie alla diversa allocazione o destinazione dei beni
(veicoli e merci) custoditi da parte della resistente ALFA AUTO CARROZZERIA DI SALERNO
GIOVANNI per conto delle P.A. meglio indicate in atti.
-Nel merito in ordine alla domanda di risarcimento del danno e/o pagamento dell'indennità di occupazione:
Accertata e dichiarata la legittima occupazione dell'immobile da parte della resistente, in forza di autonomi rapporti di sublocazione nel quale è subentrato il EN MI E C. S.r.l., accertato e dichiarato inoltre che il ritardo nella consegna dell'immobile deriva da causa non imputabile alla resistente, accertata e dichiarata altresì la carenza di legittimazione attiva della ricorrente ad agire direttamente nei confronti della resistente per la domanda di risarcimento del danno/indennità di occupazione dalla data del 22.10.2020 (data della dichiarazione di fallimento della società , per l'effetto respingere la domanda di risarcimento del danno/indennità Controparte_2
di occupazione rassegnata da nei confronti della ALFA AUTO CARROZZERIA DI Parte_1
SALERNO GIOVANNI, poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi di cui in atti.
-In subordine in ordine alla domanda di risarcimento del danno e/o pagamento dell'indennità di occupazione.
Nella denegata ipotesi in cui la domanda di risarcimento del danno/indennità di occupazione dovesse essere ritenuta ammissibile, legittima e fondata, in mero subordine si chiede che il Tribunale adito voglia limitare il risarcimento/indennità a far data dal 22.2.2024 (data della diffida del Banco
6 BPM), se del caso ai sensi dell'art.1591 c.c., contenendo l'ammontare dell'indennità di occupazione in via equitativa se del caso a mezzo di consulenza tecnica nella minor somma possibile.
Il tutto con vittoria delle competenze professionali da liquidarsi ai sensi del D.M n. 147/2022 e
s.m.i., oltre al contributo previdenziale, rimborso forfettario delle spese e IVA se dovuta.
Con ampia riserva istruttoria, si chiede solo in via di subordine e nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta accoglibile e fondata la domanda volta ad ottenere l'indennità di occupazione rassegnata dalla ricorrente, disporsi CTU volta alla determinazione dell'indennità di occupazione e/o ulteriori non creduti danni da ritardo della consegna.”
Nello specifico, il resistente, premesso di aver stipulato, nella sua veste di titolare della ditta individuale Alfa Auto di Salerno Giovanni, contratti di sublocazione parziale con l'allora CP_2
in bonis, aventi ad oggetto l'immobile oggetto di causa, da destinare ad uso di deposito
[...] giudiziario per autovetture e motoveicoli;
che tali contratti erano stati autorizzati dall'allora Locatrice
MERCANTILE LEASING S.p.A.; che la Alfa Auto svolge l'attività di soccorso stradale e di custodia giudiziaria per conto degli Enti pubblici e delle FF.OO. risultando iscritta nell'elenco ex art. 8 DPR
571/82 redatto dalla Prefettura di Milano e di essere autorizzata e strutturata a svolgere il servizio pubblico essenziale rappresentato dal SSM (soccorso stradale) anche in ambito autostradale (Milano
Serravalle e Tangenziali [tangenziale est ed ovest] nonché l'Italia ), ha Parte_5 Parte_6
eccepito:
- in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Firenze (dichiarato competente dal Tribunale di Milano ex art. 25 delle condizioni generali del contratto di leasing a cui è collegato il contratto di sublocazione oggetto di causa), stante l'inderogabilità della competenza del Tribunale di Bari (ex artt.
24 e 72 quater L.F., essendo la causa derivata dal fallimento della utilizzatrice Controparte_2
del contratto di leasing) o del Tribunale di LO (ex artt. 21 e 447 bis c.p.c., considerando che la causa ha ad oggetto un rapporto di sublocazione, assimilabile alla locazione), sollecitando sul punto il tribunale a sollevare regolamento di ufficio;
- di aver sempre corrisposto – in corso di rapporto di sublocazione con la società CP_2
– i canoni di locazione, fino alla data del 31.10.2020;
[...]
- di aver appreso in data 21.1.2021 della dichiarazione di fallimento della società CP_2
[...]
- che il EN MI & C. S.r.l. richiedeva ad Alfa Auto le somme dovute a titolo di locazione ed indennità maturate e maturande per i rapporti di sublocazione cui era subentrata;
7 - che anche il Banco BMP richiedeva il pagamento delle medesime somme;
- di aver sospeso ogni pagamento in attesa che il EN MI & C. S.r.l. ed il
Banco BMP regolassero i propri rapporti di dare ed avere in ambito fallimentare, avendo fondato timore di essere illegittimamente chiamato a corrispondere “due volte” per le medesime somme;
- il mancato scioglimento del contratto di sublocazione, tutt'ora pendente ed opponibile al
EN, che non l'aveva receduto ex art. 80 L.F.;
- l'autonomia di tale contratto di sublocazione rispetto al contratto di locazione finanziaria, con conseguente inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1595, comma 3, c.c.;
- la mancanza di prova della proprietà dell'immobile in capo alla ricorrente, ulteriore ragione a sostegno della carenza di legittimazione attiva della stessa;
- in merito alla richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione,
l'inammissibilità di tale domanda e la esclusiva legittimazione passiva del EN MI & C.
S.r.l., con conseguente carenza di legittimazione passiva di Alfa Auto, dal momento che i crediti contestati avrebbero natura concorsuale;
- in ogni caso, l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento di tale indennità sin dal momento della dichiarazione di fallimento della in quanto basata su un'erronea Controparte_2
applicazione del principio di retroattività della risoluzione del contratto al diverso istituto dello scioglimento del contratto pendente e regolarmente in esecuzione in sede fallimentare;
- la contrarietà a buona fede della domanda di risarcimento del danno della ricorrente, contestabile anche per la violazione dell'art. 1227 c.c., avendo la stessa espressamente rifiutato la consegna dell'immobile da parte della curatela fallimentare in data 26.01.2024.
La causa, istruita solo in via documentale è stata discussa oralmente all'udienza del 15 maggio 2025, dopo il deposito di note conclusiva autorizzate con termine per note conclusive sino al 2 maggio 2025, ed è stata trattenuta in decisione.
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1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze
Preliminarmente deve essere rigettata l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, formulata dall'odierno resistente, potendosi ravvisare competenza inderogabile del Tribunale di Bari (ex art. 24
L.F.), o in favore del Tribunale di LO (ex art. 21 e 447 bis c.p.c., venendo in rilievo un rapporto sublocazione, assimilabile alla locazione).
Premesso che l'attuale convenuto in riassunzione non ha impugnato la sentenza del tribunale milanese che ha indicato la competenza di questo Ufficio, che è quindi passata in giudicato, è da
8 escludere che vi siano i presupposti per proporre regolamento della competenza in via ufficiosa ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Non si ravvisa, infatti, in primo luogo, la competenza del Tribunale di Bari in applicazione delle regole del foro fallimentare (art. 24 LF).
Tale disposizione prevede che “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore”.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento cui si intende dare seguito, ha infatti da tempo statuito che sono “azioni derivanti dal fallimento” quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna (cfr., tra le altre, Cass. civ., 7.2.2020, n. 2991; Cass. civ., 20.5.2020. n. 9224; Cass. civ., 11.6.2019, n. 15599;
Cass. civ., 1.3.2018, n. 4864). Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare, ad esempio, la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ed ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (Cass. civ., 22.7.2010, n. 17279; Cass. civ. 8.8.2007, n. 17388).
Ebbene, l'azione proposta nel presente giudizio da parte attrice, già leaser dell'immobile, non può infatti considerarsi attratta dal foro fallimentare ex art. 24 L.F., non incidendo sul patrimonio del fallito.
Tale azione è infatti esclusivamente finalizzata all'accertamento dell'illegittima occupazione dell'immobile da parte del subconduttore, a seguito dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria a monte e, conseguentemente, del contratto di sublocazione concluso dal ed alla CP_1 condanna di quest'ultimo al rilascio del bene ed al pagamento di indennità di occupazione.
Nessun effetto pregiudizievole può infatti derivare alla procedura fallimentare dall'eventuale accoglimento delle domande, anche perché l'accertamento dell'avvenuto scioglimento del contratto di leasing e la condanna al rilascio dell'immobile oggetto di causa, sono già state oggetto della pronuncia del Tribunale di Bari emessa a seguito della opposizione allo stato delle rivendiche proposta da Pt_1
.
[...]
Quanto alla condanna di pagamento dell'indennità di occupazione, si ritiene che in nessun caso potrebbe rivalersi sulla , trattandosi del CP_1 Controparte_4
soggetto che attualmente ha la detenzione dell'immobile e che in quanto tale è direttamente responsabile del danno derivante dal mancato tempestivo rilascio.
Va quindi esclusa la competenza inderogabile del Tribunale di Bari ex art. 24 L.F..
9 Parimenti da escludere è che per la controversia sia inderogabilmente competente il Tribunale di
LO ex artt. 21 e 447 bis c.p.c., quale giudice del luogo in cui si trova l'immobile locato.
La causa in esame non attiene infatti ad un rapporto di locazione, trattandosi di una controversia la cui causa petendi è rappresentata dallo scioglimento di un contratto di leasing, che, determinando l'automatica risoluzione del contratto di sublocazione ad esso collegato, giustifica l'azione di rilascio dell'immobile avanzata dall'odierna ricorrente, essendo venuto meno il titolo che ne legittimava il godimento da parte del sig. . CP_1
Resta quindi confermata la competenza per territorio di questo Ufficio.
2. Sul diritto di alla restituzione dell'immobile Parte_1
Risulta documentalmente che l'immobile oggetto di causa è stato acquistato nell'ambito dell'operazione di locazione finanziaria, richiesta da e perfezionatasi con Controparte_2
sottoscrizione di leasing n. IF 310511 del 22.05.2007, in seguito rinumerato 20310511, originariamente stipulato tra Mercantile Leasing S.p.A., (a cui è subentrato per effetto di Parte_1
consecutive fusioni per incorporazione), quale Locatrice, e quale Conduttrice. Controparte_2
Tale immobile è stato successivamente concesso in sublocazione al sig. , nella sua veste di CP_1
legale rappresentante della ditta individuale Alfa Auto di Salerno Giovanni, in virtù di contratti di sublocazione parziale con l'allora in bonis. Controparte_2
È altresì documentale, e non contestato da parte resistente, che, a seguito del fallimento della
(utilizzatrice nel contratto di leasing e sublocatrice nel contratto di Controparte_2
sublocazione), si è verificato lo scioglimento del contratto di leasing, essendo, in data 10.5.2021, inutilmente spirato il termine assegnato dal Giudice delegato alla Curatela ex art. 72, comma 2, L.F. affinché questa si esprimesse in ordine alla volontà di subentrare o sciogliersi dal contratto in corso.
È in questo momento che, venuto meno il contratto “ a monte” in forza del quale veva il CP_2 godimento dell'immobile, si è verificata l'automatica risoluzione anche del contratto di sublocazione, in applicazione analogica del terzo comma dell'art. 1595 c.c., ai sensi del quale la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto nei confronti del subconduttore (in questo senso, circa il collegamento tra il contratto di leasing e quello di sublocazione e sullo scioglimento del secondo in caso di venir meno del primo, vedi Cass. civ. 5.5.2022, n. 14212).
Il contratto di sublocazione, infatti, dipende, per ogni aspetto, dal rapporto principale tra locatore e conduttore, per cui, se viene meno quest'ultimo, si scioglie automaticamente anche il contratto di sublocazione.
Parimenti infondate sono poi le eccezioni di difetto di legittimazione attiva del alla Parte_1 domanda di rilascio dell'immobile e di difetto legittimazione passiva dello stesso resistente.
10 Per quanto riguarda la prima questione, che il resistente fonda sulla mancata prova della proprietà dell'immobile oggetto di causa in capo al , occorre considerare, in primo luogo, che Parte_1
l'azione di rilascio promossa nel presente giudizio è di natura personale, per la quale non occorre la prova del diritto di proprietà, essendo la stessa fondata sull'inadempimento di un obbligo restitutorio, nascente da un rapporto contrattuale ovvero dalla sua risoluzione o dalla sua scadenza. Nel caso di specie, come già detto lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria tra Mercantile Leasing
S.p.A., (a cui è subentrato , quale Locatrice, e quale Parte_1 Controparte_2
Conduttrice, ha comportato la risoluzione del contratto di sublocazione ad esso collegato, con conseguente obbligo di rilascio del bene nei confronti del leaser proprietario.
Anche a prescindere da tali considerazioni, la prova della proprietà del bene immobile in capo al
è comunque ampiamente acquisita in atti, risultando dagli stessi contratti di sublocazione Parte_1
da egli prodotti, nei quali, in premessa, le parti danno atto che la società Mercantile Leasing S.p.A. (a cui è subentrato il , è “proprietaria dell'unità immobiliare sita in SA NO Parte_1
AN (MI) alla Via Segrino, 17”, dichiarazione dall'evidente contenuto confessorio.
Quanto alla legittimazione passiva del sig. non può dubitarsi che egli sia il Controparte_1
soggetto tenuto alla restituzione dell'immobile ed al pagamento dell'indennità, trattandosi del soggetto attualmente nel godimento del bene e che non ha più titolo per detenerlo.
Né d'altra parte può dubitarsi dell'esistenza di un concreto ed attuale interesse della ad Pt_7
agire in questa sede per far valere i suoi diritti, non avendo la già citata pronuncia del tribunale di Bari emessa in sede di opposizione allo stato rivendiche, con cui è stato riconosciuto il diritto al rilascio del bene, efficacia nei confronti di soggetti terzi estranei a quella procedura, bensì meramente endofallimentare (ex art. 96 L.F.).
Ciò spiega, condivisibilmente, perché abbia agito separatamente nei confronti Parte_1 dell'odierno resistente, necessitando di munirsi di un titolo azionabile ai fini del rilascio dell'immobile nei confronti del medesimo.
Parte resistente va quindi condannata al rilascio.
3. Sulla richiesta di termine per l'esecuzione del rilascio
Considerato che l'immobile è destinato allo svolgimento di attività di custodia di veicoli sequestrati su disposizione della pubblica Autorità e quindi la necessità di provvedere al disbrigo di tutte le pratiche autorizzative necessarie alla diversa allocazione o destinazione dei beni (veicoli e merci), tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta stragiudiziale di rilascio (che è del 22.2.2024) visto art. 56, l. n. 392/1978, si fissa per l'esecuzione la data del 13.10.2025.
4. Sulla richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo
11 La domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione e merita parziale accoglimento.
Per ciò che concerne l'an della domanda, è opportuno ricordare che in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, la giurisprudenza di legittimità, anche più recente, ha statuito che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito dall'occupazione sine titulo, sotto il profilo del mancato guadagno che lo stesso, in conformità all'oggetto sociale di , avrebbe potuto ricavare concedendo l'immobile in godimento a terzi Parte_1
dietro pagamento di un canone. Del resto, è pacifico che la ricorrente non svolge alcuna attività Pt_7
d'impresa nell'ambito della quale tale immobile avrebbe potuto essere utilizzato come bene strumentale e che, pertanto, l'unica modalità di utilizzazione avrebbe potuto essere la concessione dello stesso in locazione e cioè la sua messa a reddito.
Per quanto riguarda il quantum, invece, occorre innanzitutto chiarire il periodo relativamente al quale la pretesa risarcitoria deve essere riconosciuta.
L'indennità di occupazione è dovuta solo dal momento dello scioglimento del contratto di leasing
(avvenuto in data 10.05.2021, allo spirare del termine assegnato dal Giudice delegato alla Curatela ex art. 72, comma 2, L.F) e sino alla riconsegna dell'immobile.
Va quindi disattesa la tesi del ricorrente secondo cui essa sarebbe dovuta a partire dal mese di novembre 2020, cioè dalla data del fallimento, in ragione della ritenuta retroattività degli effetti dello scioglimento del contratto pendente, ex art. 72 L.F., alla data di dichiarazione del fallimento di
Controparte_2
L'art. 72 L.F., infatti, prevede che in caso di dichiarazione di fallimento di una parte di un contratto ineseguito o non completamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Qualora il curatore resti inerte, l'altro contraente può metterlo in mora, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
12 Tale norma, come espressamente previsto dall'art. 72 quater L.F., si applica anche al contratto di locazione finanziaria, in caso di fallimento dell'utilizzatore ed estende i suoi effetti anche rispetto agli eventuali subcontratti collegati al contratto di leasing principale.
La sospensione degli effetti del contratto impedisce la maturazione di crediti a favore della parte concedente a titolo di canoni e/o indennità di occupazione.
Fino a quando il Curatore non avrà dichiarato il subentro nel contratto ovvero la volontà di scioglimento, il rapporto versa quindi in stato di quiescenza e nulla è dovuto a titolo corrispettivo od indennitario per il godimento dell'immobile.
Nel caso di specie è documentale che lo scioglimento del contratto di leasing, e del collegato contratto di sublocazione a valle, si è verificato solo il 10.5.2021, decorso inutilmente il termine assegnato dal giudice delegato alla curatela ex art. 72, comma 2, L.F.
Ne consegue che, tra il 22.10.2020 (data della dichiarazione di fallimento) e il 10.5.2021 si è verificata la sospensione dell'esecuzione del contratto di locazione finanziaria e, conseguentemente, del contratto di sublocazione stipulato a valle dal sig. . CP_1
Per tali ragioni, in tale periodo, nulla è dovuto a parte ricorrente a titolo di indennità di occupazione.
Infondata è anche l'eccezione sollevata ex art. 1227 c.c. al fine di escludere o limitare il diritto al risarcimento del danno, sulla base dell'assunto che la NC avrebbe ingiustificatamente rifiutato il rilascio dell'immobile come offerto dalla Curatela del EN.
E' infatti pacifico che quando la Curatela ha proposto il rilascio dell'immobile lo stesso era, come è attualmente, in disponibilità del . CP_1
Si trattava quindi di un'offerta di rilascio di un immobile occupato da un terzo.
Si giustifica quindi il rifiuto della parte ricorrente di accettare il rilascio medesimo, essendo obbligo della procedura, una volta che il contratto si è sciolto, rilasciare l'immobile libero e vuoto da persone e cose.
Nessun concorso di colpa nella produzione del danno è quindi configurabile a carico della Pt_7
Ne segue che è tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione dal 11.05.2021, CP_1
giorno successivo a quello di scioglimento del contratto di leasing, e sino alla riconsegna dell'immobile.
Venendo alla quantificazione dell'indennità, ritiene il tribunale che essa vada parametrata al valore locativo dell'immobile, trattandosi di un criterio che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, può essere utilizzato dal giudice al fine della valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. (Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
13 Nella fattispecie il valore locativo dell'immobile è documentale, risultando dalla fattura di pagamento del canone di sublocazione da parte del sig. in favore relativa CP_1 Controparte_2
al mese di ottobre 2020 (doc. 24 allegato al ricorso).
In sostanza ben può farsi riferimento al canone pattuito da nel contratto di sublocazione con CP_1
la società fallita al fine di determinare il valore locativo dell'immobile e quindi il danno derivante dalla sua indisponibilità.
Il credito di parte ricorrente, dovuto a titolo di danno da indennità di occupazione, è da quantificarsi in misura pari a € 2.500,00, oltre IVA nella misura di legge del 22% (€ 550,00) con decorrenza dal
11.05.2021 fino all'effettivo rilascio.
Sull'importo di cui sopra, complessivamente pari ad oggi ad € 122.500,00 (2500 x 49 mensilità) oltre IVA, sono dovuti interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
E' poi dovuto allo stesso titolo l'importo di € 2.500,00 mensili oltre IVA dalla sentenza al rilascio effettivo.
5. Sulla domanda del ricorrente di condanna di parte resistente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La domanda di parte ricorrente è infondata e non merita accoglimento, non ricorrendo i presupposti per una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Infatti, come statuito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, «la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 […] esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate» (Cass. civ., 7.11.2021, n. 34818).
Nella fattispecie anche in considerazione della complessità delle varie questioni prospettate è da escludere l'esistenza di abuso dello strumento processuale ovvero di dolo o colpa grave nella difesa.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come nel dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e ssmmii, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa (52.001 - 260.000) e dell'attività effettuata.
Si giustifica una liquidazione al di sotto dei parametri per la fase di trattazione ed istruttoria, attesa la natura documentale della lite.
P.Q.M.
14 Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Seconda Sezione
Civile, definitivamente pronunciando:
- CONDANNA il sig. titolare della ditta individuale ALFA AUTO Controparte_1
CARROZZERIA di SALERNO GIOVANNI, al rilascio dell'immobile sito nel Comune di SA NO
AN (MI), Via Segrino n. 17, meglio identificato in atti, libero e vuoto da persone e cose nella piena disponibilità di;
Parte_1
- visto l'art. 56, l. n. 392/1978, fissa per l'esecuzione del provvedimento di rilascio la data del
13.10.2025;
- CONDANNA il sig. come sopra al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 122.500,00, oltre IVA nella misura di legge, e dell'ulteriore importo di € 2.500,00 oltre IVA per ogni successivo mese, o frazione di esso, fino all'effettivo rilascio oltre interessi legali come sopra;
- CONDANNA, altresì, il sig. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano, come da richiesta, in € 8.433,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed esporsi di € 786,00 (CU+diritti di cancelleria)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Grasso M.O.T.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Ghelardini pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11895/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOLESANI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
MI (C.F. ) e ( ) con elezione C.F._1 Parte_2 C.F._2
di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FOLESANI STEFANO MI
PARTE RICORRENTE in RIASSUNZIONE contro
(C.F. , titolare di ALFA AUTO CARROZZERIA di Controparte_1 C.F._3
on il patrocinio degli Avv.ti Luigi Guidi e Stefano Francesco Tagliabue del Foro Controparte_1
di Monza;
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
Tribunale di Milano, chiedendo, previo accertamento del proprio diritto alla restituzione dell'immobile sito nel comune di SA NO AN, Via Segrino n. 17, la condanna del resistente, sig. CP_1
occupante dell'immobile, al rilascio dell'immobile, libero e vuoto, e al pagamento
[...] dell'indennità per tutto il periodo di occupazione non titolata, fino al giorno dell'effettivo rilascio, con espressa riserva di separata azione per il risarcimento dei danni, subiti e subendi, a causa della ritardata restituzione e/o per la mancata vendita del bene e/o di ogni altro tipo.
L'Ufficio adito, in accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza sollevata dal resistente, ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
Firenze, assegnando il termine perentorio di 3 mesi per l'eventuale riassunzione ex art. 50 c.p.c.
1 Con comparsa ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., ritualmente notificata il 21.10.2024,
[...]
ha citato in riassunzione il sig. dinanzi al Tribunale di Firenze per Parte_1 Controparte_1
l'udienza del 25.02.2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
1) accertare e dichiarare, e/o comunque dare atto, per i motivi tutti esposti in atti (v., in particolare,
a pag. 8 del doc. 12 e sub doc. 10), che il contratto di locazione finanziaria (leasing) n. IF 310511 del
22/05/2007, in seguito rinumerato 20310511, originariamente sottoscritto tra Mercantile Leasing
S.p.A. (a cui è subentrato , quale Locatrice, e quale Parte_1 Controparte_2
Conduttrice, si è sciolto ex artt. 72, comma 2°, e/o 72 quater L.F. con decorrenza dal 22/10/2020, data della Sentenza n. 70 del Tribunale di Bari, dichiarativa del fallimento di Parte_3
(RG Fall. n. 68/2020);
[...]
2) accertare e dichiarare, per l'effetto, che C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_4
nato a [...] il [...] e residente in 20097 SA DO AN (MI), Via Angelo Moro
n. 27 - Lettera: B - Interno: 2, quale titolare firmatario dell'impresa individuale Alfa Auto Carrozzeria di Salerno Giovanni, P. IVA , corrente in 20098 SA NO AN (MI), Via Umbria P.IVA_2
n. 10, quale subconduttrice, ai sensi dell'art. 1595, comma 3°, c.c., a far data dal 23/10/2020 occupa senza alcun titolo opponibile al proprietario subentrato nella titolarità del Parte_1
contratto di leasing n. IF 310511 del 22/05/2007, in seguito rinumerato 20310511, l'immobile sito nel
Comune di SA NO AN (MI), Via Segrino n. 17, censito nel Catasto dei Fabbricati di detto
Comune già al foglio 6, mappale 555, z.c. U, Cat. D/7, RC Euro 5.770,00 ed attualmente al Foglio 6,
Mappale 555, subalterni 702, Via Lario SNC, Piano T, Cat. D/7, rendita catastale € 2.560,00
(capannone open space ubicato al piano terreno); 703, Via Segrino n. 17, Piano T-1, Cat. D/7, rendita catastale € 2.920,00 (capannone ubicato al piano terreno e primo, costituito da un locale open space adibito a magazzino, un blocco servizi e spogliatoio, per mezzo di una scala interna si accede al piano primo dove è presente un ufficio e un blocco servizi) e 701, Via Segrino n. 17 (bene comune non censibile - cortile comune ai subalterni 702 e 703 - adibito ad area di pertinenza esclusiva destinata a spazio di manovra e a parcheggio), che costituiva oggetto di tale contratto;
3) conseguentemente condannare C.F. , nato a [...]_4
Palermo (PA) il 20/08/1956 e residente in [...] -
Lettera: B - Interno: 2, quale titolare firmatario dell'impresa individuale Alfa Auto Carrozzeria di
Salerno Giovanni, P. IVA , corrente in 20098 SA NO AN (MI), Via Umbria n. P.IVA_2
10, A RILASCIARE IMMEDIATAMENTE in favore di ovvero a chi verrà dallo Parte_1
2 stesso delegato, l'immobile sito nel Comune di SA NO AN (MI), Via Segrino n. 17, oggetto del contratto di leasing n. IF 310511 del 22/05/2007, in seguito rinumerato 20310511, libero da persone e cose, completo di ogni accessorio e pertinenza ed in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo la normale usura, così descritto nell'atto di acquisto prodotto sub doc. 5 di parte ricorrente:
“in Comune di SA NO AN (MI), avente accesso dalla Via Segrino, e precisamente: - - - capannone industriale composto al piano terreno da un ampio locale ad uso lavorazione, da un locale ad uso centrale termica posto sul lato nord-est, e da una zona sul lato nord-ovest, composta da un locale ad uso ufficio merci e un locale ad uso spogliatoio oltre agli accessori, con sovrastante un locale ad uso ufficio oltre agli accessori nonché area di pertinenza posta su lati nord, sud e ovest del capannone stesso. ================================================
a corpo: mappali 557, 556 e Via Segrino;
Via Segrino e mappale 554; mappali 554 e 548; CP_3
mappali 548, 557 e 556, salvo altri. ====================
Detto immobile risulta censito al N.C.E.U. del Comune di SA NO AN
(MI), come segue: ================================================
- foglio 6, mappale 555, Via Segrino, piano T-1, cat. D/7, R.C. Euro 5.770,00. =”.
e attualmente censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di SA NO AN (MI) al
Foglio 6, Mappale 555, subalterni 702, Via Lario SNC, Piano T, Cat. D/7, rendita catastale € 2.560,00
(capannone open space ubicato al piano terreno); 703, Via Segrino n. 17, Piano T-1, Cat. D/7, rendita catastale € 2.920,00 (capannone ubicato al piano terreno e primo, costituito da un locale open space adibito a magazzino, un blocco servizi e spogliatoio, per mezzo di una scala interna si accede al piano primo dove è presente un ufficio e un blocco servizi) e 701, Via Segrino n. 17 (bene comune non censibile - cortile comune ai subalterni 702 e 703 - adibito ad area di pertinenza esclusiva destinata a spazio di manovra e a parcheggio);
4) condannare altresì C.F. , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
20/08/1956 e residente in [...] - Lettera: B -
Interno: 2, quale titolare firmatario dell'impresa individuale Alfa Auto Carrozzeria di Salerno
Giovanni, P. IVA , corrente in 20098 SA NO AN (MI), Via Umbria n. 10, AL P.IVA_2
PAGAMENTO in favore di di una INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE dell'immobile Parte_1
parametrata al valore locativo del bene (v. sub doc. 24), da quantificarsi come segue:
A) in € 117.500,00, oltre IVA nella misura di legge del 22% (€ 25.850,00) e, quindi, finali €
143.350,00 IVA inclusa [i.e. € 2.500,00 oltre IVA nella misura di legge del 22% (€ 550,00) e, quindi, €
3.050,00 mensili x 47 mesi di occupazione] pari all'importo contrattualmente pattuito con la
3 sublocatrice a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'occupazione Controparte_2
senza titolo del suddetto immobile dal 01/11/2020 fino al 30/09/2024;
B) in ulteriori € 2.500,00, oltre IVA nella misura di legge del 22% (€ 550,00) e, quindi, € 3.050,00
IVA inclusa mensili, per ogni successivo mese, o frazione di esso, dal 01/10/2024 fino all'effettivo rilascio, a titolo di risarcimento del danno per il periodo successivo a quello sopra indicato sub A), condizionatamente alla perdurante occupazione senza titolo del suddetto immobile;
ovvero in quelle somme, maggiori o minori, risultanti in corso di causa o, in subordine, determinate dal Giudice in via equitativa, dal 22/10/2020 [data dell'intervenuta dichiarazione del fallimento di Controparte_2
a cui retroagisce l'effetto dell'intervenuto scioglimento ex artt. 72, comma 2°, e/o 72 quater L.F., come definitivamente accertato dal Tribunale di Bari Decreto n. cronol. 8851/2023 del 04/12/2023, definitivo ex art. 99, u.c., L.F. lo scioglimento dal contratto di leasing n. IF 310511 del 22/05/2007, in seguito rinumerato 20310511, in allora pendente (Cass. Civ. n. 11145 del 13/05/2009)], fino all'effettivo rilascio dell'immobile libero da persone e cose, oltre interessi legali dalle singole scadenze
e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, da liquidarsi ai sensi del DM 147/2022, compreso il rimborso forfettario delle spese in misura del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.”
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietario dell'immobile sito nel comune di SA NO AN, Via Segrino n.
17, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di SA NO AN al foglio 6, mappale 555,
z. c. U, Cat. D/7, RC Euro 5.770,00, acquistato nell'ambito dell'operazione di locazione finanziaria richiesta da e perfezionatasi con sottoscrizione di leasing n. IF 310511 del Controparte_2
22.05.2007, in seguito rinumerato 20310511, della durata di 180 mesi, originariamente stipulato tra
Mercantile Leasing S.p.A., (a cui è subentrato per effetto di consecutive fusioni per Parte_1
incorporazione), quale locatrice, e quale conduttrice;
Controparte_2
- che, in virtù di tale contratto, l'immobile era stato preso in consegna da in Controparte_2
data 01.06.2007;
- che, con sentenza n. 70 del 22.10.2020, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della società (RG Fall. N. 68/2020), allorché il contratto di leasing era Parte_3
pendente;
4 - che, nell'ambito di tale EN, , in data 23.02.2021, aveva depositato istanza al Parte_1
Giudice Delegato per far assegnare alla Curatela termine per rendere la dichiarazione ex art. 72, co. 2,
L.F., allo spirare del quale il contratto di leasing si sarebbe dovuto intendere automaticamente sciolto, con immediata insorgenza in capo alla Curatela, secondo l'iter procedimentale di cui all'art. 72 quater
L.F., del dovere di restituire l'immobile libero e vuoto al ricorrente;
- che, con provvedimento depositato l'11.03.2021, il Giudice Delegato aveva concesso ai
Curatori il termine di 60 giorni, invano spirato il 10.05.2021;
- che, pertanto, il 13.05.2021, aveva formulato istanza di rivendica e restituzione Parte_1
dell'immobile, rigettata dal Giudice Delegato;
- che, avverso tale rigetto, aveva proposto opposizione allo stato passivo ex artt. 98- Parte_1
99 L.F., instaurando il procedimento iscritto al n. R.G. 15468/2021, conclusosi con Decreto n. cronol.
8851/2023 del 4.12.2023, con cui il Tribunale di Bari accoglieva la proposta opposizione e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di rivendica, ordinava alla Parte_4
la restituzione dell'immobile, libero da persone e cose;
[...]
- che, tuttavia, la restituzione non era mai avvenuta, in quanto l'immobile risultava occupato dalla
Alfa Auto Carrozzeria, impresa il cui titolare è il signor e alla quale la Controparte_1 CP_2 in bonis aveva concesso in sublocazione l'immobile oggetto di causa, previa autorizzazione
[...] dell'allora locatrice Mercantile Leasing S.p.A.;
- che in conseguenza dello scioglimento del contratto di leasing era venuto meno anche il contratto di sublocazione sottoscritto tra e Alfa Auto Carrozzeria di Salerno Controparte_2
Giovanni, in quanto subcontratto che, ex art. 1595, comma 3, c.c., segue le sorti del contratto principale;
- che quindi aveva diritto al pagamento dell'indennità di occupazione, parametrata al Parte_1 valore locativo dell'immobile, dal mese di novembre 2020, data del fallimento, a tutto il mese di febbraio 2024, e per il periodo successivo, fino alla restituzione dell'immobile;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2024, il signor si Controparte_1
è costituito, rassegnando le seguenti conclusioni:
“-In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze a cui la causa è stata rimessa per incompetenza dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 24 L.F. e dell'art. 28 c.p.c. e 44 e 45 c.p.c., a favore del Tribunale di Bari;
5 ovvero accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze a cui la causa è stata rimessa per incompetenza dal Tribunale di Milano, ai sensi degli 21 c.p.c. e 447 bis c.p.c. e dell'art. 28
c.p.c. e 44 e 45 c.p.c., a favore del Tribunale di LO.
-Nel merito in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile.
Accertata e dichiarata la legittima occupazione dell'immobile in atti da parte della resistente, in forza di autonomi rapporti di sublocazione nel quale è subentrato il EN MI E C.
S.r.l., accertato e dichiarato che il decreto del Tribunale di Bari del 4.12.2023 non legittima la ricorrente ad agire direttamente nei confronti della resistente per il rilascio immediato dell'immobile neppure in forza di quanto previsto dall'art. 1595, comma 3, c.p.c., per l'effetto respingere la domanda di rilascio dell'immobile, per cui è causa, rassegnata da nei confronti della ALFA Parte_1
AUTO CARROZZERIA DI SALERNO GIOVANNI, poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in atti.
-In subordine fissare termine ampio di rilascio dell'immobile per cui è causa per consentire il disbrigo di tutte le pratiche autorizzative necessarie alla diversa allocazione o destinazione dei beni
(veicoli e merci) custoditi da parte della resistente ALFA AUTO CARROZZERIA DI SALERNO
GIOVANNI per conto delle P.A. meglio indicate in atti.
-Nel merito in ordine alla domanda di risarcimento del danno e/o pagamento dell'indennità di occupazione:
Accertata e dichiarata la legittima occupazione dell'immobile da parte della resistente, in forza di autonomi rapporti di sublocazione nel quale è subentrato il EN MI E C. S.r.l., accertato e dichiarato inoltre che il ritardo nella consegna dell'immobile deriva da causa non imputabile alla resistente, accertata e dichiarata altresì la carenza di legittimazione attiva della ricorrente ad agire direttamente nei confronti della resistente per la domanda di risarcimento del danno/indennità di occupazione dalla data del 22.10.2020 (data della dichiarazione di fallimento della società , per l'effetto respingere la domanda di risarcimento del danno/indennità Controparte_2
di occupazione rassegnata da nei confronti della ALFA AUTO CARROZZERIA DI Parte_1
SALERNO GIOVANNI, poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi di cui in atti.
-In subordine in ordine alla domanda di risarcimento del danno e/o pagamento dell'indennità di occupazione.
Nella denegata ipotesi in cui la domanda di risarcimento del danno/indennità di occupazione dovesse essere ritenuta ammissibile, legittima e fondata, in mero subordine si chiede che il Tribunale adito voglia limitare il risarcimento/indennità a far data dal 22.2.2024 (data della diffida del Banco
6 BPM), se del caso ai sensi dell'art.1591 c.c., contenendo l'ammontare dell'indennità di occupazione in via equitativa se del caso a mezzo di consulenza tecnica nella minor somma possibile.
Il tutto con vittoria delle competenze professionali da liquidarsi ai sensi del D.M n. 147/2022 e
s.m.i., oltre al contributo previdenziale, rimborso forfettario delle spese e IVA se dovuta.
Con ampia riserva istruttoria, si chiede solo in via di subordine e nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta accoglibile e fondata la domanda volta ad ottenere l'indennità di occupazione rassegnata dalla ricorrente, disporsi CTU volta alla determinazione dell'indennità di occupazione e/o ulteriori non creduti danni da ritardo della consegna.”
Nello specifico, il resistente, premesso di aver stipulato, nella sua veste di titolare della ditta individuale Alfa Auto di Salerno Giovanni, contratti di sublocazione parziale con l'allora CP_2
in bonis, aventi ad oggetto l'immobile oggetto di causa, da destinare ad uso di deposito
[...] giudiziario per autovetture e motoveicoli;
che tali contratti erano stati autorizzati dall'allora Locatrice
MERCANTILE LEASING S.p.A.; che la Alfa Auto svolge l'attività di soccorso stradale e di custodia giudiziaria per conto degli Enti pubblici e delle FF.OO. risultando iscritta nell'elenco ex art. 8 DPR
571/82 redatto dalla Prefettura di Milano e di essere autorizzata e strutturata a svolgere il servizio pubblico essenziale rappresentato dal SSM (soccorso stradale) anche in ambito autostradale (Milano
Serravalle e Tangenziali [tangenziale est ed ovest] nonché l'Italia ), ha Parte_5 Parte_6
eccepito:
- in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Firenze (dichiarato competente dal Tribunale di Milano ex art. 25 delle condizioni generali del contratto di leasing a cui è collegato il contratto di sublocazione oggetto di causa), stante l'inderogabilità della competenza del Tribunale di Bari (ex artt.
24 e 72 quater L.F., essendo la causa derivata dal fallimento della utilizzatrice Controparte_2
del contratto di leasing) o del Tribunale di LO (ex artt. 21 e 447 bis c.p.c., considerando che la causa ha ad oggetto un rapporto di sublocazione, assimilabile alla locazione), sollecitando sul punto il tribunale a sollevare regolamento di ufficio;
- di aver sempre corrisposto – in corso di rapporto di sublocazione con la società CP_2
– i canoni di locazione, fino alla data del 31.10.2020;
[...]
- di aver appreso in data 21.1.2021 della dichiarazione di fallimento della società CP_2
[...]
- che il EN MI & C. S.r.l. richiedeva ad Alfa Auto le somme dovute a titolo di locazione ed indennità maturate e maturande per i rapporti di sublocazione cui era subentrata;
7 - che anche il Banco BMP richiedeva il pagamento delle medesime somme;
- di aver sospeso ogni pagamento in attesa che il EN MI & C. S.r.l. ed il
Banco BMP regolassero i propri rapporti di dare ed avere in ambito fallimentare, avendo fondato timore di essere illegittimamente chiamato a corrispondere “due volte” per le medesime somme;
- il mancato scioglimento del contratto di sublocazione, tutt'ora pendente ed opponibile al
EN, che non l'aveva receduto ex art. 80 L.F.;
- l'autonomia di tale contratto di sublocazione rispetto al contratto di locazione finanziaria, con conseguente inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1595, comma 3, c.c.;
- la mancanza di prova della proprietà dell'immobile in capo alla ricorrente, ulteriore ragione a sostegno della carenza di legittimazione attiva della stessa;
- in merito alla richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione,
l'inammissibilità di tale domanda e la esclusiva legittimazione passiva del EN MI & C.
S.r.l., con conseguente carenza di legittimazione passiva di Alfa Auto, dal momento che i crediti contestati avrebbero natura concorsuale;
- in ogni caso, l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento di tale indennità sin dal momento della dichiarazione di fallimento della in quanto basata su un'erronea Controparte_2
applicazione del principio di retroattività della risoluzione del contratto al diverso istituto dello scioglimento del contratto pendente e regolarmente in esecuzione in sede fallimentare;
- la contrarietà a buona fede della domanda di risarcimento del danno della ricorrente, contestabile anche per la violazione dell'art. 1227 c.c., avendo la stessa espressamente rifiutato la consegna dell'immobile da parte della curatela fallimentare in data 26.01.2024.
La causa, istruita solo in via documentale è stata discussa oralmente all'udienza del 15 maggio 2025, dopo il deposito di note conclusiva autorizzate con termine per note conclusive sino al 2 maggio 2025, ed è stata trattenuta in decisione.
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1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze
Preliminarmente deve essere rigettata l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, formulata dall'odierno resistente, potendosi ravvisare competenza inderogabile del Tribunale di Bari (ex art. 24
L.F.), o in favore del Tribunale di LO (ex art. 21 e 447 bis c.p.c., venendo in rilievo un rapporto sublocazione, assimilabile alla locazione).
Premesso che l'attuale convenuto in riassunzione non ha impugnato la sentenza del tribunale milanese che ha indicato la competenza di questo Ufficio, che è quindi passata in giudicato, è da
8 escludere che vi siano i presupposti per proporre regolamento della competenza in via ufficiosa ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Non si ravvisa, infatti, in primo luogo, la competenza del Tribunale di Bari in applicazione delle regole del foro fallimentare (art. 24 LF).
Tale disposizione prevede che “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore”.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento cui si intende dare seguito, ha infatti da tempo statuito che sono “azioni derivanti dal fallimento” quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna (cfr., tra le altre, Cass. civ., 7.2.2020, n. 2991; Cass. civ., 20.5.2020. n. 9224; Cass. civ., 11.6.2019, n. 15599;
Cass. civ., 1.3.2018, n. 4864). Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare, ad esempio, la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ed ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (Cass. civ., 22.7.2010, n. 17279; Cass. civ. 8.8.2007, n. 17388).
Ebbene, l'azione proposta nel presente giudizio da parte attrice, già leaser dell'immobile, non può infatti considerarsi attratta dal foro fallimentare ex art. 24 L.F., non incidendo sul patrimonio del fallito.
Tale azione è infatti esclusivamente finalizzata all'accertamento dell'illegittima occupazione dell'immobile da parte del subconduttore, a seguito dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria a monte e, conseguentemente, del contratto di sublocazione concluso dal ed alla CP_1 condanna di quest'ultimo al rilascio del bene ed al pagamento di indennità di occupazione.
Nessun effetto pregiudizievole può infatti derivare alla procedura fallimentare dall'eventuale accoglimento delle domande, anche perché l'accertamento dell'avvenuto scioglimento del contratto di leasing e la condanna al rilascio dell'immobile oggetto di causa, sono già state oggetto della pronuncia del Tribunale di Bari emessa a seguito della opposizione allo stato delle rivendiche proposta da Pt_1
.
[...]
Quanto alla condanna di pagamento dell'indennità di occupazione, si ritiene che in nessun caso potrebbe rivalersi sulla , trattandosi del CP_1 Controparte_4
soggetto che attualmente ha la detenzione dell'immobile e che in quanto tale è direttamente responsabile del danno derivante dal mancato tempestivo rilascio.
Va quindi esclusa la competenza inderogabile del Tribunale di Bari ex art. 24 L.F..
9 Parimenti da escludere è che per la controversia sia inderogabilmente competente il Tribunale di
LO ex artt. 21 e 447 bis c.p.c., quale giudice del luogo in cui si trova l'immobile locato.
La causa in esame non attiene infatti ad un rapporto di locazione, trattandosi di una controversia la cui causa petendi è rappresentata dallo scioglimento di un contratto di leasing, che, determinando l'automatica risoluzione del contratto di sublocazione ad esso collegato, giustifica l'azione di rilascio dell'immobile avanzata dall'odierna ricorrente, essendo venuto meno il titolo che ne legittimava il godimento da parte del sig. . CP_1
Resta quindi confermata la competenza per territorio di questo Ufficio.
2. Sul diritto di alla restituzione dell'immobile Parte_1
Risulta documentalmente che l'immobile oggetto di causa è stato acquistato nell'ambito dell'operazione di locazione finanziaria, richiesta da e perfezionatasi con Controparte_2
sottoscrizione di leasing n. IF 310511 del 22.05.2007, in seguito rinumerato 20310511, originariamente stipulato tra Mercantile Leasing S.p.A., (a cui è subentrato per effetto di Parte_1
consecutive fusioni per incorporazione), quale Locatrice, e quale Conduttrice. Controparte_2
Tale immobile è stato successivamente concesso in sublocazione al sig. , nella sua veste di CP_1
legale rappresentante della ditta individuale Alfa Auto di Salerno Giovanni, in virtù di contratti di sublocazione parziale con l'allora in bonis. Controparte_2
È altresì documentale, e non contestato da parte resistente, che, a seguito del fallimento della
(utilizzatrice nel contratto di leasing e sublocatrice nel contratto di Controparte_2
sublocazione), si è verificato lo scioglimento del contratto di leasing, essendo, in data 10.5.2021, inutilmente spirato il termine assegnato dal Giudice delegato alla Curatela ex art. 72, comma 2, L.F. affinché questa si esprimesse in ordine alla volontà di subentrare o sciogliersi dal contratto in corso.
È in questo momento che, venuto meno il contratto “ a monte” in forza del quale veva il CP_2 godimento dell'immobile, si è verificata l'automatica risoluzione anche del contratto di sublocazione, in applicazione analogica del terzo comma dell'art. 1595 c.c., ai sensi del quale la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto nei confronti del subconduttore (in questo senso, circa il collegamento tra il contratto di leasing e quello di sublocazione e sullo scioglimento del secondo in caso di venir meno del primo, vedi Cass. civ. 5.5.2022, n. 14212).
Il contratto di sublocazione, infatti, dipende, per ogni aspetto, dal rapporto principale tra locatore e conduttore, per cui, se viene meno quest'ultimo, si scioglie automaticamente anche il contratto di sublocazione.
Parimenti infondate sono poi le eccezioni di difetto di legittimazione attiva del alla Parte_1 domanda di rilascio dell'immobile e di difetto legittimazione passiva dello stesso resistente.
10 Per quanto riguarda la prima questione, che il resistente fonda sulla mancata prova della proprietà dell'immobile oggetto di causa in capo al , occorre considerare, in primo luogo, che Parte_1
l'azione di rilascio promossa nel presente giudizio è di natura personale, per la quale non occorre la prova del diritto di proprietà, essendo la stessa fondata sull'inadempimento di un obbligo restitutorio, nascente da un rapporto contrattuale ovvero dalla sua risoluzione o dalla sua scadenza. Nel caso di specie, come già detto lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria tra Mercantile Leasing
S.p.A., (a cui è subentrato , quale Locatrice, e quale Parte_1 Controparte_2
Conduttrice, ha comportato la risoluzione del contratto di sublocazione ad esso collegato, con conseguente obbligo di rilascio del bene nei confronti del leaser proprietario.
Anche a prescindere da tali considerazioni, la prova della proprietà del bene immobile in capo al
è comunque ampiamente acquisita in atti, risultando dagli stessi contratti di sublocazione Parte_1
da egli prodotti, nei quali, in premessa, le parti danno atto che la società Mercantile Leasing S.p.A. (a cui è subentrato il , è “proprietaria dell'unità immobiliare sita in SA NO Parte_1
AN (MI) alla Via Segrino, 17”, dichiarazione dall'evidente contenuto confessorio.
Quanto alla legittimazione passiva del sig. non può dubitarsi che egli sia il Controparte_1
soggetto tenuto alla restituzione dell'immobile ed al pagamento dell'indennità, trattandosi del soggetto attualmente nel godimento del bene e che non ha più titolo per detenerlo.
Né d'altra parte può dubitarsi dell'esistenza di un concreto ed attuale interesse della ad Pt_7
agire in questa sede per far valere i suoi diritti, non avendo la già citata pronuncia del tribunale di Bari emessa in sede di opposizione allo stato rivendiche, con cui è stato riconosciuto il diritto al rilascio del bene, efficacia nei confronti di soggetti terzi estranei a quella procedura, bensì meramente endofallimentare (ex art. 96 L.F.).
Ciò spiega, condivisibilmente, perché abbia agito separatamente nei confronti Parte_1 dell'odierno resistente, necessitando di munirsi di un titolo azionabile ai fini del rilascio dell'immobile nei confronti del medesimo.
Parte resistente va quindi condannata al rilascio.
3. Sulla richiesta di termine per l'esecuzione del rilascio
Considerato che l'immobile è destinato allo svolgimento di attività di custodia di veicoli sequestrati su disposizione della pubblica Autorità e quindi la necessità di provvedere al disbrigo di tutte le pratiche autorizzative necessarie alla diversa allocazione o destinazione dei beni (veicoli e merci), tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta stragiudiziale di rilascio (che è del 22.2.2024) visto art. 56, l. n. 392/1978, si fissa per l'esecuzione la data del 13.10.2025.
4. Sulla richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo
11 La domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione e merita parziale accoglimento.
Per ciò che concerne l'an della domanda, è opportuno ricordare che in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, la giurisprudenza di legittimità, anche più recente, ha statuito che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito dall'occupazione sine titulo, sotto il profilo del mancato guadagno che lo stesso, in conformità all'oggetto sociale di , avrebbe potuto ricavare concedendo l'immobile in godimento a terzi Parte_1
dietro pagamento di un canone. Del resto, è pacifico che la ricorrente non svolge alcuna attività Pt_7
d'impresa nell'ambito della quale tale immobile avrebbe potuto essere utilizzato come bene strumentale e che, pertanto, l'unica modalità di utilizzazione avrebbe potuto essere la concessione dello stesso in locazione e cioè la sua messa a reddito.
Per quanto riguarda il quantum, invece, occorre innanzitutto chiarire il periodo relativamente al quale la pretesa risarcitoria deve essere riconosciuta.
L'indennità di occupazione è dovuta solo dal momento dello scioglimento del contratto di leasing
(avvenuto in data 10.05.2021, allo spirare del termine assegnato dal Giudice delegato alla Curatela ex art. 72, comma 2, L.F) e sino alla riconsegna dell'immobile.
Va quindi disattesa la tesi del ricorrente secondo cui essa sarebbe dovuta a partire dal mese di novembre 2020, cioè dalla data del fallimento, in ragione della ritenuta retroattività degli effetti dello scioglimento del contratto pendente, ex art. 72 L.F., alla data di dichiarazione del fallimento di
Controparte_2
L'art. 72 L.F., infatti, prevede che in caso di dichiarazione di fallimento di una parte di un contratto ineseguito o non completamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Qualora il curatore resti inerte, l'altro contraente può metterlo in mora, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
12 Tale norma, come espressamente previsto dall'art. 72 quater L.F., si applica anche al contratto di locazione finanziaria, in caso di fallimento dell'utilizzatore ed estende i suoi effetti anche rispetto agli eventuali subcontratti collegati al contratto di leasing principale.
La sospensione degli effetti del contratto impedisce la maturazione di crediti a favore della parte concedente a titolo di canoni e/o indennità di occupazione.
Fino a quando il Curatore non avrà dichiarato il subentro nel contratto ovvero la volontà di scioglimento, il rapporto versa quindi in stato di quiescenza e nulla è dovuto a titolo corrispettivo od indennitario per il godimento dell'immobile.
Nel caso di specie è documentale che lo scioglimento del contratto di leasing, e del collegato contratto di sublocazione a valle, si è verificato solo il 10.5.2021, decorso inutilmente il termine assegnato dal giudice delegato alla curatela ex art. 72, comma 2, L.F.
Ne consegue che, tra il 22.10.2020 (data della dichiarazione di fallimento) e il 10.5.2021 si è verificata la sospensione dell'esecuzione del contratto di locazione finanziaria e, conseguentemente, del contratto di sublocazione stipulato a valle dal sig. . CP_1
Per tali ragioni, in tale periodo, nulla è dovuto a parte ricorrente a titolo di indennità di occupazione.
Infondata è anche l'eccezione sollevata ex art. 1227 c.c. al fine di escludere o limitare il diritto al risarcimento del danno, sulla base dell'assunto che la NC avrebbe ingiustificatamente rifiutato il rilascio dell'immobile come offerto dalla Curatela del EN.
E' infatti pacifico che quando la Curatela ha proposto il rilascio dell'immobile lo stesso era, come è attualmente, in disponibilità del . CP_1
Si trattava quindi di un'offerta di rilascio di un immobile occupato da un terzo.
Si giustifica quindi il rifiuto della parte ricorrente di accettare il rilascio medesimo, essendo obbligo della procedura, una volta che il contratto si è sciolto, rilasciare l'immobile libero e vuoto da persone e cose.
Nessun concorso di colpa nella produzione del danno è quindi configurabile a carico della Pt_7
Ne segue che è tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione dal 11.05.2021, CP_1
giorno successivo a quello di scioglimento del contratto di leasing, e sino alla riconsegna dell'immobile.
Venendo alla quantificazione dell'indennità, ritiene il tribunale che essa vada parametrata al valore locativo dell'immobile, trattandosi di un criterio che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, può essere utilizzato dal giudice al fine della valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. (Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
13 Nella fattispecie il valore locativo dell'immobile è documentale, risultando dalla fattura di pagamento del canone di sublocazione da parte del sig. in favore relativa CP_1 Controparte_2
al mese di ottobre 2020 (doc. 24 allegato al ricorso).
In sostanza ben può farsi riferimento al canone pattuito da nel contratto di sublocazione con CP_1
la società fallita al fine di determinare il valore locativo dell'immobile e quindi il danno derivante dalla sua indisponibilità.
Il credito di parte ricorrente, dovuto a titolo di danno da indennità di occupazione, è da quantificarsi in misura pari a € 2.500,00, oltre IVA nella misura di legge del 22% (€ 550,00) con decorrenza dal
11.05.2021 fino all'effettivo rilascio.
Sull'importo di cui sopra, complessivamente pari ad oggi ad € 122.500,00 (2500 x 49 mensilità) oltre IVA, sono dovuti interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
E' poi dovuto allo stesso titolo l'importo di € 2.500,00 mensili oltre IVA dalla sentenza al rilascio effettivo.
5. Sulla domanda del ricorrente di condanna di parte resistente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La domanda di parte ricorrente è infondata e non merita accoglimento, non ricorrendo i presupposti per una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Infatti, come statuito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, «la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 […] esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate» (Cass. civ., 7.11.2021, n. 34818).
Nella fattispecie anche in considerazione della complessità delle varie questioni prospettate è da escludere l'esistenza di abuso dello strumento processuale ovvero di dolo o colpa grave nella difesa.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come nel dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e ssmmii, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa (52.001 - 260.000) e dell'attività effettuata.
Si giustifica una liquidazione al di sotto dei parametri per la fase di trattazione ed istruttoria, attesa la natura documentale della lite.
P.Q.M.
14 Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Seconda Sezione
Civile, definitivamente pronunciando:
- CONDANNA il sig. titolare della ditta individuale ALFA AUTO Controparte_1
CARROZZERIA di SALERNO GIOVANNI, al rilascio dell'immobile sito nel Comune di SA NO
AN (MI), Via Segrino n. 17, meglio identificato in atti, libero e vuoto da persone e cose nella piena disponibilità di;
Parte_1
- visto l'art. 56, l. n. 392/1978, fissa per l'esecuzione del provvedimento di rilascio la data del
13.10.2025;
- CONDANNA il sig. come sopra al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 122.500,00, oltre IVA nella misura di legge, e dell'ulteriore importo di € 2.500,00 oltre IVA per ogni successivo mese, o frazione di esso, fino all'effettivo rilascio oltre interessi legali come sopra;
- CONDANNA, altresì, il sig. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano, come da richiesta, in € 8.433,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed esporsi di € 786,00 (CU+diritti di cancelleria)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Grasso M.O.T.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
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