Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 06/02/2026, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11463/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11463 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 180;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a ZZ , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Ricorso per l'annullamento del decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a ZZ, recante declaratoria di diniego della domanda di visto d'ingresso in Italia per soggiorno di breve durata (c.d. Visto Turistico), emesso in data 3.09.2024, Codice Pratica 20240001671;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NI ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto per turismo emesso dall'Ambasciata Italiana in ZZ (Congo) in data 03.09.2024;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che la causa è stata chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 e quindi trattenuta in decisione;
d) che sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso atteso che:
- è fondata la doglianza relativa all’omissione del c.d. preavviso di diniego, essendo stato pretermesso il c.d. preavviso di rigetto ex art 10 bis l 241/90, applicabile ratione temporis. Infatti in virtù del regime transitorio disposto dal secondo comma dell’art. 1 del d.l. 145/2024 convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, non è applicabile il nuovo comma 7 bis dell’art. 4 del d.lgs. 286/1998, introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/2024, sino alla data di decorrenza per l’anno 2025 del dPCM 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi) il quale all’art. 8 dispone che «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, (…)». Dalla normativa ora riportata si desume che l’innovazione legislativa di cui si discute non trova applicazione al procedimento oggetto del presente giudizio, conclusosi con provvedimento in data 3 settembre 2024, e che doveva essere provocato il contraddittorio dell’interessata mediante preavviso;
- sono fondati i profili di censura di carattere motivazionale, considerato che il provvedimento reca una motivazione prestampata (in astratto utilmente utilizzabile ma) in concreto inidonea, alla luce degli atti del procedimento, ed in assenza del verbale di colloquio ai sensi dell’art. 4 c. 2 della Decreto ministeriale n. 850 del 2011, a comprendere l’iter logico-giuridico su cui si basa il diniego, tenuto conto del divieto di motivazione postuma;
-sono altresì fondati i rilievi relativi al difetto istruttorio, atteso il quadro non univoco emergente dagli elementi contenuti nel rapporto della sede diplomatica, essendo meritevoli di ulteriore approfondimento - previo nuovo colloquio – alla luce della documentazione bancaria e anagrafica depositata agli atti del giudizio;
e) che in linea di principio, comunque, secondo la giurisprudenza di sezione, avallata dal giudice di appello, la valutazione di rischio migratorio deve basarsi su oggettivi, chiari e concomitanti indici fattuali, al fine di superare il vaglio di ragionevolezza;
f) che il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato, previo assorbimento dei profili di censura non esaminati;
g) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il MAECI al pagamento delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NI ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ZO | CO IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.