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29 febbraio 2012
29 febbraio 2012
Art. 4. Modifiche all'articolo 629 del codice penale 1. All' articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell' articolo 629 del Codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 629. Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000;
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .".
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell' articolo 629 del Codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 629. Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000;
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .".
Commentari • 14
- 1. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di economia e finanza 2014Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 15 aprile 2014 · 3.1388218
[…] Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14/02/2014 “Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza. 6. […]
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Giurisprudenza • 19
- 1. CGUE, n. C-117/14, Sentenza della Corte, Grima Janet Nisttahuz Poclava contro Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués), 05/02/2015Provvedimento: […] L'articolo 4 della legge n. 3/2012, ai paragrafi da 6 a 8, dispone quanto segue: […] Dalla decisione di rinvio risulta che l'articolo 4, paragrafo 2, della legge n. 3/2012 stabilisce che «il contratto è stipulato a tempo indeterminato». L'articolo 4, paragrafo 3, della legge n. 3/2012 dispone che il contratto è disciplinato dalle disposizioni dello Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi applicabili ai contratti a tempo indeterminato, con la sola eccezione della durata del periodo di prova.Leggi di più...
- contratto di lavoro a tempo indeterminato·
- direttiva 1999/70/CE·
- art. 30 Carta dei diritti fondamentali·
- periodo di prova·
- tutela contro licenziamento ingiustificato·
- rinvio pregiudiziale·
- art. 51 Carta dei diritti fondamentali·
- Carta dei diritti fondamentali·
- diritto dell'Unione europea·
- competenza Corte di giustizia