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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2024, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 3/12/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 802/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie
TRA
, (C.F. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonio Rosania, con studio in Teora (AV) al C.so Plebiscito n.17, presso cui elegge domicilio, (indirizzo PEC indicato:
ricorrente Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: Controparte_1
, in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in P.IVA_1 atti, dall' avv. GAROFALO SILVIO , con il quale è elettivamente domiciliato in
Avellino, alla via Roma n. 17 presso l'avvocatura dell'ente in Avellino
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/3/2024, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2023 00006142 62 000 formato il 9.11.2023 notificatole dall' con il quale le veniva ingiunto di pagare la CP_1
1 somma ivi indicata a titolo di contributi omessi e sanzioni.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il CP_1 rigetto dell'avverso ricorso, deducendone tra l'altro l'inammissibilità per tardività e in ogni caso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, avendo l'Istituto annullato il titolo in autotutela per le ragioni esplicitate nella relazione istruttoria versata in atti e legate al ripristino del regime di contribuzione agevolata in capo alla ricorrente.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza all'esito della discussione, nel corso della quale parte ricorrente chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell' CP_1
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, il resistente ha provveduto, in via di autotutela, all'annullamento in CP_1 autotutela dell'opposto avviso di addebito, come dedotto nella memoria di costituzione.
Pertanto, si ritengono sussistenti i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto è lo stesso ad aver allegato la sussistenza di tale fatto, CP_1 giustificando così la declaratoria della cessata materia.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto dello sgravio effettuato dall' e della fondatezza della eccezione di tardività CP_1 dell'opposizione sollevata dal medesimo . Difatti l'avviso di addebito opposto è CP_1 stato notificato in data 17/11/2024 e l'opposizione risulta presentata ben oltre il quarantesimo giorno, previsto a pena di decadenza ex art. 24 co. 5 d. lgs. 46/1999, dalla notifica dell'avviso e, precisamente, in data 11/3/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso depositato in data 11/3/2024 e ritualmente notificato, CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Avellino, 03/12/2024
Il Giudice del lavoro
2 (dott.ssa Daniela di Gennaro)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 3/12/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 802/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie
TRA
, (C.F. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonio Rosania, con studio in Teora (AV) al C.so Plebiscito n.17, presso cui elegge domicilio, (indirizzo PEC indicato:
ricorrente Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: Controparte_1
, in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in P.IVA_1 atti, dall' avv. GAROFALO SILVIO , con il quale è elettivamente domiciliato in
Avellino, alla via Roma n. 17 presso l'avvocatura dell'ente in Avellino
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/3/2024, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2023 00006142 62 000 formato il 9.11.2023 notificatole dall' con il quale le veniva ingiunto di pagare la CP_1
1 somma ivi indicata a titolo di contributi omessi e sanzioni.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il CP_1 rigetto dell'avverso ricorso, deducendone tra l'altro l'inammissibilità per tardività e in ogni caso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, avendo l'Istituto annullato il titolo in autotutela per le ragioni esplicitate nella relazione istruttoria versata in atti e legate al ripristino del regime di contribuzione agevolata in capo alla ricorrente.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza all'esito della discussione, nel corso della quale parte ricorrente chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell' CP_1
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, il resistente ha provveduto, in via di autotutela, all'annullamento in CP_1 autotutela dell'opposto avviso di addebito, come dedotto nella memoria di costituzione.
Pertanto, si ritengono sussistenti i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto è lo stesso ad aver allegato la sussistenza di tale fatto, CP_1 giustificando così la declaratoria della cessata materia.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto dello sgravio effettuato dall' e della fondatezza della eccezione di tardività CP_1 dell'opposizione sollevata dal medesimo . Difatti l'avviso di addebito opposto è CP_1 stato notificato in data 17/11/2024 e l'opposizione risulta presentata ben oltre il quarantesimo giorno, previsto a pena di decadenza ex art. 24 co. 5 d. lgs. 46/1999, dalla notifica dell'avviso e, precisamente, in data 11/3/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso depositato in data 11/3/2024 e ritualmente notificato, CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Avellino, 03/12/2024
Il Giudice del lavoro
2 (dott.ssa Daniela di Gennaro)
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