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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20 giugno 2025
N.R.G. 352/22
All'udienza del 20 giugno 2025, dinanzi al G.O.T. Dott. Emanuele Deidda, sono presenti: - nell'interesse della parte attrice opponente, , è Controparte_1
presente l'Avv. Giovanna Mollica anche per delega dell'avv. Giuseppe Mollica;
Per la convenuta opposta, , è presente l'Avv. Francesco Controparte_2
Pelle per delega dell'Avv. Benedetto Fabio Dilillo e dell'Avv. Chiara Salzo;
Gli avvocati presenti si riportano alle conclusioni già formulate in atti, da intendersi qui ulteriormente trascritte e precisate;
altresì insistono nelle relative domande ed eccezioni insistendo per il relativo accoglimento;
chiedono altresì che la causa venga trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
Il giudice li invita quindi a procedere alla discussione orale;
segue breve discussione orale ove entrambi richiamano integralmente il contenuto dei relativi atti, scritti difensivi e verbalizzazioni. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 12,05, rientrato in aula, nessuno presente, il giudice da lettura del dispositivo e delle motivazioni della contestuale sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi quale seguito e parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 352/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, promossa
DA
, in persona del suo legale rapp.te p.t., (P. Iva Controparte_1
), con sede in Stilo (RC) alla Piazza S. Giovanni Theresty n. 1, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mollica e dall'Avv. Giovanna Mollica, elettivamente domiciliato presso il loro studio alla Via Mercurio n. 1 in Locri (RC)
ATTORE opponente
CONTRO Co
con sede in Barletta, alla contrada Controparte_4
Maccariello,21 (P.IVA ), in persona del suo Presidente pro-tempore P.IVA_2
Sig. ), rappresentata e difesa Controparte_5 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Benedetto Fabio Dilillo e dall'Avv.
Chiara Salzo, giusto mandato in atti;
CONVENUTA opposta
OGGETTO: Opposizione avverso decreto ingiuntivo N.42/22 (R.G. 25/22), emesso in data 03.02.2022, pubblicato nella medesima data, concesso dal
Tribunale di Locri;
CONCLUSIONI: come da verbale del 20 giugno 2025, in cui i procuratori si sono riportati ai rispettivi atti e scritti difensivi ed hanno precisato le conclusioni riportandosi e richiamando integralmente quelle già formulate in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE * * *
Premessa: deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante. Si premette altresì che: I) difese eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez V, Sent. N. 11458 del 11.05.2018); II) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla Legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa;
* * *
A) Svolgimento della causa:
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo plico postale con raccomandata a/r n.785183218490 in data 11.03.2022 il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
N.42/22 (R.G. 25/22) emesso in data 03.02.2022, pubblicato nella medesima data concesso dal Tribunale di Locri nella persona del Giudice Dott. Andrea
Amadei con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di €. 23.533,29 oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231 del 2002 e successive modifiche di legge, oltre le spese di procedura liquidate a norma del D.M. n. 55 del
10.03.2014 in complessivi €.540,00 di cui €. 118,50 per spese oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. e iva a favore della
[...] formulando;
Controparte_4
Il formulava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare Controparte_1
l'insussistenza della richiesta avanzata da parte dell' Controparte_4
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore previa
[...] dichiarazione di revoca del decreto della cui opposizione è causa. Quindi per
l'effetto accogliere la proposta opposizione e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto e diritto siccome privo dei presupposti di legge per la sua emissione e per la sua validità ed efficacia. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”
- A sostegno della domanda, l'attore opponente esponeva come l'ingiunzione di pagamento, scaturita all'esito del procedimento monitorio, fosse, nei suoi presupposti, priva dei requisiti idonei a legittimarla, atteso che la pretesa creditizia in essa rappresentata si appalesa manifestamente infondata in fatto e diritto. Il convenuto Ente evidenziava come, tra le parti, fosse intercorsa una corposa interlocuzione avvenuta tra il e l'associazione Controparte_1
Brancaleone onlus. L'interlocuzione avrebbe avuto la finalità di esaminare e verificare se quanto stabilito nel disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti fosse stato rispettato puntualmente. L'opponente richiamava una prima missiva del 21/12/2021 con cui il avrebbe chiesto all'opposta la Controparte_1 rendicontazione delle spese effettuate, in particolar modo con riferimento al vitto ed all'alloggio degli artisti, al fine di verificare l'esatta corrispondenza dei dati e delle cifre di riferimento. Richiamava infine una seconda missiva in cui contestava un numero di partecipanti effettivamente inferiore rispetto alle previsioni contrattuali di talchè il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto era sfornito del requisito della certezza ed esigibilità. Aggiunge l'opponente che … 'la contestazione maggiore che è stata mossa dal Responsabile riguarda la composizione dei gruppi di artisti e altre formazioni addette alla manifestazione rispetto al disciplinare, che non possono essere considerate a carico del committente e che in gran parte hanno anche messo a pregiudizio il miglior svolgimento degli stessi eventi, in termini di resa spettacolare'. In buona sintesi, parte opponente contesta la grande differenza tra quanto riportato nel disciplinare, e sottoscritto, e poi quello che effettivamente la parte opposta ha messo a disposizione.
- Si costituiva ritualmente l che Controparte_4 contestava ed eccepiva la manifesta infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione avversaria e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di giudizio.
- La causa è stata istruita sia in via documentale che per mezzo dell'esame testimoniale e, all'udienza del 20 giugno 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa che veniva trattenuta per la decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
2) NEL MERITO, IN FATTO E DIRITTO:
L'opposizione non è fondata e non può quindi essere accolta.
La questione dedotta in giudizio attiene all'organizzazione e realizzazione di due distinti eventi estivi: il Palio di Ribusa dell'agosto 2018 e quello relativo all'agosto del 2019. Va premesso che trattasi di una manifestazione storica riguardante il
Festival che si distribuisce in tre giornate e che Controparte_6 prevede la partecipazione di un corposo numero di artisti, figuranti, attori, con annessa direzione tecnica ed artistica. In ordine ai due distinti eventi venne sottoscritto un contratto 'disciplinare' per l'affido e la fornitura di spettacoli.
E' circostanza pacifica e non in contestazione che entrambi gli eventi si sono tenuti a cura ed onere della e, per l'effetto, Controparte_4 non residuano dubbi sull'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta.
In tal senso non può residuare dubbio alcuno e ciò lo si ricava sia dalle argomentazioni dell'opponente che dalle varie tranches di pagamenti effettuati dl in favore dell'opposta anche dopo gli eventi de qua. Controparte_1
Per l'anno 2018 venne pattuito un corrispettivo di €.69.960,00 iva compresa come da contratto risultante al protocollo generale del del Controparte_1
25.06.2018, registrata al n. 3696.
Per l'anno 2019 venne pattuito un corrispettivo di Per l'anno €.69.650,00, iva compresa, come da contratto risultante al protocollo del Comune di alla CP_1 data del 18.06.2019 e registrata al n. 3729. Deve però precisarsi che l'importo effettivo complessivo è pari ad euro 61.755,00 atteso che, ex art. 3 del contratto 'disciplinare' si dovrà detrarre la somma di €. 7.895,00 di cui il comune si è fatto carico per spese di vitto ed alloggio.
In relazione all'evento del 2018 Il , giusta determina del Controparte_1
12.07.2018 n. 206, ha corrisposto all'opposta €.25.000,00 - con determina del 22.10.2018 n. 304, ha corrisposto all'opposta €.19.000,00 - con determina del 04.02.2019 n. 29, ha corrisposto alla convenuta opposta
€.9.000,00. Con riferimento al parametro economico contrattuale afferente all'anno 2018, a fronte di un credito complessivo di euro 69.650,00, il
[...]
ha corrisposto, in più tranches, alla un CP_1 Controparte_4 importo complessivo pari ad €.53.000,00 e, per l'effetto, risulta algebricamente una differenza a saldo pari ad €.16.960,00.
In relazione all'evento del 2019 Il , giusta determina del Controparte_1
09.07.2019 n. 242 R.G., ha corrisposto all'opposta €.20.000,00 - con determina del 13.09.2019 n. 334 ha corrisposto €.25.000,00 - con determina del 12.06.2020 n. 238 R.G. ha corrisposto all'opposta €.10.181,71. Con riferimento al parametro economico contrattuale afferente all'anno 2018, a fronte di un credito complessivo effettivo di euro 61.755,00 (pasto e vitto già compensati come da disciplinare del 2019) il ha corrisposto, in Controparte_1 più tranches, alla un importo complessivo pari Controparte_4 ad €.55.181,71 e, per l'effetto, risulta algebricamente una differenza a saldo in favore dell'opposta pari ad €.6.573,29.
La differenza tra gli importi contrattualmente pattuiti e quelli effettivamente erogati, complessivamente per l'evento del 2018 e quello del 2019, è pari ad euro 23.533,29.
Per quanto attiene all'onere della prova, sul convenuto opposto (creditore) incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà
l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Orbene, nel caso di specie, il titolo contrattuale è da considerarsi documentalmente provato e, del pari, l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell'associazione opposta costituisce circostanza pacifica ed incontestata.
Prive di pregio si appalesano le argomentazioni dell'opponente che profilano elementi di soggettività e genericità oltreché di illogicità.
La prestazione del 2018 non è stata oggetto di contestazione (almeno nel triennio successivo) tant'è che il per come sopra articolato, ha CP_1 proceduto alla corresponsione di cospicue tranches di pagamento anche dopo la celebrazione dell'evento in questione. Le doglianze mosse dall'opponente in relazione all'evento del 2018, peraltro genericamente articolate solo nel mese di dicembre del 2021, si pongono in un rapporto di conflittualità logica con la condotta tenuta dallo stesso . Infatti, quest'ultimo, non solo, Controparte_1 come già detto, ha proceduto al pagamento di parte del corrispettivo pattuito con ulteriori bonifici, ma, per il per l'anno 2019, ha inteso CP_7 confermare l' sottoscrivendo con questa il Controparte_4 relativo contratto 'disciplinare'.
E' agevole considerare, per quanto poc'anzi dedotto, alla luce del principio comune dell' 'id quod plerumque accidit', che le argomentazioni dell'opponente, oltre alla genericità di cui sono affette, presentano indubbie criticità di ordine logico. Analoga valutazione deve essere svolta per ciò che attiene alle argomentazioni attoree relative all'organizzazione del Palio del 2019. Infatti, anche in tale ambito, l'iter argomentativo dell'opponente subisce un arresto di ordine logico nella tardività delle contestazioni e nel comportamento del CP_1 in questione che ha comunque proceduto alla corresponsione di buona parte del corrispettivo. Trattasi comunque di doglianze inerenti a circostanze non provate.
La testimone, sig.ra , in relazione al numero degli artisti Testimone_1 partecipanti alla manifestazione sia per il 2018 che per il 2019, dichiarò d'aver personalmente provveduto a chiamare tutti i partecipanti ed affermò che il numero di 225 unità venne superato. Ebbe altresì a precisare come il numero delle persone impiegate poteva variare di giorno in giorno, in relazione alla tipologia di performance.
La testimonianza in questione consente di far chiarezza in ordine al numero degli artisti e partecipanti impiegati dall'associazione opposta in occasione delle due manifestazioni in esame e, del pari, permette di poter affermare come gli standards contrattuali siano stati correttamente rispettati e che, eventuali variazioni dipesero dalla natura e dalla tipologia dei vari spettacoli e rappresentazioni che si alternavano e susseguivano nelle diverse giornate.
Il credito vantato da nei confronti del Controparte_4 [...]
presenta dunque le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità, CP_1 sicché il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente emesso e, per l'effetto, deve essere confermato.
3) Spese di lite:
La soccombenza comporta immancabilmente la tenutezza da parte del CP_1 opponente al pagamento delle spese di lite determinate sulla base del DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Premesso quanto sopra, tenuto conto della natura, tipologia e modesta complessità del giudizio, le spese di lite si determinano in complessivi euro
3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA ed accessori se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal contro l' Controparte_1 Controparte_4
ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.42/22 (R.G. 25/22) emesso dal Tribunale di Locri in data 03.02.2022, pubblicato nella medesima data;
2) Condanna il , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell' in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che determina e liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA, CPA se dovuti e 15% spese forfettarie.
Così deciso, in Locri addì 20 giugno 2025
Il giudice
Emanuele Deidda
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20 giugno 2025
N.R.G. 352/22
All'udienza del 20 giugno 2025, dinanzi al G.O.T. Dott. Emanuele Deidda, sono presenti: - nell'interesse della parte attrice opponente, , è Controparte_1
presente l'Avv. Giovanna Mollica anche per delega dell'avv. Giuseppe Mollica;
Per la convenuta opposta, , è presente l'Avv. Francesco Controparte_2
Pelle per delega dell'Avv. Benedetto Fabio Dilillo e dell'Avv. Chiara Salzo;
Gli avvocati presenti si riportano alle conclusioni già formulate in atti, da intendersi qui ulteriormente trascritte e precisate;
altresì insistono nelle relative domande ed eccezioni insistendo per il relativo accoglimento;
chiedono altresì che la causa venga trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
Il giudice li invita quindi a procedere alla discussione orale;
segue breve discussione orale ove entrambi richiamano integralmente il contenuto dei relativi atti, scritti difensivi e verbalizzazioni. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 12,05, rientrato in aula, nessuno presente, il giudice da lettura del dispositivo e delle motivazioni della contestuale sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi quale seguito e parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 352/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, promossa
DA
, in persona del suo legale rapp.te p.t., (P. Iva Controparte_1
), con sede in Stilo (RC) alla Piazza S. Giovanni Theresty n. 1, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mollica e dall'Avv. Giovanna Mollica, elettivamente domiciliato presso il loro studio alla Via Mercurio n. 1 in Locri (RC)
ATTORE opponente
CONTRO Co
con sede in Barletta, alla contrada Controparte_4
Maccariello,21 (P.IVA ), in persona del suo Presidente pro-tempore P.IVA_2
Sig. ), rappresentata e difesa Controparte_5 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Benedetto Fabio Dilillo e dall'Avv.
Chiara Salzo, giusto mandato in atti;
CONVENUTA opposta
OGGETTO: Opposizione avverso decreto ingiuntivo N.42/22 (R.G. 25/22), emesso in data 03.02.2022, pubblicato nella medesima data, concesso dal
Tribunale di Locri;
CONCLUSIONI: come da verbale del 20 giugno 2025, in cui i procuratori si sono riportati ai rispettivi atti e scritti difensivi ed hanno precisato le conclusioni riportandosi e richiamando integralmente quelle già formulate in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE * * *
Premessa: deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante. Si premette altresì che: I) difese eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez V, Sent. N. 11458 del 11.05.2018); II) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla Legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa;
* * *
A) Svolgimento della causa:
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo plico postale con raccomandata a/r n.785183218490 in data 11.03.2022 il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
N.42/22 (R.G. 25/22) emesso in data 03.02.2022, pubblicato nella medesima data concesso dal Tribunale di Locri nella persona del Giudice Dott. Andrea
Amadei con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di €. 23.533,29 oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231 del 2002 e successive modifiche di legge, oltre le spese di procedura liquidate a norma del D.M. n. 55 del
10.03.2014 in complessivi €.540,00 di cui €. 118,50 per spese oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. e iva a favore della
[...] formulando;
Controparte_4
Il formulava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare Controparte_1
l'insussistenza della richiesta avanzata da parte dell' Controparte_4
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore previa
[...] dichiarazione di revoca del decreto della cui opposizione è causa. Quindi per
l'effetto accogliere la proposta opposizione e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto e diritto siccome privo dei presupposti di legge per la sua emissione e per la sua validità ed efficacia. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”
- A sostegno della domanda, l'attore opponente esponeva come l'ingiunzione di pagamento, scaturita all'esito del procedimento monitorio, fosse, nei suoi presupposti, priva dei requisiti idonei a legittimarla, atteso che la pretesa creditizia in essa rappresentata si appalesa manifestamente infondata in fatto e diritto. Il convenuto Ente evidenziava come, tra le parti, fosse intercorsa una corposa interlocuzione avvenuta tra il e l'associazione Controparte_1
Brancaleone onlus. L'interlocuzione avrebbe avuto la finalità di esaminare e verificare se quanto stabilito nel disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti fosse stato rispettato puntualmente. L'opponente richiamava una prima missiva del 21/12/2021 con cui il avrebbe chiesto all'opposta la Controparte_1 rendicontazione delle spese effettuate, in particolar modo con riferimento al vitto ed all'alloggio degli artisti, al fine di verificare l'esatta corrispondenza dei dati e delle cifre di riferimento. Richiamava infine una seconda missiva in cui contestava un numero di partecipanti effettivamente inferiore rispetto alle previsioni contrattuali di talchè il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto era sfornito del requisito della certezza ed esigibilità. Aggiunge l'opponente che … 'la contestazione maggiore che è stata mossa dal Responsabile riguarda la composizione dei gruppi di artisti e altre formazioni addette alla manifestazione rispetto al disciplinare, che non possono essere considerate a carico del committente e che in gran parte hanno anche messo a pregiudizio il miglior svolgimento degli stessi eventi, in termini di resa spettacolare'. In buona sintesi, parte opponente contesta la grande differenza tra quanto riportato nel disciplinare, e sottoscritto, e poi quello che effettivamente la parte opposta ha messo a disposizione.
- Si costituiva ritualmente l che Controparte_4 contestava ed eccepiva la manifesta infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione avversaria e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di giudizio.
- La causa è stata istruita sia in via documentale che per mezzo dell'esame testimoniale e, all'udienza del 20 giugno 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa che veniva trattenuta per la decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
2) NEL MERITO, IN FATTO E DIRITTO:
L'opposizione non è fondata e non può quindi essere accolta.
La questione dedotta in giudizio attiene all'organizzazione e realizzazione di due distinti eventi estivi: il Palio di Ribusa dell'agosto 2018 e quello relativo all'agosto del 2019. Va premesso che trattasi di una manifestazione storica riguardante il
Festival che si distribuisce in tre giornate e che Controparte_6 prevede la partecipazione di un corposo numero di artisti, figuranti, attori, con annessa direzione tecnica ed artistica. In ordine ai due distinti eventi venne sottoscritto un contratto 'disciplinare' per l'affido e la fornitura di spettacoli.
E' circostanza pacifica e non in contestazione che entrambi gli eventi si sono tenuti a cura ed onere della e, per l'effetto, Controparte_4 non residuano dubbi sull'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta.
In tal senso non può residuare dubbio alcuno e ciò lo si ricava sia dalle argomentazioni dell'opponente che dalle varie tranches di pagamenti effettuati dl in favore dell'opposta anche dopo gli eventi de qua. Controparte_1
Per l'anno 2018 venne pattuito un corrispettivo di €.69.960,00 iva compresa come da contratto risultante al protocollo generale del del Controparte_1
25.06.2018, registrata al n. 3696.
Per l'anno 2019 venne pattuito un corrispettivo di Per l'anno €.69.650,00, iva compresa, come da contratto risultante al protocollo del Comune di alla CP_1 data del 18.06.2019 e registrata al n. 3729. Deve però precisarsi che l'importo effettivo complessivo è pari ad euro 61.755,00 atteso che, ex art. 3 del contratto 'disciplinare' si dovrà detrarre la somma di €. 7.895,00 di cui il comune si è fatto carico per spese di vitto ed alloggio.
In relazione all'evento del 2018 Il , giusta determina del Controparte_1
12.07.2018 n. 206, ha corrisposto all'opposta €.25.000,00 - con determina del 22.10.2018 n. 304, ha corrisposto all'opposta €.19.000,00 - con determina del 04.02.2019 n. 29, ha corrisposto alla convenuta opposta
€.9.000,00. Con riferimento al parametro economico contrattuale afferente all'anno 2018, a fronte di un credito complessivo di euro 69.650,00, il
[...]
ha corrisposto, in più tranches, alla un CP_1 Controparte_4 importo complessivo pari ad €.53.000,00 e, per l'effetto, risulta algebricamente una differenza a saldo pari ad €.16.960,00.
In relazione all'evento del 2019 Il , giusta determina del Controparte_1
09.07.2019 n. 242 R.G., ha corrisposto all'opposta €.20.000,00 - con determina del 13.09.2019 n. 334 ha corrisposto €.25.000,00 - con determina del 12.06.2020 n. 238 R.G. ha corrisposto all'opposta €.10.181,71. Con riferimento al parametro economico contrattuale afferente all'anno 2018, a fronte di un credito complessivo effettivo di euro 61.755,00 (pasto e vitto già compensati come da disciplinare del 2019) il ha corrisposto, in Controparte_1 più tranches, alla un importo complessivo pari Controparte_4 ad €.55.181,71 e, per l'effetto, risulta algebricamente una differenza a saldo in favore dell'opposta pari ad €.6.573,29.
La differenza tra gli importi contrattualmente pattuiti e quelli effettivamente erogati, complessivamente per l'evento del 2018 e quello del 2019, è pari ad euro 23.533,29.
Per quanto attiene all'onere della prova, sul convenuto opposto (creditore) incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà
l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Orbene, nel caso di specie, il titolo contrattuale è da considerarsi documentalmente provato e, del pari, l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell'associazione opposta costituisce circostanza pacifica ed incontestata.
Prive di pregio si appalesano le argomentazioni dell'opponente che profilano elementi di soggettività e genericità oltreché di illogicità.
La prestazione del 2018 non è stata oggetto di contestazione (almeno nel triennio successivo) tant'è che il per come sopra articolato, ha CP_1 proceduto alla corresponsione di cospicue tranches di pagamento anche dopo la celebrazione dell'evento in questione. Le doglianze mosse dall'opponente in relazione all'evento del 2018, peraltro genericamente articolate solo nel mese di dicembre del 2021, si pongono in un rapporto di conflittualità logica con la condotta tenuta dallo stesso . Infatti, quest'ultimo, non solo, Controparte_1 come già detto, ha proceduto al pagamento di parte del corrispettivo pattuito con ulteriori bonifici, ma, per il per l'anno 2019, ha inteso CP_7 confermare l' sottoscrivendo con questa il Controparte_4 relativo contratto 'disciplinare'.
E' agevole considerare, per quanto poc'anzi dedotto, alla luce del principio comune dell' 'id quod plerumque accidit', che le argomentazioni dell'opponente, oltre alla genericità di cui sono affette, presentano indubbie criticità di ordine logico. Analoga valutazione deve essere svolta per ciò che attiene alle argomentazioni attoree relative all'organizzazione del Palio del 2019. Infatti, anche in tale ambito, l'iter argomentativo dell'opponente subisce un arresto di ordine logico nella tardività delle contestazioni e nel comportamento del CP_1 in questione che ha comunque proceduto alla corresponsione di buona parte del corrispettivo. Trattasi comunque di doglianze inerenti a circostanze non provate.
La testimone, sig.ra , in relazione al numero degli artisti Testimone_1 partecipanti alla manifestazione sia per il 2018 che per il 2019, dichiarò d'aver personalmente provveduto a chiamare tutti i partecipanti ed affermò che il numero di 225 unità venne superato. Ebbe altresì a precisare come il numero delle persone impiegate poteva variare di giorno in giorno, in relazione alla tipologia di performance.
La testimonianza in questione consente di far chiarezza in ordine al numero degli artisti e partecipanti impiegati dall'associazione opposta in occasione delle due manifestazioni in esame e, del pari, permette di poter affermare come gli standards contrattuali siano stati correttamente rispettati e che, eventuali variazioni dipesero dalla natura e dalla tipologia dei vari spettacoli e rappresentazioni che si alternavano e susseguivano nelle diverse giornate.
Il credito vantato da nei confronti del Controparte_4 [...]
presenta dunque le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità, CP_1 sicché il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente emesso e, per l'effetto, deve essere confermato.
3) Spese di lite:
La soccombenza comporta immancabilmente la tenutezza da parte del CP_1 opponente al pagamento delle spese di lite determinate sulla base del DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Premesso quanto sopra, tenuto conto della natura, tipologia e modesta complessità del giudizio, le spese di lite si determinano in complessivi euro
3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA ed accessori se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal contro l' Controparte_1 Controparte_4
ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.42/22 (R.G. 25/22) emesso dal Tribunale di Locri in data 03.02.2022, pubblicato nella medesima data;
2) Condanna il , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell' in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che determina e liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA, CPA se dovuti e 15% spese forfettarie.
Così deciso, in Locri addì 20 giugno 2025
Il giudice
Emanuele Deidda