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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9549 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32589/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELMI BEATRICE GIULIA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. MARTINI FRANCESCA ( VIA LEONARDO DA VINCI 12 C.F._1
BOLZANO; ( VIA LEONARDO DA VINCI, 12 Parte_1 C.F._2
39100 BOLZANO;
elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO N. 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GELMI BEATRICE GIULIA C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELMI BEATRICE GIULIA Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv. MARTINI FRANCESCA ( VIA LEONARDO DA VINCI 12 C.F._1
BOLZANO; ( VIA LEONARDO DA VINCI, 12 Parte_1 C.F._2
39100 BOLZANO;
elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO N. 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. GELMI BEATRICE GIULIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZUTO IRENE e Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA, 3 20026 NOVATE MILANESE presso lo studio dell'avv. RIZZUTO IRENE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e decreto di fissazione udienza regolarmente notificati l' e la convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_2 chiedendo l'accertamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per lo Controparte_3 svolgimento delle attività professionali previste dai mandati conferiti rispettivamente il pagina 1 di 7 29.3.2022/10.1.2023 e il 21.4.2022 nonché la condanna della convenuta al pagamento di € 39.027,02 nei confronti di e di € 26.987,46 nei confronti di , oltre rivalutazione Controparte_1 CP_2 monetaria, interessi ex d.lgs. 231/2002, spese generali, cpa e iva come per legge;
con vittoria di spese e compensi.
La costituendosi in giudizio contestava quanto ex adverso dedotto e, previa formulazione CP_3 di una proposta transattiva a chiusura tombale della controversia di pagamento di € 23.476,30, chiedeva, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento di € 5.709,56 a titolo di CP_2 risarcimento del danno a seguito di errori e imprecisioni nell'adempimento delle proprie obbligazioni;
con vittoria di spese e compensi.
In sede di prima udienza, le parti attrici rifiutavano l'offerta transattiva di controparte, domandavano la pronuncia di un'ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo non contestato di €
23.476,3 e chiedevano concedersi termini ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c.
Con ordinanza del 12.4.2024 il Giudice disponeva ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. il pagamento di €
16.676,84 in favore di e di € 6.799,4 in favore di in quanto Controparte_1 Controparte_2 riconosciuti dalla convenuta come conformi alle previsioni contrattuali e dovuti a forfait per l'assistenza e consulenza legale mensile e l'elaborazione e stampa cedolini (doc. 17 att.).
In presenza di giustificati motivi, venivano altresì concessi i richiesti termini di legge per memorie ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c.; le parti attrici chiedevano in questa sede la condanna di controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 I c.p.c. o, in subordine, art. 96 III c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie in ragione della natura documentale della causa, all'udienza del
10.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il giudice riservava la decisione.
Le pretese attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di parte convenuta relativa alla tardività delle richieste istruttorie e del deposito delle produzioni documentali unitamente alla memoria autorizzata ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. La normativa espressamente prevede che, qualora il giudice ravvisi una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali formulate, le memorie integrative e istruttorie consentano di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni nonché di indicare i mezzi di prova e produrre documenti.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Le parti formalizzavano due accordi di mandato professionale, per consulenza legale con la
[...]
(doc. 2 e 4 att.) e per elaborazione paghe e consulenza in materia giuslavoristica con L.P. (doc. CP_1
3 att.). pagina 2 di 7 Il rapporto di mandato con la (doc. 2 e 4 att.) veniva strutturato distinguendo l'attività Controparte_1 ordinaria di cui alla lett. A (consistente nell'assistenza e consulenza legale continuativa nell'ambito dei contratti, diritto commerciale e diritto societario;
a titolo meramente esemplificativo, la redazione di contratti di acquisto e vendita, condizioni generali di contratto, condizioni di utilizzo del sito, condizioni relative a privacy e cookies, e ogni altro contratto inerente l'attività ordinaria della società), per la quale veniva pattuito un compenso forfettario di € 3.000,00 al mese fino al 31.12.2022 e di €
3.500,00 mensili dal 1.12.2023, e l'attività contenziosa (lett. B) e relativa a operazioni straordinarie e finanziarie (lett. C), per le quali veniva concordato un compenso variabile orario (pari a € 300,00/h per i partner, € 230,00/h per gli avvocati senior, € 200,00/h per gli altri professionisti); il compenso variabile veniva applicato in maniera residuale anche a qualsiasi altra prestazione di consulenza e assistenza legale non rientrante nelle precedenti voci (lett. D).
Quanto al mandato con la , l'attività ordinaria di cui alla lett. A (consulenza del lavoro, CP_2 elaborazione e stampa cedolini paga, gestione TFR e previdenza complementare, modelli per il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, bilaterali e modelli F24, gestione comunicazioni con istituto nazionale per la previdenza sociale ( ), istituto nazionale per l'assicurazione contro gli CP_4 infortuni ( ) e altri enti preposti, gestione scadenziario contrattuale, elaborazione costi mensili per CP_5 centri di costo, elaborazione tabulati per pagamenti delle retribuzioni, modelli certificazione unica
(CU), modello 770, collocamento obbligatorio, aumenti retributivi, autoliquidazione per l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni ( ), comunicazioni mensili dei dati dei CP_5 dipendenti (UniEMENS), comunicazioni UNILAV, elaborati contabili per l'imposta regionale sul reddito delle società (IRAP); consulenza telefonica, in videoconferenza, nonché a mezzo posta elettronica in materia di lavoro per tematiche con carattere ordinario) prevedeva un compenso forfettario annuale, mentre qualsiasi altra prestazione di consulenza rivelatasi utile nel corso dell'esecuzione del mandato (lett. B) veniva retribuita con un compenso variabile orario (€ 200,00/h per i consulenti del lavoro senior, € 80,00/h per i payroll specialists).
I lamentati inadempimenti alle obbligazioni di pagamento della resistente attengono tanto ai compensi previsti per l'attività ordinaria di cui alle lett. A dei mandati (fatture di cui ai doc. 5, 6, 8 e 9 per
[...]
doc. 12 e 13 per L.P.), quanto a quelli previsti per le prestazioni straordinarie di cui alle lett. CP_1
B, C e D dei mandati (fatture di cui ai doc. 7 e 10, per l'attività svolta da descritta nei timesheet di CP_6 cui ai doc.
7.3 e 10.1; fatture di cui ai doc. 11 e 14, per l'attività svolta da descritta nei timesheet di CP_2 cui ai doc. 11.3 e 14.3); la fattura del 29.3.2023 (doc. 15) veniva invece emessa per il pagamento di un importo concordato a titolo di trasferimento dei file informatici detenuti da L.P. a seguito della cessazione del mandato (doc. 15.3). pagina 3 di 7 Ebbene, l'attività ordinaria svolta dalla (riepilogata ai doc. 27 att. e provata dai Controparte_7 successivi allegati) è priva di puntuale contestazione da parte della resistente, che non soltanto non ha eccepito nel giudizio alcun fatto estintivo del diritto di credito in capo alla ricorrente (vale a dire, inadempimenti o inesatti adempimenti alle prestazioni di consulenza e assistenza legale allegate, richieste di prestazioni rimaste inevase nel corso del rapporto o attività errate e/o intempestive), ma ha anzi riconosciuto come conforme alle previsioni contrattuali e dovuto l'importo mensile concordato per l'assistenza e consulenza legale (doc. 17 att., “we are happy and ready to pay the invoices that correspond to the forfait agreed in the contract. However, we do not agree and are not in position to pay other invoices as they were not authorized nor you advised us prior to carrying out the work that it was not included in the forfeit”; la comunicazione proviene da un rappresentante della casa madre spagnola subentrata nei rapporti con le ricorrenti a seguito di difficoltà economiche della controllata Per_1 italiana (visura camerale doc. 1 att.).
Quanto alle attività ordinarie svolte dalla L.P. (compendiate al doc. 28 att.), la ha sollevato CP_3 delle eccezioni di inesatto adempimento (doc.
3-4 e 13-17 conv.), che tuttavia sono state adeguatamente contestate e smentite documentalmente dalla ricorrente (doc. 29-33 att.), che ha dimostrato, da un lato, la non imputabilità di alcune contestazioni (quali la mancata verifica degli incentivi e l'errata comunicazione dei dettagli fattuali dell'infortunio di e, CP_5 Persona_2 dall'altro, di aver tempestivamente rimediato alle inesattezze lamentate (errato calcolo dei ratei di 13-
14ma). A ulteriore conferma della fondatezza della pretesa, la già citata comunicazione di CP_8 di (doc. 17 att.) pacificamente ricomprende anche gli importi dovuti a titolo di
[...] Per_1 compenso forfettario in favore di L.P.
Quanto invece all'attività straordinaria rimasta asseritamente impagata dalla le ricorrenti CP_3 hanno prodotto a sostegno delle proprie pretese non soltanto i timesheet relativi alle singole prestazioni eseguite dai professionisti e alla quantificazione oraria del lavoro (doc. 7.3, 10.1, 11.3 e 14.4) ma anche la documentazione relativa allo svolgimento delle attività richiamate nei prospetti orari (doc. 7.3.1-9,
10.1.1-9, 11.3.1-19, 14.3.1-10).
Dal canto suo, parte convenuta ha formulato un triplice ordine di contestazioni: la duplicazione di una parte delle attività, presenti tanto nei timesheet relativi all'attività ordinaria remunerata a forfait (doc.
27-28 att.) quanto nei timesheet relativi all'attività straordinaria con compenso variabile (doc. 7.3, 10.1,
11.3 e 14.4); la genericità di alcune voci, contestando la loro riconducibilità a specifiche attività contrattualmente previste;
la necessità di ricondurre nell'alveo delle prestazioni ordinarie e continuative le attività qualificate invece dalle ricorrenti quali straordinarie (memoria autorizzata del 20.12.2024).
pagina 4 di 7 Coglie nel segno l'eccezione relativa alla duplicazione delle prestazioni professionali, ricomprese nei timesheet (e relativi allegati) dell'attività ordinaria (doc. 27-28 att.) e contestualmente fatturate anche tra le attività straordinarie. Per quanto la natura di alcune prestazioni possa essere astrattamente qualificata come contenziosa o straordinaria, alla luce dei principi di legittimo affidamento e di buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) non può pretendersi che sia il resistente a farsi carico della ricostruzione analitica delle prestazioni rese dai professionisti, soprattutto laddove questi ultimi non siano stati in grado di offrire un quadro coerente e attendibile delle proprie prestazioni professionali, richiamando le medesime voci ora tra le attività ordinarie ora tra quelle straordinarie.
Ne consegue che, condividendo la ricostruzione dettagliata e analitica di parte convenuta (tabelle pag.
2-19 memoria autorizzata) le attività fatturate dalle ricorrenti come attività straordinaria ma presenti altresì nei prospetti dell'attività ordinaria (evidenziate in giallo, con puntuali riferimenti agli allegati delle prestazioni di cui alla lett. A di entrambi i mandati) devono essere ricomprese tra le attività già remunerate dalla resistente a seguito dell'ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c.
Quanto alle restanti attività presenti nei fogli orari, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta relativa alla genericità di alcune voci (evidenziate in viola), poiché smentita documentalmente. Dalla lettura delle voci oggetto di contestazione, devono dirsi chiaramente individuate e comprensibili le attività dichiarate, che in alcuni casi si presentano anzi come molto specifiche e univocamente individuabili (“studio questione relativa ai vizi della moto acquistata”,
“studio questione relativa alla seconda chiave”).
Tutte le residue prestazioni evocate dai timesheet (ed evidenziate in azzurro dalla resistente nel prospetto riepilogativo) devono essere inquadrate tra le attività di cui alle lett. B/D del mandato professionale concluso con e di cui alla lett. B del mandato con L.P., poiché certamente Controparte_1 riguardanti l'attività contenziosa (relativa a vertenze, disciplina dei vizi e garanzie per evizione, risoluzioni per inadempimento, interlocuzioni con la Procura della Repubblica, questioni processuali, istanze di dissequestro e riesame) e le attività straordinarie non rientranti tra quelle elencate alla lett. A del mandato, che quindi esulano dall'interlocuzione con gli enti previdenziali e dalla mera elaborazione e inserimento dei dati e afferiscono, piuttosto, all'attività di consulenza giuslavoristica in senso stretto non tipizzata alla lett. A (redazione di pareri in materia di procedimenti disciplinari, sicurezza sul lavoro, analisi di contestazioni, lettere di recesso, visite fiscali, rimborsi delle indennità sostitutive del preavviso).
Le pretese creditorie relative alle prestazione precedentemente analizzate (per comodità di individuazione, quelle evidenziate in azzurro e in viola nel prospetto autorizzato del 20.12.2024 resistente) hanno trovato prova nel giudizio, alla luce della corrispondenza delle voci esposte nei fogli pagina 5 di 7 di lavoro con il compendio probatorio offerto dalle ricorrenti, oltre che della valutazione di assoluta congruità tra le singole attività di consulenza e assistenza (dettagliatamente indicate nei timesheet) e il carico orario indicato per ognuna di esse.
La contestazione mossa da parte attrice in merito all'eccessività delle ore indicate per le consulenze telefoniche non può essere condivisa. Conformemente alla prassi consolidata negli ambiti professionali e tecnico-specialistici quali quelli legali e giuslavoristici, la consulenza resa telefonicamente – così come quella svolta in via telematica – comporta non solo l'interazione in sé, ma anche una fase preparatoria, che implica lo studio preventivo delle questioni da affrontare, e una successiva elaborazione dei contenuti trattati nel corso del colloquio. In tale prospettiva, il monte ore indicato per ciascun colloquio telefonico risulta pienamente giustificato e proporzionato all'impegno richiesto.
Venendo alla corretta quantificazione del dovuto, le attività contenziose e straordinarie devono essere liquidate impiegando i criteri variabili su base oraria pattiziamente stabiliti nei mandati professionali
(doc.
2-4 att.).
Laddove il timesheet non indichi la qualità del professionista di riferimento (come nel caso del doc.
11.3, dal quale non si evince la distinzione tra attività svolta dal consulente senior e dal payroll specialist) e in assenza di una specifica contestazione da parte della resistente rispetto al parametro utilizzato dalle ricorrenti (che hanno applicato la massima tariffa per tutte le attività compendiate al doc. 11.3), il criterio dovrà essere quello di € 200,00/h ove non specificato diversamente.
Parte convenuta è allora tenuta a corrispondere € 7.500,00 (doc. 10-10.1) nei confronti di
[...]
CP_ ed € 9.180,00 nei confronti di oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data del CP_1 ricorso, spese generali, cpa e iva come per legge ed esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di un'obbligazione di valuta e non di valore.
È fondata, infine, la pretesa relativa alla fattura del 29.3.2023 (doc. 15 att.), in considerazione del carteggio prodotto dalle ricorrenti a dimostrazione di un raggiunto accordo (e riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.) sulla corresponsione della somma di € 3.366,02 per la trasmissione dei file informatici CP_ relativi alle pratiche seguite da al momento della cessazione del rapporto e del conferimento dell'incarico a uno Studio terzo (doc. 15.3 att. “Ciao , abbiamo chiarito la tua mail sui Per_3 pagamenti, faremo i pagamenti entro fine mese di tutto anche di questi 2500€. Potresti intanto inviare il file dati che ti stiamo chiedendo? È urgente!”).
La domanda riconvenzionale formulata nei confronti di L.P. di risarcimento del danno a seguito di errori e imprecisioni nell'adempimento delle proprie obbligazioni deve essere rigettata. Dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 13-17 conv.) non emerge la riferibilità degli errori alla società di consulenza, ben potendo invece le imprecisioni derivare da mancate comunicazioni da parte pagina 6 di 7 della mandante (come nel caso della comunicazione dell'infortunio del dipendente CP_5 Persona_2
(doc. 16 conv.); è evidente che la trasmissione delle informazioni relative all'accaduto fosse onere del datore di lavoro, non dello , che si limita a ricevere e trasmettere all'ente le Controparte_9 circostanze fattuali raccolte sul campo); e anzi, la ricorrente ha dimostrato nel giudizio il tempestivo ripristino delle inesattezze lamentate (doc. 29-33 att.).
Non depone in senso contrario nemmeno la produzione della fattura di un consulente terzo (doc. 18), che ha provveduto a effettuare generiche analisi e verifiche di dati e documentazione ma che nulla CP_ prova con riferimento a presunti inadempimenti della né i capitoli di prova formulati dalla resistente, inidonei per come formulati a fondare l'imputabilità degli asseriti errori in capo alla L.P.
Parte convenuta risulta in conclusione debitrice della somma complessiva di € 24.176,84 in favore di e di complessivi € 19.345,42 nei confronti di , avendo parte attrice dato atto nelle Controparte_1 Pt_3 proprie conclusioni dell'intervenuto pagamento delle somme rispettivamente di euro 16.676,84 e di euro 6.799,4 di cui all'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. (da intendersi con la presente pronuncia contestualmente revocata), è tenuta al pagamento del saldo di euro 7.500,00 in favore di CP_3
e di euro 12.546,02 in favore di Controparte_1 Controparte_2
Alla luce del parziale accoglimento delle eccezioni di parte convenuta, deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/20122 e dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna parte convenuta al pagamento, a saldo dei compensi per l'attività consulenziale svolta, di CP_ complessivi € 7.500,00 in favore di e di complessivi € 12.546,02 nei confronti di Controparte_1 oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte convenuta a rimborsare alle parti attrici le spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi, € 6.164,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, 15% spese forfetarie.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32589/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELMI BEATRICE GIULIA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. MARTINI FRANCESCA ( VIA LEONARDO DA VINCI 12 C.F._1
BOLZANO; ( VIA LEONARDO DA VINCI, 12 Parte_1 C.F._2
39100 BOLZANO;
elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO N. 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GELMI BEATRICE GIULIA C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELMI BEATRICE GIULIA Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv. MARTINI FRANCESCA ( VIA LEONARDO DA VINCI 12 C.F._1
BOLZANO; ( VIA LEONARDO DA VINCI, 12 Parte_1 C.F._2
39100 BOLZANO;
elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO N. 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. GELMI BEATRICE GIULIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZUTO IRENE e Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA, 3 20026 NOVATE MILANESE presso lo studio dell'avv. RIZZUTO IRENE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e decreto di fissazione udienza regolarmente notificati l' e la convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_2 chiedendo l'accertamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per lo Controparte_3 svolgimento delle attività professionali previste dai mandati conferiti rispettivamente il pagina 1 di 7 29.3.2022/10.1.2023 e il 21.4.2022 nonché la condanna della convenuta al pagamento di € 39.027,02 nei confronti di e di € 26.987,46 nei confronti di , oltre rivalutazione Controparte_1 CP_2 monetaria, interessi ex d.lgs. 231/2002, spese generali, cpa e iva come per legge;
con vittoria di spese e compensi.
La costituendosi in giudizio contestava quanto ex adverso dedotto e, previa formulazione CP_3 di una proposta transattiva a chiusura tombale della controversia di pagamento di € 23.476,30, chiedeva, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento di € 5.709,56 a titolo di CP_2 risarcimento del danno a seguito di errori e imprecisioni nell'adempimento delle proprie obbligazioni;
con vittoria di spese e compensi.
In sede di prima udienza, le parti attrici rifiutavano l'offerta transattiva di controparte, domandavano la pronuncia di un'ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo non contestato di €
23.476,3 e chiedevano concedersi termini ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c.
Con ordinanza del 12.4.2024 il Giudice disponeva ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. il pagamento di €
16.676,84 in favore di e di € 6.799,4 in favore di in quanto Controparte_1 Controparte_2 riconosciuti dalla convenuta come conformi alle previsioni contrattuali e dovuti a forfait per l'assistenza e consulenza legale mensile e l'elaborazione e stampa cedolini (doc. 17 att.).
In presenza di giustificati motivi, venivano altresì concessi i richiesti termini di legge per memorie ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c.; le parti attrici chiedevano in questa sede la condanna di controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 I c.p.c. o, in subordine, art. 96 III c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie in ragione della natura documentale della causa, all'udienza del
10.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il giudice riservava la decisione.
Le pretese attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di parte convenuta relativa alla tardività delle richieste istruttorie e del deposito delle produzioni documentali unitamente alla memoria autorizzata ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. La normativa espressamente prevede che, qualora il giudice ravvisi una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali formulate, le memorie integrative e istruttorie consentano di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni nonché di indicare i mezzi di prova e produrre documenti.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Le parti formalizzavano due accordi di mandato professionale, per consulenza legale con la
[...]
(doc. 2 e 4 att.) e per elaborazione paghe e consulenza in materia giuslavoristica con L.P. (doc. CP_1
3 att.). pagina 2 di 7 Il rapporto di mandato con la (doc. 2 e 4 att.) veniva strutturato distinguendo l'attività Controparte_1 ordinaria di cui alla lett. A (consistente nell'assistenza e consulenza legale continuativa nell'ambito dei contratti, diritto commerciale e diritto societario;
a titolo meramente esemplificativo, la redazione di contratti di acquisto e vendita, condizioni generali di contratto, condizioni di utilizzo del sito, condizioni relative a privacy e cookies, e ogni altro contratto inerente l'attività ordinaria della società), per la quale veniva pattuito un compenso forfettario di € 3.000,00 al mese fino al 31.12.2022 e di €
3.500,00 mensili dal 1.12.2023, e l'attività contenziosa (lett. B) e relativa a operazioni straordinarie e finanziarie (lett. C), per le quali veniva concordato un compenso variabile orario (pari a € 300,00/h per i partner, € 230,00/h per gli avvocati senior, € 200,00/h per gli altri professionisti); il compenso variabile veniva applicato in maniera residuale anche a qualsiasi altra prestazione di consulenza e assistenza legale non rientrante nelle precedenti voci (lett. D).
Quanto al mandato con la , l'attività ordinaria di cui alla lett. A (consulenza del lavoro, CP_2 elaborazione e stampa cedolini paga, gestione TFR e previdenza complementare, modelli per il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, bilaterali e modelli F24, gestione comunicazioni con istituto nazionale per la previdenza sociale ( ), istituto nazionale per l'assicurazione contro gli CP_4 infortuni ( ) e altri enti preposti, gestione scadenziario contrattuale, elaborazione costi mensili per CP_5 centri di costo, elaborazione tabulati per pagamenti delle retribuzioni, modelli certificazione unica
(CU), modello 770, collocamento obbligatorio, aumenti retributivi, autoliquidazione per l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni ( ), comunicazioni mensili dei dati dei CP_5 dipendenti (UniEMENS), comunicazioni UNILAV, elaborati contabili per l'imposta regionale sul reddito delle società (IRAP); consulenza telefonica, in videoconferenza, nonché a mezzo posta elettronica in materia di lavoro per tematiche con carattere ordinario) prevedeva un compenso forfettario annuale, mentre qualsiasi altra prestazione di consulenza rivelatasi utile nel corso dell'esecuzione del mandato (lett. B) veniva retribuita con un compenso variabile orario (€ 200,00/h per i consulenti del lavoro senior, € 80,00/h per i payroll specialists).
I lamentati inadempimenti alle obbligazioni di pagamento della resistente attengono tanto ai compensi previsti per l'attività ordinaria di cui alle lett. A dei mandati (fatture di cui ai doc. 5, 6, 8 e 9 per
[...]
doc. 12 e 13 per L.P.), quanto a quelli previsti per le prestazioni straordinarie di cui alle lett. CP_1
B, C e D dei mandati (fatture di cui ai doc. 7 e 10, per l'attività svolta da descritta nei timesheet di CP_6 cui ai doc.
7.3 e 10.1; fatture di cui ai doc. 11 e 14, per l'attività svolta da descritta nei timesheet di CP_2 cui ai doc. 11.3 e 14.3); la fattura del 29.3.2023 (doc. 15) veniva invece emessa per il pagamento di un importo concordato a titolo di trasferimento dei file informatici detenuti da L.P. a seguito della cessazione del mandato (doc. 15.3). pagina 3 di 7 Ebbene, l'attività ordinaria svolta dalla (riepilogata ai doc. 27 att. e provata dai Controparte_7 successivi allegati) è priva di puntuale contestazione da parte della resistente, che non soltanto non ha eccepito nel giudizio alcun fatto estintivo del diritto di credito in capo alla ricorrente (vale a dire, inadempimenti o inesatti adempimenti alle prestazioni di consulenza e assistenza legale allegate, richieste di prestazioni rimaste inevase nel corso del rapporto o attività errate e/o intempestive), ma ha anzi riconosciuto come conforme alle previsioni contrattuali e dovuto l'importo mensile concordato per l'assistenza e consulenza legale (doc. 17 att., “we are happy and ready to pay the invoices that correspond to the forfait agreed in the contract. However, we do not agree and are not in position to pay other invoices as they were not authorized nor you advised us prior to carrying out the work that it was not included in the forfeit”; la comunicazione proviene da un rappresentante della casa madre spagnola subentrata nei rapporti con le ricorrenti a seguito di difficoltà economiche della controllata Per_1 italiana (visura camerale doc. 1 att.).
Quanto alle attività ordinarie svolte dalla L.P. (compendiate al doc. 28 att.), la ha sollevato CP_3 delle eccezioni di inesatto adempimento (doc.
3-4 e 13-17 conv.), che tuttavia sono state adeguatamente contestate e smentite documentalmente dalla ricorrente (doc. 29-33 att.), che ha dimostrato, da un lato, la non imputabilità di alcune contestazioni (quali la mancata verifica degli incentivi e l'errata comunicazione dei dettagli fattuali dell'infortunio di e, CP_5 Persona_2 dall'altro, di aver tempestivamente rimediato alle inesattezze lamentate (errato calcolo dei ratei di 13-
14ma). A ulteriore conferma della fondatezza della pretesa, la già citata comunicazione di CP_8 di (doc. 17 att.) pacificamente ricomprende anche gli importi dovuti a titolo di
[...] Per_1 compenso forfettario in favore di L.P.
Quanto invece all'attività straordinaria rimasta asseritamente impagata dalla le ricorrenti CP_3 hanno prodotto a sostegno delle proprie pretese non soltanto i timesheet relativi alle singole prestazioni eseguite dai professionisti e alla quantificazione oraria del lavoro (doc. 7.3, 10.1, 11.3 e 14.4) ma anche la documentazione relativa allo svolgimento delle attività richiamate nei prospetti orari (doc. 7.3.1-9,
10.1.1-9, 11.3.1-19, 14.3.1-10).
Dal canto suo, parte convenuta ha formulato un triplice ordine di contestazioni: la duplicazione di una parte delle attività, presenti tanto nei timesheet relativi all'attività ordinaria remunerata a forfait (doc.
27-28 att.) quanto nei timesheet relativi all'attività straordinaria con compenso variabile (doc. 7.3, 10.1,
11.3 e 14.4); la genericità di alcune voci, contestando la loro riconducibilità a specifiche attività contrattualmente previste;
la necessità di ricondurre nell'alveo delle prestazioni ordinarie e continuative le attività qualificate invece dalle ricorrenti quali straordinarie (memoria autorizzata del 20.12.2024).
pagina 4 di 7 Coglie nel segno l'eccezione relativa alla duplicazione delle prestazioni professionali, ricomprese nei timesheet (e relativi allegati) dell'attività ordinaria (doc. 27-28 att.) e contestualmente fatturate anche tra le attività straordinarie. Per quanto la natura di alcune prestazioni possa essere astrattamente qualificata come contenziosa o straordinaria, alla luce dei principi di legittimo affidamento e di buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) non può pretendersi che sia il resistente a farsi carico della ricostruzione analitica delle prestazioni rese dai professionisti, soprattutto laddove questi ultimi non siano stati in grado di offrire un quadro coerente e attendibile delle proprie prestazioni professionali, richiamando le medesime voci ora tra le attività ordinarie ora tra quelle straordinarie.
Ne consegue che, condividendo la ricostruzione dettagliata e analitica di parte convenuta (tabelle pag.
2-19 memoria autorizzata) le attività fatturate dalle ricorrenti come attività straordinaria ma presenti altresì nei prospetti dell'attività ordinaria (evidenziate in giallo, con puntuali riferimenti agli allegati delle prestazioni di cui alla lett. A di entrambi i mandati) devono essere ricomprese tra le attività già remunerate dalla resistente a seguito dell'ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c.
Quanto alle restanti attività presenti nei fogli orari, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta relativa alla genericità di alcune voci (evidenziate in viola), poiché smentita documentalmente. Dalla lettura delle voci oggetto di contestazione, devono dirsi chiaramente individuate e comprensibili le attività dichiarate, che in alcuni casi si presentano anzi come molto specifiche e univocamente individuabili (“studio questione relativa ai vizi della moto acquistata”,
“studio questione relativa alla seconda chiave”).
Tutte le residue prestazioni evocate dai timesheet (ed evidenziate in azzurro dalla resistente nel prospetto riepilogativo) devono essere inquadrate tra le attività di cui alle lett. B/D del mandato professionale concluso con e di cui alla lett. B del mandato con L.P., poiché certamente Controparte_1 riguardanti l'attività contenziosa (relativa a vertenze, disciplina dei vizi e garanzie per evizione, risoluzioni per inadempimento, interlocuzioni con la Procura della Repubblica, questioni processuali, istanze di dissequestro e riesame) e le attività straordinarie non rientranti tra quelle elencate alla lett. A del mandato, che quindi esulano dall'interlocuzione con gli enti previdenziali e dalla mera elaborazione e inserimento dei dati e afferiscono, piuttosto, all'attività di consulenza giuslavoristica in senso stretto non tipizzata alla lett. A (redazione di pareri in materia di procedimenti disciplinari, sicurezza sul lavoro, analisi di contestazioni, lettere di recesso, visite fiscali, rimborsi delle indennità sostitutive del preavviso).
Le pretese creditorie relative alle prestazione precedentemente analizzate (per comodità di individuazione, quelle evidenziate in azzurro e in viola nel prospetto autorizzato del 20.12.2024 resistente) hanno trovato prova nel giudizio, alla luce della corrispondenza delle voci esposte nei fogli pagina 5 di 7 di lavoro con il compendio probatorio offerto dalle ricorrenti, oltre che della valutazione di assoluta congruità tra le singole attività di consulenza e assistenza (dettagliatamente indicate nei timesheet) e il carico orario indicato per ognuna di esse.
La contestazione mossa da parte attrice in merito all'eccessività delle ore indicate per le consulenze telefoniche non può essere condivisa. Conformemente alla prassi consolidata negli ambiti professionali e tecnico-specialistici quali quelli legali e giuslavoristici, la consulenza resa telefonicamente – così come quella svolta in via telematica – comporta non solo l'interazione in sé, ma anche una fase preparatoria, che implica lo studio preventivo delle questioni da affrontare, e una successiva elaborazione dei contenuti trattati nel corso del colloquio. In tale prospettiva, il monte ore indicato per ciascun colloquio telefonico risulta pienamente giustificato e proporzionato all'impegno richiesto.
Venendo alla corretta quantificazione del dovuto, le attività contenziose e straordinarie devono essere liquidate impiegando i criteri variabili su base oraria pattiziamente stabiliti nei mandati professionali
(doc.
2-4 att.).
Laddove il timesheet non indichi la qualità del professionista di riferimento (come nel caso del doc.
11.3, dal quale non si evince la distinzione tra attività svolta dal consulente senior e dal payroll specialist) e in assenza di una specifica contestazione da parte della resistente rispetto al parametro utilizzato dalle ricorrenti (che hanno applicato la massima tariffa per tutte le attività compendiate al doc. 11.3), il criterio dovrà essere quello di € 200,00/h ove non specificato diversamente.
Parte convenuta è allora tenuta a corrispondere € 7.500,00 (doc. 10-10.1) nei confronti di
[...]
CP_ ed € 9.180,00 nei confronti di oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data del CP_1 ricorso, spese generali, cpa e iva come per legge ed esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di un'obbligazione di valuta e non di valore.
È fondata, infine, la pretesa relativa alla fattura del 29.3.2023 (doc. 15 att.), in considerazione del carteggio prodotto dalle ricorrenti a dimostrazione di un raggiunto accordo (e riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.) sulla corresponsione della somma di € 3.366,02 per la trasmissione dei file informatici CP_ relativi alle pratiche seguite da al momento della cessazione del rapporto e del conferimento dell'incarico a uno Studio terzo (doc. 15.3 att. “Ciao , abbiamo chiarito la tua mail sui Per_3 pagamenti, faremo i pagamenti entro fine mese di tutto anche di questi 2500€. Potresti intanto inviare il file dati che ti stiamo chiedendo? È urgente!”).
La domanda riconvenzionale formulata nei confronti di L.P. di risarcimento del danno a seguito di errori e imprecisioni nell'adempimento delle proprie obbligazioni deve essere rigettata. Dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 13-17 conv.) non emerge la riferibilità degli errori alla società di consulenza, ben potendo invece le imprecisioni derivare da mancate comunicazioni da parte pagina 6 di 7 della mandante (come nel caso della comunicazione dell'infortunio del dipendente CP_5 Persona_2
(doc. 16 conv.); è evidente che la trasmissione delle informazioni relative all'accaduto fosse onere del datore di lavoro, non dello , che si limita a ricevere e trasmettere all'ente le Controparte_9 circostanze fattuali raccolte sul campo); e anzi, la ricorrente ha dimostrato nel giudizio il tempestivo ripristino delle inesattezze lamentate (doc. 29-33 att.).
Non depone in senso contrario nemmeno la produzione della fattura di un consulente terzo (doc. 18), che ha provveduto a effettuare generiche analisi e verifiche di dati e documentazione ma che nulla CP_ prova con riferimento a presunti inadempimenti della né i capitoli di prova formulati dalla resistente, inidonei per come formulati a fondare l'imputabilità degli asseriti errori in capo alla L.P.
Parte convenuta risulta in conclusione debitrice della somma complessiva di € 24.176,84 in favore di e di complessivi € 19.345,42 nei confronti di , avendo parte attrice dato atto nelle Controparte_1 Pt_3 proprie conclusioni dell'intervenuto pagamento delle somme rispettivamente di euro 16.676,84 e di euro 6.799,4 di cui all'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. (da intendersi con la presente pronuncia contestualmente revocata), è tenuta al pagamento del saldo di euro 7.500,00 in favore di CP_3
e di euro 12.546,02 in favore di Controparte_1 Controparte_2
Alla luce del parziale accoglimento delle eccezioni di parte convenuta, deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/20122 e dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna parte convenuta al pagamento, a saldo dei compensi per l'attività consulenziale svolta, di CP_ complessivi € 7.500,00 in favore di e di complessivi € 12.546,02 nei confronti di Controparte_1 oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte convenuta a rimborsare alle parti attrici le spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi, € 6.164,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, 15% spese forfetarie.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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