Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15206/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. CASO RAFFAELE e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1 CP_2
OGGETTO: accertamento di inesistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso del 23 dicembre 2024 al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ha chiamato in giudizio l con Parte_1 CP_1 riferimento all'avviso d'addebito n. 368 2024 00173966 42 000 relativo a contributi a titolo di Gestione Commercianti dal 02/2023 al 12/2023, sostenendo come non sarebbe stato tenuto all'iscrizione alla stessa, non partecipando in alcun modo all'attività della società Wins S.r.l., della quale sarebbe socio unico e amministratore unico dal 09/02/2023.
Sarebbe peraltro in pensione dal 2013, non svolgendo attività lavorativa alcuna.
Pertanto, argomentando l'insussistenza dell'obbligo per questi dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, nelle conclusioni, ha domandato
“in via principale e nel merito, l'annullamento dell'Avviso di Addebito e della relativa pretesa contributiva, in quanto, come ampiamente dimostrato nel ricorso, il Ricorrente non partecipa al lavoro aziendale di Wins S.r.l. né con carattere di abitualità, né con carattere di prevalenza;
per l'effetto: a) disporre la cancellazione d'ufficio del Ricorrente dalla Gestione
Commercianti con efficacia a decorrere dal 01/02/2023; b) dichiarare la non debenza delle somme
CP_ (per contributi, sanzioni ed interessi) pretese dall ”.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, con articolata memoria difensiva, l ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il CP_1
rigetto. Con vittoria di spese.
Al riguardo, la parte opposta ha sostenuto che Parte_1
dal 09/02/2023 sarebbe socio unico e anche amministratore unico
[...]
della World International School srl per la quale svolgerebbe attività abituale e prevalente.
Per questo, vi sarebbe stata la iscrizione d'ufficio del medesimo alla
Gestione Commercianti, risultando irrilevante il numero dei dipendenti occupati presso tale impresa.
Tale società offrirebbe servizi di consulenza nell'organizzazione di corsi di formazione e lo status di pensionato di non sarebbe Parte_1
incompatibile con lo svolgimento dell'attività di lavoro presso l'impresa stessa.
Ad ogni modo, l'ente ha sostenuto, preliminarmente, la tardività dell'opposizione, con decadenza ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 46 del 1999 con riguardo all'avviso di addebito, nonché l'inammissibilità delle domande svolte.
All'udienza di discussione, è stata tentata inutilmente la conciliazione e la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attrici sono risultate fondate.
ha chiamato in giudizio l con riferimento Parte_1 CP_1 all'avviso d'addebito n. 368 2024 00173966 42 000 relativo a contributi a titolo di Gestione Commercianti dal 02/2023 al 12/2023, sostenendo come non sarebbe stato tenuto all'iscrizione alla stessa, non partecipando in alcun modo all'attività della società Wins S.r.l., della quale sarebbe socio unico e amministratore unico dal 09/02/2023.
.Preliminarmente, occorre rilevare la tempestività dell'opposizione con riguardo all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99, dovendosi rilevare la notifica dell'avviso di addebito in data 15 novembre 2024 e il deposito del ricorso il 23 dicembre 2024, nel termine dei 40 giorni previsto dalla legge.
Poiché, nel ricorso vi sono allegazioni che sostengono l'assenza di un lavoro abituale e prevalente per la World International School srl, occorre rilevare come nella memoria dell'ente, al contrario, non vi sia alcuna allegazione di tipo specifico volta a illustrare che l'opponente possa aver svolto una siffatta attività nel periodo oggetto dell'avviso di addebito.
Infatti, è possibile, ricordare che, ai sensi dell'art. 1, co. 203, della l. 662/96
"l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto
di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Sicché, si può ritenere, per la totale carenza di deduzioni in fatto contenuta nella memoria dell'ente che quest'ultimo non abbia assolto al proprio al proprio onere di allegazione e prova del fatto che abbia Parte_1
svolto nel periodo dal febbraio al dicembre del 2023 un lavoro abituale e prevalente per World International School srl. In questo senso, è possibile anche osservare come non valga ad assolvere tale onere della prova la deduzione del fatto che l'opponente sia socio unico e amministratore unico della società interessata, in quanto non risulta in contestazione che si tratta di una scuola che si avvale del lavoro di oltre 74 dipendenti (cfr. doc. 7 ric.) per adempiere al proprio oggetto sociale, cosicché, può ben essere presunto, visto un così grande numero di collaboratori, che l'attività possa ben essere svolta a prescindere da ogni apporto di
[...]
. Parte_1
Dunque, si deve ritenere che l non abbia dimostrato un lavoro CP_1
abituale da parte di questi presso la World International School srl e, in più, si può osservare come si debba considerare pure insussistente anche il requisito dell'occupazione lavorativa prevalente ai sensi dell'art. 1, co. 203, della legge n.
662/96 (cfr. Cass. SU, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010), visto l'ampio numero di collaboratori di cui si avvale la Wins srl.
Pertanto, con riguardo al periodo oggetto dell'avviso d'addebito 368 2024
00173966 42 000 e, in particolare, poi, dall'1 Febbraio 2023 al deposito del ricorso del 23 dicembre 2024, occorre accertare l'insussistenza dell'obbligo di per l'iscrizione alla Gestione Commercianti e Parte_1
l'insussistenza del debito di questi.
Le spese di lite sono liquidate, secondo il principio della soccombenza a carico dell' , tenendo conto del valore, della natura e della durata della causa. CP_1
P.Q.M.
1. dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Parte_1
Commercianti dall'1 Febbraio 2023 al 23 dicembre 2024 e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2024 00173966 42 000 e che nulla è dovuto per tale titolo da questi all' ; CP_1
2. Condanna l' a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in € 1030, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Milano, 05/06/2025
il Giudice
Dott. Nicola Di Leo