CA
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1840/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1840/2022 promosso
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1840/2022, promossa da:
Parte_1
, in persona del Presidente legale rappresentante
[...] Pt_2
con il patrocinio dell'avv. Erika Scuro, elettivamente domiciliata in Bologna, alla via P.
[...]
Mengoli n. 1, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Bettelli
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante dr. con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 degli avv.ti Fabio Brusa e Manlio D'Amico, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, alla via Farini n. 4
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 491/2022, del Tribunale di Parma, resa nel procedimento R.G. n. 3833/2020 e pubblicata in data 21/04/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 1- Con atto di citazione notificato in data 16/10/2020, ha convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Parma, la Parte_1
(identificata in atti con l'acronimo ”), per richiedere:
[...] Pt_1
- l'accertamento negativo del potere impositivo della convenuta nei suoi confronti, esercitato ai sensi dell'art. 23, comma 4, R.D. n. 2523/1923, contenente il riordinamento dell'istruzione industriale e la disciplina, fra l'altro delle stazioni sperimentali per speciali industrie (e fra queste la stazione sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, istituita in Parma, con Decreto Reale i data 2 luglio 2022, n 1396) ;
- la conseguente condanna di alla restituzione dei contributi in passato versati dall'attrice in Pt_1 applicazione della disposizione richiamata, per un importo complessivo pari a € 29.059,35.
A sostegno delle proprie ragioni, il ha dedotto che la sua attività produttiva non rientra CP_1 nell'ambito di applicazione della disciplina summenzionata, che in materia di fonti di finanziamento delle Stazioni Sperimentali per l'Industria prevede che “Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata (segnatamente, nel caso di specie, l'industria delle conserve alimentari) ed i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione”.
In particolare, secondo la tesi attorea, i prodotti realizzati dal ST (gnocchi di patate conservati in atmosfera protettiva) non potrebbero essere qualificati come “conserve alimentari”, rientrando nella diversa categoria degli “alimenti conservati”.
La differenza starebbe in ciò: che il trattamento di conservazione relativo agli gnocchi verrebbe applicato al prodotto finale e soltanto al momento del confezionamento (come documentato dall'allegato 6 atto di citazione in primo grado “descrizione processo produttivo ). Pt_3
In tale ottica, il sarebbe estraneo al settore cui è preordinata, con conseguente CP_1 Pt_1 inoperatività nei suoi confronti della disciplina di cui all'art. 23, comma 4, R.D. n. 2523/1923 e indebito pagamento dei contributi nel tempo corrisposti.
Si è costituita , contestando le avverse deduzioni e precisando che il ST produce gnocchi di Pt_1 patate confezionati in atmosfera protettiva, anche mediante utilizzo di conservanti tipo “E250” – nitrito di sodio, ed “E252” – nitrato di potassio, con conseguente durabilità del prodotto anche fino a 365 giorni (come da allegati nn. 3 e 4).
All'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale di Parma ha pronunciato la sentenza n. 491/2022, pubblicata in data 21/04/2022, con la quale ha accolto la domanda del e ha condannato CP_1 Pt_1
pagina 2 di 10 alla restituzione delle somme ottenute a tale titolo, per un totale pari ad € 29.059,35, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure, ritenendo la questione terminologica superabile, ha risolto la problematica relativa all'ambito di applicazione del precetto di cui all'art. 23, comma 4, R.D. n.
2523/1923, ricavando la soluzione dallo schema – denominato “Elenco delle conserve assoggettate a contributo” – rinvenuto sul sito ufficiale di IC., ossia un foglio in formato .excel riportante l'insieme di tutte le conserve assoggettate a contributo, (conserve di carne, conserve vegetali, conserve ittiche ed estratti e dadi), con espressa indicazione, da parte della convenuta, che “l'elenco è stato oggetto di 'approvazione' da parte del Ministero dello Sviluppo Economico”, salvo precisare che l'elenco contempla una categoria residuale, denominata “altre conserve”, nella quale rientrano i
“prodotti surgelati, in confezione ermetica e comunque preparati” e i “prodotti di gastronomia surgelati”, nei quali non rientrano gli gnocchi prodotti al ST.
Tale ultima circostanza, ha ritenuto il Tribunale di Parma, varrebbe a conferire all'elenco in questione carattere tassativo e non meramente esemplificativo, con la conseguenza che, non essendo classificabili gli gnocchi di patate entro nessuna delle categorie ivi espressamente menzionate, il ST non risulta tenuto a pagare il tributo di cui è causa.
2- Avverso la sentenza indicata ha proposto appello la
[...]
, con un unico articolato motivo con il quale ha Parte_1
lamentato la violazione, da parte del giudice di prime cure, degli artt. 112 e 115 c.p.c. e segnatamente per non aver il Tribunale di Parma dato atto, nemmeno per respingerle, delle argomentazioni e delle allegazioni anche documentali di prodotte nel corso del procedimento di primo grado, e così per Pt_1
non aver da un lato pronunciato sulle domande e prospettazioni di e per non aver in alcun Pt_1
modo esaminato e dato conto dei mezzi di prova da questa prodotti.
In particolare, l'appellante censura la i seguenti profili della decisione impugnata:
1) il Tribunale non si sarebbe soffermato adeguatamente sulla portata della norma impositiva e sul concetto di alimento conservato;
2) il Tribunale non avrebbe preso atto, in evidente violazione della disciplina di cui all'art. 115
c.p.c., della specifica produzione immessa in commercio dal , così come risultante, CP_1 all'esito del procedimento, dai documenti in atti e finanche dal contenuto degli scritti difensivi del stesso;
CP_1
3) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tassativo l'elenco pubblicato sul sito di , Pt_1 intitolato “elenco delle conserve assoggettate a contributo”.
pagina 3 di 10 Quanto al primo profilo, l'appellante osserva che la Parte_1
è istituzione complementare all'industria di riferimento (quella conserviera) e riversa su di
[...]
questa le proprie attività istituzionali.
In particolare, la Stazione Sperimentale di Parma svolge attività di ricerca, ricerca applicata precompetitiva, tecnologia, sperimentazione, analisi di laboratorio, anche sul packaging, nell'ambito dell'intero settore delle conserve alimentari.
Contribuenti sono, pertanto, tutte quelle organizzazioni imprenditoriali, comunque costituite, che operano nella produzione di alimenti conservati.
Rispetto a tale ultimo concetto, la difesa di precisa che è da considerarsi conserva alimentare (o Pt_1
alimento conservato – i due termini sono utilizzati da come sinonimi) qualsiasi alimento (finito Pt_1
o semilavorato) destinato all'alimentazione umana al quale sia stato applicato un qualsiasi trattamento atto a prolungarne la sua durabilità nel tempo, evitando che il prodotto subisca trasformazioni microbiologiche, fisico-chimiche e organolettiche che inevitabilmente subirebbe senza il trattamento.
Da ciò, ad avviso dell'appellante, devono trarsi due fondamentali circostanze: 1) la disciplina di cui all'art. 23, comma 4, R.D. n. 2523/1923 trova applicazione nei confronti di tutte le organizzazioni imprenditoriali che operano nella produzione di alimenti conservati;
2) alimento conservato è qualsiasi alimento (finito o semilavorato) al quale sia stato applicato un qualsiasi trattamento atto a prolungarne la sua durabilità nel tempo.
Passando al secondo argomento, vale a dire la mancata analisi della specifica produzione del , CP_1
osserva che è incontestato che l'appellata produca gnocchi di patate confezionati in atmosfera Pt_1
protettiva (v. doc. n. 3), trattati con pastorizzazione e abbattimento (cfr. allegato n. 6 del ) e CP_1 mediante l'utilizzo di conservanti E22 ed E24, con una shelf life (periodo di conservazione), pari anche a 365 giorni.
Da ultimo, l'appellante osserva che il Giudice ha erroneamente ritenuto che la tabella pubblicata sul sito , contenente l'elenco delle conserve assoggettate a contributo, abbia carattere tassativo e Pt_1
non meramente esemplificativo. Sul punto, precisa che sarebbe idonea a suffragare la tesi della Pt_1 natura esemplificativa dell'elenco in questione l'esistenza di una categoria residuale denominata “altre conserve”, all'interno della quale rientrerebbero tutti gli altri alimenti conservati, seppur non elencati espressamente.
Si è costituito il , contestando l'impugnazione, preliminarmente perché – a suo dire – CP_1
meramente ripropositiva delle argomentazioni difensive svolte in primo grado;
nel merito perché fondata sull'erronea prospettazione della qualificazione degli gnocchi alla stregua di conserve, anziché
pagina 4 di 10 tuttalpiù di alimenti conservati, costituenti diversa categoria non sottoponibile al contrimento, e ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado.
La causa, trattata in forma cartolare, è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 1° ottobre
2024- dep. Il 4 ottobre 2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- L'appello è ammissibile, in quanto fondato su argomenti che, oltre a reiterare le difese svolte in primo grado, criticano in dettaglio l'operato del giudice di prime cure e la sua decisione, segnatamente per non aver omesso di considerare gli elementi specificamente allegati dall'appellante.
Com'è noto, la giurisprudenza ha più volte precisato che non possa dirsi carente di specificità la trattazione contenuta all'interno di un atto di appello laddove questa contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza contestati, le relative doglianze e una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, non risultando necessario l'utilizzo di particolari formule sacramentali, stante la natura di impugnazione a critica libera dell'appello (così:
Cass. SS.UU., n. 27199/2017; Cass. n. 7675/2019; Cass., ord. N. 13535/2018).
Nel caso di specie tali specifiche censure al provvedimento impugnato risultano chiaramente svolte, come pure la soluzione prospettata.
4- Nel merito, le doglianze dell'appellante sono fondate.
Come evidenziato dall'appellante, occorre in primo luogo stabilire, a fronte della mancata disamina della tematica da parte del Giudice di primo grado, se i termini “alimento conservato” e “conserva alimentare” possano essere utilizzati come sinonimi o se individuino, in effetti, due categorie distinte.
Si tratta di un argomento cruciale rispetto al caso di specie, poiché idoneo a restringere o ampliare il potere impositivo esercitabile da parte di IC ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 4,
R.D. 2523/1923.
Il giudice di prime cure, infatti, si è limitato a richiamare l'elenco contenuto nel sito Internet IC e al quale attribuisce significato tassativo, interpretando inoltre in maniera restrittiva l'espressione “altre conserve” che pure espressamente riconosce essere prevista come categoria residuale.
Ritiene la Corte di dover prendere le mosse dal significato del termine “conserva”, nella lingua italiana, al quale i dizionari più accreditati attribuiscono l'inequivocabile significato di “alimento preparato in modo da poter essere conservato a lungo” (v dizionario Treccani).
E' allora evidente che le espressioni “conserva alimentare” o “alimento conservato” devono essere considerate come sinonimi. Entrambe inquadrano, infatti, la medesima categoria: quella degli alimenti sottoposti a un qualsivoglia trattamento atto a prolungarne la durabilità nel tempo.
pagina 5 di 10 Di conseguenza, il potere impositivo di IC, esercitabile ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 4, R.D. 2523/1923 (da leggere in combinato disposto con la norma di cui all'art. 8 D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540) riguarda tutte le organizzazioni imprenditoriali che operano nella produzione di alimenti conservati, trattandosi di imprese cui è preordinata l'attività svolta dalla
[...]
. Parte_1
La ratio della norma istitutiva del tributo in questione, infatti, è proprio quella di consentire a e Pt_1
alle altre Stazioni Sperimentali attualmente in funzione, di autofinanziare le attività svolte, attraverso la riscossione del Tributo proprio da quelle imprese che si giovano dei risultati del suo operato.
Circa tale ultimo aspetto, per quanto di interesse, si precisa che l'art. 2, D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, prevede che “In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni
Sperimentali per l'industria svolgono in particolare:
a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva;
b) attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi;
c) analisi e controlli;
d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
f) partecipazione all'attività di normazione tecnica;
g) attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali […]”.
Le considerazioni che precedono trovando del resto autorevole fondamento nella sentenza Cass. Civ.
Sez. Unite, 20/05/1991 n. 5666, che, seppur risalente nel tempo, esprime principi particolarmente pertinenti rispetto al caso di specie.
In particolare, la pronuncia in questione ha il merito di aver correttamente chiarito (sebbene in un caso riferito alla natura dei prodotti surgelati) che nella categoria degli “alimenti conservati” debbano essere ricompresi i prodotti che abbiano subito un qualunque trattamento atto a prolungarne la durabilità nel tempo, anche a prescindere dall'aggiunta di additivi o sostanze chimiche.
Peraltro, con specifico riferimento alle questioni terminologiche appena affrontate, non è superfluo precisare che nella motivazione della decisione richiamata i termini “conserva alimentare” e “alimenti conservati” sono utilizzati indifferentemente.
Chiarisce la Suprema Corte che i prodotti surgelati sono sicuramente, secondo la comune accezione del termine (e le norme giuridiche, in base al disposto dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, si interpretano nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole) alimenti
pagina 6 di 10 conservati; è sicuramente in errore la ricorrente quando pretende di restringere la portata del termine
“conservati” riducendola al significato di “conservati a mezzo di additivi chimici.
È peraltro vero che, quando fu emanata la legge istitutiva delle stazioni sperimentali (nel 1922) la tecnica di conservazione non prevedeva il surgelamento. Ma è altrettanto verso che ben si conoscevano altre tecniche di conservazione, quale quella attuata mediante essicazione, che prescindono dall'aggiunta di sostanze chimiche.
È chiaro, quindi, che se già allora erano conosciute tecniche di conservazione caratterizzate dall'assenza di additivi, e il potere impositivo delle ben poteva essere rivolto Parte_4
anche nei confronti dei produttori di alimenti in tal modo conservati, appare innegabile che, scoperti in seguito ulteriori metodi di conservazione senza additivi, la competenza delle stazioni sperimentali si sia di volta in volta e in modo automatico estesa ai nuovi procedimenti. La stessa stazione sperimentale oggi resistente non ha omesso di rilevare che la dizione della norma tendeva proprio a rendere palese
l'intento della individuazione dei metodi e attività di conservazione o concentrazione dei prodotti alimentari (e perciò anche di quelli che sarebbero stati in seguito scoperti e praticati), nonché del preordinamento dell'organo statale proprio alla scoperta e definizione di nuovi metodi di conservazione dei prodotti.
Sarebbe incongruente ritenere che la stazione sperimentale non possa esercitare i propri poteri di studio e istruzione, con connessi poteri impositivi, in relazione ai metodi di conservazione ideati e praticati dopo emanata la legge istitutiva di cui si è detto.
Applicando quindi tale principio di diritto, si deve concludere che la legge individua chiaramente i produttori di alimenti surgelati come soggetti al potere impositivo della stazione sperimentale per le industrie delle conserve alimentari, proprio perché gli alimenti surgelati sono da ricomprendere, agli effetti della legge attributiva del detto potere, nella categoria degli alimenti conservati, cioè delle conserve alimentari”.
Per concludere, alla luce della ricostruzione semantica ed ermeneutica effettuata, risulta che il potere impositivo di sia in effetti legato alla produzione di conserve alimentari (o alimenti conservati), Pt_1
a prescindere dal tipo di conservazione e dal trattamento subito dall'alimento.
4.1- A questo punto, rispetto al secondo motivo di doglianza, è possibile affermare che il CP_1
produce alimenti conservati (o conserve alimentari, che dir si voglia).
È infatti emerso inequivocabilmente nel corso del procedimento di primo grado che gli gnocchi prodotti dall'appellata siano conservati in atmosfera protettiva, trattati con pastorizzazione e abbattimento e mediante l'utilizzo di conservanti E22 ed E24, con una shelf life (periodo di conservazione), pari anche a 365 giorni.
pagina 7 di 10 Tali circostanze non sono mai state contestate dal , con ogni conseguenza in termini di CP_1 operatività della disciplina di cui all'art. 115 c.p.c..
Come noto, infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un dovere di allegazione (e/o di prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che ne rilevi la natura (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003).
È proprio questo il caso: il ST non hai mai negato o contestato (ha, anzi, semmai ammesso pacificamente) di produrre alimenti conservati (o conserve alimentari)1.
Il ST produce, dunque, alimenti conservati.
Di conseguenza, il rientra nel novero delle industrie per le quali la Stazione Sperimentale è CP_1
preordinata.
4.2- Passando all'analisi del terzo e ultimo motivo di doglianza, anch'esso fondato, si precisa uanto segue.
Il Giudice di prime cure ha considerato il file .excel pubblicato sul sito di IC (peraltro non più fruibile, essendo stato aggiornato e sostituito nell'aprile del 2024) come un elenco tassativo degli alimenti sottoposti all'imposta di cui è causa.
In particolare, la tassatività riconosciuta deriverebbe, secondo la prospettazione fornita dal Tribunale di
Parma, dalla relativa approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
La motivazione addotta è censurabile nella misura in cui il Tribunale di Parma individua la fonte del potere impositivo esercitato dall'appellante nell'elenco in questione, al quale non può essere riconosciuta altra funzione se non quella di esemplificare i prodotti la cui produzione comporta l'insorgenza dell'obbligo di corrispondere il tributo a . Pt_1
Non spetta, infatti, né a né al Ministero dello Sviluppo Economico alcun potere di incidere Pt_1 sull'operatività o meno dell'imposta, che trova la sua fonte unicamente nella disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 8 D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 e 23, comma 4 R.D. 31 ottobre 1923, n.
2523, pena la violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
A IC, infatti, è demandata soltanto la determinazione della misura del contributo complessivo e della relativa ripartizione fra le industrie costituenti i soggetti del potere impositivo.
pagina 8 di 10 In tal senso si è espressa la Suprema Corte, che ha stabilito che “In materia di contributi alle stazioni sperimentali dell'industria, previsti dall'art. 23 del R.D. 31 ottobre 1923 n. 2523, cui deve riconoscersi natura di imposta, la legge prevede un potere delle suddette stazioni, espressione di discrezionalità amministrativa, soltanto per la determinazione della misura del contributo complessivo e della relativa ripartizione fra le industrie costituenti i soggetti del potere impositivo, mentre essa stessa indica quali siano tali soggetti, specificando che deve trattarsi di imprenditori esercenti le industrie per cui la stazione è preordinata od i corrispondenti commerci d'importazione, lasciando così alla stazione soltanto un potere di valutazione tecnica circa l'applicazione al caso concreto di tali previsioni” (Cass
SU 5666/1991; SU 173/1999)
Alla luce di quanto sopra, all'elenco presente sul sito non può essere riconosciuta altra natura Pt_1
che quella esemplificativa.
Pertanto, gli gnocchi prodotti dal possono pacificamente rientrare nella categoria “altre CP_1 conserve”, a prescindere dalla loro specifica menzione.
4.3 - Il è tenuto al pagamento dell'imposta di cui all'art. 23, comma 4, R.D. 2523/1923, in CP_1 favore della Controparte_3
e la sua domanda di ripetizione di quanto pagato a tale titolo deve essere
[...]
respinta.
5- La riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite. Si ritiene peraltro che nella fattispecie la peculiarità della questione interpretativa, nuova con riguardo allo specifico alimento di cui trattasi, possa giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
6 – Quale conseguenza della riforma della decisione di prime cure, sorge inoltre il diritto della parte vittoriosa in appello alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata: la presente pronuncia, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone alla parte soccombente in questo grado di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Viene meno infatti tanto l'efficacia esecutiva della condanna resa nel primo grado, tanto la giustificazione degli atti di esecuzione compiuti, siano essi spontanei o coattivi, con conseguente di ripristino dello status quo ante.
Ne consegue quindi la condanna de alla restituzione a delle somme da questa Controparte_1 Pt_1
pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) ritenuto che la società è tenuta a pagare alla il contributo di cui all'art. di Controparte_1 Pt_1 cui all'art.23 RD 2513/23 per la produzione oggetto di causa, rigetta la domanda di restituzione delle somme corrisposte a tale titolo da “ ; Controparte_1
2) compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
3) condanna a restituire alla Controparte_1 [...]
tutte le somme Parte_1
da questa pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla configurabilità della conservazione in atmosfera protettiva come tecnica conserviera v. sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di
Parma nn. 452/2017; 409/2017, prodotte sub. Doc. n. 2 – comparsa di costituzione in primo grado.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1840/2022 promosso
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1840/2022, promossa da:
Parte_1
, in persona del Presidente legale rappresentante
[...] Pt_2
con il patrocinio dell'avv. Erika Scuro, elettivamente domiciliata in Bologna, alla via P.
[...]
Mengoli n. 1, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Bettelli
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante dr. con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 degli avv.ti Fabio Brusa e Manlio D'Amico, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, alla via Farini n. 4
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 491/2022, del Tribunale di Parma, resa nel procedimento R.G. n. 3833/2020 e pubblicata in data 21/04/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 1- Con atto di citazione notificato in data 16/10/2020, ha convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Parma, la Parte_1
(identificata in atti con l'acronimo ”), per richiedere:
[...] Pt_1
- l'accertamento negativo del potere impositivo della convenuta nei suoi confronti, esercitato ai sensi dell'art. 23, comma 4, R.D. n. 2523/1923, contenente il riordinamento dell'istruzione industriale e la disciplina, fra l'altro delle stazioni sperimentali per speciali industrie (e fra queste la stazione sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, istituita in Parma, con Decreto Reale i data 2 luglio 2022, n 1396) ;
- la conseguente condanna di alla restituzione dei contributi in passato versati dall'attrice in Pt_1 applicazione della disposizione richiamata, per un importo complessivo pari a € 29.059,35.
A sostegno delle proprie ragioni, il ha dedotto che la sua attività produttiva non rientra CP_1 nell'ambito di applicazione della disciplina summenzionata, che in materia di fonti di finanziamento delle Stazioni Sperimentali per l'Industria prevede che “Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata (segnatamente, nel caso di specie, l'industria delle conserve alimentari) ed i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione”.
In particolare, secondo la tesi attorea, i prodotti realizzati dal ST (gnocchi di patate conservati in atmosfera protettiva) non potrebbero essere qualificati come “conserve alimentari”, rientrando nella diversa categoria degli “alimenti conservati”.
La differenza starebbe in ciò: che il trattamento di conservazione relativo agli gnocchi verrebbe applicato al prodotto finale e soltanto al momento del confezionamento (come documentato dall'allegato 6 atto di citazione in primo grado “descrizione processo produttivo ). Pt_3
In tale ottica, il sarebbe estraneo al settore cui è preordinata, con conseguente CP_1 Pt_1 inoperatività nei suoi confronti della disciplina di cui all'art. 23, comma 4, R.D. n. 2523/1923 e indebito pagamento dei contributi nel tempo corrisposti.
Si è costituita , contestando le avverse deduzioni e precisando che il ST produce gnocchi di Pt_1 patate confezionati in atmosfera protettiva, anche mediante utilizzo di conservanti tipo “E250” – nitrito di sodio, ed “E252” – nitrato di potassio, con conseguente durabilità del prodotto anche fino a 365 giorni (come da allegati nn. 3 e 4).
All'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale di Parma ha pronunciato la sentenza n. 491/2022, pubblicata in data 21/04/2022, con la quale ha accolto la domanda del e ha condannato CP_1 Pt_1
pagina 2 di 10 alla restituzione delle somme ottenute a tale titolo, per un totale pari ad € 29.059,35, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure, ritenendo la questione terminologica superabile, ha risolto la problematica relativa all'ambito di applicazione del precetto di cui all'art. 23, comma 4, R.D. n.
2523/1923, ricavando la soluzione dallo schema – denominato “Elenco delle conserve assoggettate a contributo” – rinvenuto sul sito ufficiale di IC., ossia un foglio in formato .excel riportante l'insieme di tutte le conserve assoggettate a contributo, (conserve di carne, conserve vegetali, conserve ittiche ed estratti e dadi), con espressa indicazione, da parte della convenuta, che “l'elenco è stato oggetto di 'approvazione' da parte del Ministero dello Sviluppo Economico”, salvo precisare che l'elenco contempla una categoria residuale, denominata “altre conserve”, nella quale rientrano i
“prodotti surgelati, in confezione ermetica e comunque preparati” e i “prodotti di gastronomia surgelati”, nei quali non rientrano gli gnocchi prodotti al ST.
Tale ultima circostanza, ha ritenuto il Tribunale di Parma, varrebbe a conferire all'elenco in questione carattere tassativo e non meramente esemplificativo, con la conseguenza che, non essendo classificabili gli gnocchi di patate entro nessuna delle categorie ivi espressamente menzionate, il ST non risulta tenuto a pagare il tributo di cui è causa.
2- Avverso la sentenza indicata ha proposto appello la
[...]
, con un unico articolato motivo con il quale ha Parte_1
lamentato la violazione, da parte del giudice di prime cure, degli artt. 112 e 115 c.p.c. e segnatamente per non aver il Tribunale di Parma dato atto, nemmeno per respingerle, delle argomentazioni e delle allegazioni anche documentali di prodotte nel corso del procedimento di primo grado, e così per Pt_1
non aver da un lato pronunciato sulle domande e prospettazioni di e per non aver in alcun Pt_1
modo esaminato e dato conto dei mezzi di prova da questa prodotti.
In particolare, l'appellante censura la i seguenti profili della decisione impugnata:
1) il Tribunale non si sarebbe soffermato adeguatamente sulla portata della norma impositiva e sul concetto di alimento conservato;
2) il Tribunale non avrebbe preso atto, in evidente violazione della disciplina di cui all'art. 115
c.p.c., della specifica produzione immessa in commercio dal , così come risultante, CP_1 all'esito del procedimento, dai documenti in atti e finanche dal contenuto degli scritti difensivi del stesso;
CP_1
3) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tassativo l'elenco pubblicato sul sito di , Pt_1 intitolato “elenco delle conserve assoggettate a contributo”.
pagina 3 di 10 Quanto al primo profilo, l'appellante osserva che la Parte_1
è istituzione complementare all'industria di riferimento (quella conserviera) e riversa su di
[...]
questa le proprie attività istituzionali.
In particolare, la Stazione Sperimentale di Parma svolge attività di ricerca, ricerca applicata precompetitiva, tecnologia, sperimentazione, analisi di laboratorio, anche sul packaging, nell'ambito dell'intero settore delle conserve alimentari.
Contribuenti sono, pertanto, tutte quelle organizzazioni imprenditoriali, comunque costituite, che operano nella produzione di alimenti conservati.
Rispetto a tale ultimo concetto, la difesa di precisa che è da considerarsi conserva alimentare (o Pt_1
alimento conservato – i due termini sono utilizzati da come sinonimi) qualsiasi alimento (finito Pt_1
o semilavorato) destinato all'alimentazione umana al quale sia stato applicato un qualsiasi trattamento atto a prolungarne la sua durabilità nel tempo, evitando che il prodotto subisca trasformazioni microbiologiche, fisico-chimiche e organolettiche che inevitabilmente subirebbe senza il trattamento.
Da ciò, ad avviso dell'appellante, devono trarsi due fondamentali circostanze: 1) la disciplina di cui all'art. 23, comma 4, R.D. n. 2523/1923 trova applicazione nei confronti di tutte le organizzazioni imprenditoriali che operano nella produzione di alimenti conservati;
2) alimento conservato è qualsiasi alimento (finito o semilavorato) al quale sia stato applicato un qualsiasi trattamento atto a prolungarne la sua durabilità nel tempo.
Passando al secondo argomento, vale a dire la mancata analisi della specifica produzione del , CP_1
osserva che è incontestato che l'appellata produca gnocchi di patate confezionati in atmosfera Pt_1
protettiva (v. doc. n. 3), trattati con pastorizzazione e abbattimento (cfr. allegato n. 6 del ) e CP_1 mediante l'utilizzo di conservanti E22 ed E24, con una shelf life (periodo di conservazione), pari anche a 365 giorni.
Da ultimo, l'appellante osserva che il Giudice ha erroneamente ritenuto che la tabella pubblicata sul sito , contenente l'elenco delle conserve assoggettate a contributo, abbia carattere tassativo e Pt_1
non meramente esemplificativo. Sul punto, precisa che sarebbe idonea a suffragare la tesi della Pt_1 natura esemplificativa dell'elenco in questione l'esistenza di una categoria residuale denominata “altre conserve”, all'interno della quale rientrerebbero tutti gli altri alimenti conservati, seppur non elencati espressamente.
Si è costituito il , contestando l'impugnazione, preliminarmente perché – a suo dire – CP_1
meramente ripropositiva delle argomentazioni difensive svolte in primo grado;
nel merito perché fondata sull'erronea prospettazione della qualificazione degli gnocchi alla stregua di conserve, anziché
pagina 4 di 10 tuttalpiù di alimenti conservati, costituenti diversa categoria non sottoponibile al contrimento, e ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado.
La causa, trattata in forma cartolare, è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 1° ottobre
2024- dep. Il 4 ottobre 2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- L'appello è ammissibile, in quanto fondato su argomenti che, oltre a reiterare le difese svolte in primo grado, criticano in dettaglio l'operato del giudice di prime cure e la sua decisione, segnatamente per non aver omesso di considerare gli elementi specificamente allegati dall'appellante.
Com'è noto, la giurisprudenza ha più volte precisato che non possa dirsi carente di specificità la trattazione contenuta all'interno di un atto di appello laddove questa contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza contestati, le relative doglianze e una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, non risultando necessario l'utilizzo di particolari formule sacramentali, stante la natura di impugnazione a critica libera dell'appello (così:
Cass. SS.UU., n. 27199/2017; Cass. n. 7675/2019; Cass., ord. N. 13535/2018).
Nel caso di specie tali specifiche censure al provvedimento impugnato risultano chiaramente svolte, come pure la soluzione prospettata.
4- Nel merito, le doglianze dell'appellante sono fondate.
Come evidenziato dall'appellante, occorre in primo luogo stabilire, a fronte della mancata disamina della tematica da parte del Giudice di primo grado, se i termini “alimento conservato” e “conserva alimentare” possano essere utilizzati come sinonimi o se individuino, in effetti, due categorie distinte.
Si tratta di un argomento cruciale rispetto al caso di specie, poiché idoneo a restringere o ampliare il potere impositivo esercitabile da parte di IC ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 4,
R.D. 2523/1923.
Il giudice di prime cure, infatti, si è limitato a richiamare l'elenco contenuto nel sito Internet IC e al quale attribuisce significato tassativo, interpretando inoltre in maniera restrittiva l'espressione “altre conserve” che pure espressamente riconosce essere prevista come categoria residuale.
Ritiene la Corte di dover prendere le mosse dal significato del termine “conserva”, nella lingua italiana, al quale i dizionari più accreditati attribuiscono l'inequivocabile significato di “alimento preparato in modo da poter essere conservato a lungo” (v dizionario Treccani).
E' allora evidente che le espressioni “conserva alimentare” o “alimento conservato” devono essere considerate come sinonimi. Entrambe inquadrano, infatti, la medesima categoria: quella degli alimenti sottoposti a un qualsivoglia trattamento atto a prolungarne la durabilità nel tempo.
pagina 5 di 10 Di conseguenza, il potere impositivo di IC, esercitabile ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 4, R.D. 2523/1923 (da leggere in combinato disposto con la norma di cui all'art. 8 D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540) riguarda tutte le organizzazioni imprenditoriali che operano nella produzione di alimenti conservati, trattandosi di imprese cui è preordinata l'attività svolta dalla
[...]
. Parte_1
La ratio della norma istitutiva del tributo in questione, infatti, è proprio quella di consentire a e Pt_1
alle altre Stazioni Sperimentali attualmente in funzione, di autofinanziare le attività svolte, attraverso la riscossione del Tributo proprio da quelle imprese che si giovano dei risultati del suo operato.
Circa tale ultimo aspetto, per quanto di interesse, si precisa che l'art. 2, D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, prevede che “In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni
Sperimentali per l'industria svolgono in particolare:
a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva;
b) attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi;
c) analisi e controlli;
d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
f) partecipazione all'attività di normazione tecnica;
g) attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali […]”.
Le considerazioni che precedono trovando del resto autorevole fondamento nella sentenza Cass. Civ.
Sez. Unite, 20/05/1991 n. 5666, che, seppur risalente nel tempo, esprime principi particolarmente pertinenti rispetto al caso di specie.
In particolare, la pronuncia in questione ha il merito di aver correttamente chiarito (sebbene in un caso riferito alla natura dei prodotti surgelati) che nella categoria degli “alimenti conservati” debbano essere ricompresi i prodotti che abbiano subito un qualunque trattamento atto a prolungarne la durabilità nel tempo, anche a prescindere dall'aggiunta di additivi o sostanze chimiche.
Peraltro, con specifico riferimento alle questioni terminologiche appena affrontate, non è superfluo precisare che nella motivazione della decisione richiamata i termini “conserva alimentare” e “alimenti conservati” sono utilizzati indifferentemente.
Chiarisce la Suprema Corte che i prodotti surgelati sono sicuramente, secondo la comune accezione del termine (e le norme giuridiche, in base al disposto dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, si interpretano nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole) alimenti
pagina 6 di 10 conservati; è sicuramente in errore la ricorrente quando pretende di restringere la portata del termine
“conservati” riducendola al significato di “conservati a mezzo di additivi chimici.
È peraltro vero che, quando fu emanata la legge istitutiva delle stazioni sperimentali (nel 1922) la tecnica di conservazione non prevedeva il surgelamento. Ma è altrettanto verso che ben si conoscevano altre tecniche di conservazione, quale quella attuata mediante essicazione, che prescindono dall'aggiunta di sostanze chimiche.
È chiaro, quindi, che se già allora erano conosciute tecniche di conservazione caratterizzate dall'assenza di additivi, e il potere impositivo delle ben poteva essere rivolto Parte_4
anche nei confronti dei produttori di alimenti in tal modo conservati, appare innegabile che, scoperti in seguito ulteriori metodi di conservazione senza additivi, la competenza delle stazioni sperimentali si sia di volta in volta e in modo automatico estesa ai nuovi procedimenti. La stessa stazione sperimentale oggi resistente non ha omesso di rilevare che la dizione della norma tendeva proprio a rendere palese
l'intento della individuazione dei metodi e attività di conservazione o concentrazione dei prodotti alimentari (e perciò anche di quelli che sarebbero stati in seguito scoperti e praticati), nonché del preordinamento dell'organo statale proprio alla scoperta e definizione di nuovi metodi di conservazione dei prodotti.
Sarebbe incongruente ritenere che la stazione sperimentale non possa esercitare i propri poteri di studio e istruzione, con connessi poteri impositivi, in relazione ai metodi di conservazione ideati e praticati dopo emanata la legge istitutiva di cui si è detto.
Applicando quindi tale principio di diritto, si deve concludere che la legge individua chiaramente i produttori di alimenti surgelati come soggetti al potere impositivo della stazione sperimentale per le industrie delle conserve alimentari, proprio perché gli alimenti surgelati sono da ricomprendere, agli effetti della legge attributiva del detto potere, nella categoria degli alimenti conservati, cioè delle conserve alimentari”.
Per concludere, alla luce della ricostruzione semantica ed ermeneutica effettuata, risulta che il potere impositivo di sia in effetti legato alla produzione di conserve alimentari (o alimenti conservati), Pt_1
a prescindere dal tipo di conservazione e dal trattamento subito dall'alimento.
4.1- A questo punto, rispetto al secondo motivo di doglianza, è possibile affermare che il CP_1
produce alimenti conservati (o conserve alimentari, che dir si voglia).
È infatti emerso inequivocabilmente nel corso del procedimento di primo grado che gli gnocchi prodotti dall'appellata siano conservati in atmosfera protettiva, trattati con pastorizzazione e abbattimento e mediante l'utilizzo di conservanti E22 ed E24, con una shelf life (periodo di conservazione), pari anche a 365 giorni.
pagina 7 di 10 Tali circostanze non sono mai state contestate dal , con ogni conseguenza in termini di CP_1 operatività della disciplina di cui all'art. 115 c.p.c..
Come noto, infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un dovere di allegazione (e/o di prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che ne rilevi la natura (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003).
È proprio questo il caso: il ST non hai mai negato o contestato (ha, anzi, semmai ammesso pacificamente) di produrre alimenti conservati (o conserve alimentari)1.
Il ST produce, dunque, alimenti conservati.
Di conseguenza, il rientra nel novero delle industrie per le quali la Stazione Sperimentale è CP_1
preordinata.
4.2- Passando all'analisi del terzo e ultimo motivo di doglianza, anch'esso fondato, si precisa uanto segue.
Il Giudice di prime cure ha considerato il file .excel pubblicato sul sito di IC (peraltro non più fruibile, essendo stato aggiornato e sostituito nell'aprile del 2024) come un elenco tassativo degli alimenti sottoposti all'imposta di cui è causa.
In particolare, la tassatività riconosciuta deriverebbe, secondo la prospettazione fornita dal Tribunale di
Parma, dalla relativa approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
La motivazione addotta è censurabile nella misura in cui il Tribunale di Parma individua la fonte del potere impositivo esercitato dall'appellante nell'elenco in questione, al quale non può essere riconosciuta altra funzione se non quella di esemplificare i prodotti la cui produzione comporta l'insorgenza dell'obbligo di corrispondere il tributo a . Pt_1
Non spetta, infatti, né a né al Ministero dello Sviluppo Economico alcun potere di incidere Pt_1 sull'operatività o meno dell'imposta, che trova la sua fonte unicamente nella disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 8 D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 e 23, comma 4 R.D. 31 ottobre 1923, n.
2523, pena la violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
A IC, infatti, è demandata soltanto la determinazione della misura del contributo complessivo e della relativa ripartizione fra le industrie costituenti i soggetti del potere impositivo.
pagina 8 di 10 In tal senso si è espressa la Suprema Corte, che ha stabilito che “In materia di contributi alle stazioni sperimentali dell'industria, previsti dall'art. 23 del R.D. 31 ottobre 1923 n. 2523, cui deve riconoscersi natura di imposta, la legge prevede un potere delle suddette stazioni, espressione di discrezionalità amministrativa, soltanto per la determinazione della misura del contributo complessivo e della relativa ripartizione fra le industrie costituenti i soggetti del potere impositivo, mentre essa stessa indica quali siano tali soggetti, specificando che deve trattarsi di imprenditori esercenti le industrie per cui la stazione è preordinata od i corrispondenti commerci d'importazione, lasciando così alla stazione soltanto un potere di valutazione tecnica circa l'applicazione al caso concreto di tali previsioni” (Cass
SU 5666/1991; SU 173/1999)
Alla luce di quanto sopra, all'elenco presente sul sito non può essere riconosciuta altra natura Pt_1
che quella esemplificativa.
Pertanto, gli gnocchi prodotti dal possono pacificamente rientrare nella categoria “altre CP_1 conserve”, a prescindere dalla loro specifica menzione.
4.3 - Il è tenuto al pagamento dell'imposta di cui all'art. 23, comma 4, R.D. 2523/1923, in CP_1 favore della Controparte_3
e la sua domanda di ripetizione di quanto pagato a tale titolo deve essere
[...]
respinta.
5- La riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite. Si ritiene peraltro che nella fattispecie la peculiarità della questione interpretativa, nuova con riguardo allo specifico alimento di cui trattasi, possa giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
6 – Quale conseguenza della riforma della decisione di prime cure, sorge inoltre il diritto della parte vittoriosa in appello alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata: la presente pronuncia, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone alla parte soccombente in questo grado di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Viene meno infatti tanto l'efficacia esecutiva della condanna resa nel primo grado, tanto la giustificazione degli atti di esecuzione compiuti, siano essi spontanei o coattivi, con conseguente di ripristino dello status quo ante.
Ne consegue quindi la condanna de alla restituzione a delle somme da questa Controparte_1 Pt_1
pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) ritenuto che la società è tenuta a pagare alla il contributo di cui all'art. di Controparte_1 Pt_1 cui all'art.23 RD 2513/23 per la produzione oggetto di causa, rigetta la domanda di restituzione delle somme corrisposte a tale titolo da “ ; Controparte_1
2) compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
3) condanna a restituire alla Controparte_1 [...]
tutte le somme Parte_1
da questa pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla configurabilità della conservazione in atmosfera protettiva come tecnica conserviera v. sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di
Parma nn. 452/2017; 409/2017, prodotte sub. Doc. n. 2 – comparsa di costituzione in primo grado.