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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, iscritta al n. 1407 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Terni (TR), al Corso del Popolo n. 79, presso lo studio dell'Avv. Daniela Baglioni che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 3 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 18 ottobre 1997 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Orte (VT), parte II, serie A,
n. 9); che dalla loro unione sono nati i figli , a Narni (TR) il 27 Persona_1
gennaio 2001, e , a Terni (TR) il 16 luglio 2005, entrambi maggio- Persona_2
renni non economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le se- guenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Orte (VT), Via dei Pescatori n. 30, intestata al 50% ad entrambi i coniugi, è già stata posta in vendita, al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali, ed il ricavato verrà suddiviso tra i due coniugi nella stessa misura.
3. I due coniugi trasferiranno altrove la propria residenza presso sistemazioni abi- tative autonome.
4. I figli maggiorenn non ancora economi- Persona_1 Persona_2
camente autosufficienti, continueranno a vivere con la madre presso la sua nuova abitazione, frequentando comunque la casa paterna ogni qual volta lo vorranno.
5. Il Sig verserà alla Sig.r l'importo men- Parte_1 Parte_2
sile complessivo di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figl Per_1 Per_2
fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, entro il 5 di ogni mese, somma questa che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:[...].
6. I genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie, di natura me- dica, sportive, scolastiche, ludico-ricreative nella misura del 50% ciascuno, sia pre- viamente concordate sia non previamente concordate ma documentate, qualora per obiettivi motivi di urgenza ciò non sia stato possibile.
7. Coniugi nulla stabiliscono per l'assegno di mantenimento, essendo entrambi eco-
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
nomicamente autosufficienti.
8. Le parti dichiarano di aver risolto concordemente ogni altra questione di carat- tere patrimoniale”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Orte
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, iscritta al n. 1407 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Terni (TR), al Corso del Popolo n. 79, presso lo studio dell'Avv. Daniela Baglioni che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 3 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 18 ottobre 1997 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Orte (VT), parte II, serie A,
n. 9); che dalla loro unione sono nati i figli , a Narni (TR) il 27 Persona_1
gennaio 2001, e , a Terni (TR) il 16 luglio 2005, entrambi maggio- Persona_2
renni non economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le se- guenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Orte (VT), Via dei Pescatori n. 30, intestata al 50% ad entrambi i coniugi, è già stata posta in vendita, al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali, ed il ricavato verrà suddiviso tra i due coniugi nella stessa misura.
3. I due coniugi trasferiranno altrove la propria residenza presso sistemazioni abi- tative autonome.
4. I figli maggiorenn non ancora economi- Persona_1 Persona_2
camente autosufficienti, continueranno a vivere con la madre presso la sua nuova abitazione, frequentando comunque la casa paterna ogni qual volta lo vorranno.
5. Il Sig verserà alla Sig.r l'importo men- Parte_1 Parte_2
sile complessivo di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figl Per_1 Per_2
fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, entro il 5 di ogni mese, somma questa che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:[...].
6. I genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie, di natura me- dica, sportive, scolastiche, ludico-ricreative nella misura del 50% ciascuno, sia pre- viamente concordate sia non previamente concordate ma documentate, qualora per obiettivi motivi di urgenza ciò non sia stato possibile.
7. Coniugi nulla stabiliscono per l'assegno di mantenimento, essendo entrambi eco-
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
nomicamente autosufficienti.
8. Le parti dichiarano di aver risolto concordemente ogni altra questione di carat- tere patrimoniale”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Orte
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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