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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2296 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti rilasciata in primo Parte_1 grado, dall'avvocato Fabio Maria Vellucci, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
CP_1
E
[...]
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata CP_2 telematicamente unitamente alla memoria difensiva di costituzione in appello, dall'avvocato Cesare Andrea Pozzoli, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avvocato Nicola Pagnotta, in Roma, via Francesco Denza 15.
-APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 220/2021, pronunciata dal Tribunale di
Cassino, sezione lavoro e pubblicata in data 17.3.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 11.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Tribunale di Cassino, ha respinto - per intervenuta prescrizione del relativo
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diritto - la domanda, da lei proposta nella qualità di coniuge superstite del fu Per_1
volta ad ottenere la condanna di quale ex datrice di lavoro del
[...] CP_2 proprio dante causa a seguito di acquisizione/incorporazione della , al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni (biologico, morale, esistenziale) patiti dal proprio coniuge per effetto dell'esposizione ultradecennale all'amianto.
L'appellante addebita alla decisione gravata: (1) l'omessa pronuncia sul riconoscimento dell'esistenza della malattia professionale e conseguentemente la mancata ammissione di consulenza tecnica volta ad accertare il nesso eziologico tra patologia e ambiente lavorativo;
(2) la violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., nonché degli artt. 61, 113, 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale attribuito ad essa appellante un bagaglio di cognizioni tecniche in materia medico legale tale da permetterle di conoscere la genesi professionale della patologia sofferta dal proprio dante causa, laddove soltanto la CTU avrebbe consentito l'accertamento di detta genesi professionale;
(3) la violazione dell'art. 2934 c.c. e degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c., sotto il profilo dell'extrapetizione, assumendo che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avrebbe potuto essere dichiarata soltanto dopo l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra malattia ed ambiente lavorativo e della violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi si di lui gravanti ex art. 2087 c.c.; (4) la violazione degli artt. 61 c.p.c., 112, 113 e 114 c.p.c., sul presupposto che, avendo essa originaria offerto prova documentale della presenza dell'amianto sul luogo di lavoro, il giudice avrebbe dovuto ammette la CTU per accertare il più volte ricordato nesso eziologico e l'entità del danno patito e non dichiarare l'integrale prescrizione delle pretese avanzate in giudizio. Sulla base di dette censure, conclude per l'annullamento della sentenza impugnata ovvero per l'ammissione della CTU negata in primo grado.
Interrotto il giudizio in conseguenza della temporanea sospensione dall'esercizio della professionale legale disposta nei confronti del difensore dell'appellante, a seguito della sua riassunzione si è costituita la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito CP_2
l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. e la mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande e delle istanze istruttorie formulate in primo grado. Nel merito, argomenta sull'infondatezza dei motivi di appello, dei quali chiede l'integrale reiezione, proponendo appello incidentale condizionato diretto a veder riformata la decisione gravata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inammissibilità o comunque di infondatezza dell'originaria domanda risarcitoria, stante la transazione intervenuta tra essa datrice di
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lavoro e in data 28.1.2001. Persona_1
Ricostituito il contraddittorio in appello ed acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 11.9.2025 le contrapposte impugnazioni erano discusse come da verbale e decise come da dispositivo.
2. Pregiudizialmente deve essere esaminata l'eccezione con la quale la CP_2 invoca l'estinzione del processo d'appello per sua tardiva riassunzione.
Gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
• in data 18.5.2023 l'avvocato Fabio Maria Vellucci, unico difensore della parte appellante, da un lato, comunicava alla AN di questa Corte che il Consiglio dell'Ordine di Latina, nella seduta del 30.1.2023, recependo il provvedimento interdittivo adottato dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, aveva deliberato nei suoi confronti la sospensione dall'esercizio della professione legale per la durata un anno e, dall'altro, proprio in ragione di detta determinazione, chiedeva dichiararsi interrotto il giudizio;
• all'udienza del 15.6.2023, la prima celebrata dopo la ricezione di detta comunicazione, la Corte, preso atto di quanto dichiarato dall'avvocato Fabio Maria
Vellucci e della documentazione allegata alla sopra menzionata comunicazione, dichiarava interrotto il giudizio;
• lo stato di quiescenza del processo persisteva sino al 10.3.2025, allorché
l'avvocato Fabio Maria Vellucci depositava telematicamente un atto denominato istanza di remissione in temini a difesa, il cui contenuto sarà di seguito più dettagliatamente esaminato, con il quale, sul presupposto di non aver potuto riassumere tempestivamente il giudizio per causa a lui non imputabile, chiedeva in sintesi di essere rimesso in termini «dalla interruzione e prosecuzione di cui al presente atto, ora per allora, riguardo il tempo della notificazione del ricorso alla parte resistente ai fini dell'adempimento del contraddittorio» ovvero, come esplicitato nelle conclusioni, «ai fini della richiesta notificazione susseguente con il pedissequo decreto di prefissazione di prossima udienza, ai sensi di legge»;
• in allegato a detta istanza ed unitamente ad essa, l'avvocato Fabio Maria Vellucci depositava un atto denominato prosecuzione del giudizio, recante in calce la data del
2.2.2024;
• il Presidente del Collegio, con decreto pronunciato in data 15.4.2025, ritenendo che con il deposito del ricorso in riassunzione la parte appellante avesse comunque manifestato la volontà di dare impulso al giudizio e che sulla chiesta remissione in
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termini non potesse provvedersi nella persistenza dello stato di quiescenza del processo, impregiudicata ogni decisione su tale ultima istanza, fissava per la data dell'11.9.2025
l'udienza di discussione per la prosecuzione del giudizio interrotto, riservando a quella sede la decisione sulla remissione in termini domandata dall'appellante;
• all'udienza del 11.9.2025 entrambe le parti comparivano, riportandosi alle rispettive difese e chiedendo la decisione della controversia.
Così succintamente compendiati, secondo il loro svolgersi cronologico, i dati fattuali rilevanti ai fini della decisione sull'estinzione del giudizio, osserva in primo luogo la Corte, da un lato, che dalla dichiarazione di estinzione alla data del deposito dell'stanza di remissione in termini e dell'allegato ricorso per la prosecuzione del giudizio, ossia per tutto il lasso temporale dal 15.6.2023 al 10.3.2025, non consta il deposito da parte dell'impugnante di nessun ulteriore ricorso ex art. 302 c.p.c.
Tanto premesso, non vi è dubbio che la riassunzione domandata in data 10.3.2025 sia tardiva in relazione al termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c., atteso che lo stesso appellante riferisce, nella già menzionata istanza di remissione in termini, che la revoca della sospensione dall'esercizio della professione (e quindi il venir meno della causa che aveva provocato l'interruzione del giudizio) gli era stata comunicata il 21.11.2023, vale a dire oltre un anno e tre mesi prima.
L'appellante in verità, sempre nella predetta istanza, allega di aver depositato un primo ricorso in riassunzione in data 2.2.2024, che tuttavia, deduce essere stato rifiutato dalla AN (pare di capire solo con la c.d. quarta PEC) per erronea indicazione del numero di RG di riferimento ed in primo luogo si duole di detto rifiuto assumendolo erroneo o illegittimo.
Le argomentazioni dell'appellante sono inconferenti in diritto e non portano a far ritenere validamente eseguito il dedotto deposito del 2.2.2024, fermo restando che, anche in punto di fatto di esso, non vi è prova alcuna di tale tentativo di deposito, poiché
l'impugnante si limita alla produzione di una mera copia fotostatica (e non telematica) di un messaggio PEC denominato esito controlli automatici deposito del 2.2.2024, dal quale tuttavia non è possibile evincere in nessun modo quale sia stato l'atto depositato in tale data ed al quale i controlli automatici si riferirebbero e che comunque reca pur sempre la locuzione busta in attesa di accettazione, così essendo intrinsecamente inidoneo a fondare qualsiasi affidamento sul valido completamento della procedura telematica di deposito.
Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT, infatti, genera
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quattro distinte PEC di ricevuta, delle quali la prima (“ricevuta di accettazione”) attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario, mentre la seconda (“ricevuta di consegna”), invece, attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento perveniva, a mezzo mail, alla
AN comunicazione dell'avvocato
La generazione di detta ricevuta di avvenuta consegna (ossia la cd. seconda PEC) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle PEC successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini, indipendentemente da ogni valutazione sulla correttezza o meno del rifiuto da parte della AN (Cass.
3.1.2025 n. 69).
Il dedotto deposito del 2.2.2204, dunque, quand'anche effettivamente tentato, è divenuto inefficace a seguito del suo rifiuto da parte della AN, così non producendo l'effetto di dare valido impulso alla prosecuzione del giudizio.
È vero che, come sopra illustrato, il giudice di legittimità fa salva la possibilità per la parte interessata di chiedere per la remissione in termini tutte le volte in cui detti termini siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (cfr. Cass.
3.1.2025 n. 68 al § 3.12), ma è pur vero che le ragioni illustrate dall'appellante nell'istanza di remissione in termini depositata in data 10.3.2025 non ne giustificano l'accoglimento, così rendendo persino superfluo ogni ulteriore accertamento in fatto circa l'effettiva sussistenza di un tentativo di deposito in data 2.2.2024, nonostante detta circostanza costituisca antecedente logico necessario di ogni possibile restituzione nel termine.
L'appellante (o meglio, il suo difensore), infatti, riferisce di essersi accorta, dopo un certo lasso temporale, che «la spunta della accettazione sulla IDBUSTA: 216892433, aveva per oggetto “(…) Si esegue automaticamente su N.R.G. di riferimento. Atti rifiutati il 05/02.2024» (§ IV dell'istanza di remissione in termini), che «l'esto del deposito perveniva pel tramite del PCT, a conoscenza dello stesso procuratore con le rituali quattro spunte, ovvero, accettazione, consegna, esiti controlli automatici e accettazione» (§ III della detta istanza) e che «soltanto in tempi recenti, l'istante, non avendo notizie né di udienza o di altro provvedere in ordine alla rinnovazione delle
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notificazioni, approfondiva la conoscenza del fatto» (§ IV dell'istanza), così rendendosi conto che in realtà la quarta PEC conteneva un rifiuto di deposito e non un'accettazione.
Ne consegue, dunque, che dalla stessa narrazione della parte appellante si apprende che il rifiuto del deposito era stato comunicato dalla AN all'avvocato
Fabio Maria Vellucci tramite PEC inviata allo stesso procuratore e da questi ritualmente ricevuta in data 5.2.2024, atteso che l'impugnante neppure prospetta (e ancor meno prova) che, per malfunzionamento dei sistemi informatici della Corte di Appello ovvero per negligenza del personale addetto alla AN o per altra ragione estranea alla sua sfera di controllo, detta quarta PEC gli sarebbe stata recapitata in data di gran lunga successiva al 5.2.2024 e prossima al 10.3.2025.
Appare, dunque, evidente, alla luce di tali rilievi in fatto, che una più attenta lettura del messaggio inviato dalla AN avrebbe consentito alla parte di rendersi conto, già alla data del 5.2.2024, dell'avvenuto rifiuto del deposito del ricorso in riassunzione e di provvedere ad un nuovo tempestivo deposito dello stesso, atteso che il termine di cui all'art. 305 c.p.c. scadeva il 21.2.2024.
Il deficit di diligenza nel prendere cognizione delle comunicazioni della AN, al pari del fraintendimento del loro chiaro tenore letterale, non costituiscono causa non imputabile alla parte ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c. (ma identiche considerazioni varrebbero per la disciplina dettata dall'oramai abrogato art. 184 bis c.p.c.), poiché essa deve pur sempre consistere in un impedimento assoluto cagionato da un fattore estraneo alla volontà della parte (cfr. Cass.
5.7.2024 n. 18435, che ha negato la remissione in termini in fattispecie, assimilabile alla presente, in cui la tardiva costituzione della parte era dipesa dall'errore del difensore nel selezionare l'organo giudiziario dal menu a tendina del PCT) e non può risolversi in una mancanza di diligenza o in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (Cass. 10.2.2021 n. 3340).
A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che la rimessione in termini non soltanto presuppone l'allegazione e la prova di una causa non imputabile alla parte, da intendersi nei termini sopra chiariti, ma richiede anche l'immediatezza della reazione della parte interessata, alla quale si richiede pur sempre di attivarsi prontamente, ossia entro un "termine ragionevolmente contenuto" (da valutarsi tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare, nell'ipotesi di mancato perfezionamento del deposito per rifiuto da parte della AN, del tempo necessario ad accertare le ragioni di detto diniego e a porvi rimedio), al fine di superare il dedotto fattore
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impeditivo estraneo alla volontà del soggetto incorso nella decadenza (ex multis Cass.
29.5.2025 n. 14348; Cass. 17.2.2025 n. 4034; Cass. 12.1.2024 n. 1348).
L'istanza proposta dall'appellante è, invece, del tutto silente sotto questo profilo, poiché l'impugnante, da un lato, riferisce che la quarta PEC indicava il 5.2.2024 come data del rifiuto del deposito (ed in relazione a tale data è chiaramente tardiva la richiesta di rimessione in termini formulata a distanza di oltre un anno, ossia il 10.3.2025) e dall'altro non solo non allega e non prova lo specifico momento in cui la comunicazione di rifiuto degli atti sarebbe pervenuta all'indirizzo PEC del proprio difensore, ma a ben vedere neppure deduce espressamente il fatto storico della ricezione di detta PEC in data diversa ed in ipotesi successiva dal 5.2.2024 in essa indicato.
La richiesta di rimessione in termini, dunque ed in sintesi, non è accoglibile perché:
• non vi è prova che l'appellante abbia effettivamente tentato il deposito del ricorso in riassunzione in data 2.2.2024 o comunque prima dello spirare del termine di cui all'art. 305 c.p.c.;
• il rifiuto di accettazione del deposito da parte della AN non è sindacabile in questa sede;
• le cause della decadenza prospettate dall'impugnante, ossia che il proprio difensore non si era immediatamente avveduto che la c.d. quarta PEC in realtà conteneva un rifiuto di deposito, non costituisce causa non imputabile ai sensi dell'art. 305 c.p.c.;
• in ogni caso, l'istanza di remissione in termini difetta del requisito dell'immediatezza della reazione ed è pertanto tardiva.
3. Le argomentazioni che precedono determinano l'estinzione del giudizio di appello, con conseguente impossibilità di esaminare le censure dell'impugnante principale ed assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da CP_2
e delle ulteriori deduzioni difensive di detta parte.
Le spese del grado seguono la soccombenza, atteso che il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale
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non può configurarsi la soccombenza (ex multis Cass.
5.8.2021 n. 22342).
La dichiarazione di estinzione, invece, esclude la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi - tipici - previsti dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass.
3.2.2025 n. 2526).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) dichiara estinto il giudizio di appello;
B) condanna a rifondete ad le spese del presente Parte_1 CP_2 grado, che liquida in € 5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, il 11.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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