TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 645/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCRETI ROSITA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 09/05/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 27/03/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 01/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) confermare le condizioni di cui all'accordo di separazione da intendersi ivi integralmente riportate e trascritte fatte salve le seguenti modifiche: • il signor corrisponderà a Parte_2 titolo di concorso al mantenimento di entrambi i figli minori la sola somma mensile di €.
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con versamenti da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese e non anche le spese per l'asilo ed il dopo scuola che ed ER
non frequentano più; • gli istanti convengono che l'assegno unico, come per legge, PE verrà ripartito al 50% ”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 21/06/2008 nel Comune di ROMA (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
27/03/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 549, Parte II, Serie A04, dell'anno 2008); compensa le spese di causa.
Latina, 01/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCRETI ROSITA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 09/05/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 27/03/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 01/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) confermare le condizioni di cui all'accordo di separazione da intendersi ivi integralmente riportate e trascritte fatte salve le seguenti modifiche: • il signor corrisponderà a Parte_2 titolo di concorso al mantenimento di entrambi i figli minori la sola somma mensile di €.
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con versamenti da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese e non anche le spese per l'asilo ed il dopo scuola che ed ER
non frequentano più; • gli istanti convengono che l'assegno unico, come per legge, PE verrà ripartito al 50% ”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 21/06/2008 nel Comune di ROMA (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
27/03/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 549, Parte II, Serie A04, dell'anno 2008); compensa le spese di causa.
Latina, 01/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino