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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1987/2024 promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BICCARI FABIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/02/1985, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERATORE ARIANNA e dall'Avv.
CIVIELLO FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 24/10/2024).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto all'udienza
17/12/2024, del seguente tenore:
“I procuratori delle parti rappresentano che le stesse sarebbero concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia: affido condiviso, collocamento materno, frequentazione paterna secondo massima disponibilità, indicativamente a weekend alternati (salvo diverso accordo fra le parti in ragione delle necessità lavorative del resistente) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con frequentazione infrasettimanale di un pomeriggio (salvo diverso accordo fra le parti, anche incrementando, in ragione delle necessità lavorative del resistente); due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive (da giugno ad agosto), il cui periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
i giorni delle festività natalizie e pasquali verranno ripartiti tra i genitori facendo ricorso al criterio dell'alternanza (ad esempio la Vigilia di Natale con il padre, il Natale con la madre, ecc.), salvo diverso accordo tra le parti, con la precisazione che per il Natale 2024 Per_1
starà con la madre;
contributo economico paterno per € 100,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, e 50 % delle spese straordinarie, con A.U.U. integralmente in favore della ricorrente su accordo delle parti. Le parti precisano che dalla menislità di dicembre 2024 il sig.
riprenderà a corrispondere il 50% della rata del mutuo dell'immobile CP_1 familiare. Consenso di entrambi per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Spese di lite compensate.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originario ricorso contenzioso depositato in data 24/09/2024 la sig.ra Pt_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere, nei confronti del sig.
[...]
pronuncia di regolamentazione degli aspetti personali e Controparte_1
patirmoniale inerenti il figlio nato dalla loro unione, , nato a Cittiglio (VA), in [...] Per_1
13/04/2014.
Parte ricorrente, ricostruiti gli elementi fattuali necessari per il giudizio e ricostruita la propria versione dei fatti, ha chiesto che il minore rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e conseguente assegnazione ad ella della abitazione familiare sita in Cittiglio (VA), via Valcuvia n. 21; regolamentazione del diritto di visita paterno un giorno infrasettimanale e weekend alternati dal sabato alla pagina 2 di 4 domenica, con festività secondo il criterio dell'alternanza; contributo economico paterno per €
300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie e
A.U.U. ripartito al 50% fra i genitori, con assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio; con vittoria di spese di lite.
Attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio il resistente sig. ricostruendo la propria versione dei fatti e rassegnando Controparte_1
conclusioni non del tutto divergenti: affido condiviso del minore, collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione ad ella della casa familiare;
diversa e più flessibile frequentazione paterna del minore, in ragione dell'attività lavorativa paterna su turni, con weekend alternati dal venerdì alla domenica;
contributo economico paterno limitato ad e
100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di lite.
Le parti hanno regolarmente depositato le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione 17/12/2024, i procuratori delle parti hanno rappresentato che le stesse sarebbero concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia: “affido condiviso, collocamento materno, frequentazione paterna secondo massima disponibilità, indicativamente a weekend alternati (salvo diverso accordo fra le parti in ragione delle necessità lavorative del resistente) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con frequentazione infrasettimanale di un pomeriggio (salvo diverso accordo fra le parti, anche incrementando, in ragione delle necessità lavorative del resistente); due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive (da giugno ad agosto), il cui periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
i giorni delle festività natalizie e pasquali verranno ripartiti tra i genitori facendo ricorso al criterio dell'alternanza (ad esempio la Vigilia di Natale con il padre, il Natale con la madre, ecc.), salvo diverso accordo tra le parti, con la precisazione che per il Natale 2024 starà Per_1 con la madre;
contributo economico paterno per € 100,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, e 50 % delle spese straordinarie, con A.U.U. integralmente in favore della ricorrente su accordo delle parti. Le parti precisano che dalla menislità di dicembre 2024 il sig.
riprenderà a corrispondere il 50% della rata del mutuo dell'immobile CP_1 familiare. Consenso di entrambi per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Spese di lite compensate.”.
pagina 3 di 4 Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio per il recepimento dell'accordo raggiunto.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto di , Per_1
peraltro infradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA per goni effetto di legge gli accordi intercorsi fra le parti Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Controparte_1
NISCEMI (CL) il 16/02/1985, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minorenne , nato a [...] il Per_1
13/04/2014, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 09 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1987/2024 promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BICCARI FABIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/02/1985, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERATORE ARIANNA e dall'Avv.
CIVIELLO FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 24/10/2024).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto all'udienza
17/12/2024, del seguente tenore:
“I procuratori delle parti rappresentano che le stesse sarebbero concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia: affido condiviso, collocamento materno, frequentazione paterna secondo massima disponibilità, indicativamente a weekend alternati (salvo diverso accordo fra le parti in ragione delle necessità lavorative del resistente) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con frequentazione infrasettimanale di un pomeriggio (salvo diverso accordo fra le parti, anche incrementando, in ragione delle necessità lavorative del resistente); due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive (da giugno ad agosto), il cui periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
i giorni delle festività natalizie e pasquali verranno ripartiti tra i genitori facendo ricorso al criterio dell'alternanza (ad esempio la Vigilia di Natale con il padre, il Natale con la madre, ecc.), salvo diverso accordo tra le parti, con la precisazione che per il Natale 2024 Per_1
starà con la madre;
contributo economico paterno per € 100,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, e 50 % delle spese straordinarie, con A.U.U. integralmente in favore della ricorrente su accordo delle parti. Le parti precisano che dalla menislità di dicembre 2024 il sig.
riprenderà a corrispondere il 50% della rata del mutuo dell'immobile CP_1 familiare. Consenso di entrambi per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Spese di lite compensate.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originario ricorso contenzioso depositato in data 24/09/2024 la sig.ra Pt_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere, nei confronti del sig.
[...]
pronuncia di regolamentazione degli aspetti personali e Controparte_1
patirmoniale inerenti il figlio nato dalla loro unione, , nato a Cittiglio (VA), in [...] Per_1
13/04/2014.
Parte ricorrente, ricostruiti gli elementi fattuali necessari per il giudizio e ricostruita la propria versione dei fatti, ha chiesto che il minore rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e conseguente assegnazione ad ella della abitazione familiare sita in Cittiglio (VA), via Valcuvia n. 21; regolamentazione del diritto di visita paterno un giorno infrasettimanale e weekend alternati dal sabato alla pagina 2 di 4 domenica, con festività secondo il criterio dell'alternanza; contributo economico paterno per €
300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie e
A.U.U. ripartito al 50% fra i genitori, con assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio; con vittoria di spese di lite.
Attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio il resistente sig. ricostruendo la propria versione dei fatti e rassegnando Controparte_1
conclusioni non del tutto divergenti: affido condiviso del minore, collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione ad ella della casa familiare;
diversa e più flessibile frequentazione paterna del minore, in ragione dell'attività lavorativa paterna su turni, con weekend alternati dal venerdì alla domenica;
contributo economico paterno limitato ad e
100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di lite.
Le parti hanno regolarmente depositato le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione 17/12/2024, i procuratori delle parti hanno rappresentato che le stesse sarebbero concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia: “affido condiviso, collocamento materno, frequentazione paterna secondo massima disponibilità, indicativamente a weekend alternati (salvo diverso accordo fra le parti in ragione delle necessità lavorative del resistente) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con frequentazione infrasettimanale di un pomeriggio (salvo diverso accordo fra le parti, anche incrementando, in ragione delle necessità lavorative del resistente); due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive (da giugno ad agosto), il cui periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
i giorni delle festività natalizie e pasquali verranno ripartiti tra i genitori facendo ricorso al criterio dell'alternanza (ad esempio la Vigilia di Natale con il padre, il Natale con la madre, ecc.), salvo diverso accordo tra le parti, con la precisazione che per il Natale 2024 starà Per_1 con la madre;
contributo economico paterno per € 100,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, e 50 % delle spese straordinarie, con A.U.U. integralmente in favore della ricorrente su accordo delle parti. Le parti precisano che dalla menislità di dicembre 2024 il sig.
riprenderà a corrispondere il 50% della rata del mutuo dell'immobile CP_1 familiare. Consenso di entrambi per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Spese di lite compensate.”.
pagina 3 di 4 Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio per il recepimento dell'accordo raggiunto.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto di , Per_1
peraltro infradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA per goni effetto di legge gli accordi intercorsi fra le parti Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Controparte_1
NISCEMI (CL) il 16/02/1985, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minorenne , nato a [...] il Per_1
13/04/2014, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 09 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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