Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2307/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2307/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 18.12.2024, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia agli stessi, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.1.1973 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIANA GALLO (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliata in BE alla via G. Leopardi n. 3 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.1.1973 e ivi residente al vico II Vittorio Emanuele II n. 18, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. VITTORIO BRIENZA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Rionero C.F._4
in Vulture (PZ) alla piazza Giustino Fortunato presso lo studio del difensore, pec:
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1
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione di udienza con scadenza al 18.12.2024; per il
Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 15.11.2024, atteso che le parti avevano dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. dal giudicante all'esito dell'udienza dell'1.12.2023 e ritenuto che, a fronte della dichiarata volontà di accettare la detta proposta, era necessario acquisire in atti la proposta (ossia il verbale di udienza del 1.12.2023, che la contiene) sottoscritta dai coniugi, la causa è stata rinviata fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni e onerando le parti di depositare quanto detto.
All'udienza del 18.12.2024, celebrata ai sensi dell'all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti chiesto la decisione in conformità alle condizioni di cui alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. (che hanno accettato per sottoscrizione e -poi- depositato nel fascicolo telematico), rinunciando per l'effetto a ogni ulteriore e diversa domanda dalle stesse esulante, condizioni che di seguito si riportano:
«-affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Per_2
-collocamento del figlio minore presso il padre, come all'attualità, con Per_1
frequentazione tra il detto minore e la madre nei giorni di venerdì e di sabato di tutte le settimane;
-collocamento del figlio minore presso la madre, come all'attualità, con Per_2
frequentazione tra il detto minore e il padre nei giorni di sabato e domenica di tutte le settimane (in tal modo garantendo la frequentazione tra i fratelli nel giorno della domenica presso la casa paterna);
-ogni genitore provvederà al sostentamento materiale ordinario del figlio collocato presso di sé, tuttavia, in considerazione della disparità economica tra i coniugi, il
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padre verserà alla madre la somma di euro 300,00 al mese a titolo di contribuzione al mantenimento della prole ( ; Per_2
-determinazione dell'assegno di mantenimento per la moglie in euro 200,00 al mese;
-spese straordinarie nella misura del 50% in capo ai genitori;
-regime di frequentazione genitori-figli nei periodi di vacanza come da ordinanza presidenziale;
-spese compensate».
II La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale oggetto della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e accettata dalle parti, il Collegio ritiene che esse siano conformi all'interesse dei figli minori (OT, 22.5.2009) e Per_1
(OT, 13.11.2012), sia in riferimento all'aspetto relazionale Per_2
riguardante il diritto alla bigenitorialità, sia avuto riguardo al profilo del sostentamento materiale rispetto alla capacità reddituale ed economica dei genitori, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Tuttavia, va disposto l'adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT dell'importo determinato a titolo di assegno di mantenimento per la prole e per la moglie, in quanto statuizione imposta dalla Legge (cfr. Cass. n. 12136/2001).
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito (cfr. ultimo punto delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2307 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 tra
3 R.G. N. 2307/2018
e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._3
contratto matrimonio in BE (PZ) in data 11.8.2007;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di BE in provincia di OT (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2007, atto N. 11, P. II, S. A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
4) dispone l'adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT dell'importo determinato a titolo di assegno di mantenimento per la prole e la moglie;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in OT, nella camera di consiglio del 10.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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