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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2072/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUISA PIZZUTI Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. MARCO BENZONI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni avversa istanza eccezione disattesa accertati i fatti così come esposti in atto di citazione condannare il come sopra generalizzato nella Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore a pagare alla SI.ra , odierna attrice, la somma di € Parte_1
23.737,01 oltre interessi di legge o quant'altra somma maggiore o minore si riterrà di giustizia,
1 comunque nei limiti di competenza dell'Intestato Giudice - a titolo di risarcimento delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attrice per l'effetto per le causali di cui all'atto di citazione.
Spese e competenze professionali del presente giudizio interamente rifusi Riservata ogni più ampia deduzione, produzione ed istanze istruttorie nei termini di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
COMUNE DI CP_1
Nel merito, in principalità:
− rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa, le pretese formulate da ed ogni domanda Parte_1
ex adverso promossa nei confronti del Controparte_1
Nel merito, in via subordinata:
− nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto dichiararsi Controparte_1
la corresponsabilità della signora nella causazione del sinistro de quo in misura prevalente. Pt_1
In ogni caso:
− con rifusione di spese, e competenza di causa.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il invocandone la responsabilità Parte_1 Controparte_1
ex artt. 2043 e 2051 c.c. per il sinistro verificatosi il 31.10.2020 alle ore 15.30 circa quando, mentre percorreva in bicicletta Via Sette F.lli Cervi, cadeva a terra a causa di una buca presente nel manto stradale fratturandosi radio e ulna e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 23.737,01 oltre interessi, salva la diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1 Si è tempestivamente costituito il chiedendo, in via principale, il rigetto delle Controparte_1
domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. a fronte della concorrente condotta colposa dell'attrice.
1.2 La causa è stata istruita con l'assunzione di prove orali e consulenza medico-legale e giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, del custode talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (cfr. fra le più recenti Cass.
n. 26142 del 2023). La natura pericolosa della cosa o le sue caratteristiche intrinseche non sono, invece, elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma possono rilevare “sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. 12663 del
3 20241).
Sul custode, invece, grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass.
SS.UU. 20943 del 2022).
Può escludere la responsabilità del custode anche la condotta del danneggiato, che sia connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (sempre SS.UU. 20943 del 2022).
Due recenti pronunce della Cassazione, poi, la n. 14228 del 2023 e la n. 2376 del 2024, ponendosi espressamente in contrasto e superamento di Cass. 26524 del 2020 e 4035 del 2021, hanno escluso che la condotta del danneggiato, per avere una rilevanza causale o esclusiva, debba presentarsi anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. 2.1 Ciò premesso in diritto, pacifico il rapporto di custodia in capo al – non Controparte_1
essendo stata contestata la natura di strada comunale del luogo del sinistro – l'istruttoria ha consentito di accertare la derivazione causale del danno dalla cosa in custodia.
ha allegato di essersi infortunata il 31.10.2020 alle ore 15.30 circa quando, nel Parte_1 percorrere via Sette F.lli Cervi a bordo della propria bicicletta, rovinava a terra a causa di “una insidiosa e inaspettata buca presente sul manto stradale per il resto asfaltato”.
Dalla documentazione fotografica dimessa (doc. 19 parte attrice) – risalente ai giorni successivi al sinistro (cfr. testimonianza di resa il 30.01.2024) – si coglie la presenza, quasi al Testimone_1
centro della carreggiata, di una profonda buca.
La ricostruzione attorea è stata confermata, all'udienza del 30.01.2024, dalla teste , Testimone_2 conoscente dell'attrice e della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare.
La testimone, a fronte dell'esibizione delle foto di cui al doc. 19 di parte attrice, ha precisato di aver visto l'attrice cadere, di averla immediatamente soccorsa e di essersi accorta della presenza di un profondo avvallamento in prossimità del punto di caduta: “sub 1 e 2) stavo transitando a piedi e ho visto l'attrice cadere dalla sua bicicletta. Ho visto che la bici si è piegata e ho poi visto il buco quando sono andata soccorrerla […] Preciso che era un buco grande e profondo”. Ancora “sub. 3) confermo che andava piano e teneva la sua destra […]”. Dinnanzi alle foto esibitele di cui ai doc. 22 e 23 di parte attrice, raffiguranti lo stato dei luoghi nell'aprile 2023, ha poi asserito: “sub. 7) la buca è stata rattoppata con asfalto”.
Il teste , figlio dell'attrice, con riguardo alla presenza dell'avvallamento ha affermato Testimone_1 di essere andato con la madre “a fare le foto della buca in cui era caduta” e che le foto del 2023 (doc.
22 e 23 di parte attrice) “rappresentano lo stato dei luoghi di circa dieci giorni dopo la caduta”.
La deposizione della teste conferma quindi la ricostruzione della dinamica offerta dall'attrice e Tes_2
consente di ritenere provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e la caduta dell'attrice.
2.2 Accertato il nesso di causa, si ritiene che la condotta dell'attrice abbia anch'essa contribuito alla caduta, da ricondursi, quindi, non solo alla presenza della grossa buca sul manto stradale, ma anche alla insufficiente attenzione prestata dall'attrice e alla sua incapacità di conservare il controllo del mezzo.
Come si evince dalle foto dimesse dall'attrice (doc. 19) e come dalla stessa dichiarato, si trattava di una
5 buca larga circa 50 cm di larghezza e profonda 7 cm, collocata al centro della carreggiata e in corrispondenza di una striscia di asfalto più scura che tagliava longitudinalmente entrambe le corsie.
La buca, per le sue dimensioni e per la sua collocazione, era visibile alla ciclista in avvicinamento, tanto più che è pacifico non vi fossero traffico o altri ostacoli che impedissero la visuale del fondo stradale.
La presenza della striscia di asfalto di diverso colore avrebbe poi dovuto allertare la ciclista circa la possibile presenza di differenze di livello della strada e comunque la stessa avrebbe dovuto tenere la destra, circostanza smentita dalla stessa caduta, vista la collocazione della buca al centro strada.
Se quindi, da un lato, vi è una rilevanza causale della buca, per la sua pericolosità data dalla sua ampiezza e profondità, dall'altro un comportamento più attento avrebbe consentito all'attrice sia di scorgere per tempo l'avvallamento sul manto stradale correggendo la traiettoria, sia di conservare il controllo del mezzo.
L'incidenza causale della condotta dell'attrice deve essere valutata comunque come inferiore a quella della buca, indubbiamente molto pericolosa per la sua ampiezza e in alcun modo segnalata, e pertanto la responsabilità del viene determinata nella misura del 60%. Controparte_1
3. Venendo ora all'individuazione e liquidazione dei danni, partendo da quelli non patrimoniali,
l'attrice in atto di citazione ha invocato l'applicazione delle tabelle AN (edizione 2021) e ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità permanente dell'8% e di invalidità temporanea di 72 giorni complessivi, di cui 2 al 100%, 10 al 75%, 30 al 50% e ulteriori 30 al 25%, con personalizzazione del danno nella misura del 15%, per la complessiva somma di euro 21.774,67.
In comparsa conclusionale, invece, ha adeguato le richieste risarcitorie alla diversa e inferiore quantificazione operata dalla ctu dott.ssa , rideterminando l'ammontare del risarcimento del Per_1
danno non patrimoniale, sempre applicando le tabelle di MI (edizione 2021), in complessivi euro
18.240,00, di cui euro 2.379,00 per personalizzazione del danno nella misura del 15%.
3.1. Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera
6 estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. n. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso2 .
Tali ultimi pregiudizi – se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati – dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. n. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. n. 28988 del
2019; Cass. n. 21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera 2 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020: “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n.
28989 del 2019).
7 saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.2 Venendo ora al merito delle richieste, l'ausiliaria dott.ssa , nella relazione depositata in Per_1 data 17.08.2024, ha accertato che per effetto del sinistro del 31.10.2020 l'attrice, destrimane, “ha riportato lesioni sostanziate da frattura scomposta pluriframmentaria ed ingranata dell'epifisi distale del radio con interessamento articolare associata a frattura della stiloide ulnare in arto superiore non dominante (sinistro)”.
Ne è conseguito un danno biologico temporaneo protrattosi complessivamente per 96 giorni, suddivisi in 1 giorno in forma totale al 100%, 35 giorni in forma parziale al 75%, 30 giorni in forma parziale al
50% e ulteriori 30 giorni in forma minima al 25%.
Quanto ai postumi permanenti residuati, per l'ausiliaria del Giudice “esita una riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico permanente) pari al 7%”.
Il grado di sofferenza soggettiva è stato valutato di entità media in relazione alla fase di malattia e lieve a esiti stabilizzati.
Quanto alle spese, la ctu ha ritenute congrue e pertinenti le spese sanitarie per un ammontare complessivo di euro 1.504,11 (non pertinenti le spese di cui ai docc. 16 e 17 per l'ammontare di euro
35,75) e congrua, rispetto al tariffario SISMLA, la spesa di euro 427,00 per la perizia stragiudiziale della dott.ssa Per_2
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliaria relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, temporanea e permanente, non contestate dai ctp delle parti.
Non può accogliersi la richiesta – avanzata da parte attrice nell'atto di citazione e coltivata in conclusionale – di personalizzazione del danno nella misura del 15%, non avendo Parte_1
neppure allegato il venir meno, in conseguenza del sinistro, di attività realizzatrice della persona, così come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità o comunque svolto deduzioni idonee a giustificare la chiesta personalizzazione.
3.4 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
8 Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di MI, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte. Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent. n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).
Stante la condivisione delle risultanze della ctu si liquidano, per il danno biologico permanente (sola componente dinamico-relazionale), considerata l'invalidità del 7% e l'età di 62 anni al momento della stabilizzazione dei postumi3, € 10.167,00.
Per il danno biologico temporaneo si riconoscono euro 5.721,25 (con applicazione del valore base così come calcolato anche da parte attrice, seppur sulla base delle tabelle del 2021).
Quanto alla componente del danno morale, l'assenza di allegazione circa i pregiudizi dei quali viene chiesto il ristoro e la modestia dei postumi non consentono di ritenerne provata, neppure in via presuntiva, l'esistenza.
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi all'attualità a € 15.888,25.
3.5 Passando ai danni patrimoniali, è fondata l'eccezione di parte convenuta in ordine alla mancata legittimazione della a richiedere il rimborso di cui alle fatture n. 294021 di euro 427,00 e n. Pt_1
30721 di euro 1.302,00 (corrispondenti ai docc. 12 e 13 di parte attrice).
L'attrice, infatti, ha ceduto irrevocabilmente il credito relativo al rimborso integrale delle spese mediche derivanti dal sinistro all'Infortunistica Stradale Europe 2000, così come risulta dalla missiva del 06.05.2021 (doc. 2 di parte convenuta) e detta cessione, viste le difese oggi svolte dal è CP_1
evidentemente stata portata a conoscenza del per il tramite della compagnia assicurativa, così CP_1
che la stessa è valida ed efficace.
Ne discende che dalla quantificazione delle spese operata dalla ctu va scomputata la somma di euro
1.729,00, con un residuo dovuto di euro 202,11.
3.6 I danni risarcibili ammontano quindi a complessivi € 16.090,36 (di cui € 15.888,25 per quelli non patrimoniali ed € 202,11 per quelli patrimoniali).
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, all'attrice è dovuta la somma di € 9.655,00 arrotondati.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi c.d. compensativi sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente decisione.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (SS.UU. n. 1712 del 1995).
10 Circa il tasso si riconosce quello legale, in difetto di specifiche allegazioni di parte attrice e considerato che comunque, vista la cifra, è da ritenere più plausibile che sarebbe stata destinata al consumo più che a forme di investimento.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità al valore medio per tutte e quattro le fasi, tenuto conto della somma attribuita.
Le spese di ctu, così come già liquidate e anticipate da parte attrice, vanno poste a carico di parte convenuta.
Quanto alle spese della consulenza di parte, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del
1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del
1965).
Va pertanto riconosciuto il compenso del ctp dott. per l'assistenza prestata (doc. “fattura Persona_3
CTP” di parte attrice), ma limitatamente ad € 300,00, considerato che il nominato ctp si è limitato a partecipare all'unica seduta di operazioni peritali, durante la quale si è svolta la visita dell'attrice, e non ha presentato osservazioni o memorie all'elaborato della dott.ssa . Per_1
Atteso infine che a mente dell'art. 59 lett. d) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di spese parte obbligata è il Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, pronunciando in via definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: accertata la responsabilità del nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, Controparte_1
condanna il a pagare a a titolo di risarcimento danni la Controparte_1 Parte_1
somma di € 9.655,00, oltre interessi come in parte motiva.
11 Condanna altresì il a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
264,00 per spese vive, € 5.077,00 per compensi, € 300,00 per spese di ctp, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico del Controparte_1
A norma degli artt. 59 e 60 T.U.I.R., parte obbligata è il Controparte_1
Padova, 15 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. n. 2477 del 2018; Cass. n. 6703 del 2018).
4 3 Sulla necessità, nella liquidazione del danno biologico permanente, di fare riferimento all'età della vittima al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, perché è a partire da allora che il danno viene ad esistenza, non rilevando per contro l'età anagrafica al momento del sinistro (Cass. n. 3121 del 2017; Cass. n. 10303 del 2012; Cass. n. 14364 del 2019).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2072/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUISA PIZZUTI Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. MARCO BENZONI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni avversa istanza eccezione disattesa accertati i fatti così come esposti in atto di citazione condannare il come sopra generalizzato nella Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore a pagare alla SI.ra , odierna attrice, la somma di € Parte_1
23.737,01 oltre interessi di legge o quant'altra somma maggiore o minore si riterrà di giustizia,
1 comunque nei limiti di competenza dell'Intestato Giudice - a titolo di risarcimento delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attrice per l'effetto per le causali di cui all'atto di citazione.
Spese e competenze professionali del presente giudizio interamente rifusi Riservata ogni più ampia deduzione, produzione ed istanze istruttorie nei termini di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
COMUNE DI CP_1
Nel merito, in principalità:
− rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa, le pretese formulate da ed ogni domanda Parte_1
ex adverso promossa nei confronti del Controparte_1
Nel merito, in via subordinata:
− nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto dichiararsi Controparte_1
la corresponsabilità della signora nella causazione del sinistro de quo in misura prevalente. Pt_1
In ogni caso:
− con rifusione di spese, e competenza di causa.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il invocandone la responsabilità Parte_1 Controparte_1
ex artt. 2043 e 2051 c.c. per il sinistro verificatosi il 31.10.2020 alle ore 15.30 circa quando, mentre percorreva in bicicletta Via Sette F.lli Cervi, cadeva a terra a causa di una buca presente nel manto stradale fratturandosi radio e ulna e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 23.737,01 oltre interessi, salva la diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1 Si è tempestivamente costituito il chiedendo, in via principale, il rigetto delle Controparte_1
domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. a fronte della concorrente condotta colposa dell'attrice.
1.2 La causa è stata istruita con l'assunzione di prove orali e consulenza medico-legale e giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, del custode talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (cfr. fra le più recenti Cass.
n. 26142 del 2023). La natura pericolosa della cosa o le sue caratteristiche intrinseche non sono, invece, elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma possono rilevare “sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. 12663 del
3 20241).
Sul custode, invece, grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass.
SS.UU. 20943 del 2022).
Può escludere la responsabilità del custode anche la condotta del danneggiato, che sia connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (sempre SS.UU. 20943 del 2022).
Due recenti pronunce della Cassazione, poi, la n. 14228 del 2023 e la n. 2376 del 2024, ponendosi espressamente in contrasto e superamento di Cass. 26524 del 2020 e 4035 del 2021, hanno escluso che la condotta del danneggiato, per avere una rilevanza causale o esclusiva, debba presentarsi anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. 2.1 Ciò premesso in diritto, pacifico il rapporto di custodia in capo al – non Controparte_1
essendo stata contestata la natura di strada comunale del luogo del sinistro – l'istruttoria ha consentito di accertare la derivazione causale del danno dalla cosa in custodia.
ha allegato di essersi infortunata il 31.10.2020 alle ore 15.30 circa quando, nel Parte_1 percorrere via Sette F.lli Cervi a bordo della propria bicicletta, rovinava a terra a causa di “una insidiosa e inaspettata buca presente sul manto stradale per il resto asfaltato”.
Dalla documentazione fotografica dimessa (doc. 19 parte attrice) – risalente ai giorni successivi al sinistro (cfr. testimonianza di resa il 30.01.2024) – si coglie la presenza, quasi al Testimone_1
centro della carreggiata, di una profonda buca.
La ricostruzione attorea è stata confermata, all'udienza del 30.01.2024, dalla teste , Testimone_2 conoscente dell'attrice e della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare.
La testimone, a fronte dell'esibizione delle foto di cui al doc. 19 di parte attrice, ha precisato di aver visto l'attrice cadere, di averla immediatamente soccorsa e di essersi accorta della presenza di un profondo avvallamento in prossimità del punto di caduta: “sub 1 e 2) stavo transitando a piedi e ho visto l'attrice cadere dalla sua bicicletta. Ho visto che la bici si è piegata e ho poi visto il buco quando sono andata soccorrerla […] Preciso che era un buco grande e profondo”. Ancora “sub. 3) confermo che andava piano e teneva la sua destra […]”. Dinnanzi alle foto esibitele di cui ai doc. 22 e 23 di parte attrice, raffiguranti lo stato dei luoghi nell'aprile 2023, ha poi asserito: “sub. 7) la buca è stata rattoppata con asfalto”.
Il teste , figlio dell'attrice, con riguardo alla presenza dell'avvallamento ha affermato Testimone_1 di essere andato con la madre “a fare le foto della buca in cui era caduta” e che le foto del 2023 (doc.
22 e 23 di parte attrice) “rappresentano lo stato dei luoghi di circa dieci giorni dopo la caduta”.
La deposizione della teste conferma quindi la ricostruzione della dinamica offerta dall'attrice e Tes_2
consente di ritenere provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e la caduta dell'attrice.
2.2 Accertato il nesso di causa, si ritiene che la condotta dell'attrice abbia anch'essa contribuito alla caduta, da ricondursi, quindi, non solo alla presenza della grossa buca sul manto stradale, ma anche alla insufficiente attenzione prestata dall'attrice e alla sua incapacità di conservare il controllo del mezzo.
Come si evince dalle foto dimesse dall'attrice (doc. 19) e come dalla stessa dichiarato, si trattava di una
5 buca larga circa 50 cm di larghezza e profonda 7 cm, collocata al centro della carreggiata e in corrispondenza di una striscia di asfalto più scura che tagliava longitudinalmente entrambe le corsie.
La buca, per le sue dimensioni e per la sua collocazione, era visibile alla ciclista in avvicinamento, tanto più che è pacifico non vi fossero traffico o altri ostacoli che impedissero la visuale del fondo stradale.
La presenza della striscia di asfalto di diverso colore avrebbe poi dovuto allertare la ciclista circa la possibile presenza di differenze di livello della strada e comunque la stessa avrebbe dovuto tenere la destra, circostanza smentita dalla stessa caduta, vista la collocazione della buca al centro strada.
Se quindi, da un lato, vi è una rilevanza causale della buca, per la sua pericolosità data dalla sua ampiezza e profondità, dall'altro un comportamento più attento avrebbe consentito all'attrice sia di scorgere per tempo l'avvallamento sul manto stradale correggendo la traiettoria, sia di conservare il controllo del mezzo.
L'incidenza causale della condotta dell'attrice deve essere valutata comunque come inferiore a quella della buca, indubbiamente molto pericolosa per la sua ampiezza e in alcun modo segnalata, e pertanto la responsabilità del viene determinata nella misura del 60%. Controparte_1
3. Venendo ora all'individuazione e liquidazione dei danni, partendo da quelli non patrimoniali,
l'attrice in atto di citazione ha invocato l'applicazione delle tabelle AN (edizione 2021) e ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità permanente dell'8% e di invalidità temporanea di 72 giorni complessivi, di cui 2 al 100%, 10 al 75%, 30 al 50% e ulteriori 30 al 25%, con personalizzazione del danno nella misura del 15%, per la complessiva somma di euro 21.774,67.
In comparsa conclusionale, invece, ha adeguato le richieste risarcitorie alla diversa e inferiore quantificazione operata dalla ctu dott.ssa , rideterminando l'ammontare del risarcimento del Per_1
danno non patrimoniale, sempre applicando le tabelle di MI (edizione 2021), in complessivi euro
18.240,00, di cui euro 2.379,00 per personalizzazione del danno nella misura del 15%.
3.1. Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera
6 estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. n. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso2 .
Tali ultimi pregiudizi – se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati – dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. n. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. n. 28988 del
2019; Cass. n. 21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera 2 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020: “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n.
28989 del 2019).
7 saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.2 Venendo ora al merito delle richieste, l'ausiliaria dott.ssa , nella relazione depositata in Per_1 data 17.08.2024, ha accertato che per effetto del sinistro del 31.10.2020 l'attrice, destrimane, “ha riportato lesioni sostanziate da frattura scomposta pluriframmentaria ed ingranata dell'epifisi distale del radio con interessamento articolare associata a frattura della stiloide ulnare in arto superiore non dominante (sinistro)”.
Ne è conseguito un danno biologico temporaneo protrattosi complessivamente per 96 giorni, suddivisi in 1 giorno in forma totale al 100%, 35 giorni in forma parziale al 75%, 30 giorni in forma parziale al
50% e ulteriori 30 giorni in forma minima al 25%.
Quanto ai postumi permanenti residuati, per l'ausiliaria del Giudice “esita una riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico permanente) pari al 7%”.
Il grado di sofferenza soggettiva è stato valutato di entità media in relazione alla fase di malattia e lieve a esiti stabilizzati.
Quanto alle spese, la ctu ha ritenute congrue e pertinenti le spese sanitarie per un ammontare complessivo di euro 1.504,11 (non pertinenti le spese di cui ai docc. 16 e 17 per l'ammontare di euro
35,75) e congrua, rispetto al tariffario SISMLA, la spesa di euro 427,00 per la perizia stragiudiziale della dott.ssa Per_2
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliaria relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, temporanea e permanente, non contestate dai ctp delle parti.
Non può accogliersi la richiesta – avanzata da parte attrice nell'atto di citazione e coltivata in conclusionale – di personalizzazione del danno nella misura del 15%, non avendo Parte_1
neppure allegato il venir meno, in conseguenza del sinistro, di attività realizzatrice della persona, così come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità o comunque svolto deduzioni idonee a giustificare la chiesta personalizzazione.
3.4 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
8 Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di MI, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte. Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent. n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).
Stante la condivisione delle risultanze della ctu si liquidano, per il danno biologico permanente (sola componente dinamico-relazionale), considerata l'invalidità del 7% e l'età di 62 anni al momento della stabilizzazione dei postumi3, € 10.167,00.
Per il danno biologico temporaneo si riconoscono euro 5.721,25 (con applicazione del valore base così come calcolato anche da parte attrice, seppur sulla base delle tabelle del 2021).
Quanto alla componente del danno morale, l'assenza di allegazione circa i pregiudizi dei quali viene chiesto il ristoro e la modestia dei postumi non consentono di ritenerne provata, neppure in via presuntiva, l'esistenza.
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi all'attualità a € 15.888,25.
3.5 Passando ai danni patrimoniali, è fondata l'eccezione di parte convenuta in ordine alla mancata legittimazione della a richiedere il rimborso di cui alle fatture n. 294021 di euro 427,00 e n. Pt_1
30721 di euro 1.302,00 (corrispondenti ai docc. 12 e 13 di parte attrice).
L'attrice, infatti, ha ceduto irrevocabilmente il credito relativo al rimborso integrale delle spese mediche derivanti dal sinistro all'Infortunistica Stradale Europe 2000, così come risulta dalla missiva del 06.05.2021 (doc. 2 di parte convenuta) e detta cessione, viste le difese oggi svolte dal è CP_1
evidentemente stata portata a conoscenza del per il tramite della compagnia assicurativa, così CP_1
che la stessa è valida ed efficace.
Ne discende che dalla quantificazione delle spese operata dalla ctu va scomputata la somma di euro
1.729,00, con un residuo dovuto di euro 202,11.
3.6 I danni risarcibili ammontano quindi a complessivi € 16.090,36 (di cui € 15.888,25 per quelli non patrimoniali ed € 202,11 per quelli patrimoniali).
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, all'attrice è dovuta la somma di € 9.655,00 arrotondati.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi c.d. compensativi sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente decisione.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (SS.UU. n. 1712 del 1995).
10 Circa il tasso si riconosce quello legale, in difetto di specifiche allegazioni di parte attrice e considerato che comunque, vista la cifra, è da ritenere più plausibile che sarebbe stata destinata al consumo più che a forme di investimento.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità al valore medio per tutte e quattro le fasi, tenuto conto della somma attribuita.
Le spese di ctu, così come già liquidate e anticipate da parte attrice, vanno poste a carico di parte convenuta.
Quanto alle spese della consulenza di parte, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del
1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del
1965).
Va pertanto riconosciuto il compenso del ctp dott. per l'assistenza prestata (doc. “fattura Persona_3
CTP” di parte attrice), ma limitatamente ad € 300,00, considerato che il nominato ctp si è limitato a partecipare all'unica seduta di operazioni peritali, durante la quale si è svolta la visita dell'attrice, e non ha presentato osservazioni o memorie all'elaborato della dott.ssa . Per_1
Atteso infine che a mente dell'art. 59 lett. d) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di spese parte obbligata è il Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, pronunciando in via definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: accertata la responsabilità del nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, Controparte_1
condanna il a pagare a a titolo di risarcimento danni la Controparte_1 Parte_1
somma di € 9.655,00, oltre interessi come in parte motiva.
11 Condanna altresì il a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
264,00 per spese vive, € 5.077,00 per compensi, € 300,00 per spese di ctp, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico del Controparte_1
A norma degli artt. 59 e 60 T.U.I.R., parte obbligata è il Controparte_1
Padova, 15 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. n. 2477 del 2018; Cass. n. 6703 del 2018).
4 3 Sulla necessità, nella liquidazione del danno biologico permanente, di fare riferimento all'età della vittima al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, perché è a partire da allora che il danno viene ad esistenza, non rilevando per contro l'età anagrafica al momento del sinistro (Cass. n. 3121 del 2017; Cass. n. 10303 del 2012; Cass. n. 14364 del 2019).
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