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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36973/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.7 D.lgv. n.150 del 2011 la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 36973/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. FERRADINI ELENA MARIA ( ) VIA ANDREANI, C.F._1
10 20122 ; ( ) VIA ANDREANI, 10 20122 ; , Pt_1 Parte_2 C.F._2 Pt_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il difensore avv. Pt_1
MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 28 20092 MONZA presso il Controparte_1 difensore avv. Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 13 giugno 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto dal avverso la sentenza n.4586 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 22 giugno 2022 è infondato
-l'infrazione contestata ad – relativa al superamento del limite di velocità in centro Controparte_1 abitato – si fonda sul ril effettuato mediante apparecchiatura approvata ma non omologata
-il Giudice di primo grado ha annullato il verbale di infrazione sul presupposto della netta distinzione tra approvazione e omologazione
-con varie pronunce, la Cassazione ha recentemente confermato tale distinzione, affermando che:
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr., ad es., ord. n. 10505 del 18/04/2024)
-queste pronunce hanno risolto in via definitiva l'annosa questione in esame e il presente Tribunale ritiene senz'altro di conformarsi a tale orientamento non sussistendo valide argomentazioni giuridiche di segno contrario
-è sufficiente richiamare nel merito l'ordinanza sopra indicata nonché le ulteriori analoghe pronunce della Cassazione
-pertanto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata con l'accertamento dell'illegittimità del verbale impugnato n.01710439/2021/1/1 del 5 dicembre 2021
-considerato che l'orientamento della Cassazione è emerso in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio d'appello -- così definendo una controversia che in passato aveva avuto soluzioni differenti -- si reputa giusto disporre l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 7 D.lgv. n.150 del 2011 avverso la sentenza n.4586 depositata dal Giudice di Pace di il 22 giugno 2022 ogni altra domanda od eccezione rigettata, così Pt_1 dispone:
pagina 2 di 3 1) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
2) dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.7 D.lgv. n.150 del 2011 la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 36973/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. FERRADINI ELENA MARIA ( ) VIA ANDREANI, C.F._1
10 20122 ; ( ) VIA ANDREANI, 10 20122 ; , Pt_1 Parte_2 C.F._2 Pt_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il difensore avv. Pt_1
MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 28 20092 MONZA presso il Controparte_1 difensore avv. Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 13 giugno 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto dal avverso la sentenza n.4586 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 22 giugno 2022 è infondato
-l'infrazione contestata ad – relativa al superamento del limite di velocità in centro Controparte_1 abitato – si fonda sul ril effettuato mediante apparecchiatura approvata ma non omologata
-il Giudice di primo grado ha annullato il verbale di infrazione sul presupposto della netta distinzione tra approvazione e omologazione
-con varie pronunce, la Cassazione ha recentemente confermato tale distinzione, affermando che:
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr., ad es., ord. n. 10505 del 18/04/2024)
-queste pronunce hanno risolto in via definitiva l'annosa questione in esame e il presente Tribunale ritiene senz'altro di conformarsi a tale orientamento non sussistendo valide argomentazioni giuridiche di segno contrario
-è sufficiente richiamare nel merito l'ordinanza sopra indicata nonché le ulteriori analoghe pronunce della Cassazione
-pertanto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata con l'accertamento dell'illegittimità del verbale impugnato n.01710439/2021/1/1 del 5 dicembre 2021
-considerato che l'orientamento della Cassazione è emerso in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio d'appello -- così definendo una controversia che in passato aveva avuto soluzioni differenti -- si reputa giusto disporre l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 7 D.lgv. n.150 del 2011 avverso la sentenza n.4586 depositata dal Giudice di Pace di il 22 giugno 2022 ogni altra domanda od eccezione rigettata, così Pt_1 dispone:
pagina 2 di 3 1) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
2) dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3