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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
n. rgvg 20585/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice rel./est. -
- Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20585 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 1 rappresentato CP_1
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NUNZIATA PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
E
CP_2 nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SANTUCCI DIEGO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024 Controparte_1 CP_2 remettendo:
-di aver contratto matrimonio in Napoli il 04/09/2014;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (28.09.2015) e Per_2 (9.11.2019)
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
All'udienza in presenza del 22.04.2025, comparivano personalmente le parti onde modificare i patti in ordine agli aspetti economici relativi al contributo paterno al mantenimento dei minori. Il sig.
CP_1 ichiarava: "posso impegnarmi a corrispondere per i miei figli la somma di € 450,00, in quanto le mie attuali condizioni lavorative non mi consentono di versare un assegno più elevato. Vivo con i miei genitori e non posso consentirmi di locare un immobile;
i miei genitori abitano a Carbonara di
Nola ed io percorro 80 km ogni giorno per recarmi al lavoro e ritornare ed anche quando devo vedere i bambini. Sto cercando comunque una piccola sistemazione abitativa a Napoli poiché CP_2 con i bambini abita a Napoli. L'assegno unico per i minori lo percepiamo a metà ed ammonta ad €
400,00 per entrambi;
in tal modo le corrisponderei 450 per i figli e la metà dell'assegno unico - che allo stato sto prendendo per intero lo verso a lei, per un totale di € 650,00". La sig.ra CP_2
―
dichiarava: "acconsento a questa modifica;
aggiungo che da poco ho trovato un lavoro come segretaria e sono in attesa di firmare il contratto. Non sostengo spese di locazione poiché la ex casa coniugale nella quale abito con i bambini a via Oliviero Zuccarini is. 63 è di proprietà di un amico di mio padre e me l'ha concessa in comodato d'uso. Pago solo le utenze ed il condominio". Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"a) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
b) la casa coniugale sita in Napoli, alla via Valerio Verbano 49, resterà nella disponibilità della signora CP_2 che la abiterà unitamente ai figli della coppia, mentre il sig. CP_1
trasferirà la propria residenza presso altra abitazione entro giorni n. 30 dalla sottoscrizione del presente accordo;
le parti hanno già provveduto a divere i beni mobili;
c) I figli minori sono affidati in regime condiviso ai sensi della L. 54/2006 ad entrambi i genitori,
i quali hanno concordato tra loro il seguente protocollo:
- i minori avranno la residenza privilegiata presso la madre;
- il padre avrà il più ampio diritto di visita;
in particolare, ed in ogni caso, il padre potrà tenere con sé i minori per due giorni a settimana,
-
ovvero il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 20.00, prelevandoli dopo cena presso l'abitazione materna e riaccompagnandoli alle ore 21.00, ed altresì, a settimane alterne, tenerli con sé il sabato a partire dalle ore 20.00, con pernotto presso la propria abitazione nella notte sabato/domenica e domenica/lunedì accompagnandoli a scuola nel periodo scolastico il lunedì alle ore 8.00 oppure riaccompagnandoli presso la residenza materna entro le 9.00 del lunedì nei periodi non scolastici;
il padre potrà altresì accompagnare i bambini a scuola tutte le mattine prelevandoli presso l'abitazione materna (concordando con la madre entro il sabato precedente i giorni in cui li accompagnerà nella settimana successiva); Nel periodo estivo i minori trascorreranno con il padre, con pernottamento presso la sua residenza o in destinazione di vacanza, 15 giorni consecutivi o con una ripartizione diversa dei giorni in accordo tra le parti, ad esempio in tre periodi da 5 giorni ciascuno, da stabilirsi preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze dei minori e dei genitori;
durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alternati il giorno del 24/12 con il padre che, preleverà dal domicilio materno alle ore 9.00 per poi riaccompagnarli presso la residenza materna entro le ore 10.00 del
25/12; il giorno del 31/12 con la madre mentre il padre li preleverà dal domicilio materno alle ore
10.00 dello 01/01 con pernotto presso la propria residenza e li riaccompagnerà presso la residenza materna entro le 10.00 del giorno 02/01; il giorno dello 05/01 con il padre e dalle ore 9.00 fino alle ore 10.00 del giorno 06/01 riaccompagnati presso la residenza materna;
il tutto con alternanza di anno in anno e comunque nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze dei minori e dei genitori, salvo diverso accordo tra i coniugi;
durante le vacanze Pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua a partire dalle ore 9.00 con la madre ed il giorno del lunedì in albis, a partire dalle ore
9.00 con il padre che li riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna entro le 10.00 del mattino successivo, con alternanza di anno in anno e comunque nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze della minore e dei genitori. Viene fatto salvo un diverso accordo concordato tra le parti. I minori trascorreranno la festa del papà, l'onomastico ed il compleanno del padre con lo stesso, e la festa della mamma, l'onomastico ed il compleanno della madre con la stessa.
Quanto al compleanno e all'onomastico dei minori verranno festeggiati preferibilmente alla presenza di entrambi i genitori o diversamente previo accordo tra gli stessi, la viglia con la madre ed il giorno del compleanno con il padre, con alternanza di anno in anno.
d) I coniugi si impegnano a realizzare le finalità previste dall'art. 155 del c.c., ossia a dare cura, educazione, istruzione i figli, di lasciare che gli stessi conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'educazione, istruzione e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
e) il sig. CP_1 verserà alla sig.ra CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro 450,00 a mezzo vaglia postale, accreditato sul libretto postale, oppure bonifico alle coordinate bancarie indicate dalla madre. Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
inoltre il sig. CP_1 inuncia alla sua quota dell'AUU (ammontante ad € 400,00 per entrambi i figli) il quale sarà percepito al
100% dalla sig.ra CP_2
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano spese straordinarie necessarie quelle mediche
(per visite e cure mediche anche specialistiche, visite e cure odontoiatriche, oculistiche, dermatologiche, ecc. non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets, per l'acquisto di farmaci, ecc), le spese scolastiche (retta, mensa scolastica, spese per libri di testo, materiale didattico, corsi parascolastici, gite e/o visite scolastiche), le spese sportive (ivi incluse spese per corsi ed attrezzatura relative ad un solo sport). Salvo le urgenze terapeutiche, le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate dai genitori. Il genitore comunicherà all'altro, mediante messaggio telefonico o, nel caso, mediante e-mail, la spesa straordinaria che dovrà sostenere per far fronte a necessità dei figli e l'altro genitore, con la stessa modalità, dovrà esprimere il proprio consenso o, nel caso di diniego, dovrà motivare il rifiuto o proporre soluzioni alternative;
il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro, entro 10 giorni, quanto questi abbia anticipato a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta.
g) Ciascun genitore si accollerà interamente i costi relativi alle vacanze che trascorrerà con i figli.
Per tutto quanto non previsto nei capitoli precedenti i coniugi faranno riferimento al Protocollo
d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. n. 1593 del 07.03.2018 tra Tribunale di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
i) I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio eventuale nuovo indirizzo di residenza, i rispettivi ed eventuali nuovi recapiti telefonici, nonché le ulteriori variazioni che dovessero verificarsi nel futuro, al fine di poter permettere la immediata e sicura reperibilità
nell'interesse dei figli;
1) I coniugi hanno già provveduto a dividere tra loro i beni mobili. Il Sig. CP_1 si impegna sin da ora a procedere, a sue spese, al passaggio di proprietà, da effettuarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, della autovettura Fiat Croma targata DN177FX, che è sempre stata nella sua disponibilità ma, risulta intestata alla moglie. Parimenti si impegna a tenere indenne la
Sig.ra CP 2 da ogni e qualsiasi ingiunzione di pagamento relativa alle tasse di possesso per le annualità precedenti: dall'acquisto del veicolo alla data del passaggio di proprietà. In difetto dovrà restituire l'autovettura alla Sig.ra CP_2 che risulta essere la legittima proprietaria del veicolo;
m) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto o per qualsiasi altro documento necessario per l'espatrio".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi CP_1 e [...] CP_2 atto n.71, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino Dott. Immacolata Cozzolino
n. rgvg 20585/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice rel./est. -
- Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20585 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 1 rappresentato CP_1
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NUNZIATA PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
E
CP_2 nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SANTUCCI DIEGO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024 Controparte_1 CP_2 remettendo:
-di aver contratto matrimonio in Napoli il 04/09/2014;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (28.09.2015) e Per_2 (9.11.2019)
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
All'udienza in presenza del 22.04.2025, comparivano personalmente le parti onde modificare i patti in ordine agli aspetti economici relativi al contributo paterno al mantenimento dei minori. Il sig.
CP_1 ichiarava: "posso impegnarmi a corrispondere per i miei figli la somma di € 450,00, in quanto le mie attuali condizioni lavorative non mi consentono di versare un assegno più elevato. Vivo con i miei genitori e non posso consentirmi di locare un immobile;
i miei genitori abitano a Carbonara di
Nola ed io percorro 80 km ogni giorno per recarmi al lavoro e ritornare ed anche quando devo vedere i bambini. Sto cercando comunque una piccola sistemazione abitativa a Napoli poiché CP_2 con i bambini abita a Napoli. L'assegno unico per i minori lo percepiamo a metà ed ammonta ad €
400,00 per entrambi;
in tal modo le corrisponderei 450 per i figli e la metà dell'assegno unico - che allo stato sto prendendo per intero lo verso a lei, per un totale di € 650,00". La sig.ra CP_2
―
dichiarava: "acconsento a questa modifica;
aggiungo che da poco ho trovato un lavoro come segretaria e sono in attesa di firmare il contratto. Non sostengo spese di locazione poiché la ex casa coniugale nella quale abito con i bambini a via Oliviero Zuccarini is. 63 è di proprietà di un amico di mio padre e me l'ha concessa in comodato d'uso. Pago solo le utenze ed il condominio". Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"a) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
b) la casa coniugale sita in Napoli, alla via Valerio Verbano 49, resterà nella disponibilità della signora CP_2 che la abiterà unitamente ai figli della coppia, mentre il sig. CP_1
trasferirà la propria residenza presso altra abitazione entro giorni n. 30 dalla sottoscrizione del presente accordo;
le parti hanno già provveduto a divere i beni mobili;
c) I figli minori sono affidati in regime condiviso ai sensi della L. 54/2006 ad entrambi i genitori,
i quali hanno concordato tra loro il seguente protocollo:
- i minori avranno la residenza privilegiata presso la madre;
- il padre avrà il più ampio diritto di visita;
in particolare, ed in ogni caso, il padre potrà tenere con sé i minori per due giorni a settimana,
-
ovvero il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 20.00, prelevandoli dopo cena presso l'abitazione materna e riaccompagnandoli alle ore 21.00, ed altresì, a settimane alterne, tenerli con sé il sabato a partire dalle ore 20.00, con pernotto presso la propria abitazione nella notte sabato/domenica e domenica/lunedì accompagnandoli a scuola nel periodo scolastico il lunedì alle ore 8.00 oppure riaccompagnandoli presso la residenza materna entro le 9.00 del lunedì nei periodi non scolastici;
il padre potrà altresì accompagnare i bambini a scuola tutte le mattine prelevandoli presso l'abitazione materna (concordando con la madre entro il sabato precedente i giorni in cui li accompagnerà nella settimana successiva); Nel periodo estivo i minori trascorreranno con il padre, con pernottamento presso la sua residenza o in destinazione di vacanza, 15 giorni consecutivi o con una ripartizione diversa dei giorni in accordo tra le parti, ad esempio in tre periodi da 5 giorni ciascuno, da stabilirsi preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze dei minori e dei genitori;
durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alternati il giorno del 24/12 con il padre che, preleverà dal domicilio materno alle ore 9.00 per poi riaccompagnarli presso la residenza materna entro le ore 10.00 del
25/12; il giorno del 31/12 con la madre mentre il padre li preleverà dal domicilio materno alle ore
10.00 dello 01/01 con pernotto presso la propria residenza e li riaccompagnerà presso la residenza materna entro le 10.00 del giorno 02/01; il giorno dello 05/01 con il padre e dalle ore 9.00 fino alle ore 10.00 del giorno 06/01 riaccompagnati presso la residenza materna;
il tutto con alternanza di anno in anno e comunque nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze dei minori e dei genitori, salvo diverso accordo tra i coniugi;
durante le vacanze Pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua a partire dalle ore 9.00 con la madre ed il giorno del lunedì in albis, a partire dalle ore
9.00 con il padre che li riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna entro le 10.00 del mattino successivo, con alternanza di anno in anno e comunque nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze della minore e dei genitori. Viene fatto salvo un diverso accordo concordato tra le parti. I minori trascorreranno la festa del papà, l'onomastico ed il compleanno del padre con lo stesso, e la festa della mamma, l'onomastico ed il compleanno della madre con la stessa.
Quanto al compleanno e all'onomastico dei minori verranno festeggiati preferibilmente alla presenza di entrambi i genitori o diversamente previo accordo tra gli stessi, la viglia con la madre ed il giorno del compleanno con il padre, con alternanza di anno in anno.
d) I coniugi si impegnano a realizzare le finalità previste dall'art. 155 del c.c., ossia a dare cura, educazione, istruzione i figli, di lasciare che gli stessi conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'educazione, istruzione e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
e) il sig. CP_1 verserà alla sig.ra CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro 450,00 a mezzo vaglia postale, accreditato sul libretto postale, oppure bonifico alle coordinate bancarie indicate dalla madre. Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
inoltre il sig. CP_1 inuncia alla sua quota dell'AUU (ammontante ad € 400,00 per entrambi i figli) il quale sarà percepito al
100% dalla sig.ra CP_2
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano spese straordinarie necessarie quelle mediche
(per visite e cure mediche anche specialistiche, visite e cure odontoiatriche, oculistiche, dermatologiche, ecc. non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets, per l'acquisto di farmaci, ecc), le spese scolastiche (retta, mensa scolastica, spese per libri di testo, materiale didattico, corsi parascolastici, gite e/o visite scolastiche), le spese sportive (ivi incluse spese per corsi ed attrezzatura relative ad un solo sport). Salvo le urgenze terapeutiche, le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate dai genitori. Il genitore comunicherà all'altro, mediante messaggio telefonico o, nel caso, mediante e-mail, la spesa straordinaria che dovrà sostenere per far fronte a necessità dei figli e l'altro genitore, con la stessa modalità, dovrà esprimere il proprio consenso o, nel caso di diniego, dovrà motivare il rifiuto o proporre soluzioni alternative;
il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro, entro 10 giorni, quanto questi abbia anticipato a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta.
g) Ciascun genitore si accollerà interamente i costi relativi alle vacanze che trascorrerà con i figli.
Per tutto quanto non previsto nei capitoli precedenti i coniugi faranno riferimento al Protocollo
d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. n. 1593 del 07.03.2018 tra Tribunale di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
i) I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio eventuale nuovo indirizzo di residenza, i rispettivi ed eventuali nuovi recapiti telefonici, nonché le ulteriori variazioni che dovessero verificarsi nel futuro, al fine di poter permettere la immediata e sicura reperibilità
nell'interesse dei figli;
1) I coniugi hanno già provveduto a dividere tra loro i beni mobili. Il Sig. CP_1 si impegna sin da ora a procedere, a sue spese, al passaggio di proprietà, da effettuarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, della autovettura Fiat Croma targata DN177FX, che è sempre stata nella sua disponibilità ma, risulta intestata alla moglie. Parimenti si impegna a tenere indenne la
Sig.ra CP 2 da ogni e qualsiasi ingiunzione di pagamento relativa alle tasse di possesso per le annualità precedenti: dall'acquisto del veicolo alla data del passaggio di proprietà. In difetto dovrà restituire l'autovettura alla Sig.ra CP_2 che risulta essere la legittima proprietaria del veicolo;
m) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto o per qualsiasi altro documento necessario per l'espatrio".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi CP_1 e [...] CP_2 atto n.71, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino Dott. Immacolata Cozzolino