Art. 1947. Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario 1. Con separato decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e finanze, e della giustizia, e' fissata, compatibilmente con le esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l'entita' complessiva, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1946, comma 1, degli arruolati da ammettere al servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed e' definita la ripartizione del contingente ausiliario tra i diversi Corpi.
Articolo 1947 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1946Articolo 1939
Articolo 1947 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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