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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/09/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Avv.
Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr.6484/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione,
TRA
(cf ), in proprio e quale erede beneficiaria di Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Francesco Racanelli presso il cui studio in Bari a
C.so Cavour n.60 è elettivamente domiciliata con indirizzo elettronico ivi indicato;
- Attore -
Contro
, in persona dell'Amministratore Delegato legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Rossella Farnelli (C.F. ) e dall'Avv. Maria Gra- C.F._2 zia Chiumarulo (C.F. , come da mandato a margine della comparsa di C.F._3 costituzione e risposta elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la sede legale AQP
Spa alla Via Cognetti 36 in Bari con indirizzi elettronici ivi indicati;
OGGETTO: pagamento contratto somministrazione
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.4.2025, non essendovi richieste istruttorie, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., come specificato a verbale.
Con atto di citazione del 10-17/04.2017, ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_2 contestando l'illegittimità della chiusura della fornitura idrica e del diniego di contratto a sé intestato.
Esponeva di essere erede di deceduto nel 2011; di essere la fornitura a servizio dell'Hotel Persona_2
Riviera, situato in via Tito Schipa 7 a Bari;
di avere la società convenuta inviato due preavvisi di chiusura della fornitura d'acqua nel 2017 e 2019 malgrado gli eseguiti pagamenti;
di essere stata contestata la fattura di circa 17.000 euro sia per l'entità sia per non essere stato eseguito lo storno di €. 8.500,00; di non essere tenuta l'attrice al pagamento avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Concludeva chiedendo di:
1) Accertare il comportamento contrario a correttezza e buona fede di AQP Spa;
2) Accertare la inesistenza di qualsiasi pendenza a carico del sig. anche per intervenuta prescrizione di Persona_2 ogni credito;
3) Accertare la inesistenza del potere di chiusura della presa idrica da par-te di AQP;
4)
Accertare l'obbligo di AQP Spa di stipulare un nuovo contratto per somministrazione di acqua con la sig.ra in relazione all'immobile sito in Bari alla via Tito Schipa 7 e condannare lo stesso Parte_1 anche ai sensi dell'art. 2932 c.c. a stipulare il contratto ovvero a fornire la erogazione dell'acqua; 5)
Condannare AQP al risarcimento dei danni tutti subiti anche per responsabilità aggravata nella misura di € 10.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
6) Il tutto con vittoria di spese del procedimento.
Con comparsa di costituzione risposta del 30/09/2019 si è costituita la Società AQP SpA deducendo e precisando: che era figlia di deceduto in data 11/07/2011, titolare di un Parte_1 Persona_2 contratto di utenza con AQP Spa per la fornitura dell'immobile sito in Bari alla Via Tito Schipa n. 7, sede dell' Hotel Rivera;
che l'attrice era divenuta proprietaria dell'immobile e subentrata nel contratto identificato dal numero 3800138529, codice cliente 1000473126 avente tipologia uso domestico e n. 12 moduli contrattuali;
che in data 11/04/13 era stato sostituito in contraddittorio il contatore Tipo Bosco matricola 167004 in esercizio all'impianto rilevando il consumo di mc. 9611, stesso valore di lettura presente sin dal 14/12/2005; che pertanto la società procedeva alla ricostruzione del suddetto periodo
14/12/05 - 10/04/13 sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti;
che venivano quindi eseguiti il ricalcolo e la detrazione del pagamento effettuato;
che la aveva contestato le fatture emesse;
che Per_1 nessun esito avevano avuto né le richieste di pagamento né il percorso conciliativo;
che pertanto in data
28/01/19 era stata disposta la sospensione dell'erogazione idrica ponendo in stato di quiescienza il provvedimento di risoluzione contrattuale. Quindi richiamate le clausole contrattuali e le disposizioni in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. concludeva come di seguito:
1) Ritenere dovuta e pertanto legittima la richiesta di pagamento formulata dalla fattura n.
113003144053 del 30/10/13 dell'importo residuo di € 9.761,52 rinveniente da compensazione con il credito di € 8.159,71 portato dalla fattura n. 113003290973 del l'08/11/13;
2) Rigettare la domanda attorea di risarcimento danni perché infondata ed inammissibile sia nell' an che nel quantum;
3) Condannare parte attorea al pagamento delle spese di lite del presente giudizio
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Preliminarmente si osserva che il precedente giudicante non ha rilevato i vizi della procura alle liti ex art. 82 c.p.c. rilasciata da parte attrice: difetto peraltro non rilevabile d'ufficio ma sottoposta ad eccezione della parte avversa. Parte attrice ha asserito di essere erede beneficiaria di senza depositare l'atto, notarile o Persona_2 redatto dal cancellerie del Tribunale Civile competente ed assoggettato alla registrazione.
Dunque nel caso di specie non è oggetto di contestazione il rapporto contrattuale di fornitura in essere tra le parti, né l'avvenuta esecuzione della prestazione di somministrazione. Parte attrice ha contestato l'entità della richiesta.
Nei rapporti di somministrazione come quello in esame, i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 19154 del 19.7.2018).
Molteplici pronunce di merito, hanno inoltre chiarito come, in materia di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante. (Tribunale Milano sez. XI, 21/01/2020, n.515; Tribunale Milano sez. XI, 31/12/2019, n.12038).
Con particolare riguardo al riparto dell'onere probatorio nella materia odierna si riporta ulteriore pronuncia secondo cui:
"Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”.
"Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
Secondo i principi giurisprudenziali consolidati quindi ricade sull'utente, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia) e di dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve evidenziarsi come parte attrice fondi la non corrispondenza tra i consumi reali e quelli fatturati su circostanze assolutamente generiche mentre il fornitore non ha solo eseguito il ricalcolo in base ai pregressi consumi ma ha anche verificato che il contratto era stato stipulato per uso domestico quindi con tariffa inferiore a quella predisposta per l'attività svolta.
Quanto alla richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.è necessario che sussistano le seguenti condizioni:
-che vi sia un contratto preliminare e che lo stesso sia valido e dunque non affetto da nullità contrattuale;
-che la controparte non abbia effettivamente adempiuto all'obbligo di concludere il contratto definitivo;
-l'esistenza dei presupposti enunciati dall'articolo 2932 dc.c..
Nessuna delle parti, tanto meno l'attore, si è soffermata sulla sussistenza della fattispecie che allo stato non è applicabile sia perché difettano le condizioni sia perché secondo il regolamento il subentro è possibile solo dopo avere adempiuto.
Seppure la domanda apparisse infondata si procede solo alla condanna alle spese processuali per la soccombenza in favore della società convenuta che vengono liquidate, stante il valore della causa, tenendo conto dei parametri medi, alla luce dell'impossibilità di addivenire alla prospettata definizione conciliativa, si dispone la condanna alle spese processuali che si liquidano in €. 3.397,00 (così determinato: €. 919,00 fase studio;
€.777,00 fase introduttiva;
€.1701,00 fase decisionale) oltre oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , rigettata ogni ulteriore domanda, così provvede: Parte_1
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Dichiara legittima la richiesta di pagamento formulata dalla fattura n. 113003144053 del 30/10/13 dell'importo residuo di € 9.761,52 rinveniente da compensazione con il credito di € 8.159,71 portato dalla fattura n. 113003290973 del l'08/11/13;
3. Condanna parte al pagamento in favore della Società AQP SpA, come in atti, delle CP_3 spese processuali nella misura di €. 3.397,00 oltre oneri accessori.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari lì, 26.9.2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Avv.
Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr.6484/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione,
TRA
(cf ), in proprio e quale erede beneficiaria di Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Francesco Racanelli presso il cui studio in Bari a
C.so Cavour n.60 è elettivamente domiciliata con indirizzo elettronico ivi indicato;
- Attore -
Contro
, in persona dell'Amministratore Delegato legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Rossella Farnelli (C.F. ) e dall'Avv. Maria Gra- C.F._2 zia Chiumarulo (C.F. , come da mandato a margine della comparsa di C.F._3 costituzione e risposta elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la sede legale AQP
Spa alla Via Cognetti 36 in Bari con indirizzi elettronici ivi indicati;
OGGETTO: pagamento contratto somministrazione
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.4.2025, non essendovi richieste istruttorie, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., come specificato a verbale.
Con atto di citazione del 10-17/04.2017, ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_2 contestando l'illegittimità della chiusura della fornitura idrica e del diniego di contratto a sé intestato.
Esponeva di essere erede di deceduto nel 2011; di essere la fornitura a servizio dell'Hotel Persona_2
Riviera, situato in via Tito Schipa 7 a Bari;
di avere la società convenuta inviato due preavvisi di chiusura della fornitura d'acqua nel 2017 e 2019 malgrado gli eseguiti pagamenti;
di essere stata contestata la fattura di circa 17.000 euro sia per l'entità sia per non essere stato eseguito lo storno di €. 8.500,00; di non essere tenuta l'attrice al pagamento avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Concludeva chiedendo di:
1) Accertare il comportamento contrario a correttezza e buona fede di AQP Spa;
2) Accertare la inesistenza di qualsiasi pendenza a carico del sig. anche per intervenuta prescrizione di Persona_2 ogni credito;
3) Accertare la inesistenza del potere di chiusura della presa idrica da par-te di AQP;
4)
Accertare l'obbligo di AQP Spa di stipulare un nuovo contratto per somministrazione di acqua con la sig.ra in relazione all'immobile sito in Bari alla via Tito Schipa 7 e condannare lo stesso Parte_1 anche ai sensi dell'art. 2932 c.c. a stipulare il contratto ovvero a fornire la erogazione dell'acqua; 5)
Condannare AQP al risarcimento dei danni tutti subiti anche per responsabilità aggravata nella misura di € 10.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
6) Il tutto con vittoria di spese del procedimento.
Con comparsa di costituzione risposta del 30/09/2019 si è costituita la Società AQP SpA deducendo e precisando: che era figlia di deceduto in data 11/07/2011, titolare di un Parte_1 Persona_2 contratto di utenza con AQP Spa per la fornitura dell'immobile sito in Bari alla Via Tito Schipa n. 7, sede dell' Hotel Rivera;
che l'attrice era divenuta proprietaria dell'immobile e subentrata nel contratto identificato dal numero 3800138529, codice cliente 1000473126 avente tipologia uso domestico e n. 12 moduli contrattuali;
che in data 11/04/13 era stato sostituito in contraddittorio il contatore Tipo Bosco matricola 167004 in esercizio all'impianto rilevando il consumo di mc. 9611, stesso valore di lettura presente sin dal 14/12/2005; che pertanto la società procedeva alla ricostruzione del suddetto periodo
14/12/05 - 10/04/13 sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti;
che venivano quindi eseguiti il ricalcolo e la detrazione del pagamento effettuato;
che la aveva contestato le fatture emesse;
che Per_1 nessun esito avevano avuto né le richieste di pagamento né il percorso conciliativo;
che pertanto in data
28/01/19 era stata disposta la sospensione dell'erogazione idrica ponendo in stato di quiescienza il provvedimento di risoluzione contrattuale. Quindi richiamate le clausole contrattuali e le disposizioni in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. concludeva come di seguito:
1) Ritenere dovuta e pertanto legittima la richiesta di pagamento formulata dalla fattura n.
113003144053 del 30/10/13 dell'importo residuo di € 9.761,52 rinveniente da compensazione con il credito di € 8.159,71 portato dalla fattura n. 113003290973 del l'08/11/13;
2) Rigettare la domanda attorea di risarcimento danni perché infondata ed inammissibile sia nell' an che nel quantum;
3) Condannare parte attorea al pagamento delle spese di lite del presente giudizio
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Preliminarmente si osserva che il precedente giudicante non ha rilevato i vizi della procura alle liti ex art. 82 c.p.c. rilasciata da parte attrice: difetto peraltro non rilevabile d'ufficio ma sottoposta ad eccezione della parte avversa. Parte attrice ha asserito di essere erede beneficiaria di senza depositare l'atto, notarile o Persona_2 redatto dal cancellerie del Tribunale Civile competente ed assoggettato alla registrazione.
Dunque nel caso di specie non è oggetto di contestazione il rapporto contrattuale di fornitura in essere tra le parti, né l'avvenuta esecuzione della prestazione di somministrazione. Parte attrice ha contestato l'entità della richiesta.
Nei rapporti di somministrazione come quello in esame, i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 19154 del 19.7.2018).
Molteplici pronunce di merito, hanno inoltre chiarito come, in materia di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante. (Tribunale Milano sez. XI, 21/01/2020, n.515; Tribunale Milano sez. XI, 31/12/2019, n.12038).
Con particolare riguardo al riparto dell'onere probatorio nella materia odierna si riporta ulteriore pronuncia secondo cui:
"Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”.
"Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
Secondo i principi giurisprudenziali consolidati quindi ricade sull'utente, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia) e di dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve evidenziarsi come parte attrice fondi la non corrispondenza tra i consumi reali e quelli fatturati su circostanze assolutamente generiche mentre il fornitore non ha solo eseguito il ricalcolo in base ai pregressi consumi ma ha anche verificato che il contratto era stato stipulato per uso domestico quindi con tariffa inferiore a quella predisposta per l'attività svolta.
Quanto alla richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.è necessario che sussistano le seguenti condizioni:
-che vi sia un contratto preliminare e che lo stesso sia valido e dunque non affetto da nullità contrattuale;
-che la controparte non abbia effettivamente adempiuto all'obbligo di concludere il contratto definitivo;
-l'esistenza dei presupposti enunciati dall'articolo 2932 dc.c..
Nessuna delle parti, tanto meno l'attore, si è soffermata sulla sussistenza della fattispecie che allo stato non è applicabile sia perché difettano le condizioni sia perché secondo il regolamento il subentro è possibile solo dopo avere adempiuto.
Seppure la domanda apparisse infondata si procede solo alla condanna alle spese processuali per la soccombenza in favore della società convenuta che vengono liquidate, stante il valore della causa, tenendo conto dei parametri medi, alla luce dell'impossibilità di addivenire alla prospettata definizione conciliativa, si dispone la condanna alle spese processuali che si liquidano in €. 3.397,00 (così determinato: €. 919,00 fase studio;
€.777,00 fase introduttiva;
€.1701,00 fase decisionale) oltre oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , rigettata ogni ulteriore domanda, così provvede: Parte_1
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Dichiara legittima la richiesta di pagamento formulata dalla fattura n. 113003144053 del 30/10/13 dell'importo residuo di € 9.761,52 rinveniente da compensazione con il credito di € 8.159,71 portato dalla fattura n. 113003290973 del l'08/11/13;
3. Condanna parte al pagamento in favore della Società AQP SpA, come in atti, delle CP_3 spese processuali nella misura di €. 3.397,00 oltre oneri accessori.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari lì, 26.9.2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini