Versione
21 aprile 1979
21 aprile 1979
Art. 7. Riammissione nel posto di ruolo
All'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono aggiunti i seguenti commi:
"La disposizione che precede non si applica a chi, gia' appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.
Questi puo' essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831 , e successive modificazioni.
In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali".
All'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono aggiunti i seguenti commi:
"La disposizione che precede non si applica a chi, gia' appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.
Questi puo' essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831 , e successive modificazioni.
In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali".
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 25/11/2009, n. 11656Provvedimento: […] Le disposizioni di cui ai riportati commi 2 e 3 (aggiunte dall'art. 7 della legge 2 aprile 1979 n. 97), ad avviso della Sezione, non possono trovare applicazione relativamente agli Avvocati dello Stato – non appartenenti all'Ordine giudiziario – nei confronti dei quali si dimostra operante (trattandosi di personale pubblico non privatizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 165/2001) la diversa previsione di cui all'art. 132, comma 3, del T.U. impiegati civili dello Stato (di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), alla stregua del quale “l'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione”.Leggi di più...
- Art. 211 R.D. 12/1941·
- Riammissione in servizio Avvocati dello Stato·
- Disparità di trattamento·
- Eccesso di potere·
- Magistrature speciali·
- Art. 132 D.P.R. 3/1957·
- Ordine giudiziario·
- Legittimità costituzionale·
- Equiparazione Avvocati dello Stato e magistrati·
- Legge 97/1979